domenica 5 luglio 2015

Garanzia post vendita–si presume il difetto nei primi sei mesi

La Corte di Giustizia è intervenuta, con la recente sentenza che potete leggere di seguito (C-497/2013) chiarendo alcuni aspetti della garanzia post vendita prevista in favore del consumatore. Il giudice europeo ha ribadito alcuni principi previsti in materia, chiarendo come le norme sono volte a tutelare i consumatori, prevedendo una generale previsione di tutela in favore dell'acquirente per i malfunzionamenti del prodotto che si manifestano entro i primi sei mesi.

a. La vicenda
Il giorno 27 maggio 2008 la signora Faber acquistava un veicolo usato presso un rivenditore, il quale forniva una garanzia al consumatore. Successivo 26 settembre 2008, l'auto della signora Faber accusava un improvviso incendio durante un viaggio e rimaneva totalmente distrutto.

La sig.ra Faber ha contestato l'evento al venditore, con lettera dell’11 maggio 2009, con la quale ha messo in mora l’autorimessa venditrice. Non avendo ottenuto alcun riscontro positivo dalla società, la signora Faber ha citato in giudizio la società avanti Tribunale di Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi). In seguito, la Corte d'Appello ha deciso di sottoporre talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, chiedendo in particolare, l'estensione della garanzia per l'acquisto di un prodotto usato.

b. La decisione della Corte di Giustizia: "I difetti di conformità che si manifestano entro i sei mesi dalla consegna del bene si presumono come esistenti al momento del ritiro, salvo prova contraria"
La Corte ha voluto, con la sentenza che potete leggere di seguito, ribadire il principio secondo il quale, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già, in linea di principio, al momento della consegna. 

Il Giudice comunitario, inoltre, ribadisce che il diritto nazionale, nel caso di specie quello olandese, deve essere conforme a quello comunitario, cosicché il consumatore, al fine di poter usufruire dei diritti previsti dalle norme di settore, ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato, senza dover provare immediatamente le proprie ragioni alla controparte.

c. Conclusione
La sentenza ha il merito, indubbio, di ribadire alcuni principi in materia di garanzia e difetto di conformità, stabilendo diritti ed obblighi del consumatore, e ribadendo i limiti temporali entro i quali questi può giovarsi delle tutele previste in ambito comunitario e riprese nel Codice del Consumo.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia n. C-497/2013.

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