venerdì 21 settembre 2018

Gli animali nel diritto civile

Negli ultimi mesi abbiamo deciso di dedicare numerosi nostri interventi al tema degli animali e della loro tutela e difesa, sia sotto un profilo pratico, sia con riferimento alle norme che tutelano i nostri amici a quattro zampe.

Interveniamo, ben consapevoli dei nostri limiti, anche analizzando il recente mutamento intervenuto anche in ambito del diritto civile, ove fino a qualche anno addietro gli animali venivano considerati come semplici oggetti, escludendo ogni forma di tutela diretta ed immediata.

Il diritto civile si è trovato, negli ultimi anni, a dover ragionare sullo status degli animali e sulla possibile loro tutela, in quanto soggetti titolari di diritti, anche se ad oggi non esiste una particolare parte del Codice Civile ove l'animale viene definito come soggetto titolare di situazioni giuridiche, ovverosia non esiste una specifica disciplina volta a tutelarlo.

(1) L'animale nel Codice Civile = cosa mobile (art. 820 c.c.)
Come anticipato in precedenza, secondo il diritto civile (artt. 820 c.c. e seguenti), l'animale è una mera cosa mobile oggetto di diritti reali e conseguentemente non può essere titolare di diritti e pretese.

La conseguenza di questa impostazione è quella, all'apparenza, di escludere ogni forma di tutela e diritti per l'animale, non meritevole di un proprio riconoscimento nel nostro ordinamento.

Un esempio pratico è l'impossibilità dell'animale di essere beneficiario dei beni donati in testamento dal padrone, come avremo modo di vedere in un altro nuovo intervento nel blog.

Invero, la maggior sensibilità verso l'argomento intervenuta negli ultimi anni sta portando ad un radicale cambiamento da parte degli operatori del diritto che hanno cominciato, a partire dai giudici, a riconoscere non solo dei diritti e delle tutele per gli animali, ma spingendosi a definire l'animale come essere senziente.

(2) L'animale non è solo una cosa - arriva l'animale domestico
Gli interventi normativi internazionali e le prime decisioni giurisprudenziali intervenute in materia (vedasi il decreto del Tribunale di Milano - Sez. IX Civ. del 13 marzo 2013) hanno avviato il concreto ripensamento della figura dell'animale, considerato come essere senziente e quindi meritevole di una tutela specifica.

Un esempio pratico è rappresentato dalle nuove norme intervenute in materia condominiale (vedi la legge n. 220/2012) ed inserito nel Codice Civile ove al comma 5° dell'art. 1138 c.c., in materia di limiti del regolamento condominiale viene stabilito che "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".

Nel nostro Codice Civile arriva la definizione di animale domestico, considerato come soggetto titolare del diritto di risiedere in un appartamento.

Ed ecco la tutela degli animali non è più solo pratica, ossia attraverso l'obbligo del microchip (vedi qui) e della vaccinazione da parte del padrone, ma anche riconoscendo posizioni giuridiche (e limiti) per i terzi che entrano in contatto con l'animale.

In quest'ottica, si sta sviluppando una richiesta di intervento legislativo finalizzata a dare una nuova definizione dell'animale, non più come cosa ma come soggetto giuridico meritevole di tutela e titolare di diritti (vedasi, sul punto, la posizione dell'Associazione Animal Law).

La posizione di coloro che intervengono in difesa degli animali si spingono a proporre nuovi divieti che incidano non solo sotto il profilo penale, ma anche in ambito giuridico, anche con divieti che riguardano la loro uccisione anche per finalità di commercializzazione della carne.

Più in generale, il nostro ordinamento sta cominciando a riconoscere diritti e vantaggi in favore dell'uomo che possieda un animale, come ad esempio le nuove norme in materia condominiale o il risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale) nel caso di perdita dell'animale per fatto illecito altrui.

Per altro verso, anche la giurisprudenza comincia a prevedere diritti e tutele dirette in favore dell'animale, come ad esempio il diritto ad abbaiare riconosciuto in favore del cane dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 7856/2008).

In conclusione, possiamo sicuramente evidenziare il mutamento dell'orientamento seguito in ambito giuridico, in una materia che richiede, ancora oggi, notevoli interventi legislativi volti a salvaguardare gli animali, soggetti (deboli) e non più oggetti.

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