domenica 23 febbraio 2014

Tabelle dei millesimi errate? il condomino ha il diritto al rimborso delle maggiori somme versate per le spese condominiali

In questi incontri radiofonici stiamo trattando un argomento molto importante nei rapporti condominiali, ossia le tabelle millesimali.

Come abbiamo chiarito lo scorso venerdì a Trentino in blu, le tabelle rappresentano lo strumento necessario per ripartire le spese del condominio tra tutti i condomini e, quindi, il corretto calcolo dei singoli millesimi spettanti ad ogni proprietario è necessario per una corretta distribuzione dei costi comuni.

Qual è la conseguenza nel caso in cui il calcolo dei millesimi sia errato? Il condomino che abbia subito le conseguenze negative del calcolo errato, versando maggiori costi, può agire per chiedere la restituzione dei maggiori importi versati?

La questione è stata affrontata in più circostanze dalla giurisprudenza di merito, e dalla stessa Suprema Corte, in particolare, con la sentenza n. 5690 del 2011, con la quale i giudici hanno chiarito che le tabelle millesimali, una volta approvate o revisionate, divengono efficaci solo per la ripartizione delle spese future.

I giudici hanno, però, chiarito che il comproprietario che abbia abbia pagato più spese condominiali, a causa dell'errata determinazione delle tabelle millesimali, vanta un diritto di credito nei confronti degli altri condomini che si sono indebitamente arricchiti.

Il condomino può, sotto tale profilo, chiedere con sentenza la modifica/revisione delle tabelle millesimali solo per il futuro, ma può altresì chiedere il rimborso dei maggiori importi erroneamente versati in quanto “pur essendo possibile una richiesta dì revisione di tabelle, in sede giudiziaria, in mancanza di apposita delibera dell' assemblea dei condomini (per la quale la giurisprudenza prevalente di questa Corte, fino alla decisione delle Sezioni Unite 9 agosto 2010 n. 18477, richiedeva il consenso di tutti i condomini) deve riconoscersi che una modifica delle stesse non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva ed anzi avrebbe potuto produrre effetti solo dal momento del passaggio in giudicato della decisione.

Pertanto, nessuna contraddizione è possibile ravvisare nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha accolto la domanda di arricchimento senza causa, pur dopo aver riconosciuto che una modifica delle tabelle millesimali, in ogni caso, non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall' art. 69 disp. att. cod. civ., non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all' unanimità dai condomini, con la conseguenza che l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato (Cass. 8 settembre 1994 n. 7696).In base a tale considerazioni, non può condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, secondo la quale una volta esclusa la retroattività della modifica delle vecchie tabelle, ì giudici di appello avrebbero dovuto rigettare la domanda dì arricchimento senza giusta causa (Cass. 10 marzo 2011 n. 5690).

Il termine prescrizionale per la richiesta di rimborso è quello ordinario ex art. 2946 c.c., ossia dieci anni dal momento del pagamento.

Qui la sentenza.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...