L'Unione Europea continua a monitorare con attenzione il mercato europeo delle multiproprietà, segnalando le incongruenze emerse dopo l'adozione della Direttiva n. 2008/122/EC, introdotta in Italia nel 2011.
La norma in parola ha apportato alcune significative novità per i contratti di vendita, scambio e rivendita di timeshare migliorando, seppur parzialmente, i diritti dei consumatori.
Il recente report pubblicato dalla Commissione Europea lo scorso 16 dicembre 2015 ed inerente la multiproprietà (timeshare) o gli altri diritti vacanza a lungo termine ci consente di comprendere quale impatto hanno avuto le nuove norme comunitarie nelle vendite di diritti vacanza.
Vediamo quali sono le novità della direttiva e le conseguenze riscontrate nei primi anni di applicazione della norma comunitaria.
a.- Diritto di multiproprietà
Il giudizio generale espresso dalla Commissione Europea rispetto alle novità introdotte con la direttiva è positivo, in quanto i maggiori diritti riconosciuti al compratore hanno riequilibrato il rapporto con la parte venditrice, consentendogli di poter ottenere maggiori informazioni prima della conclusione del contratto; di poter recedere dal contratto in modo più agevole; di non dover pagare le spese prima della conclusione del contratto.
- informazioni pre contrattuali
La normativa del 2008 ha introdotto norme più stringenti nei confronti delle società che propongono ai consumatori l'acquisto di un diritto di multiproprietà, imponendo maggiore trasparenza sia nel primo contatto telefonico (o attraverso altra forma pubblicitaria), sia all'atto della sottoscrizione dei contratti di acquisto di un timeshare.
Tali obblighi riguardano, tra l'altro, anche l'obbligo di utilizzare la lingua del paese di origine del consumatore, proprio al fine di consentire a quest'ultimo di comprendere in modo chiaro ed inequivocabile la natura e le caratteristiche del rapporto contrattuale oggetto di sollecitazione.
Secondo lo studio della Commissione, le nuove norme hanno parzialmente (ma in modo insufficiente) migliorato i rapporti tra venditore e consumatore, costringendo le società che sollecitano l'acquisto di questi prodotti a fornire dati ed informazioni appropriate.
Il problema, però, appare tutt'altro che risolto in quanto sono ancora frequenti i casi di informazioni parziali e/o errati ricevute dal consumatore chiamato ad esprimere un consenso informato.
- diritto di recesso (withdrawal)
La direttiva del 2008 ha esteso a quattordici giorni il diritto di recesso (ripensamento) del consumatore, consentendogli di uscire dal contratto senza dover pagare alcun importo al venditore, salvo le spese sostenute da quest'ultimo e dettagliate all'acquirente.
Questa norma, certamente positiva, ha esteso il diritto di ripensamento del consumatore evitando che il venditore possa introdurre penali finalizzate a disincentivare l'esercizio del diritto di recesso.
La norma comunitaria, applicata in ambito nazionale, ha garantito una maggior tutela dei consumatori, anche se esiste una forte percentuale (pari al 38%) che ha denunciato problemi o limiti nell'esercizio del diritto di recesso.
- divieto di pagamento di somme a titolo di anticipo
Una forma camuffata di penale era (ed è) rappresentata dal pagamento in anticipo di alcune somme pretesa dal venditore all'acquirente (ad esempio a titolo di spese amministrative).
La Direttiva 2008/122/EC ha introdotto un divieto categorico per il venditore di richiedere al consumatore il pagamento di qualsiasi somma prima della conclusione del periodo di recesso (14 giorni).
La norma non pare aver risolto il problema, centrale nella vicenda vendita di questi diritti vacanza, in quanto ad oggi risulta una problematica dell'80% inerente la richieste di pagamento anticipato da parte dei venditori, così come risulta dal report della Commissione Europea.
b.- Diritto vacanza parziale (iscrizione a club - punti vacanza etc.)
Il report della Commissione europea affronta anche gli altri diritti vacanza parziali, diversi dal diritto di multiproprietà, e che sono stati disciplinati con la direttiva del 2008 proprio con il fine di estendere i diritti spettanti ai consumatori anche a questo tipo di contratti.
I long term holidays products si sono sviluppati in modo repentino negli ultimi dieci anni, proprio al fine di aggirare le norme previste in materia di vendita di multiproprietà.
La norma ha esteso gli obblighi informativi pre contrattuali anche per questo tipo di vendite, introducendo anche il diritto per il consumatore di poter uscire dal contratto dopo aver ricevuto la seconda richiesta di pagamento delle spese di gestione da parte del venditore.
Invero, sul punto sono state riscontrate notevoli carenze nella norma, nonché nella sua applicazione, risultando ancora rispettati gli obblighi di legge da parte degli stessi venditori.
In particolare, come rilevato anche dai giudici italiani, la vendita di questi prodotti vacanza è caratterizzata dalla scarsa trasparenza delle informazioni fornite dal venditore all'acquirente.
La Commissione ha rilevato un incremento delle criticità emerse per questi diritti vacanza, pari al 57,2%, spesso collegate proprio alla carenza di appropriate informazioni fornite all'acquirente da parte del venditore, seppur obbligato a rispettare gli schematici obblighi previsti dalla direttiva.
Uno dei punti critici oggetto dell'analisi del fenomeno timeshare riguarda il c.d. diritto di cambio (exchange), tutelato per la prima volta solo a partire dal 2008.
La norma comunitaria ha esteso, anche per questi contratti, i diritti spettanti al consumatore, ed in particolare ha imposto stringenti obblighi informativi pre contrattuali per il venditore.
A detta della Commissione, queste norme avrebbero impattato in modo positivo rispetto a questo tipo di contratti, riducendo in modo sostanziale la percentuale di conflittualità per questi rapporti contrattuali.
c.- Contratti di rivendita del diritto di multiproprietà
Uno dei punti più interessanti della relazione riguarda i contratti di rivendita del diritto di multiproprietà, o altri diritti vacanza, ove la stessa Commissione ammette l'esistenza di notevoli casi di truffe e contratti poco chiari, con servizi non conformi alle promesse avanzate dai promotori.
Si tratta dei casi ove il multiproprietario viene contattato da una società, la quale propone di rivendere il suo diritto vacanza dietro acquisto di altri prodotti vacanza (ad esempio buoni/punti vacanza), salvo poi non procedere ad alcuna cancellazione dal precedente club.
Secondo il report, il 93,5% dei consumatori intercettati ha dichiarato che, dopo aver sottoscritto un contratto di rivendita della multiproprietà, la società venditrice non ha provveduto a dare adempimento al proprio obbligo contrattuale.
E molto spesso capita che gli stessi club che si impegnano all'alienazione del diritto vacanza non diano seguito al proprio impegno nei confronti del consumatore.
d.- Condotte commerciali scorrette - truffe
In altra parte del report, che potete leggere di seguito, riguarda le condotte commerciali di chi propone l'acquisto, scambio o rivendita di questi particolari prodotti vacanza.
La relazione evidenzia che sono molteplici le segnalazioni di sollecitazioni all'acquisto di questi prodotti attraverso condotte scorrette, anche sotto il profilo penale.
La Commissione evidenzia che in molte circostanze, questo tipo di condotta, caratterizzata da informazioni false, poco trasparenti e fuorvianti fornite dal venditore al consumatore, possano integrare condotte commerciali scorrette, contrarie anche alle generali norme di tutela del consumatore.
La relazione che, a nostro parere, solo parzialmente ricostruisce la realtà in questa materia, è alquanto lacunosa anche per quel che riguarda le soluzione prospettate per limitare queste vendite, proponendo codici di condotta (self law) o maggiori controlli da parte delle autorità locali.
Nulla o poco viene detto in merito alla prima difesa da approntare in favore dei consumatori, evitando che le società di multiproprietà possano facilmente vendere e rivendere questi diritti vacanza, aggirando le fragili norme comunitarie.
Ancor di meno viene evidenziato il ruolo di silenziosa collaborazione degli istituti di credito che favoriscono queste vendite, attraverso la concessione di prestiti a tassi estremamente elevati.
Per non parlare di coloro che sono stati costretti a sottoscrivere "pacchetti" di cambiali, ed ora non possono più esimersi dal pagamento degli effetti per evitare la segnalazione presso la Camera di Commercio.
Qui la relazione.
Timeshare Report 2015 by Consumatore Informato on Scribd
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