Il Tribunale di Verona è intervenuto, con la recente Ordinanza del 25 giugno 2015, nella discussione che sta caratterizzando gli ultimi mesi in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie: quando sono coinvolti più e diversi diritti, i quali ricadono tra le materie oggetto di mediazione civile, o nella negoziazione assistita, a chi si deve rivolgere colui che intende far valere le proprie ragioni, anche attraverso un successivo giudizio in tribunale?
In altri termini: mediazione civile o negoziazione assistita?
Il Tribunale di Verona è stato chiamato a risolvere questo dubbio in una controversia ove sono coinvolti diversi diritti: il diritto reale di proprietà (ripristino di una area di parcheggio) che rientra nell'ambito del procedimento ex D. Lgs. n. 28/2010; il diritto di risarcimento dei danni non patrimoniali che rientra nell'ambito della negoziazione assistita ex D. L. n. 132/2014 (convertito con la legge n. 162/2014).
Il Giudice, dopo aver rilevato che la domanda relativa al danno non patrimoniale non era determinata nel quantum, ha valutato che tutta la materia di contenzioso debba essere soggetta a procedimento di mediazione civile, rinviando le parti davanti al mediatore.
Qui la sentenza.
Il Giudice, dopo aver rilevato che la domanda relativa al danno non patrimoniale non era determinata nel quantum, ha valutato che tutta la materia di contenzioso debba essere soggetta a procedimento di mediazione civile, rinviando le parti davanti al mediatore.
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