sabato 11 gennaio 2014

Da Trentino inBlu al blog: “Ultime in materia di canone RAI”

Il primo incontro radiofonico di quest'anno è stato dedicato alla tassa più odiata, ed evasa, dagli italiani: il canone RAI.

Di seguito alcuni spunti emersi dalla trasmissione di venerdì 10 gennaio 2014.
  • Chi è tenuto a pagare il canone RAI?
ll canone deve essere pagato dal contribuente che sia detentore di un apparecchio idoneo per la visione di trasmissioni audiovisive, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (tra le altre, Corte Costituzionale n. 284/2002, Corte Costituzionale n. 219/1989; Corte Costituzionale n. 535/1988 vedi).
Il presupposto per il pagamento è, quindi, la detenzione dell'apparecchio audiovisivo, anche se non utilizzato per vedere alcuna trasmissione.
  • Se non si detiene un televisore, è escluso l'obbligo di pagamento del canone RAI. La lettera di disdetta
Di conseguenza, se non si è detentori (o possessori) di un televisore, viene meno il presupposto per l'assoggettamento all'obbligo tributario.
Questo obbligo permane nei confronti del contribuente fino a quando quest'ultimo non dichiari, con formale lettera ex art. 10 R.D.L. 246/1938, di non possedere (o meglio detenere) alcun televisore.
L'abbonato deve inviare una lettera ove deve dichiarare di non detenere più alcun televisore, perché è andato distrutto, è stato oggetto di furto, o è stato ceduto a terzi.
Indirizzo per l'invio della lettera raccomandata a/r: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To) (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246).
  • Categoria esente dall'obbligo di pagamento del canone RAI
Con la legge 24 dicembre 2007, n. 248 (c.d. Legge Finanziaria per l'anno 2008) all' art. art. 1, comma 132, è stata prevista l'abolizione del canone RAI per i cittadini con più di anni 75 (vedi).
Il contribuente può esercitare tale diritto se rispetta i seguenti presupposti:
- aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità’ (euro 6.713,98 annui).
  • E se possiedo un PC/tablet/smartphone dove si può vedere la RAI?
Non si deve pagare il canone
La RAI pretendeva, fino a qualche mese addietro, il pagamento del canone anche per coloro che possedevano un PC o uno smartphone idoneo per la riproduzione di immagini.
Alla fine, resasi conto della illogicità della richiesta, la stessa RAI ha chiarito che i possessori di PC/tablet/smartphone non sono tenuti al pagamento, esclusi gli esercenti di pubblici servizi, i quali devono versare il canone speciale. Per questi ultimi, anche nel caso di utilizzo di computer, vi è l'obbligo di corrispondere il canone alla RAI (vedi).
  • Novità per il canone RAI? Probabilmente no!
Negli ultimi mesi i mass media hanno evidenziato presunte novità in materia di abbonamento RAI, arrivando a teorizzare l'intervenuta abolizione del canone per opera di sentenze pronunciate da giudici nazionali e sovranazionali.

a. la Commissione Tributaria Regionale del Lazio esclude il pagamento del canone di colui che non è detentore di alcun apparecchio TV
Lo scorso mese di dicembre la stampa nazionale ha dato ampio risalto ad una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale è stato escluso l'obbligo per il contribuente di dover pagare il canone della RAI.
Alcuni giornalisti sono arrivati, forse a sproposito, a parlare di “abolizione del canone RAI”.
Invero, non è stata pubblicata la sentenza e quindi ci si deve rifare ai rumors secondo i quali il caso affrontato dal giudice riguarderebbe un contribuente che si era rivolto alla RAI, chiedendo l'oscuramento dei soli canali RAI.
Quest'ultima, invece di procedere all'oscuramento dei canali, ha agito per la riscossione dell'abbonamento attraverso Equitalia.
Il giudice tributario avrebbe riconosciuto il diritto del contribuente a vedersi oscurati i canali RAI, e si sarebbe limitato a sentenziare che la RAI non aveva (e non ha) diritto a percepire alcun importo dal contribuente.

b. “la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha abolito il canone RAI” - benvenuta la prima bufala digitale dell'anno 2014
Da alcuni giorni, sui blog e giornali on line è apparsa una notizia in merito ad una presunta sentenza, pronunciata in data 30 dicembre 2013, con la quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avrebbe abolito il canone RAI.
Trattasi di evidente bufala, e sarebbe risultato sufficiente “recarsi” sul sito della CEDU, verificando che le ultime sedute di dicembre si sono tenute prima del quindici di dicembre e che non erano state pronunciate sentenze alla fine dell'anno.
Si ricorda, in ogni caso, che la CEDU si era già pronunciata in merito alla legittimità del canone RAI con la famosa sentenza “Faccio”, con la quale il giudice aveva chiarito che l'abbonamento è “una imposta dovuta in ragione del possesso di un apparecchio atto a ricevere qualsiasi programma televisivo" e che "il canone Rai costituisce in effetti un'imposta destinata al finanziamento del servizio pubblico della radio-telediffusione" (vedi).


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