Di recente abbiamo ricevuto molte richieste da persone che si avvicinano all'Associazione con il seguente quesito "Ho fatto un finanziamento per acquistare un veicolo [o ristrutturare casa - installare un impianto fotovoltaico - pagare spese odontoiatriche - acquistare un diritto vacanza etc.], ma alla fine non ho ottenuto il bene/servizio per il quale ho firmato il contratto con la banca. Devo continuare a pagare le rate del finanziamento?".
Il problema sollevato da molti consumatori presenta due aspetti:
a) il contratto principale oggetto di finanziamento non è stato eseguito e, quindi, il consumatore non ha ottenuto quanto promesso;
b) il consumatore continua, in ogni caso, a versare le rate del contratto di finanziamento.
Il tema è stato oggetto della recente sentenza del Tribunale di Taranto (sentenza n. 392/2015), al quale si è rivolto un consumatore per chiedere, in parole semplici, di non dover più pagare le rate del finanziamento ed ottenere la restituzione di quelle già versate.
Cosa era successo nella vicenda affrontata dal giudice pugliese?
Un consumatore pugliese si reca presso un rivenditore di motocicli usati e chiede di poter acquistare una Suzuki, modello X 600/R3, impegnandosi a versare una parte dell'importo pattuito in contanti, e il residuo con un contratto di finanziamento.
Il contratto di finanziamento veniva sottoscritto dall'acquirente con Fiditalia, finanziaria con la quale il venditore aveva un accordo di esclusiva, e prevedeva al restituzione della somma stabilita, maggiorata di interessi, mediante dodici rate periodiche.
L'acquirente non otteneva, però, il motociclo usato ed anzi veniva a scoprire, a seguito di formale denunzia presentata alla locale Compagnia dei Carabinieri, che il motoveicolo era stato radiato, ossia non esisteva più.
Il consumatore, quindi, si rivolgeva alla finanziaria chiedendo di non pagare più le restanti rate del finanziamento, ed ottenere la restituzione di quelle già versate sino ad allora.
A seguito di rifiuto di Fiditalia, il consumatore conveniva la società avanti al Tribunale di Taranto chiedendo la risoluzione del contratto di finanziamento, con restituzione della somma versata sino ad allora.
Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dal consumatore, richiamando il recente orientamento sviluppatosi in materia di contratto di finanziamento e clausola di esclusiva in seno alla Corte di Giustizia Europea (Causa C-509/2007 con sentenza del 23 aprile 2009), la quale ha chiarito che esiste un diritto per l'acquirente di far dichiarare risolto il contratto di finanziamento collegato a quello principale rimasto inadempiuto, anche laddove non sussista alcuna clausola di esclusiva tra venditore e finanziatore.
Nel caso di specie, infatti, Fiditalia si era costituita in giudizio contestando l'assenza di qualsiasi accordo di esclusiva tra la stessa e il rivenditore di motocicli e, quindi, impossibilità da parte della società che aveva erogato il credito all'acquirente di restituirgli la somma finanziata, essendo estranea all'esito sfortunato della vendita.
Ed anzi esisteva una apposita clausola del contratto di finanziamento che limitava la responsabilità della finanziaria per eventuali inadempimenti del venditore principale.
Il Tribunale smentisce le conclusioni di Fiditalia, richiamando il passaggio della sentenza comunitaria ove viene specificato che "l'art. 11, n. 2 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame, l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni principali che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore".
Il Giudice arriva ad estendere questo principio al caso oggetto della sua decisione, sostenendo che la clausola che limita la responsabilità di Fiditalia, finanziatore nell'acquisto del motociclo usato, non è efficace e quindi, non può essere esclusa quest'ultima dall'obbligo di restituzione delle somme versate, a titolo di rate, dal consumatore per l'acquisto di un bene, la Suzuki, mai avvenuto.
Il consumatore può, nel caso in cui il bene/servizio finanziato non sia stato consegnato, agire verso la finanziaria per chiedere l'interruzione del pagamento delle rate e la restituzione di quelle versate in precedenza, come risulta dalla sentenza che potete leggere di seguito.
Risoluzione del contratto di finanziamento collegatoIl problema sollevato da molti consumatori presenta due aspetti:
a) il contratto principale oggetto di finanziamento non è stato eseguito e, quindi, il consumatore non ha ottenuto quanto promesso;
b) il consumatore continua, in ogni caso, a versare le rate del contratto di finanziamento.
Il tema è stato oggetto della recente sentenza del Tribunale di Taranto (sentenza n. 392/2015), al quale si è rivolto un consumatore per chiedere, in parole semplici, di non dover più pagare le rate del finanziamento ed ottenere la restituzione di quelle già versate.
Cosa era successo nella vicenda affrontata dal giudice pugliese?
Un consumatore pugliese si reca presso un rivenditore di motocicli usati e chiede di poter acquistare una Suzuki, modello X 600/R3, impegnandosi a versare una parte dell'importo pattuito in contanti, e il residuo con un contratto di finanziamento.
Il contratto di finanziamento veniva sottoscritto dall'acquirente con Fiditalia, finanziaria con la quale il venditore aveva un accordo di esclusiva, e prevedeva al restituzione della somma stabilita, maggiorata di interessi, mediante dodici rate periodiche.
L'acquirente non otteneva, però, il motociclo usato ed anzi veniva a scoprire, a seguito di formale denunzia presentata alla locale Compagnia dei Carabinieri, che il motoveicolo era stato radiato, ossia non esisteva più.
Il consumatore, quindi, si rivolgeva alla finanziaria chiedendo di non pagare più le restanti rate del finanziamento, ed ottenere la restituzione di quelle già versate sino ad allora.
A seguito di rifiuto di Fiditalia, il consumatore conveniva la società avanti al Tribunale di Taranto chiedendo la risoluzione del contratto di finanziamento, con restituzione della somma versata sino ad allora.
Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dal consumatore, richiamando il recente orientamento sviluppatosi in materia di contratto di finanziamento e clausola di esclusiva in seno alla Corte di Giustizia Europea (Causa C-509/2007 con sentenza del 23 aprile 2009), la quale ha chiarito che esiste un diritto per l'acquirente di far dichiarare risolto il contratto di finanziamento collegato a quello principale rimasto inadempiuto, anche laddove non sussista alcuna clausola di esclusiva tra venditore e finanziatore.
Nel caso di specie, infatti, Fiditalia si era costituita in giudizio contestando l'assenza di qualsiasi accordo di esclusiva tra la stessa e il rivenditore di motocicli e, quindi, impossibilità da parte della società che aveva erogato il credito all'acquirente di restituirgli la somma finanziata, essendo estranea all'esito sfortunato della vendita.
Ed anzi esisteva una apposita clausola del contratto di finanziamento che limitava la responsabilità della finanziaria per eventuali inadempimenti del venditore principale.
Il Tribunale smentisce le conclusioni di Fiditalia, richiamando il passaggio della sentenza comunitaria ove viene specificato che "l'art. 11, n. 2 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame, l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni principali che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore".
Il Giudice arriva ad estendere questo principio al caso oggetto della sua decisione, sostenendo che la clausola che limita la responsabilità di Fiditalia, finanziatore nell'acquisto del motociclo usato, non è efficace e quindi, non può essere esclusa quest'ultima dall'obbligo di restituzione delle somme versate, a titolo di rate, dal consumatore per l'acquisto di un bene, la Suzuki, mai avvenuto.
Il consumatore può, nel caso in cui il bene/servizio finanziato non sia stato consegnato, agire verso la finanziaria per chiedere l'interruzione del pagamento delle rate e la restituzione di quelle versate in precedenza, come risulta dalla sentenza che potete leggere di seguito.
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