domenica 8 aprile 2018

Ho perso la coincidenza dell'aereo. Cosa devo fare?

◼   il fenomeno: quando viaggiamo, diamo per scontato che il volo "fili liscio", persone e bagagli siano imbarcati e nessuno venga lasciato a terra. 

Tuttavia, non sempre le cose vanno come dovrebbero e, anzi, coi voli sovraffollati dell'alta stagione sono frequentissimi ritardi, permanenze negli scali di mezza Europa e, soprattutto, perdite di coincidenze


Abbiamo già fornito una sorta di "decalogo" su cosa fare per ottenere indennizzi e risarcimenti dei danni in caso di ritardo e negato imbarco, specie per i voli diretti (v. i diritti del passeggero).


Cosa succede, tuttavia, se a causa di un ritardo perdi la coincidenza? 

La risposta non è immediata. Se la compagnia aerea afferma di essere responsabile per il proprio volo e non anche per quello successivo, il viaggiatore che voglia ottenere la compensazione deve porsi queste altre due domande.  

(1) ho titolo per citare in giudizio la compagnia aerea, anche quando afferma di non essere la controparte contrattuale? 


(2) qual è il giudice davanti al quale faccio la causa? Quello del luogo di partenza, quello in cui è avvenuto lo scalo oppure quello della destinazione?   


Con la sentenza in commento, resa il 07/03/2018 nella causa C-274/16, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha risposto a questi interrogativi.


◼   La fattispecie: nel caso in esame, con un'unica prenotazione i passeggeri hanno prenotato un volo dalla Spagna alla Germania con scalo in un paese comunitario.


I malcapitati viaggiatori hanno poi citato in giudizio, in Germania, la compagnia aerea del primo volo, che aveva provocato il ritardo e determinato la perdita della coincidenza con il secondo volo.

Il giudice tedesco, in dubbio sulla propria competenza territoriale, ha sollevato diverse questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.  

   - il "luogo di esecuzione" (di cui al Regolamento 44/2001) si riferisce anche alla destinazione del passeggero, benché il disguido si sia verificato nella prima tratta e sia stato citato il primo vettore?;

   -  il diritto alla compensazione pecuniaria fatto valere dal passeggero nei confronti del primo vettore aereo che non sia controparte contrattuale può essere considerato "materia contrattuale" (di cui al Regolamento 44/2001)? 

◼   Il ragionamento della Corte: secondo i giudici lussemburghesi, il fatto che la domanda di compensazione sia stata proposta al primo vettore, e non al secondo, è priva di pregio.  

Questo perché lo schema da cui partire è quello del contratto di trasporto aereo con coincidenza: grazie ad un’unica prenotazione, il vettore aereo trasporta il passeggero da un punto A ad un punto C, facendo scalo in un punto B.  

A tale riguardo, l’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento 261/2004 dispone che “allorché un vettore aereo operativo, che non abbia stipulato un contratto con il passeggero, ottemperi alle obbligazioni previste da tale regolamento, si considera che esso agisca per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero”.

In altre parole, anche se la compagnia aerea si impegna a trasportare il passeggero fino allo scalo, diviene responsabile anche della tratta successiva, perché si guarda a tutto il tragitto e non alle tratte di cui è composto. 

Quanto alla competenza territoriale, la Corte ha affermato che " il luogo di partenza e quello di arrivo dell’aereo devono essere parimenti considerati luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo, [...] a scelta dell’attore, del tribunale nella cui circoscrizione si trova il luogo di partenza o di quello del luogo di arrivo dell’aereo, quali indicati in [...] contratto" . 

In particolare, in questo caso, il luogo di esecuzione è stato quello di arrivo del secondo volo.

◼   riferimenti operativi: è evidente che la Corte di Giustizia non ha badato tanto ai formalismi, quanto al servizio visto nella sua globalità


In altre parole, il viaggiatore ben può citare la compagnia aerea che, almeno formalmente, non è parte contrattuale, purché quest'ultima abbia effettuato almeno un trasporto e nel biglietto di prenotazione ci sia il riferimento allo scalo. 

Quanto al foro della causa, in favor verso il viaggiatore, si privilegia il luogo in cui ha esecuzione il contratto, che può essere sia il punto di partenza che quello di arrivo dell'aereo. 

In riferimento a quanto abbiamo già visto qualche settimana fa, è importante che il viaggiatore si comporti in questo modo: 

(1) conservare il titolo di viaggio; 

(2) sporgere reclamo nei confronti della compagnia aerea per il ritardo e chiedere la compensazione e/o il risarcimento del danno secondo le norme regolamentari; 

(3) nel caso la compagnia aerea può rigettare il reclamo affermando di non essere controparte contrattuale. In questo caso, è bene rivolgersi ad un'associazione consumatori od un legale, producendo il titolo di viaggio e descrivendo, con molto scrupolo e documentazione a supporto, come è avvenuto il ritardo e le sue cause. 

Se è vero che è la compagnia aerea a dover dimostrare di aver adempiuto con diligenza alle proprie obbligazioni e, nel caso, che i voli non hanno subito ritardi (v. qui), è bene rappresentare al legale ogni circostanza nota ed utile a fare chiarezza sulle ragioni del ritardo.

Per approfondire, leggi qui sotto la sentenza della Corte di Giustizia della UE.  

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3° sezione, decisione del 7 marzo 2018 by Consumatore Informato on Scribd

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