domenica 19 marzo 2017

Buoni postali. Cassino in favore del recupero per i titoli serie "O"

Torniamo a trattare l'argomento Buoni Fruttiferi Postali proponendovi, di seguito, la recente sentenza del Tribunale di Cassino che, seguendo la giurisprudenza della Cassazione, ha ritenuto di riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere il pagamento integrale degli interessi per i titoli arrivati a scadenza (vedi).

Il Giudice ha correttamente ritenuto di non dover dare applicazione alla normativa introdotta successivamente all'emissione dei titoli acquistati dai risparmiatori e che ha fortemente ridimensionato la pretesa del cliente in favore di Poste.

Vi invitiamo, anche contattando Consumatore Informato (info@consumatoreinformato.it), di far valutare i vostri buoni postali per verificare se il rimborso dell'importo dovuto è corretto.

Qui il provvedimento del Tribunale di Cassino.
TRIBUNALE DI CASSINO


Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nel proc. 974/2014 rg promosso da:
Domenico Vi. T. n.q. procuratore di A. M. (c.f. DMRMTN29M20I676R), rappresentato e difeso dall’avv. T. e presso lo studio di quest’ultima domiciliato in ….. Attore


CONTRO


Poste Italiane SpA (p. iva 01114601006), rappresentata ed elettivamente domiciliata in Cassino. Convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale dell’udienza del 9 maggio 2016 che qui s’intende
integralmente richiamato e trascritto

FATTO E DIRITTO


Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 11.03.2014, il Vi. ha citato in giudizio la società Poste Italiane s.p.a., innanzi a questo Tribunale, chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto dell’attore al rimborso dei titoli in conformità alle condizioni riportate sul retro dei buoni postali serie O n. 000.923 e n. 000.045 e per l’effetto condannare Poste Italiane s.p.a. al pagamento, alla scadenza dei titoli, della somma di € 107.400,23 o alla somma maggiore o minore verrà ritenuta di giustizia; in relazione ai restanti 34 buoni postali accertare e dichiarare il diritto dell’attore al rimborso dei titoli in conformità del calcolo degli interessi al lordo della ritenuta fiscale di pertinenza e per l’effetto condannare Poste Italiane s.p.a. al pagamento alla scadenza dei titoli della somma di € 748.809,16 o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia; in via subordinata, di accertare il quantum del rimborso dovuto da Poste Italiane s.p.a. alla scadenza e nel caso di anticipata riscossione dei titoli, autorizzando l’istante alla provvisoria riscossione.


Costituendosi in giudizio Poste Italiane S.p.A. ha eccepito l’assoluta inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza delle avverse pretese e la totale assenza di responsabilità in capo a Poste Italiane verso quanto contestato. In via preliminare Poste ha eccepito l’inammissibilità delle avverse domande per difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria a favore del Giudice Amministrativo o della Commissione Tributaria, l’inammissibilità delle avverse domande per carenza di legittimazione passiva di Poste Italiane S.p.A., inammissibilità delle avverse domande per difetto del contraddittorio, l’inammissibilità delle avverse domande per genericità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, per indeterminatezza, per contraddittorietà, inammissibilitàdelle avverse domande in quanto tese ad ottenere una pronuncia di condanna al pagamento di una somma alla scadenza futura dei Buoni Postali Fruttiferi, comunque nel merito per infondatezza delle avverse domande, anche con riferimento alla quantificazione degli importi richiesti di cui l’attore non dà spiegazioni in alcun modo. Nel corso del giudizio il Giudice ha disposto CTU contabile, nominando a tale fine il dott. Francesco Simeone.


All’udienza del 9 maggio 2016 le parti hanno rassegnato le conclusioni.


Per questo Giudice le domande attoree sono fondate.
Circa la giurisdizione, Poste Italiane spa sostiene il difetto di questo Giudice in maniera assai generica indicando addirittura due organi completamente diversi tra loro, per composizione e funzioni, come presunti giudici competenti, a conferma della sua stessa scarsa convinzione in merito. Per Poste Italiane spa la controversia dovrebbe rientrare nella giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 61 n. 1343/1963 e dell’art. 81 del DPR 398 /2003, trattandosi di controversia riguardante l’interpretazione dei contratti aventi ad oggetto titoli di Stato e in materia di debito pubblico. In realtà, l’art. 3 comma 5 del del D.M. 5 dicembre 2003 stabilisce che i rapporti trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze restano regolati dalle disposizioni legislative eregolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento. Si tratta di rapporti privati di diritto soggettivo puro e sottoposti alla giurisdizione ordinaria: in tutte le fattispecie similari alla presente esaminate dalla Cassazione non si mette mai in discussione tale principio (v. ad es. Cass. sez.. 1, sentenza n. 27809 del 2005). Al riguardo, Poste Italiane cita a sostegno della sua tesi un precedente, ossia una sentenza del Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina n. 180/2006, all. 1 al suo fascicolo di parte: di tale sentenza, però, non c’è traccia e all’allegato 1 ci sono solo i verbali di un procedimento cautelare conclusosi con una ordinanza di archiviazione, menzionato dalle stesse Poste Italiane nella comparsa di costituzione. Non sussiste la giurisdizione della Commissione Tributaria sia per le ragioni espresse in tema di rapporti privatistici sia perché nella specie non si sta affrontando l’applicazione di imposte o tributi. Infine, il Giudice competente a decidere sul rimborso parziale non può essere il Giudice Amministrativo o la Commissione tributaria perché questi organi tutelano situazioni giuridiche nei riguardi della Pubblica Amministrazione mentre Poste Italiane è una società per azioni e, quindi, una persona giuridica privata.


L’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da PosteItaliane è anch’essa infondata. Ai sensi dell’art. 3 cit. restano fermi i rapporti instaurati tra le Poste e il privato che ha diritto di esigere il rimborso solo da Poste Italiane, non dalla Cassa di Depositi e Prestiti o dal Ministero delle Finanze, perché il rapporto diretto si instaura solo fra lui e le sole Poste: una persona che vuole farsi rimborsare un buono va all’ufficio postale non alla sede di quegli altri due enti e il ruolo che svolge lo Stato è solo di garanzia; tutti gli uffici postali sono indicati, sugli stessi titoli, come soggetti debitori/pagatori, ai quali i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante.


Per le ragioni appena espresse è infondata anche l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei riguardi del Ministero delle Finanze e, per quanto concerne il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri intestatari del buono, tale eccezione non ha fondamento perché è stata apposta sui buoni la clausola di pari facoltà di rimborso che riconosce il diritto disgiunto, a ciascun intestatario, di chiedere ed ottenere il rimborso a vista, e per intero, del buono.


L’attore non ha chiesto, infine, una pronuncia di condanna in futuro perché la richiesta di condanna delle Poste alla scadenza dei titoli, nel senso prospettato dall’attore, rivestecarattere di attualità alla stregua della tutela di una aspettativa.


Nel merito, le richieste attoree hanno trovato conferma nella CTU svolta, che non è stata contestata a tempo debito dagli interessati: il CTU ha espressamente citato le norme applicabili e indicato i metodi di calcolo. Le critiche successive al deposito oltre a essere tardive, perché esposte solo nelle comparse conclusionali, non sono neppure state suffragate da riscontri concreti: ad esempio, Poste Italiane cita precedenti giurisprudenziali di merito di cui non ha fornito alcuna traccia né allegato copia. Nella relazione peritale e nelle repliche alle osservazioni formulate il CTU ha chiarito che ai sensi delle norme applicabili nel calcolo del rendimento dei buoni, in conformità a quanto riportato sul retro degli stessi, è stata effettuata la capitalizzazione degli interessi al lordo della ritenuta fiscale, in quanto dalla lettura del D.Lgs.vo n. 284/1999, le modalità di applicazione ai rapporti già in essere consentono una disciplina più favorevole ai risparmiatori e non condizioni peggiorative.


Le altre questioni devono ritenersi assorbite. Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

– definitivamente pronunciando;
ACCERTA
e dichiara il diritto di Domenico Vi. T. nella qualità di procuratore di A. M. al rimborso dei titoli in conformità alle condizioniriportate sul retro dei buoni postali serie O n.000.923 e serie O n.000.045 e per l’effetto condannare Poste Italiane al pagamento, alla scadenza dei titoli, di una somma pari ad € 110.429,57 oltre interessi; in relazione ai restanti n. 34 buoni postali, accerta e dichiarare il diritto della parte attorea al rimborso dei titoli in conformità del calcolo degli interessi al lordo della ritenuta fiscale di pertinenza e per l’effetto condannare Poste Italiane S.p.A. al pagamento, alla scadenza dei titoli, di una somma pari ad € 798.196,28 oltre interessi e accessori.


Rigetta tutte le altre richieste.

Condanna Poste Italiane al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi euro 15.000, 00 oltre accessori come per legge (e delle spese di ctu).

Cassino, 9 settembre 2016
Il Giudice Unico Dott. Federico Eramo
Firmato Da: DI RUZZA LUIGI

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