venerdì 7 settembre 2018

Anche gli animali hanno dei diritti e meritano di essere tutelati

Il presente post ha la finalità, senza alcuna pretesa di essere esaustivi, di esporre i principi generali dai quali sorgono i diritti riconosciuti agli animali, a cui fanno seguito i relativi doveri dei padroni.


L'esigenza della disciplina della materia, ed in particolare della convivenza tra uomo ed animale, nonché la tutela di quest'ultimo, è intervenuta solo di recente, anche se già nei tempi antichi si riconosceva l'importanza del nostro amico a quattro zampe.

Nel corso degli ultimi secoli, l'uomo ha gradualmente valorizzato il ruolo dell'animale, non più solo come fonte per il proprio nutrimento, ma come vero e proprio attore protagonista della vita, tanto da arrivare a riconoscere all'animale il ruolo di suo compagno.

Ed ecco, nell'era moderna, sorgere la definizione (riconosciuta anche in ambito giuridico) dell'animale d'affezione, ove il nostro amico a quattro zampe diviene titolare di diritti e tutele da parte dei vari ordinamenti giuridici.


Senza volersi troppo dilungare in questa materia, si può notare negli ultimi anni lo sviluppo di legislazioni volte a considerare l'animale come soggetto titolare di diritti, così ponendo in capo al padrone, od anche agli altri uomini, doveri di condotta ovvero veri e propri divieti.


Gli stessi giudici hanno progressivamente applicato le norme, e laddove non esisteva un quadro normativo, lo hanno creato ad hoc proprio per salvaguardare la salute degli animali.

Di recente, l'Unesco ha ritenuto necessario introdurre un corpo di norme generali volte a valorizzare la figura dell'animale, così legiferando in materia con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata il 15 ottobre 1978. 


La rilevanza del documento, nulla sul piano giuridico e legislativo e che potete trovare di seguito, è quella di aver delineato alcuni principi ampi e generali, e che possono essere tenuti in debita considerazione sia dal legislatore nazionale che dal singolo giudice chiamato a risolvere una controversia che vede come protagonista un animale.


Uno dei punti fondanti della Dichiarazione del 1978 è quello è la enucleazione del principio di benessere dell'animale considerata anche come una forma di libertà e la sua tutela.

Libertà intesa come:
  • Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante il facile accesso all'acqua fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute;
  • Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole;
  • Libertà da malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia;
  • Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche, fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie;
  • Libertà dal timore, assicurando condizioni che evitino sofferenza mentale.
Anche a livello comunitario, la protezione degli animali ha avuto un suo riconoscimento, in particolare con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ove l'Unione Europea ha assunto l'impegno di protezione degli animali, con garanzia del loro benessere, incentivando politiche volte a tutelare le esigenze fisiologiche degli animali, ma anche la dimensione morale, considerando questi ultimi come soggetti dotati di sensibilità e quindi potenzialmente idonei, come l'essere umano, a provare sofferenza e dolore.

L'art. 13 del Trattato è chiaro sul punto "Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno (…) l’Unione Europea e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".

Si ricorda, inoltre, che la tutela del sentimento dell'animale, definito anche di compagnia, trova una sua disciplina nella Convenzione Europea per la protezione degli animali di compagnia del 2010.



Le norme nazionali hanno dato piena applicazione a quelle comunitarie, tant'è che l'Italia ha disciplinato la materia, arrivando a tutelare gli animali d’affezione, al fine di salvaguardare il soggetto debole nella relazione uomo - animale.



Il ruolo dell'animale, nella nuova sfera di animale d'affezione, era stata peraltro esplicitata nella legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281 che così si è espressa: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.


L’Italia ha sviluppato, negli anni, norme volte a difendere i cani e gatti contro le condotte dei padroni, ma anche riconoscendo il diritto alla vita e alla tutela dei randagi, alla cura degli animali ammalati e il divieto alla soppressione e la lotta al randagismo.

In materia, si deve segnalare anche l'Accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet - therapy, dove sono stati introdotti importanti regole nel rapporto essere umano - animale, prevedendo specifici diritti in favore dell'animale ed obblighi per l'uomo.

Tale Accordo prevede che nel momento in cui una persona decide di prendersi cura ed occuparsi di un animale d’affezione, assume specifici obblighi e la responsabilità per la salute del proprio amico a quattro zampe, provvedendo a fornire una sistemazione e tutte le cure del caso.

In particolare, il padrone è obbligato verso l'animale a:

  1. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  2. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  3. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  4. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  5. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  6. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.
Si tratta di doveri specifici con il fine di tutelare e curare il benessere dell'animale che non possono essere disattesi dal padrone, rappresentando, in ultima istanza, una traduzione pratica dei principi generali che troviamo nella Dichiarazione Unesco del 1978.

Si segnala, infine, delle norme specifiche a tutela degli animali introdotte con il Codice del Turismo e il Codice della Strada.

L'art. 30 del Codice del Turismo dispone che "lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai pubblici servizi nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito".

La norma in parola agevola ogni iniziativa commerciale che predisponga spazi di accoglienza e cura per i turisti accompagnati da animali domestici, così favorendo questo peculiare tipo di turismo. 

Il Codice della Strada, con la riforma intervenuta con la L. 120/2010, ha introdotto l'obbligo da parte dell'automobilista di intervenire a soccorrere l'animale ferito nel caso di incidente, così equiparando il diritto di soccorso dell'animale a quello dell'umano.
Qui di seguito la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale.


Unesco - Dichiarazione universale dei diritti dell'animale - 15 ottobre 1978

[omissis]



Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.

Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto.
b) L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

Articolo 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.
b) Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.

Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi.
b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità.
b) L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale.

Articolo 9
Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo.
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.
 
Articolo 11

Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12
a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
b) L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13
a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto.
b) Le scene di violenza di cui animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.

Articolo 14
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.
b) I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.

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