In
questi incontri radiofonici stiamo trattando un argomento molto
importante nei rapporti condominiali, ossia le tabelle
millesimali.
Come
abbiamo chiarito lo scorso venerdì a Trentino in blu, le tabelle
rappresentano lo strumento necessario per ripartire le spese del
condominio tra tutti i condomini e, quindi, il corretto calcolo dei
singoli millesimi spettanti ad ogni proprietario è necessario per
una corretta distribuzione dei costi comuni.
Qual è
la conseguenza nel caso in cui il calcolo dei millesimi sia errato?
Il condomino che abbia subito le conseguenze negative del calcolo
errato, versando maggiori costi, può agire per chiedere la
restituzione dei maggiori importi versati?
La
questione è stata affrontata in più circostanze dalla
giurisprudenza di merito, e dalla stessa Suprema Corte, in
particolare, con la sentenza n. 5690 del 2011, con la quale i giudici
hanno chiarito che le tabelle millesimali, una volta approvate o
revisionate, divengono efficaci solo per la ripartizione delle
spese future.
I
giudici hanno, però, chiarito che il comproprietario che abbia abbia
pagato più spese condominiali, a causa dell'errata determinazione
delle tabelle millesimali, vanta un diritto di credito nei confronti
degli altri condomini che si sono indebitamente arricchiti.
Il
condomino può, sotto tale profilo, chiedere con sentenza la
modifica/revisione
delle tabelle millesimali solo per il futuro, ma può altresì
chiedere il rimborso dei maggiori importi erroneamente versati in
quanto “pur essendo possibile una
richiesta dì revisione di tabelle, in sede giudiziaria, in mancanza
di apposita delibera dell' assemblea dei condomini (per la quale la
giurisprudenza prevalente di questa Corte, fino alla decisione delle
Sezioni Unite 9 agosto 2010 n. 18477, richiedeva il consenso di tutti
i condomini) deve riconoscersi che una modifica delle stesse non
avrebbe potuto avere efficacia retroattiva ed anzi avrebbe potuto
produrre effetti solo dal momento del passaggio in giudicato della
decisione.
Pertanto,
nessuna contraddizione è possibile ravvisare nella motivazione della
sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha accolto la domanda
di arricchimento senza causa, pur dopo aver riconosciuto che una
modifica delle tabelle millesimali, in ogni caso, non avrebbe potuto
avere efficacia retroattiva.
Secondo
la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la sentenza
che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori
proporzionali di piano nei casi previsti dall' art. 69 disp. att.
cod. civ., non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la
stessa funzione dell'accordo raggiunto all' unanimità dai condomini,
con la conseguenza che l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di
specifica disposizione di legge contraria, inizia a decorrere solo
dal passaggio in giudicato (Cass. 8 settembre 1994 n. 7696).In base a
tale considerazioni, non può condividersi la tesi sostenuta dal
ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, secondo la quale una
volta esclusa la retroattività della modifica delle vecchie tabelle,
ì giudici di appello avrebbero dovuto rigettare la domanda dì
arricchimento senza giusta causa”
(Cass.
10 marzo 2011 n. 5690).
Il
termine prescrizionale per la richiesta di rimborso è quello
ordinario ex art. 2946 c.c., ossia dieci anni dal momento del
pagamento.
Qui
la sentenza.
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