sabato 9 novembre 2013

Da Trentino inBlu al blog “Bonus elettrodomestici–vediamoci chiaro”

La trasmissione di questa settimana è stata dedicata alle detrazioni fiscali consentite con il Dl n. 63/2013 (convertito con la legge 90/2013), in favore di chi realizza opere edilizie di restauro, acquista mobili o elettrodomestici.

L'intervento legislativo è stato accompagnato, in seguito, dalla Circolare 29/E/2013, con la quale l'Agenzia delle Entrate pare aver limitato il reale ambito di applicazione del bonus, creando non pochi problemi di interpretazione della norma emanata dal Parlamento.

In seguito all'intervento dell'Agenzia delle Entrate risultano evidenti alcuni limiti applicativi della legge, tali da rendere parziale l'effetto della detrazione fiscale in favore dei consumatori.

L'Agenzia ha precisato, a tal proposito, che la spesa oggetto di detrazione deve essere ripartita in dieci annualità, e non deve superare i diecimila euro.

L'indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici, infine, non può superare il limite dei 500 euro all'anno.

Vediamo gli aspetti fondamentali del bonus fiscale introdotto di recente e valido, salvo probabile proroga, per opere/acquisti che rientrano nell'ambito applicativo della legge n. 90/2013).

- Opere edilizie – detrazione del 50% (in dieci anni), ma solo per ristrutturazioni ed opere di manutenzione straordinaria

E' ammessa la detrazione del 50% dei costi sostenuti per le opere edilizie solo nel caso in cui i lavori siano destinati alla ristrutturazione dell'immobile.

Invero, in merito al limite nell'applicazione di tale agevolazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'agevolazione spetterebbe solo ai lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione dell'immobile. Rientrerebbero in tale norma, inoltre, le ricostruzioni degli immobili colpiti da evento naturale.

Questa interpretazione restrittiva escluderebbe, come viene sostenuto da più parti, gran parte dei lavori di ripristino degli immobili, rendendo del tutto inutile la misura fiscale.Il contribuente che voglia ottenere la detrazione deve dimostrare, come evidenziato in precedenza, di aver sostenuto determinate spese per opere di straordinaria manutenzione.

In tali casi, al fine di non vedersi negata la detrazione fiscale, conviene farsi affiancare da un professionista che accerti che tali interventi edilizi rientrino nella misura prevista ex lege.Un secondo requisito richiesto è il periodo in cui tali opere sono state eseguite, con conseguente pagamento del prezzo pattuito con la ditta edile.

La Circolare 29/E ha precisato che la detrazione del 50% delle spese di ristrutturazione è consentita solo per somme versate dal consumatore al professionista tra il 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Tale periodo potrebbe essere ampliato con il prossimo, e probabile, intervento legislativo previsto proprio in materia di misure fiscali di favore per le opere di ristrutturazione/adeguamento di immobili.

Prestate attenzione, infine, che l'opera che state realizzando non rientri tra quelle per le quali è prevista la detrazione fiscale del 65%, in quanto rientrante nelle “opere per il risparmio energetico”: in questi casi, il consumatore può usufruire solo di una misura fiscale.

- Acquisto arredi – mobili – elettrodomestici: istruzioni per l'uso della detrazione

La norma in parola ha previsto, inoltre, una detrazione fiscale in favore di coloro che acquistino arredi, mobili ed elettrodomestici entro la fine del 2013.Quali sono le condizioni che legittimano il contribuente a richiedere la detrazione fiscale?
  1. Detrazione solo per l'acquisto di prodotti nuovi
Appare scontato, ma non troppo, che può beneficiare del vantaggio fiscale solo colui che acquisti un nuovo prodotto.
  1. Classe energetica A+
Gli elettrodomestici che vengono acquistati devono rientrare nella classe energetica “A+” e, quindi, devono essere di ultima generazione.Anche per i mobili e gli arredi è previsto che i prodotti acquistati siano di ultima generazione, e quindi siano realizzati con materiali ecocompatibili.Si osserva che sono esclusi dalla detrazione fiscale in oggetto le porte interne ed i parquet.
  1. Termine
Gli acquisti di mobili, arredi ed elettrodomestici che possono essere oggetto di richiesta di detrazione fiscale sono quelli per i quali il pagamento è avvenuto nel periodo 6 giugno/31 dicembre 2013.
  1. Pagamento
Un ulteriore requisito richiesto perché il contribuente possa beneficiare della misura fiscale è collegato alla modalità di pagamento.Come chiarito dalla Circolare 29/E dell'Agenzia delle Entrate, il pagamento deve essere certo e sicuro, pena l'esclusione dalla misura fiscale.

L'Agenzia ha stabilito, sul punto, che le uniche forme di pagamento idonee a garantire il beneficio fiscale sono quelle elettroniche, ossia carta di credito/debito o “bonifico parlante” (bonifici di ultima generazione). Il pagamento in contanti o con assegno bancario compromette il diritto alla detrazione fiscale.

Non appare sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, nemmeno la fattura emessa dal venditore, sicché è di tutta evidenza che tale misura agevolerà il sistema bancario, che farà pagare le proprie commissioni bancarie per il servizio di bonifico/carta di credito.

Aggiornamento: il bonus è stato esteso sino al 31 dicembre 2014


Agenzia delle Entrate - Circolare 29/E/2013

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