domenica 5 febbraio 2017

Mutuo in franchi svizzeri - da Roma arriva la possibile via di uscita

Nuova via di uscita per i titolari di un mutuo in franchi svizzeri che sono schiacciati dagli interessi elevati e dalla clausola di indicizzazione.

Abbiamo già trattato l'argomento mutui indicizzati, ritenuti leciti dal Tribunale di Milano con un recente provvedimento (vedi).

Il Tribunale di Roma (Giudice Cerenzia) si è pronunciato di recente, rilevando la parziale nullità del contratto sottoscritto dal consumatore con l'intermediario bancario, per scarsa trasparenza a danno del contraente debole.

La questione affrontata dal Giudice riguarda tutti coloro che una decina di anni addietro decisero di accendere un contratto di mutuo "in franchi svizzeri" allettati dalla prospettiva di poter risparmiare nel pagamento degli interessi, approfittando del cambio euro/franco svizzero.

E' accaduto, quindi, che il consumatore abbia stipulato con la Banca contratti di mutuo che prevedono, tra le clausole che regolano gli interessi, “l'indicizzazione rapportata ad una valuta straniera”, prevendendo che a fronte dell’erogazione di un capitale in euro per l'acquisto di un immobile, la parte mutuataria si impegna a rimborsare alla banca la somma in rate mensili in euro, versando i relativi interessi. Gli interessi vengono determinati, però, dalla differenza tra gli interessi convenzionali e quelli conteggiati in base al tasso di riferimento rapportato all'indice alla valuta straniera.

Il problema si pone quando, fin dall'inizio, non viene chiarito chi, tra il cliente o la Banca, deve farsi carico del rischio della svalutazione di una valuta verso l'altra. La questione non è di poco conto, poiché la Banca, molto spesso, sfrutta questa incertezza, quando il cliente decide di estinguere in anticipo il mutuo, per applicare la rivalutazione per sé più vantaggiosa.

E qui sorge il problema: l'estinzione del mutuo avviene con una rivalutazione favorevole alla banca e molto gravosa per il cliente.

Il mutuo con queste norme, svantaggiose per il cliente, è valido?
In generale, in materia bancaria l'articolo 116 del Testo Unico Bancario impone, per i contratti pubblicizzati al cliente, alla banca di rendere noto in modo trasparente tutte le clausole del mutuo e, tra l'altro, quali sono i tassi di interesse applicati nel rapporto e quali sono le valute usate per l'imputazione degli interessi.

A questa norma, si aggiunge, per i consumatori - coloro che agiscono “per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo, decreto legislativo 205/2006) – l'articolo 33, il quale stabilisce che è vessatoria la clausola del contratto che faccia ricadere sul consumatore uno squilibrio di diritti ed obblighi.

In virtù di tali norme, l'intermediario è chiamato a chiarire qual è il metodo di calcolo che segue per imputare al cliente gli interessi indicizzati, all'atto dell'estinzione del mutuo. 

Le clausole contrattuali prive di trasparenza e determinatezza possono essere dichiarate nulle ed inefficaci per il mutuatario, con conseguente ricalcolo della posizione debitoria di quest'ultimo verso l'istituto di credito.

Il Tribunale di Roma - clausola poco trasparente=clausola nulla
Nella cornice sopra esposta si colloca il caso affrontato, da ultimo, dal Tribunale di Roma, dove il consumatore concludeva un contratto di mutuo con interesse indicizzato al tasso di cambio Euro/Franco Svizzero convenzionale; tuttavia, quando richiedeva l'estinzione del mutuo, si vedeva imputare, nel conteggio informativo, la rivalutazione del capitale al tasso di cambio  convenzionale, più favorevole per la banca, e ciò nonostante la svalutazione attuale del franco svizzero e la situazione di vantaggio del cliente.

Il Giudice chiamato a valutare le clausole contrattuali, ha rilevato che i documenti sottoscritti dal cliente non rendono chiaro il meccanismo di determinazione degli interessi applicati, del criterio di indicizzazione e della modalità di estinzione anticipata del mutuo.

Il Tribunale di Roma osserva che la genericità di alcune clausole del contratto di mutuo "rendono equivoci i relativi diritti ed obblighi negoziali attesa la pluralità di singoli atti pur facenti parte di un unico contratto di mutuo".

La genericità del contratto, la sua indeterminatezza ed equivocità produce come effetto un significativo squilibrio nei rapporti tra le parti a danno del consumatore, come si evince dall''importo preteso dalla banca per il rimborso anticipato nel caso di estinzione del mutuo ad opera  del mutuatario.

La soluzione adottata dal Tribunale si fonda sull'assunto che la clausola di indicizzazione è stata redatta in modo ambiguo e poco trasparente: è vero, infatti, che la banca ha optato per la rivalutazione al tasso convenzionale per non essere svantaggiata dalla svalutazione del franco svizzero.

Ebbene, il comportamento della banca, sebbene corretto da un punto di vista formale, tale non è dal punto di vista del consumatore, il quale sconta l'ambiguità delle clausole introdotte nel formulario imposto dall'intermediario. 

La carenza di trasparenza e pubblicità delle clausole inerenti il calcolo degli interessi e il rimborso del mutuo per estinzione anticipata violano, nel caso affrontato dal Giudice, gli artt. 115 e 116 TUB e 33 del Codice del Consumo, giustificando la  dichiarazione di nullità ed inefficacia delle norme contrattuali e, aspetto più importante, legittimando il cliente/mutuatario ad ottenere la restituzione dei maggiori interessi pagati alla banca.

La nullità delle clausole contrattuali produce una seconda conseguenza: la clausola di estinzione anticipata inserita nel contratto non può più essere utilizzata dalla banca per chiedere il pagamento di elevate somme al mutuatario che vuole estinguere il mutuo o anche solo trasferirsi ad altra banca.

Qui di seguito il provvedimento del Tribunale di Roma.

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