domenica 26 ottobre 2014

L'Agenzia delle entrate non può fondare il proprio accertamento esclusivamente su presunzioni

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha dichiarato la illegittimità di un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate ad un contribuente ed avente oggetto omessi versamenti di imposte per il periodo d'imposta 2007.

L'Ufficio aveva avviato un controllo verso il contribuente, accertando l'omessa dichiarazione di redditi per l'anno 2007, e dopo aver rideterminato il reddito, aveva ripreso a tassazione maggiori importi non versati.

Il giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento, in quanto privo di motivazione, nel senso che l'Agenzia non avrebbe fornito le ragioni poste a fondamento delle proprie pretese verso il contribuente, limitandosi a fondare le proprie contestazioni esclusivamente su presunzioni prive di riscontro.

La CTP, applicando il principio di divieto di doppia presunzione, inammissibile ai sensi dell'art. 2727 c.c., ha dichiarato la illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione.

Di seguito, la sentenza della CTP di Torino.

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