venerdì 8 luglio 2016

Legge 104/1992: l’accertamento sanitario

La procedura che viene avviata per riconoscere lo status di invalido civile, secondo quanto disciplinato dalla Legge 104/92, si compone di una fase sanitaria – diretta ad accertare il grado di invalidità- e una fase amministrativa – volta alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini (previa verifica dei requisiti amministrativi così come stabili dalla normativa vigente).
Per le prestazioni economiche di competenza dell’Inps, è richiesto un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%..

(1) QUALI SOGGETTI?

Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacità lavorativa.
Il grado d’invalidità è determinato in base ad un’apposita tabella approvata con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.
Non rientrano tra gli invalidi civili:
  • gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i  lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);

(2) CHI PUÒ FARE DOMANDA?

Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità
  • i cittadini italiani che abbiano la residenza sul territorio nazionale;
  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato iscritti all’anagrafe del Comune di residenza;
  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato e titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

(3) ITER DA SEGUIRE

1) IL CERTIFICATO MEDICO
2) LA DOMANDA
3) LA VISITA MEDICA E IL VERBALE DI VISITA

1) Il certificato che dà avvio al processo di accertamento dello stato di invalidità civile – certificato medico introduttivo-  deve essere richiesto ad un medico certificatore (anche il medico di base). Il certificato deve indicare oltre ai dati anagrafici e sanitari anche l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
Il certificato viene redatto in forma digitale dal medico, che provvede poi ad inoltrarlo telematicamente all’Inps ed a stampare la relativa ricevuta di trasmissione.
Tale ricevuta, contenente il codice identificativo della procedura attivata, viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.
Il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni ai fini della presentazione della domanda d’invalidità civile.

2) Una volta ottenuto il certificato medico, l’interessato può presentare la domanda indicando obbligatoriamente anche il codice identificativo del certificato medico. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica:
  • tramite i professionisti incaricati ed enti autorizzati (per chiarimenti e informazioni clicca qui);
  • direttamente dall’interessato, utilizzando il codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto.
    Nel caso in cui il soggetto interessato sia un minore, va utilizzato il codice PIN rilasciato al minore stesso e non quello del genitore o del tutore.
Non appena ricevuta la domanda completa, l’Inps provvede a trasmetterla, sempre per via telematica, alla ASL di competenza.

3) una volta presentata la domanda, il cittadino riceverà, entro 90 giorni, dalla Asl competente territorialmente la comunicazione della data della visita medica di accertamento.
Se l’invalido è affetto da patologia oncologica, la visita viene fissata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
E' prevista la visita domiciliare in caso di non trasportabilità dell’interessato. In questo caso il medico deve compilare ed inviare telematicamente il certificato medico di richiesta che deve pervenire almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
In caso di impossibilità a comparire alla data prefissata l'interessato può indicare una data diversa tra quelle indicate dal sistema. Se l’interessato non si presenta a visita, viene convocato una seconda volta. In caso di ulteriore assenza viene considerato rinunciatario e la sua domanda perde efficacia. Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
L’accertamento sanitario compete alla Asl, che istituisce una Commissione medica alla quale si aggiunge un medico dell’Inps e detta, appunto, Commissione Medica Integrata (CMI).
Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige il verbale di visita, firmato da almeno 3 medici (tra cui il rappresentante di categoria, se presente). Tale verbale deve essere poi validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’Inps, che può disporre nuovi accertamenti, anche tramite visita diretta.
Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale.

(4) QUALI PERCENTUALI E QUALI BENEFICI?

Riportiamo di seguito la tabella delle percentuali di invalidità e dei relativi benefici ottenibili, così come indicati dall'Inps.

% invalidità
Benefici ottenibili (non economici)
fino al 33%
Nessun riconoscimento
dal 46%
Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’impiego per l’assunzione agevolata
dal 33 al 73%
Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali
dal 66%
Esenzione ticket sanitario


(5) REVISIONE E AGGRAVAMENTO

La visita di revisione  può essere richiesta quando le minorazioni possono essere suscettibili di modificazioni nel tempo. In questo caso la Commissione indicherà nel verbale il termine alla scadenza del quale l’invalido dovrà essere sottoposto ad una nuova visita.

Se le condizioni dell' invalido dovessero accusare un aggravamento sarà l'interessato stesso che provvederà a presentare all'Inps apposita domanda corredata del certificato medico con il nuovo quadro clinico.

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