domenica 29 aprile 2018

Il contribuente non paga le tasse a causa dell'Agenzia delle Entrate? esclusa l'applicazione delle sanzioni

Questa domenica usciamo un po' dal nostro settore di riferimento e focalizziamo la nostra attenzione sul rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, argomento mai facile, né tantomeno piacevole.

In particolare, vogliamo approfittare della recente decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria per analizzare le conseguenze che il contribuente subisce nel caso in cui non paghi le tasse, o comunque non adempia ad un obbligo fiscale, a causa della condotta poco corretta tenuta da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate.


Abbiamo già trattato la materia nel blog, individuando la responsabilità del commercialista per eventuali errori/omissioni/illeciti nell'adempimento dei propri compiti verso il cliente/contribuente (vedi).

In questo caso, stiamo rivolgendo la nostra attenzione alla diversa ipotesi ove il contribuente non da spontaneo adempimento agli obblighi fiscali a causa della specifica condotta illecita del dipendente dell’Ufficio finanziario, il quale non esegue correttamente i propri doveri.

Rientra tra le condotte non corrette del funzionario, anche tutte le violazioni degli  obblighi di vigilanza sulla correttezza dell’attività svolta da altri funzionari, e quindi laddove un dipendente dell'Agenzia, accertati gli errori commessi dal collega, preferisca non porvi rimedio, così limitandosi silenziosamente ad avvallarli. 

In tutti questi casi, opera il principio di tutela del legittimo affidamento, previsto in materia tributaria all'art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

La norma in parola stabilisce che:" 1.  I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2.  Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.".

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, dando piena applicazione al principio sopra richiamato, ha accolto l'eccezione sollevata da un contribuente nel giudizio contro l’Agenzia delle Entrate per l'omesso adempimento di obblighi fiscali contestati all'esito di un controllo.

Nel vicenda per cui è causa, il contribuente aveva eseguito i propri adempimenti fiscali e, ignorando la condotta scorretta del funzionario dell'Agenzia, era stato incolpevolmente indotto a ritenere di aver eseguito/adempiuto a quanto richiesto dall'ufficio.

In seguito, erano emersi inadempimenti fiscali da parte del contribuente, prontamente contestati dall'Agenzia.

I giudici tributari, accertato che tali inadempimenti erano conseguenti a condotte scorrette del dipendente dell'Agenzia, hanno escluso l'obbligo da parte del contribuente di essere gravato anche delle sanzioni tributarie, applicando il sopra citato principio ex art. 10 dello Statuto del Contribuente.

Di seguito, la sentenza n. 53/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Sez. V^.

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