Negli ultimi anni si è notato un incremento della vendita di titoli da parte delle banche popolari, sempre alla ricerca di liquidità necessaria per favorire l'attività di intermediazione.
Usualmente, le banche cercano di vendere le proprie azioni ai clienti, all'interno di una operazioni di fidelizzazione di questi ultimi che vengon così col(legati) alle sorti dell'intermediario.
La vendita delle azioni da parte di questi particolari istituti di credito è stata oggetto di molte attenzioni negli ultimi tempi, perché non sempre accompagnata da corretta informativa fornita
Il provvedimento che vi proponiamo di seguito, è una recente decisione assunta dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), la numero 1706/2019, ove l'organismo di risoluzione delle controversie in ambito finanziario è stato chiamato a valutare l'informativa fornita da una banca popolare al proprio cliente, all'atto della vendita di titoli azionari emessi dallo stesso soggetto giuridico.
Nel caso di specie, la banca aveva provveduto, negli anni tra il 2011 al 2013, ad alcuni aumenti di capitale, resi necessari da un continuo problema di liquidità dovuto alla difficile situazione economica.
L'aumento era stato offerto, in particolare, alla clientela retail, attraverso sollecitazioni telefoniche o intervenute presso le filiali da parte dei dipendenti.
Non di rado, la vendita di titoli azionari era collegata ad operazioni di finanziamento (contratti di mutuo) attraverso il famoso sistema delle "operazioni baciate" (vuoi un finanziaemento? concesso se acquisti un numero di titoli azionari).
La questione sottoposta all'attenzione dell'ACF riguarda il livello di informazioni acquisite dall'intermediario (e relative al cliente/consumatore) e quelle fornite dalla banca al proprio cliente retail.
E nel caso sottoposto all'Arbitro, quest'ultimo ha accertato che la banca popolare che aveva venduto al risparmiatore retail propri titoli azionari, non aveva fornito tutte le informazioni relative alle azioni oggetto della operazione negoziale.
Usualmente, le banche cercano di vendere le proprie azioni ai clienti, all'interno di una operazioni di fidelizzazione di questi ultimi che vengon così col(legati) alle sorti dell'intermediario.
La vendita delle azioni da parte di questi particolari istituti di credito è stata oggetto di molte attenzioni negli ultimi tempi, perché non sempre accompagnata da corretta informativa fornita
Il provvedimento che vi proponiamo di seguito, è una recente decisione assunta dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), la numero 1706/2019, ove l'organismo di risoluzione delle controversie in ambito finanziario è stato chiamato a valutare l'informativa fornita da una banca popolare al proprio cliente, all'atto della vendita di titoli azionari emessi dallo stesso soggetto giuridico.
Nel caso di specie, la banca aveva provveduto, negli anni tra il 2011 al 2013, ad alcuni aumenti di capitale, resi necessari da un continuo problema di liquidità dovuto alla difficile situazione economica.
L'aumento era stato offerto, in particolare, alla clientela retail, attraverso sollecitazioni telefoniche o intervenute presso le filiali da parte dei dipendenti.
Non di rado, la vendita di titoli azionari era collegata ad operazioni di finanziamento (contratti di mutuo) attraverso il famoso sistema delle "operazioni baciate" (vuoi un finanziaemento? concesso se acquisti un numero di titoli azionari).
La questione sottoposta all'attenzione dell'ACF riguarda il livello di informazioni acquisite dall'intermediario (e relative al cliente/consumatore) e quelle fornite dalla banca al proprio cliente retail.
E nel caso sottoposto all'Arbitro, quest'ultimo ha accertato che la banca popolare che aveva venduto al risparmiatore retail propri titoli azionari, non aveva fornito tutte le informazioni relative alle azioni oggetto della operazione negoziale.
l'ACF, richiamando dei principi generali oramai consolidati in giurisprudenza, ha evidenziato che l'intermediario finanziario che offre in vendita titoli emessi dallo stesso è tenuto a fornire informazioni precise e dettagliate, risultando del tutto inadeguato “il mero richiamo da parte dell’intermediario alle norme statutarie, contenuto nel modulo di richiesta di sottoscrizione".
E tale conclusione viene condivisa, in quanto non può pretendersi che il cliente possa essere adeguatamente informato in merito alla natura, oggetto e rischi connessi a questo investimento attraverso il mero rinvio a generali norme statutarie o generici documenti che non forniscono una informativa precisa, dettagliata ed attuale.
La finalità attribuita alle norme contenute nello Statuto della banca ha una funzione meramente istituzionale ed estranea alla tipologia di informazioni che devono essere fornite alla clientela, come sopra richiamate, proprio per soddisfare quel fine protettivo del contraente debole che la normativa di settore mira a tutelare.
E l'intermediario, su cui grava l'onere della prova, è chiamato a dimostrare in modo più completo di aver informato il proprio cliente in merito ai titoli oggetto di negoziazione, adempiendo al dovere in modo concreto e non meramente formalistico.
La banca deve essere concreta anche sotto il profilo delle informazioni che deve acquisire dai clienti, valutando in modo concreto la tipologia di cliente ed acquisendo ogni informazione utile per adempire agli obblighi di informativa e valutazione di appropriatezza/adeguatezza dell'investimento proposto.
E tale conclusione viene condivisa, in quanto non può pretendersi che il cliente possa essere adeguatamente informato in merito alla natura, oggetto e rischi connessi a questo investimento attraverso il mero rinvio a generali norme statutarie o generici documenti che non forniscono una informativa precisa, dettagliata ed attuale.
La finalità attribuita alle norme contenute nello Statuto della banca ha una funzione meramente istituzionale ed estranea alla tipologia di informazioni che devono essere fornite alla clientela, come sopra richiamate, proprio per soddisfare quel fine protettivo del contraente debole che la normativa di settore mira a tutelare.
E l'intermediario, su cui grava l'onere della prova, è chiamato a dimostrare in modo più completo di aver informato il proprio cliente in merito ai titoli oggetto di negoziazione, adempiendo al dovere in modo concreto e non meramente formalistico.
La banca deve essere concreta anche sotto il profilo delle informazioni che deve acquisire dai clienti, valutando in modo concreto la tipologia di cliente ed acquisendo ogni informazione utile per adempire agli obblighi di informativa e valutazione di appropriatezza/adeguatezza dell'investimento proposto.
Qui di seguito, la decisione n. 1706/2019.
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RispondiEliminaNo a post con annunci pubblicitari. Grazie
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