domenica 12 febbraio 2017

Buoni fruttiferi postali serie "O"- si al pagamento di tutti gli interessi

I buoni postali serie "O" devono essere rimborsati integralmente in favore del consumatore, ossia con il riconoscimento di tutti gli interessi promessi al momento della sottoscrizione dell'acquisto.

Questo è ciò che è emerso dalla pronuncia del giudice di Pace di Savona che vi proponiamo di seguito, con la quale è stata respinta l’opposizione all’ingiunzione con la quale un risparmiatore aveva ottenuto l'ordine di pagamento di tutti gli interessi verso POSTE ITALIANE S.p.A..

La società si era opposta all'ordine di pagamento di tutti gli interessi stampati sopra i Buoni “serie O” in favore dell'investitore, ma il Giudice di Pace ha confermato il diritto da parte del consumatore ad ottenere il versamento di tutti i soldi promessi.

I Buoni Fruttiferi Postali (Bfp) trentennali ancora in circolazione, tipici quando l’inflazione toccava la doppia cifra e prometteva buon rendimento, sono argomento di attualità da quando la Cassazione, nella ormai nota sentenza n. 13979/2007, ha aperto uno spiraglio per ottenere quanto stampato sul retro del Buono cartaceo.

L’ostruzionismo di Poste e Cassa Deposito e Prestiti


I Buoni serie O, N e O/N (stampati tra il 1974 e il  1986) portati all’incasso oggi si vedono liquidare da parte di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti interessi ampiamente decurtati, e ciò in virtù degli artt. 173 del Decreto Presidente della Repubblica n. 156/1973 e 6 del Decreto Ministeriale 148/1986. In particolare, quest’ultima norma viene cavillosamente letta come se i buoni emessi prima del 1986 fossero convertiti in quelli delle serie successive, e al minore saggio di interesse di questi ultimi. E’ evidente la politica di chiusura dei cordoni della borsa di Poste Italiane: non vengono più riconosciuti gli interessi al tasso più vantaggioso indicato sui buoni stampati prima del 1986, bensì quelli rideterminati (al ribasso) dopo il 1986.

In questo modo, la prospettiva dei risparmiatori di un investimento sicuro e redditizio è stata a mano a mano erosa, senza convenienti “scappatoie” come il recesso (previste ove la Banca modifichi, di sua iniziativa, le condizioni economiche di un contratto). Si tenga altresì conto del fatto che i tassi rideterminati dopo il 1986 non venivano (e non vengono) “pubblicizzati” efficacemente ai risparmiatori.

La Cassazione in favore dei consumatori - Poste obbligata a rimborsare tutti gli interessi
Una breve premessa è d’obbligo. Oggi le Poste sono organizzate in Società per Azioni e, in tutto e per tutto, soggetti privati; inoltre, i prodotti di investimento postale poco si distinguono dai prodotti di investimento bancario: tuttavia, per questi ultimi è d’obbligo l’indicazione, nel contratto, delle condizioni e dei prezzi praticati; inoltre, la banca non può “inasprire” i prezzi e le condizioni contrattuali senza avere prima informato il cliente, con sua facoltà di recedere.

Al contrario, non sempre per i risparmiatori di poste italiane era (ed è) possibile essere “preallertati” delle variazioni negative dei tassi, a meno che non diventino assidui ed attenti lettori della Gazzetta Ufficiale o delle fantomatiche tabelle appese negli Uffici Postali.

E’ in questo contesto di poca trasparenza si inserisce la oramai nota Cassazione del 2007, la quale, tra l’altro, ha affermato che: “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.

In altre parole, il rapporto tra il risparmiatore e le Poste Italiane è in tutto e per tutto alla pari: questo significa che per gli interessi sui Buoni valgono sempre e solo i patti concordati tra di essi, senza che contino più  gli “sgambetti” operati tramite leggi o altri atti autoritativi.

Gli sviluppi della sentenza – come ottenere gli interessi - il Giudice di Pace di Savona
Diversi Giudici di Pace hanno fatto riferimento al principio espresso dalla Cassazione, e al fatto che il Buono Postale Fruttifero Serie O costituisce piena prova scritta contro Poste Italiane S.p.A., quantomeno per emanare decreto ingiuntivo.

Non importa, dunque, se l’originale del Buono è stato già consegnato e trattenuto dall’Ufficio Postale per il calcolo degli interessi: il Giudice di Pace di Savona ha avuto modo di dire, nella sua recente sentenza, che “quanto alla sufficienza della copia fotostatica del buono postale fruttifero Serie O può costituire piena prova scritta contro Poste Italiane S.p.A., ai fini e per gli effetti di cui all’art. 633 c.p.c.; soccorre a tal proposito la previsione normativa di cui all’art. 2719 c.c. che dispone che le copie fotografiche e/o fotostatiche di una scrittura hanno la stessa efficacia delle copie autentiche, se la loro conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

In pratica, sarà sufficiente per il risparmiatore accorto tenere una fotocopia del Buono postale e, anteriormente all’incasso della somma eventualmente liquidata dall’Ufficio Postale, preavvertire che è da considerare soltanto un acconto sul maggiore importo dovuto. Questa semplice accortezza sventa l’insidia di liberatorie apposte meccanicamente sul buono da parte di Poste Italiane S.p.A.

Aggiornamento: la questione BFP è finita alle Sezioni Unite della Cassazione (vedi)

Qui di seguito la sentenza del Giudice di Pace di Savona:

6 commenti:

  1. Approvo tale sentenza.... ma purtroppo c'e'un seguito in appello è stata ribaltata la sentenza

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  2. Grazie per la Sua osservazione. Le chiediamo la cortesia di comunicarci gli estremi della sentenza della Corte d'Appello in modo tale da poter commentare anche questo nuovo intervento dei giudici in materia di buoni postali.

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  3. Gentile Consumatore Informato , ad oggi , è stata verificata la presenza di eventuali sentenze della Corte d'Appello che effettivamente ribaltino la sentenza sopra commentata ? Cordiali Saluti.

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    1. Non risultano sentenze della Corte d'Appello contrarie, ma se qualcuno dovesse esserne a conoscenza, chiediamo di inviarci informazioni a riguardo, o il testo della sentenza, a info@consumatoreinformato.it Grazie

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    2. http://www.lastampa.it/2016/03/07/savona/buoni-fruttiferi-secondo-round-alle-poste-GVFlYZx98ypcpOEcrdOiJI/pagina.html

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    3. La vicenda buoni fruttiferi è finita davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: http://consumatoreinformato.blogspot.com/2018/09/poste-italiane-bfp-serie-o-le-sezioni.html

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