domenica 18 ottobre 2015

Esiste il diritto all'indennizzo per il viaggiatore nel caso di cancellazione del volo per guasto dell'aereo?

Nel caso di guasto dell'aeroplano, il viaggiatore che rimane "a terra" ha un diritto di indennizzo per il danno sofferto?

La questione, tutt'altro che rara, è stata oggetto di un recente intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sezione IX - causa C-257/14), chiamata a decidere la questione proposta da una consumatrice olandese che aveva agito verso l'importante vettore KLM.

Nel caso di specie, la signora van der Lans aveva prenotato un biglietto aereo per la tratta Quito (Ecuador) - Amsterdam (Olanda) per il giorno 13 agosto 2009, ma la partenza era stata rinviata alla sera del giorno successivo, causa la cancellazione del volo aereo all'orario inizialmente stabilito.

Il grave ritardo accumulato dal vettore era stato giustificato da KLM con un guasto occorso all'aeromobile, tale da consigliare un ritardo del volo aereo nella tratta Quito/Amsterdam.

A fronte di tale ritardo, la viaggiatrice ha chiesto a KLM di ottenere una compensazione pecuniaria di euro 600,00, richiamando il Regolamento n. 261/2004, ma il vettore aereo ha negato tale richiesta, evocando la medesima norma, ed in particolare l'art. 5, paragrafo 3 che prevede che nessun indennizzo debba essere riconosciuto al passeggero nel caso in cui il ritardo o la cancellazione del volo sia dovuta a "circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso".

Il guasto del velivolo è circostanza eccezionale che può giustificare l'esclusione del diritto di indennizzo in favore del passeggero?

Il tema dei diritti del passeggero nel caso di ritardo o cancellazione del volo aereo sono già stati trattati in più circostanze in questo blog (per una sintetica esposizione, vedi qui), e ci limitiamo a ricordare quali richieste possono essere avanzata dal consumatore in questi casi:

  • richiesta di compensazione pecuniaria (art. 7);
  • richiesta di rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo (art. 8);
  • richiesta di assistenza (art. 9);
Come sopra evidenziato, la stessa norma comunitaria prevede la possibilità da parte del vettore di non dover adempiere in modo completo a tale doveri, ed in particolare il diritto di cui all'art. 7 può essere negato al passeggero laddove il ritardo/cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali.

Il Giudice comunitario, analizzando la vicenda oggetto di rinvio, ha puntualizzato che il vettore è legittimato a negare l'indennizzo in favore del passeggero, sol nel caso di problemi e guasti straordinari, o meglio laddove "le circostanze che si accompagnano all'insorgere di detti problemi [...] sono collegate ad un evento che, come quelli elencati al considerando 14 di tale regolamento (Reg. 261/2004), non sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfugga al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine".

La Corte chiarisce, quindi, che non possono rientrare nel concetto di circostanze eccezionali il guasto, malfunzionamento o altro problema tecnico rilevato al velivolo che sia conseguenza della normale attività svolta dalla compagnia aerea. 

Trattasi, infatti, di ordinari guasti collegati a quella specifica tipologia di attività, e quindi tutt'altro che eccezionali, e che non possono essere considerati valido motivo per dispensare il vettore dalla compensazione economica in favore del cliente, salvo che non si tratti di vizio occulto di fabbricazione, non rilevabile dalla società.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia.

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