Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato il nuovo "Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 191/2011", con il quale vengono formalizzati i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
Il Regolamento, che vi offriamo in visione qui di seguito, introduce in modo chiaro e preciso le condotte oggetto di sanzione, le forme di tutela previste in favore del viaggiatore, e le modalità di reclamo.
Le norme regolamentari danno esecuzione al Decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169, norma secondaria che ha attuato nel nostro Paese la disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati con autobus contenuta nel Regolamento comunitario (CE) n. 181/2011.
Il Regolamento prevede la modalità di presentazione del reclamo all'Autorità (art. 3) da parte del passeggero; la procedura che deve essere adempiuta dall'Autorità per l'accertamento della violazione (artt. 4 - 9); la conclusione della procedura con la previsione delle sanzioni cautelari e degli impegni assunti dal professionista (art. 10).
L'Art. 6 del Regolamento prevede che il procedimento avanti all'Autorità deve concludersi entro giorni 120 dalla notifica del reclamo.
Il Regolamento, che vi offriamo in visione qui di seguito, introduce in modo chiaro e preciso le condotte oggetto di sanzione, le forme di tutela previste in favore del viaggiatore, e le modalità di reclamo.
Le norme regolamentari danno esecuzione al Decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169, norma secondaria che ha attuato nel nostro Paese la disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati con autobus contenuta nel Regolamento comunitario (CE) n. 181/2011.
Il Regolamento prevede la modalità di presentazione del reclamo all'Autorità (art. 3) da parte del passeggero; la procedura che deve essere adempiuta dall'Autorità per l'accertamento della violazione (artt. 4 - 9); la conclusione della procedura con la previsione delle sanzioni cautelari e degli impegni assunti dal professionista (art. 10).
L'Art. 6 del Regolamento prevede che il procedimento avanti all'Autorità deve concludersi entro giorni 120 dalla notifica del reclamo.
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