Le recenti novità introdotte in ambito di controversie tra Stato e contribuente riguardano anche il procedimento di mediazione tributaria ex art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, poiché dal 1° gennaio 2016 la procedura per la soluzione stragiudiziale delle controversie viene estesa a tutti gli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria.
Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando le peculiarità di questo istituto (vedi), e ci limitiamo a ricordare che il contribuente che voglia agire in giudizio per contestare un provvedimento notificato dal fisco è tenuto, nel caso in cui il valore della contestazione non superi i 20.000,00 euro, ad avviare un procedimento di mediazione obbligatorio, attraverso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Orbene, a partire dal 2016 la procedura di mediazione, che prima riguardava i soli atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate (anche per le contestazioni relative all'ex Agenzia del Territorio), viene estesa a tutti gli atti emessi dagli enti di controllo territoriale.
In parole più semplici, il contribuente dovrà avviare il procedimento di mediazione tributaria anche nel caso in cui voglia contestare un atto notificato dall'Agenzia delle Dogane, dall'Agente per la riscossione (Equitalia), e dagli enti locali (comune o regione).
Altra novità riguarda gli atti oggetto di reclamo, rientrando anche quelli relativi al classamento e all'attribuzione di rendita catastale, e quelli relativi al pagamento di ICI, IMU e TASI.
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