venerdì 27 aprile 2018

Buca sulla strada? Il prontuario dell'automobilista

La nostra Associazione ha ricevuto, di recente, numerose segnalazioni provenienti da tutta Italia da parte di automobilisti imbattutisi in dissesti stradali.  

Come è tristemente noto, cadere oppure subire un danno al proprio veicolo a causa di buche e, più in generale, di anomalie del manto stradale non è così raro. 

Vediamo, di seguito, il fatto ed alcune soluzioni utili per il consumatore. 


◘  Il fatto: generalmente, si sostiene che la cattiva manutenzione dell'asfalto sia da attribuire alle amministrazioni, e questo è in parte vero. 


Tra ingenti tagli di spesa agli enti locali ed affidamento dei lavori a ditte spesso inadempienti, le riparazioni sono sempre più lente e cattive. 

Nella sola Capitale circa il 93% delle strade è priva di regolare manutenzione e ripararle tutte costerebbe quanto due anni di multe incassate

Nonostante il clamore mediatico, resta il fatto che i giudici non sono univoci in materia.

In caso di sinistro causato da buche stradali, quali sono i principi ai quali deve attenersi il consumatore? 

◘  Buche stradali: la regola generale: La buca è dentro il "pacchetto" dei c.d. danni da insidia stradale, che si verificano anche in presenza di materiale sull'asfalto o di cattiva manutenzione (pietrisco, ghiaia, olio, rami, tombini rotti, guardavia divelta, mancanza di segnaletica etc.). 

Anzitutto, chi risponde dell'insidia stradale? La responsabilità è imputabile alla Pubblica Amministrazione (il comune, la provincia oppure l'ente preposto alla gestione etc.), in quanto ente proprietario o gestore del demanio stradale. 

Vediamo, ora, le principali disposizioni normative in materia. 

Per ottenere il risarcimento, si deve effettuare una domanda ai sensi dell'articolo 2051 c.c. per l'omessa od incompleta manutenzione del manto stradale da parte della Pubblica Amministrazione. 

Tale norma stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". 

Ciò detto, cosa deve provare il consumatore? 

(1) l'esistenza della buca o di altra anomalia e che, a causa di questa, si è verificato il  danno; 

(2) lo stato pericoloso dei luoghi, per cui il pericolo è prevedibile oppure inevitabile. 

Provato il danno ed il nesso di causalità, la palla passa alla pubblica amministrazione, la quale è chiamata a provare il c.d. caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità. 

Prova di nesso di causalità ed evento, da un lato, e caso fortuito dall'altro costituiscono i due poli sui quali è costruita la norma in oggetto. 

Vale la pena, a questo punto, di presentare alcune applicazioni di questa regola. 

◘  Quando il risarcimento è dovuto? come esposto sopra, per avere maggiore certezza che la propria domanda risarcitoria sia accolta, al momento della verificazione del sinistro la buca deve essere quanto più nascosta e difficilmente percepibile

► Un esempio, assai ricorrente nella casistica giurisprudenziale, è rappresentato dalla presenza di fogliame sull'intero percorso stradale o sul marciapiede, il quale occulta buche grandi e piccole e non permette di evitarle nemmeno con l'adozione di cautele.  

◘  Quando il risarcimento non è dovuto Molto ricorrenti sono le ipotesi in cui il risarcimento viene negato. Vi sono almeno due ordini di ragioni per le quali nelle aule di giustizia si assiste al diniego. 

       A. il Caso fortuito

Un primo elemento è costituito dal caso fortuito, che possiamo definire come ciò che non dipende dalla volontà o dalla colpa del proprietario della strada, non essendo da questi prevedibile ed evitabile. 

► Un esempio formidabile di caso fortuito è rappresentato dalla carenza di tempo. Se è avvenuto un violento nubifragio e si sono aperte voragini in più strade della città, non può certo pretendersi che il comune le ripari in brevissimo tempo. 

In questo caso, il pericolo si è verificato da poco tempo e l'eventuale danno non può essere risarcito. 

      B. la diligenza dell'automobilista

Tale principio, detto di auto-responsabilità, è consacrato all'interno dell'articolo 1227 cod. civ.: nel nostro caso, l'automobilista deve guidare tenendo gli occhi fissi sulla strada, senza distrazioni, rispettando la segnaletica e non oltrepassando i limiti di velocità. 

In caso contrario, la sua condotta negligente ed imprudente può essere valutata dal giudice come causa determinante del sinistro stradale. 

Vediamo alcuni esempi.

La buca di grosse dimensioni: quanto più una buca è grande, tanto più si presume che sia visibile e facilmente evitabile. Viceversa, una buca piccola è più facilmente nascosta. 

► La presenza di luce: se la strada è illuminata, è più facile evitare i dissesti stradali più evidenti. 

► L'eccesso di velocità: l'osservanza del limite di velocità è un criterio di prudenza che può servire a prevenire la maggior parte delle insidie. La guida ad alta velocità aumenta il rischio di incappare in buche stradali, soprattutto le meno visibili ed evitabili. 

◘  Prontuario pratico: in conclusione, abbiamo visto che se, da un lato, l'ente locale è tenuto ad una corretta manutenzione delle strade per rimuovere i fattori di rischio, dall'altro lato chi si muove sul suolo pubblico non può farlo "con la testa fra le nuvole".

 Ciò detto, i nostri consigli riguardano sia la prevenzione che la condotta da tenere dopo il sinistro

► Sotto il primo profilo, vale la pena invocare quanta più prudenza e diligenza nel tenere condotte ordinarie mentre ci si muove sulla strada. L'avvertenza sembrerà banale e, a tratti, moraleggiante, ma serve a risolvere molte trappole in giudizio. 

► Sotto il secondo profilo, è importante essere in grado di ricostruire ex post circostanze dinamica dei fatti

In questo senso, se vi accade un sinistro occorre nell'immediato: 

1) chiedere l'intervento della polizia municipale, stradale o dei carabinieri, così da far rilevare sul posto le condizioni della strada e verbalizzare l’esistenza della buca, della strada sconnessa etc.;

2) scattare, ove possibile, alcune foto dei luoghi prima che il Comune segnali alle ditte responsabili della manutenzione di riparare il danno. A tale riguardo, si sottolinea che non è sufficiente una foto qualsiasi, ma ci vuole una foto che reca la data, se possibile certa.  



3)  coinvolgere testimoni che abbiano assistito all’evento di danno;

4)  nel caso di lesioni fisiche e trasporto in ambulanza, richiedere al personale una copia del documento di intervento. In genere, è lo stesso soccorritore a fornire tale documento, il quale fornisce un resoconto verosimile ed immediato dello scenario del soccorso e, quindi, del sinistro.

La nostra Associazione è a vostra disposizione per una valutazione del sinistro, posizione per posizione. Potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it 

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