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domenica 23 agosto 2026

Truffa trading su Telegram: la banca deve bloccare i bonifici? ecco cosa ne pensa l'ABF

Purtroppo, le truffe sugli investimenti online continuano a mietere vittime, come ricordano le cronache quotidiane, e come possiamo confermare dalle continue segnalazioni arrivate in associazione (sos@consumatoreinformato.it). 

Sempre più spesso tutto inizia con un messaggio su Telegram, una promessa di facili guadagni e una piattaforma apparentemente professionale sulla quale il consumatore vede crescere il proprio capitale. In realtà si tratta di un sistema studiato per convincere la vittima a versare somme sempre maggiori fino a quando il denaro scompare.

Questa, come altre, è una vicenda analizzata dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Milano, con la decisione n. 3795 del 29 aprile 2026, chiamato a risolvere un quesito non secondario: nel caso di truffa, la banca può/deve bloccare i pagamenti fraudolenti?


1.- Il caso: oltre 22.000 euro trasferiti ai truffatori

Il consumatore viene contattato tramite Telegram con una proposta apparentemente innocua: ricevere piccoli compensi mettendo "Mi piace" ad alcuni video su YouTube.

Dopo i primi pagamenti realmente ricevuti, i truffatori conquistano la sua fiducia e lo convincono a registrarsi su una presunta piattaforma di trading gestita da falsi consulenti finanziari. Da quel momento iniziano le richieste di versamenti sempre più elevati, giustificati dalla possibilità di ottenere profitti maggiori o di sbloccare somme già investite.

Nel giro di pochi giorni il cliente effettua numerosi pagamenti attraverso tre diversi intermediari bancari per oltre 22.000,00 euro, salvo poi accorgersi di essere vittima di una frode.

Il truffato si rivolge alla banca per chiedere il blocco dei versamenti, disposti personalmente attraverso bonifici che seguivano le istruzioni ricevute dai truffatori.

Da questo punto di vista, il cliente contesta alla banca di non averlo protetto, in quanto avrebbe dovuto:

  • riconoscere l'anomalia dell'operatività;
  • attivare i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio;
  • bloccare o sospendere le operazioni;
  • collaborare più efficacemente nel recupero delle somme dopo la denuncia.


2.- La decisione dell'ABF: non esiste alcun obbligo della banca

La vicenda finisce sulla "scrivania" dell'ABF (Collegio di Milano) che respinge integralmente il ricorso con una motivazione particolarmente significativa.

L'ABF riconosce che la normativa antiriciclaggio impone agli intermediari numerosi obblighi di controllo e di segnalazione, ma osserva che tali obblighi sono finalizzati soprattutto alla tutela dell'interesse pubblico nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Questo non significa che ogni operazione sospetta debba essere automaticamente bloccata, in quanto le norme richiamate dal ricorrente non tutelano il cliente.

Secondo il Collegio, l'obbligo di astenersi dall'esecuzione dell'operazione nasce soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, ad esempio quando non è possibile effettuare l'adeguata verifica della clientela oppure ricorrono specifiche situazioni individuate dalla legge.

In termini più semplici, non esiste un obbligo della banca ad operare controllo preventivo su ogni operazione del cliente.

Uno dei passaggi più importanti della decisione riguarda il tema del monitoraggio delle operazioni.

L'ABF richiama un proprio precedente secondo cui non esiste un generale obbligo per la banca di monitorare preventivamente tutta l'operatività del cliente, né di bloccare automaticamente bonifici solo perché ravvicinati o di importo elevato.

Diversamente si finirebbe per limitare ingiustificatamente la libertà del cliente di utilizzare il proprio denaro.

Solo in presenza di elementi certi ed indiscutibili di frode potrebbe configurarsi un diverso dovere di intervento e nel caso esaminato, invece, il Collegio ha ritenuto che tali elementi non emergessero con sufficiente evidenza.

Sotto altro profilo, il cliente aveva eccepito la carenza del rispetto dei doveri di buona fede da parte della banca anche sotto il profilo del recupero delle somme oggetto di contestazione.

Il consumatore lamentava, infatti, che la banca non avesse collaborato adeguatamente dopo la denuncia, chiedendo l'attivazione del cosiddetto "recall" dei bonifici.

Anche sotto questo profilo l'ABF non ha ravvisato comportamenti colposi tali da giustificare un risarcimento.

Il Collegio ricorda, infatti, che la banca dell'ordinante non è tenuta a comunicare i dati identificativi del beneficiario, poiché tali informazioni sono nella disponibilità esclusiva della banca presso cui è aperto il conto del destinatario del pagamento.


3. Decisione non proprio condivisibile. La banca deve attivare degli strumenti di tutela del cliente

La decisione dell'ABF si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato: quando il cliente dispone volontariamente i pagamenti, anche se indotto con l'inganno, non è sufficiente richiamare la normativa antiriciclaggio per affermare automaticamente la responsabilità della banca.

Il Collegio distingue correttamente tra gli obblighi di prevenzione del riciclaggio, che perseguono prevalentemente finalità di interesse pubblico, e gli obblighi di protezione del singolo cliente, evidenziando come la normativa vigente non imponga agli intermediari un controllo generalizzato né il blocco automatico delle operazioni.

Ciò non significa, tuttavia, che il tema possa ritenersi definitivamente chiuso.

Le truffe attraverso falsi investimenti online presentano oggi modalità estremamente ricorrenti: contatti tramite Telegram o altri social network, versamenti di importo crescente in pochi giorni, richieste di ulteriori pagamenti per "sbloccare" presunti profitti e utilizzo di piattaforme abusive. Si tratta di schemi fraudolenti ormai ben conosciuti, che pongono inevitabilmente il problema dell'efficacia dei sistemi di rilevazione delle anomalie adottati dagli intermediari.

La stessa decisione lascia intendere che una responsabilità della banca potrebbe configurarsi qualora emergessero precisi indici di frode o un'operatività manifestamente anomala. Il punto diventa allora comprendere quali siano, oggi, questi indicatori e se l'evoluzione delle tecnologie di monitoraggio e dell'intelligenza artificiale non renda ragionevole attendersi, in futuro, standard di prevenzione sempre più elevati.

In altre parole, la pronuncia non afferma che le banche siano sempre esonerate da responsabilità nelle frodi di investimento, ma soltanto che, nel caso concreto, non sono stati individuati elementi sufficienti per ritenere violati gli obblighi posti a loro carico. È un'affermazione importante, che però non esaurisce il dibattito sull'evoluzione dei doveri di diligenza degli intermediari di fronte a fenomeni fraudolenti sempre più sofisticati.


La prima tutela resta sempre la prevenzione, questa è la scontata lezione che emerge da queta vicenda.

Quando un investimento promette guadagni elevati in tempi brevissimi, utilizza esclusivamente Telegram o WhatsApp per i contatti e richiede continui versamenti per sbloccare presunti profitti, ci si trova molto probabilmente davanti a una truffa.

Se il denaro è stato inviato volontariamente, ottenere il rimborso dalla banca è molto più difficile rispetto ai casi di operazioni non autorizzate. È quindi fondamentale interrompere immediatamente i pagamenti ai primi segnali di anomalia, presentare denuncia senza ritardo e chiedere subito alla banca di attivare ogni possibile procedura di recupero delle somme.

A parere di chi scrive, questa decisione rappresenta anche un invito a continuare a chiedere sistemi di prevenzione delle frodi sempre più efficaci: la tecnologia utilizzata dai criminali evolve rapidamente e anche gli strumenti di protezione del sistema bancario devono tenere il passo.

ABF - Collegio di Milano - Decisione n. 3795

venerdì 7 agosto 2026

Le cripto-frottole

 

Fonte: Patti Chiari - RSI

domenica 26 luglio 2026

La Corte di Giustizia rafforza i diritti dei consumatori sulle commissioni bancarie

Una banca può trattenere integralmente le commissioni pagate all'apertura del mutuo quando il finanziamento viene estinto prima della scadenza?

La risposta al quesito la possiamo trovare con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha avuto importanti conseguenze per migliaia di mutuatari. 

La sentenza del 17 ottobre 2024 (causa C-76/22) ha consentito ai giudici europei di poter ribadire un principio di grande rilievo: non è sufficiente qualificare una somma come "commissione iniziale" per sottrarla al diritto del consumatore di ottenere una riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Si tratta di una decisione che si inserisce nel percorso di rafforzamento della tutela dei consumatori nei rapporti con gli istituti di credito e che richiama le banche ad un dovere di maggiore trasparenza.


a.- La vicenda

Il caso nasce in Polonia ove un consumatore aveva stipulato un mutuo ipotecario della durata di trent'anni, pagando fin dall'inizio una commissione per la concessione del finanziamento.

Dopo meno di due anni decideva però di estinguere anticipatamente il mutuo, chiedendo alla banca la restituzione della parte di commissione riferibile al periodo del finanziamento che non avrebbe più avuto esecuzione.

La banca rifiutava il rimborso sostenendo che quella commissione costituiva un costo "una tantum", maturato integralmente al momento della stipula del contratto e quindi non rimborsabile. La vicenda finisce davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.


b.- Il principio affermato dalla Corte

La Corte parte dall'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE, secondo cui il consumatore che estingue anticipatamente un mutuo ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito.

I giudici europei ricordano che non tutti i costi devono necessariamente essere restituiti. 

Restano infatti esclusi quelli che remunerano prestazioni già integralmente eseguite e realmente indipendenti dalla durata del contratto.

La vera novità introdotta con la sentenza oggetto del nostro intervento riguarda però l'onere della prova, in quanto la Corte afferma che spetta alla banca dimostrare che una determinata commissione appartiene effettivamente a questa categoria.

Se il creditore non fornisce elementi sufficienti per verificare la natura del costo, il giudice nazionale deve considerare quella commissione come collegata alla durata del contratto e, quindi, soggetta alla riduzione prevista dalla direttiva europea.

In altre parole, il dubbio se la commissione va restituita o meno non può ricadere sul consumatore e non basta che la banca cambi il nome alle commissioni, per giustificare un diniego alla restituzione della somma.

Molto spesso i contratti di mutuo prevedono voci come:

- commissione di istruttoria;

- commissione di concessione del mutuo;

- spese di apertura pratica;

- commissioni iniziali.

La sentenza chiarisce che la denominazione utilizzata dalla banca non è decisiva, in quanto occorre verificare quale funzione abbia realmente quella spesa.

Se il costo rappresenta, anche solo in parte, il corrispettivo dell'intero rapporto di finanziamento e non esclusivamente di un'attività già conclusa al momento della stipula, il consumatore può avere diritto alla restituzione della quota riferibile al periodo non goduto.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

venerdì 19 giugno 2026

Conto corrente, prestiti e polizze online: arrivano nuove tutele contro gli abusi digitali

Oggi entrano in vigore nuove regole in materia di conti correnti, prestiti e polizze online che dovrebbero introdurre nuove tutele per i consumatori, prevedendo nuove regole per che intende aprire un conto corrente con un'app, richiedere un prestito online, sottoscrivere una polizza assicurativa dal telefono o investire tramite una piattaforma digitale.

Il nuovo decreto legislativo n. 209/2025, dando seguito alle norme europee, è finalizzato al rafforzamento delle tutele nei contratti finanziari conclusi a distanza, ove l'intermediario finanziario agisce con mezzi tecnologici.

L'obiettivo è semplice: impedire che banche, assicurazioni e intermediari utilizzino procedure poco trasparenti o percorsi digitali studiati per rendere difficile comprendere il contratto o esercitare il diritto di ripensamento.


a.- Più informazioni prima della firma

La novella prevede, in primo luogo, una tutela antecedente all'avvio del rapporto contrattuale, stabilendo che prima della sottoscrizione di un servizio finanziario online, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare e facilmente consultabili da  parte della banca (operatore professionale)

Tra queste informazioni, rientrano:

  • identità e recapiti dell'intermediario;
  • caratteristiche principali del servizio;
  • costi, commissioni e spese;
  • eventuali rischi finanziari;
  • durata del contratto;
  • modalità e termini per esercitare il diritto di recesso.

Le informazioni dovranno essere fornite su un supporto durevole, come un PDF scaricabile o un documento conservabile, e non semplicemente mostrate per pochi secondi su una schermata dell'app, al fine di permettere all'investitore di poter prendere visione delle informazioni anche dopo la conclusione del contratto.


b.- Se la banca non prova di averti informato, il termine per recedere potrebbe non partire

Una delle novità più importanti riguarda l'obbligo informativo da parte dell'intermediario e l'onere della prova che deve essere soddisfatto dal professionista.

Sarà, infatti, la banca o l'intermediario a dover dimostrare di avere fornito correttamente tutte le informazioni previste dalla legge e di avere spiegato in modo chiaro il diritto di recesso.

In assenza di tale prova, il termine per il ripensamento potrebbe non iniziare a decorrere: "L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59 -quater e 59 -quinquies , nonché di quelli di cui all’articolo 59 -septies ove applicabili, incombe sul professionista.".

A parere di chi scrive, la norma appare alquanto inutile, in considerazione del principio generale del negativa non sunt probanda, ossia che i fatti negativi non possono essere provati, con conseguente divieto di prova diabolica a carico del contraente debole, l'investitore/consumatore. 

Ad ogni buon conto, il legislatore ha voluto precisare che non è il consumatore a dover dimostrare di non essere stato informato, ma l'intermediario a dover dimostrare il contrario.

E la banca deve dimostrare quali siano le informazioni rese al consumatore, l'effettiva  l’avvenuta visualizzazione o il download dei documenti da parte dell'investitore, e gli aggiornamenti periodici intervenuti.

Ulteriore elemento, questo si rilevante, è che la banca deve fornire adeguata prova di aver fornito al cliente le informazioni in tempo utile prima della conclusione dell'operazione on line il che può accadere nei flussi digitali più veloci, mediante l'invio al consumatore del  promemoria sul diritto di recesso e sulle modalità di esercizio, e di tutte le altre informazioni utili.


c.- Se il consumatore cambia idea, può recedere senza penali - il "pulsante di recesso"

In questa nostra sintesi delle novità introdotte con il D. Lgs. 205/2026, segnaliamo che per la maggior parte dei servizi finanziari conclusi online il consumatore potrà recedere senza dover fornire alcuna motivazione.

Il termine di recesso è:

14 giorni per la maggior parte dei contratti

30 giorni per le assicurazioni sulla vita e alcune forme pensionistiche individuali.

Se le informazioni obbligatorie non vengono fornite correttamente, il periodo di recesso può allungarsi in modo significativo ed arrivare anche a far dichiarare nullo il contratto di investimento.

Dopo il recesso, l'intermediario dovrà restituire le somme ricevute entro 30 giorni.

Al fine di facilitare il recesso dell'investitore, arriva il "pulsante di recesso", una delle innovazioni più interessanti riguarda i contratti conclusi tramite siti internet e applicazioni.

Durante tutto il periodo utile per il ripensamento dovrà essere disponibile una funzione digitale che consenta al consumatore di recedere direttamente online.

Il pulsante dovrà essere facilmente individuabile e accessibile.

Non sarà più accettabile nascondere il percorso di recesso tra decine di schermate o costringere l'utente a procedure inutilmente complesse.


d.- Stop ai "dark patterns"

Il decreto prende di mira anche i cosiddetti "dark patterns", cioè quelle tecniche di progettazione utilizzate per influenzare o manipolare le scelte degli utenti (qui un approfondimento).

Pensiamo a situazioni in cui:

- il pulsante "accetta" è grande e ben visibile mentre quello per annullare è nascosto;

- l'utente riceve continui messaggi che lo invitano a cambiare idea dopo avere scelto di recedere;

- la sottoscrizione richiede pochi clic mentre la chiusura del contratto richiede procedure lunghe e complicate.

Queste pratiche diventano espressamente vietate anche per le operazioni di intermediazione finanziaria concluse "on line".

Le interfacce digitali dovranno consentire scelte realmente libere e consapevoli.


e.- Polizze e servizi collegati si chiudono automaticamente

Un'altra tutela importante riguarda i servizi accessori.

Se il consumatore esercita il recesso dal contratto principale, ad esempio da un prestito o da un prodotto di investimento, si sciolgono automaticamente anche i contratti collegati, come polizze assicurative abbinate o servizi accessori.

Senza costi aggiuntivi, penali o spese di chiusura.


f.- Inadempimenti delle banche: quali conseguenze

Le nuove regole prevedono sanzioni economiche significative per gli operatori che non rispettano gli obblighi imposti dalla legge.

Le autorità di vigilanza potranno inoltre ordinare la cessazione delle pratiche scorrette e, nei casi più gravi, alcune violazioni potranno incidere sulla validità stessa del contratto.

D. Lgs. n. 209/2025

domenica 7 giugno 2026

Decreto ingiuntivo senza mediazione? La banca perde il titolo esecutivo

Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha ribadito un principio molto importante per chi si trova a difendersi da richieste di pagamento avanzate da banche, finanziarie o società di recupero crediti: se il creditore non avvia la mediazione obbligatoria quando la legge lo impone, il decreto ingiuntivo può perdere efficacia e non essere più utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.

La vicenda nasce da una procedura esecutiva immobiliare nella quale una banca era intervenuta sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto anni prima, probabilmente a seguito dell'inadempimento del pagamento di un mutuo/finanziamento da parte del consumatore (per maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it)

Il debitore, però, contestava la validità di quel titolo, sostenendo che nel successivo giudizio di opposizione il creditore non aveva svolto il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla legge.

Il punto centrale della controversia riguardava proprio le conseguenze di questa omissione. Secondo la banca, il decreto ingiuntivo continuava comunque a esistere e poteva essere utilizzato come titolo esecutivo. La Corte d'Appello ha invece adottato una posizione completamente diversa.

Richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i giudici hanno ricordato che, quando una controversia è soggetta a mediazione obbligatoria e viene proposta opposizione a un decreto ingiuntivo, è il creditore a dover attivare il procedimento di mediazione. Se non lo fa, il giudizio diventa improcedibile e il decreto ingiuntivo viene revocato.

La decisione è particolarmente significativa perché chiarisce un aspetto che in passato aveva generato dubbi: la revoca del decreto opera automaticamente. Non è necessario che il giudice scriva espressamente nella sentenza che il decreto viene revocato. L'effetto deriva direttamente dalla dichiarazione di improcedibilità, salvo che il giudice abbia affermato espressamente il contrario.

Per i consumatori si tratta di una tutela importante. La Corte ha infatti sottolineato che sarebbe irragionevole imporre al debitore l'onere di avviare una procedura destinata a sostenere una pretesa che non è la sua. 

Chi vuole far valere un credito in giudizio deve assumersi anche gli obblighi previsti dalla legge, compreso quello della mediazione quando necessaria.

La sentenza affronta anche un altro aspetto pratico molto rilevante. Nel caso esaminato, dopo la chiusura del giudizio di opposizione erano state rilasciate attestazioni e formule esecutive che, secondo il creditore, avrebbero confermato la validità del decreto. La Corte ha escluso che tali atti possano "resuscitare" un titolo ormai venuto meno. Se il decreto è stato revocato per effetto della mancata mediazione, successive attestazioni amministrative non possono restituirgli efficacia.

Alla fine, i giudici hanno dichiarato che la banca e la società cessionaria del credito non avevano più il diritto di procedere all'esecuzione forzata sulla base di quel decreto ingiuntivo, considerato ormai revocato.

La pronuncia della Corte d'Appello di Bologna lancia un messaggio molto chiaro: la mediazione obbligatoria non è una formalità burocratica da sottovalutare. Si tratta di un passaggio che può incidere direttamente sulla validità del titolo utilizzato per chiedere il pagamento di un debito.

Per i consumatori significa che, in presenza di un decreto ingiuntivo contestato, vale sempre la pena verificare se il creditore abbia rispettato tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Un errore procedurale apparentemente secondario può infatti avere conseguenze decisive, fino a far cadere il titolo esecutivo e bloccare l'azione di recupero del credito.

Corte di Appello di Bologna - sentenza n. 1076/2026

lunedì 25 maggio 2026

Alcune considerazioni sulla riforma del Testo Unico della Finanza

Il recente D. Lgs. 47/2026 che attua la “Legge Capitali”, ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico della Finanza e che vogliamo, con il nostro intervento, analizzare sotto il profilo dei cambiamenti per coloro che investono i propri risparmi.


1. OPA: una soglia unica, più chiarezza (ma attenzione al prezzo)

La riforma fissa al 30% del capitale la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di lanciare un’OPA (offerta pubblica di acquisto), con una importante conseguenza: chi prende il controllo di una società deve offrire di comprare anche le azioni degli altri soci.

Muta anche il criterio per il prezzo minimo: si guarda ai 6 mesi precedenti, cosicchè il prezzo dell'offerta può riflettere solo l’andamento recente del titolo, non quello più “storico”.

Quale novità per il consumatore?

Più facile capire quando scatta un’OPA

Ma attenzione: il prezzo offerto potrebbe non essere sempre “conveniente” se il titolo era più alto in passato


2. Stop ai rumors: meno speculazione, meno trappole

La norma mira a limitare/bloccare le voci (rumors) che possono circolare in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto di un titolo e che possono alterare il suo valore o comunque favorire delle speculazioni: Consob può obbligare chi è coinvolto a dire chiaramente se intende procedere.

Se il soggetto interessato risponde in senso negativo (o non risponde), non potrà più lanciare l’offerta per un certo periodo. 

Diventa più pericoloso seguire le indiscrezioni da parte dell'investitore, anche se spetta all'autorità di controllo smascherare eventuali voci che alterano il mercato.

Quale novità per il consumatore?
Meno oscillazioni artificiali del prezzo
Meno rischio di comprare “sulla base di voci”


3. Downlisting: quando la società “scende di livello”

Nel caso in cui una società esce dal mercato regolamentato, operando su mercati meno trasparenti, tale spostamento può avvenire solo se:

- votato con maggioranza rafforzata;

- preavviso di due mesi al mercato;

- il nuovo mercato deve garantire tutele simili (soprattutto sulle OPA)

Il consumatore deve valutare con attenzione il capitale investito in una società che vuole abbandonare un mercato regolamentato e posizionarsi in mercati meno trasparenti, in quanto si può sottoporre a rischi collegati  questi mercati, quali minore liquidità; più difficoltà nella vendita; prezzi meno trasparenti.

Quale novità per il consumatore?
Viene concesso più tempo (due mesi dal preavviso) per decidere cosa fare
Ruolo più attento nella valutazione di questo tipo di operazioni e rischio perdita capitale


4. Governance: più responsabilità (anche per chi “non decide”)

La riforma del TUF riguarda anche gli amministratori non esecutivi, i quali non possono più limitarsi a “prendere atto”, ma possono subire gli effetti delle decisioni assunti altrui.

Questi ultimi devono, se ricevono determinate segnalazioni/informazioni, segnalare ed intervenire se emergono criticità.

In altri termini, la novità normativa rafforza il ruolo degli amministratori non esecutivi, ma rafforza anche i controlli, aumentando i poteri agli organi di vigilanza e prevedendo regole più stringenti su indipendenza e composizione.

Risulta più semplice individuare la responsabilità all'interno della società, allargandola anche a coloro che non operano in modo attivo.

Quale novità per il consumatore?
Più strumenti per contestare cattiva gestione
Maggiore responsabilità anche per chi “stava a guardare”


5. Intelligenza artificiale: più trasparenza (almeno sulla carta)

Anche questa riforma affronta il nodo cruciale dell'AI, cercando di disciplinarla/controllarla.

Le società devono dichiarare:

- se usano sistemi di intelligenza artificiale

- come li usano

- per quali rischi

Agli organi di controllo viene affidato il compito di verificare l’adeguatezza del sistema di intelligenza artificiale predisposto all'interno della società.

L'investitore viene messo a conoscenza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma non "come viene utilizzata".

Quale novità per il consumatore?
Più informazioni sul funzionamento dell'azienda
Un nuovo elemento da valutare


6. Nuovi strumenti e più informazioni: opportunità (con cautela)

Arrivano nuovi strumenti, come la società di partenariato, pensati soprattutto per investitori esperti. Potrebbero arrivare anche ai piccoli risparmiatori tramite fondi o prodotti intermediati.

In parallelo, nasce un sistema europeo (ESAP) per accedere più facilmente a:

- bilanci

- comunicati

- informazioni finanziarie

Quale novità per il consumatore?
Più accesso alle informazioni
Più strumenti disponibili


In conclusione, la riforma introduce maggiore trasparenza e alcuni strumenti utili, ma non elimina il rischio principale: decisioni prese senza informazioni complete o sulla base di aspettative errate ed è pere questo che per il piccolo investitore, la vera tutela resta una sola: capire cosa sta succedendo prima di agire e non farsi suggestionare dalle facili promesse di guadagni elevati nel breve periodo senza alcun rischio.

Gazzetta Ufficiale - D. Lgs. n. 47/2026

domenica 24 maggio 2026

Segnalazione a sofferenza: se non vi sono i presupposti, il debitore può essere risarcito

La recente ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026 della Corte di Cassazione tratta un un tema delicato, la legittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi, vicenda che riguarda molti consumatori che ci hanno scritto in questi anni (per una valutazione della posizione debitoria, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

La sentenza interviene su un tema molto delicato per chi ha rapporti con banche e finanziarie: quando è davvero legittimo essere segnalati “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

E il messaggio che vogliamo lasciarvi è chiaro e importante:

non pagare una o più rate, da solo, non basta per finire tra i “cattivi pagatori gravi”


- Cosa significa davvero “segnalazione a sofferenza”

Nel linguaggio bancario, la “sofferenza” è la segnalazione più grave. Non riguarda un semplice ritardo o una dimenticanza, ma una situazione molto più seria, così come abbiamo già trattato con altri nostri interventi (per un approfondimento, clicca qui).

Perché sia legittima, il cliente della banca deve trovarsi in una condizione di:

- deve essere preceduta da una comunicazione della banca consumatore (vedi qui);

- il cliente deve versare in grave difficoltà economica;

- la posizione di difficoltà debitoria non deve essere temporanea;

- vi deve essere un reale dubbio della capacità di restituire il debito.

Non serve un fallimento o una procedura giudiziaria, ma serve qualcosa di più di un mancato pagamento e quindi, l'intermediario bancario deve operare una valutazione complessiva della situazione economica della persona o dell’impresa.

In termini più semplici, un ritardo non equivale a essere insolventi e non può giustificare una segnalazione a sofferenza.


- Il caso: segnalazione fatta troppo in fretta

La vicenda esaminata riguarda una segnalazione effettuata da un intermediario finanziario durante una situazione ancora incerta, ove il debitore non aveva rimborsato la rata nei termini previsti dal contratto.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie, il debito era oggetto di confronto e trattative e non era stata fatta una vera verifica della situazione economica complessiva, sicché la segnalazione era sostanzialmente fondata sul mancato pagamento della rata.


Le conseguenze sono state immediate per il debitore, in quanto un altro istituto di credito ha negato un finanziamento proprio a causa di quella segnalazione, arrecando un danno all'immagine finanziaria del consumatore.

Questo è un punto centrale: una segnalazione a sofferenza può bloccare l’accesso al credito, anche per operazioni importanti come un mutuo.


- Il principio della Cassazione: basta automatismi

La Corte di Cassazione ha corretto l’impostazione dei giudici precedenti, chiarendo un principio fondamentale, ossia la segnalazione a sofferenza non può essere automatica, e quindi non è sufficiente affermare: non ha pagato, quindi è in sofferenza”.

Al fine di procedere con questo tipo di segnalazione alla CR, l'istituto di credito deve svolgere una valutazione serie e concreta della posizione, analizzando la situazione patrimoniale complessiva del proprio cliente, e verificare se esiste una crisi strutturale, reale e duratura che possa mettere in dubbio l'assolvimento del debito da parte di quest'ultimo.

Se questo procedimento di accertamento, svolto in buona fede, non avviene, la segnalazione è illegittima.

Per i consumatori è importante capire quando una segnalazione può essere contestata.

In linea generale:

  • un ritardo nei pagamenti non basta
  • una contestazione del debito non basta
  • una trattativa in corso non basta
  • una difficoltà temporanea non basta

Può invece esserci sofferenza solo quando la difficoltà economica è grave, stabile e documentata


- Il danno: quando si può chiedere il risarcimento

Una segnalazione illegittima può avere effetti molto pesanti per il consumatore che si può vedere rifiutare la richiesta di un mutuo o finanziamento; subire la revoca di affidamenti bancari; più un generale risultare danneggiato nella propria reputazione creditizia.

Anche sotto questo profilo, la Cassazione chiarisce il cliente vittima di una errata segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, o alle banche dati private, può chiedere il risarcimento del danno che non è automatico, va dimostrato con elementi concreti, come:

- lettere di rifiuto delle banche

- revoche di credito

- coincidenza temporale tra segnalazione e problemi finanziari

Se c’è un collegamento tra segnalazione e danno, il risarcimento è possibile.

Se avete il dubbio di una segnalazione errata, vi consigliamo di scriverci ed inviarci i vostri documenti, così potremo verificare se siete meritevoli di tutela ed assistenza (sos@consumatoreinformato.it).

Cassazione Civile Sez. I^ sentenza n. 5593/2026

sabato 11 aprile 2026

FWU Life Insurance Lux: come ci si è arrivati e cosa fare ora

A seguito di alcune segnalazioni ricevute in associazione negli ultimi tempi, abbiamo deciso di di dedicare questo nostro intervento alla recente vicenda che ha riguardato la compagnia assicurativa lussemburghese FWU (per informazioni o assistenza, scrivi a (sos@consumatoreinformato.it).

Purtroppo questa compagnia ha operato anche sul territorio italiano ed ha, di recente, dichiarato la propria messa in liquidazione, lasciando scoperti molti consumatori.

Ed invero, ancora una volta non possiamo rimarcare che c'è una storia dietro ogni fallimento assicurativo, e quella di FWU Life Insurance Lux S.A. vale la pena di raccontarla — perché capire cosa è successo aiuta anche a orientarsi su cosa fare adesso.


Chi era FWU e come operava in Italia

FWU era una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo che vendeva polizze vita a contenuto finanziario — prodotti complessi, spesso di lungo periodo, con rendimenti legati all'andamento dei mercati e comunque offrendo prodotti finanziari complessi. 

In Italia operava non come società italiana, ma in libera prestazione di servizi: un regime europeo che consente a un'impresa di uno Stato membro di commercializzare i propri prodotti in altri Paesi dell'Unione senza aprirvi una sede, restando sotto la vigilanza del proprio Paese d'origine. In questo caso, il Lussemburgo.

E questo dettaglio non è secondario, in quanto questo tipo di operatività comporta una rilevante limitazione dei poteri di controllo ed intervento di IVASS — l'autorità di vigilanza italiana sulle assicurazioni — e che opera come "segnalatore di anomalie". 

La sorveglianza primaria spettava all'autorità lussemburghese, e oggi è da lì che si gestisce tutto: la liquidazione, la verifica dei creditori, i rimborsi.


Cosa è andato storto

Le ragioni precise del dissesto non sono ancora del tutto accertate, ma il profilo di FWU corrisponde a un modello di rischio noto nel settore: polizze con struttura di costi elevata nei primi anni di sottoscrizione, rendimenti dipendenti da mercati finanziari volatili, e una crescita che nel tempo può nascondere squilibri patrimoniali. 

In termini più semplici, la società ha assunto rischi finanziari superiori alle proprie possibilità ed è rimasta "bloccata" a causa di una crisi di liquidità che, emersa in un contesto di mercati difficili, ha fatto crollare rapidamente la compagnia lussemburghese, coinvolgendo circa 120.000 assicurati italiani con un capitale "bruciato" di 360 milioni di euro.


Dove siamo oggi

La compagnia è in liquidazione in Lussemburgo, gestita da Maître Yann Baden, nominato liquidatore dall'autorità competente, a seguito di alcuni provvedimenti adottati dal giudice lussemburghese.

Con il comunicato del 23 febbraio 2026, l'IVASS ha informato i consumatori italiani che tutti i moduli di insinuazione al passivo già ricevuti sono in fase di elaborazione. 

Vista la mole di richieste, non viene inviata una conferma automatica di ricezione: l'unico modo per monitorare la propria pratica è registrarsi al portale clienti della liquidazione (https://cp.fwulifelux.com/welcome).

La procedura è lunga per natura: si tratta di accertare tutto l'attivo disponibile, verificare le richieste di tutti i creditori e distribuire le somme secondo le priorità previste dalla legge lussemburghese. I titolari di polizze vita godono in linea generale di una tutela rafforzata rispetto ad altri creditori, ma quanto si recupererà dipenderà dal rapporto tra ciò che la liquidazione riesce a recuperare e il totale dei debiti accertati. Non esistono garanzie di rimborso integrale.


Cosa fare concretamente

Chi ha una polizza FWU dovrebbe verificare di aver presentato la domanda di insinuazione al passivo, registrarsi al portale clienti per seguire l'iter, conservare tutta la documentazione originale (polizza, condizioni, KID, estratti conto). 

Vale anche la pena valutare con un professionista o associazione consumatori (sos@consumatoreinformato.it) se esistano profili di responsabilità a carico dell'intermediario che ha collocato il prodotto: in caso di informazioni carenti, inadeguatezza rispetto al profilo del cliente o violazioni degli obblighi di trasparenza, potrebbero esistere spazi di tutela autonomi rispetto alla procedura di liquidazione.

Per informazioni è disponibile il numero verde IVASS 800-486661 (lun-ven, 8:30-14:30) e la linea multilingue del liquidatore 00352 26 26 11 11, attiva anche in italiano.

Di seguito, il comunicato di IVASS.

domenica 8 marzo 2026

Truffe bancarie telefoniche: quando paga anche la banca (ma non sempre). La lezione dell’ABF sulla responsabilità condivisa

Nelle ultime settimane, uno degli argomenti più trattati da questo blog ha riguardato le truffe digitali, un odioso fenomeno in grave ascesa e che sta colpendo molti consumatori italiani, con diverse e sempre innovative modalità (vedi la "truffa della ballerina" - clicca qui).

Una delle versioni più classiche della truffa digitale riguarda il vishing, ossia il furto dei dati bancari attraverso una telefonata e che può comportare gravi danni al consumatore raggirato, come accaduto nella vicenda oggetto della decisione n. 1880/2025 dell'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma.

Il provvedimento che trovate di seguito è particolare perché determina, da una parte, la responsabilità della banca, ma dall'altra anche quella del correntista "distratto", stabilendo che anche il consumatore deve stare accorto e tenere comportamenti che evitino il il furto dei suoi denari (per chi è rimasto vittima di phishing/vishing o comunque vuole assistenza in materia bancaria, può scrivere a sos@consumatoreinformato.it).


1. La vicenda: una truffa telefonica sempre più sofisticata

Un correntista subisce una truffa di tipo “vishing”, ossia phishing telefonico, venendo contattato contattato da un numero apparentemente riconducibile alla banca: l’interlocutore conosce dati personali del cliente e si presenta come operatore incaricato di completare il questionario antiriciclaggio tramite una presunta applicazione di sicurezza.

Seguendo le istruzioni ricevute telefonicamente, il cliente installa sul proprio smartphone un’applicazione che consente il controllo remoto del dispositivo.

Nei giorni successivi viene disposto un bonifico di 49.500,00 euro verso un beneficiario sconosciuto con causale “acconto immobile” e viene tentato un secondo bonifico di 28.500,00 euro, poi bloccato dal sistema.

Il cliente denuncia immediatamente i fatti e disconosce l’operazione, sostenendo di non aver mai autorizzato il pagamento né comunicato credenziali o codici.

La banca, invece, produce i log informatici attestanti:

  • accesso con PIN;
  • autenticazione tramite mobile token;
  • autorizzazione mediante OTP.

Secondo l’intermediario, dunque, l’operazione risulta formalmente corretta.


2. PSD2 e autenticazione forte: perché non basta dire “i codici erano giusti”

Il Collegio richiama il quadro normativo della PSD2, recepita nel nostro ordinamento mediante modifica del d.lgs. 11/2010.

Nel caso concreto l’operazione era protetta dalla cosiddetta strong customer authentication (SCA):

  1. PIN come fattore di conoscenza;
  2. OTP generato tramite mobile token come fattore di possesso.
  3. Sistema ritenuto conforme anche agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea.

Ma il punto centrale — e ormai consolidato nella giurisprudenza ABF — è un altro.

La corretta autenticazione tecnica non equivale automaticamente ad autorizzazione consapevole del cliente.

La banca non può limitarsi a dimostrare che i codici sono stati inseriti: deve anche dimostrare di aver adottato presidi idonei a prevenire frodi prevedibili nel contesto attuale.


3. Il numero telefonico “riconducibile” alla banca: un problema anche dell’intermediario

Elemento rilevante della decisione è il cosiddetto caller ID spoofing.

Ma cos'è il caller ID spoofing? l'ABF l'ha definito come una sofisticata truffa informatica  basata sulla falsificazione del numero del mittente (chiamata o SMS) per simulare un'entità affidabile,la banca inducendo la vittima a rivelare credenziali o spostare fondi.

Il numero utilizzato dal truffatore non coincideva formalmente con quello ufficiale del call center, ma risultava comunque riconducibile all’intermediario.

Secondo l’orientamento ormai prevalente dei Collegi territoriali, ciò può integrare un concorso di responsabilità della banca, perché l’intermediario deve adottare presidi tecnici adeguati per evitare l’uso fraudolento dei propri riferimenti telefonici.

Per il consumatore medio, infatti, vedere comparire un numero associabile alla banca genera un affidamento comprensibile e spesso determinante.


4. L’errore decisivo del cliente: installare l’app di controllo remoto

Il Collegio dell'Arbitro, dando seguito a precedenti analoghe vicende, individua anche una responsabilità grave del correntista.

Seguendo le indicazioni del falso operatore, il cliente installa un’applicazione che consente l’accesso remoto allo smartphone.

Secondo una linea ormai costante dell’ABF, questa condotta integra colpa grave.

⇒ Chi consente ad uno sconosciuto di controllare il proprio dispositivo:

⇒ permette al truffatore di visualizzare notifiche;

⇒ inserire credenziali;

⇒ autorizzare operazioni.

In sostanza, il frodatore può operare indisturbato simulando l’operatività del cliente.

Il Collegio sottolinea inoltre che non è stato prodotto alcun “messaggio esca”, elemento spesso utilizzato per dimostrare un affidamento ragionevole nei casi di spoofing o smishing.


5. Operazione anomala: quando la banca avrebbe dovuto fermarsi

Nonostante la colpa grave del cliente, la banca non viene esonerata completamente, in quanto il bonifico presentava infatti diversi indici di anomalia tali da indurre l'intermediario bancario a bloccare/non dare esecuzione all'ordine di bonifico, previo ulteriore controllo. 

Elementi di anomalia che possono essere rilevati dalla banca, utilizzando il criterio della diligenza professionale (c.d. "accorto banchiere") ex art. 1176 c.c., comma 2, sono l'importo estremamente elevato; operazione non coerente con la storia del conto; tentativo successivo di ulteriore bonifico poi bloccato.

E tale attività di controllo può essere rispettata, attraverso sistemi capaci di intercettare trasferimenti manifestamente fuori linea rispetto al comportamento abituale del cliente.

Se un’operazione appare abnorme già prima facie, il controllo automatizzato non basta.


6. La decisione: responsabilità condivisa e rimborso solo parziale

In conclusione, il Collegio individua quindi un concorso di colpa tra banca e cliente:

a.- del cliente, per aver installato l’app di controllo remoto;

b.- della banca, per non aver adeguatamente intercettato l’operazione anomala.

Il ricorso viene parzialmente accolto e la banca viene condannata a pagare15.000 euro a titolo equitativo, su 49.500 richiesti.

La pronuncia conferma una tendenza ormai consolidata in questa materia, in quanto nelle frodi digitali più evolute la responsabilità non è quasi mai totalmente unilaterale, come ci ha detto l'ABF con questa decisione.

Quando il cliente agevola la truffa con comportamenti gravemente imprudenti, il rimborso integrale diventa difficile, o comunque parziale, avendo partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

Ma allo stesso tempo l’intermediario non può rifugiarsi dietro la correttezza tecnica dei log informatici se l’operazione presenta segnali evidenti di anomalia.

In un contesto di truffe sempre più sofisticate, la sicurezza dei pagamenti resta una responsabilità condivisa — e la prevenzione, oggi più che mai, è il vero strumento di tutela del consumatore.

Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma - decisione n. 1880/2025.

sabato 7 marzo 2026

Contratti finanziari online: cosa cambia dal 19 giugno 2026

Negli ultimi anni sempre più consumatori aprono conti correnti, richiedono carte, prestiti, polizze assicurative o investono online, direttamente tramite siti web e app. È una modalità comoda e veloce, ma spesso comporta la sottoscrizione di contratti complessi in pochi clic, con informazioni difficili da leggere, pulsanti che spingono ad accettare in fretta e percorsi di uscita poco chiari. Proprio per questi motivi, l’Unione europea ha approvato una nuova direttiva sui servizi finanziari conclusi a distanza, che l’Italia ha recepito modificando il Codice del consumo. Le nuove regole si applicano ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026 in poi e rafforzano in modo significativo la tutela dei consumatori (per assistenza e maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


(1) informazioni pre contrattuali più chiare e trasparenti

Il primo cambiamento riguarda le informazioni che devono essere fornite prima della conclusione del contratto. Chi propone un servizio finanziario online dovrà mettere il consumatore nelle condizioni di capire davvero con chi sta contrattando, che tipo di prodotto sta sottoscrivendo, quali sono i costi complessivi, i rischi, la durata del rapporto e soprattutto se e come è possibile recedere. 

In altri termini, viene richiesto al professionista un obbligo più preciso nell'indicazione delle informazioni relative al prodotto oggetto di offerta e al ruolo dell'intermediario nell'offerta digitale.

Vengono bandite le informazioni generiche, mentre viene considerato assolto il dovere informativo da parte dell'intermediario nel momento in cui comunica tutti dati in modo chiaro, comprensibile e utilizzabile, così che il consumatore possa leggerle, salvarle e, se vuole, stamparle prima di cliccare su “accetto”.


(2) Grafica più trasparente su sito web e applicazione

Un ulteriore aspetto importante delle nuove norme riguarda l'aspetto grafico del sito web o dell'applicazione attraverso i quali viene offerto il prodotto finanziario.

Occorre premettere che le operazioni finanziarie avvengono, nella quasi totalità, attraverso strumenti elettronici, e tale ragione a giustificato la nuova normativa volta a salvaguardare i diritti dei contraenti deboli: gli investitori privati.

Ecco perché anche l'interfaccia di siti e app è oggetto di una nuova disciplina, ove il legislatore mira ad introdurre  tecniche di design che servono ad evitare che l'investitore sia spinto verso scelte affrettate o poco consapevoli, come pulsanti sbilanciati, finestre che si ripresentano in continuazione o percorsi di recesso più complicati di quelli di adesione. 

Dal 2026, per i servizi finanziari online, queste pratiche saranno vietate: le piattaforme dovranno essere progettate in modo da non ingannare né manipolare il consumatore e da non condizionare in modo scorretto le sue decisioni.


(3) Il nuovo diritto di recesso

La novità più concreta ed attuale, dal punto di vista pratico, è però quella che riguarda il diritto di recesso concesso all'investitore che acquista uno strumento finanziario attraverso una piattaforma digitale.

Per i contratti conclusi tramite interfaccia online dovrà essere disponibile anche una funzione digitale di recesso, chiaramente visibile, con una dicitura del tipo “recedi dal contratto qui”.

Attraverso questa funzione il consumatore potrà inserire o confermare i propri dati, indicare il contratto da cui intende uscire e inviare la dichiarazione con un passaggio di conferma. 

Una volta fatto questo, l’intermediario dovrà trasmettere senza ritardo una ricevuta su supporto durevole, come un’e-mail o un documento scaricabile, che riporti il testo del recesso e la data e l’ora di invio. In questo modo il recesso diventa semplice, tracciabile e facilmente dimostrabile in caso di contestazioni.


(4) 19 giugno 2026 - entrata in vigore delle nuove regole

È importante però fare attenzione alla data di applicazione delle nuove regole. I contratti conclusi prima del 19 giugno 2026 continuano a essere regolati dalla disciplina precedente del Codice del consumo. I contratti conclusi dopo quella data, invece, beneficeranno della nuova normativa, con obblighi informativi più stringenti, il divieto di interfacce ingannevoli e la possibilità di recedere anche tramite un pulsante o una funzione online dedicata.

In concreto, per chi utilizza servizi finanziari digitali, questa riforma significa avere più trasparenza prima di firmare, meno pressioni “nascoste” nelle interfacce e soprattutto uno strumento in più per uscire facilmente da un contratto che si riveli sbagliato o troppo costoso.

domenica 15 febbraio 2026

Quando la banca promette “più sicurezza”, deve mantenerla davvero

Torniamo a parlare del Consorzio "Patti Chiari" che molti di voi ricorderanno come una delle più controverse iniziative avviate dalle banche negli ultimi decenni e che  ha fatto discutere anche su questo blog (un approfondimento qui).

La questione affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32225/2025 che commentiamo, e che trovate in calce al nostro intervento, ragioniamo di un tema molto attuale tra banche e assicurazioni, ossia la trasparenza delle promesse commerciali.

In tema di investimenti finanziari, il dovere dell'intermediario di informare il cliente in modo trasparente è diventato sempre più caldo ed attuale, stante la necessità che il nostro sistema di regole (comunitarie e nazionali) prevede un obbligo di riequilibrio della distanza tra operatore professionale e consumatore. 

E sotto questo profilo, risulta attuale un quesito che coinvolge tutti gli operatori professionali, da una parte, ed i consumatori dall'altra: se una banca promette più sicurezza o standard più elevati, è davvero obbligata a mantenerli?

La Corte di Cassazione, con il provvedimento n. 32225/2025, risponde in senso affermativo, chiarendo che le maggiori promesse introdotte dalle banche, attraverso messaggi pubblicitari, non possono essere ridotte a sole operazioni di marketing, ma introducono veri e propri obblighi giuridici di natura contrattuale che vincolano l'operatore professionale verso il cliente.


Esempio di pubblicità con maggiori obblighi verso l'intermediario (l'autovincolo)

Facciamo un esempio pratico attraverso uno slogan inventato: "Banca....garanzia zero rischio: investi solo in assets AAA", come reinventato qui di seguito, ove la banca pubblicizza un prodotto/servizio indicando una serie di vantaggi/garanzie.

Nel nostro esempio, l'ipotetica banca pubblicizza alcune caratteristiche, quali:

- il prodotto finanziario è a garanzia "zero rischio";

- il prodotto finanziario investe in "asset AAA";

- il prodotto finanziario con monitoraggio 24/7;

- assenza di costi e servizio personalizzato.

Tutti questi elementi indicati nel messaggio pubblicitario, ma diventano anche obblighi contrattuali indiretti assunti dalla banca nei confronti del cliente e che, come chiarito dalla Cassazione che vedremo di seguito, creando un vincolo ulteriore da parte della banca verso il cliente (o meglio autovincolo).

Il professionista, attraverso la pubblicità, garantisce degli standard e delle caratteristiche del prodotto finanziario o del servizio garantito che devono essere rispettate dalla banca. 


L'adesione al Consorzio come messaggio marketing per la vendita di prodotti finanziari apparentemente più sicuri

E secondo la Suprema Corte anche l'adesione al Consorzio Patti Chiari, era un mezzo per pubblicizzare dei prodotti finanziari, considerati a basso rischio, in quanto rientranti tra quelli indicati dal Consorzio in una apposita sezione del sito web.

Anche in questo caso il Consorzio è stato utilizzato come pubblicità per consentire alle banche di vendere gli strumenti finanziari, garantendo basso rischio e resa certa.

L'utilizzo del Consorzio è stato usato in modo strumentale dalle banche per attribuirsi una maggiore trasparenza e sicurezza dei prodotti venduti, in quanto selezionati all'interno di Patti Chiari.

Il Consorzio diviene, per le banche, il marchio di qualità e di sicurezza che serve a far svanire il senso di insicurezza e timore degli investitori retail che vogliono acquistare strumenti finanziari sicuri.


➜ La Cassazione: lo slogan pubblicitario della banca può diventare un obbligo contrattuale ulteriore a carico della banca verso il cliente

La Cassazione mette un punto fermo su questo aspetto, stabilendo che se la banca si propone al cliente veicolando determinate garanzie (come ad esempio, l'adesione a Patti Chiari), tali promesse incidono nel rapporto con il cliente, diventando parte del contratto.

Se la banca dice di seguire uno standard più elevato di tutela, se tu scegli quella banca fidandoti proprio di quello standard, la banca si autovincola a rispettarlo, essendo parte degli obblighi contrattualmente assunti, anche se non indicati nel contratto quadro ex art. 23 TUF.

E se la banca non rispetta tali impegni, si rende contrattualmente inadempiente nei confronti del cliente.


➜ Il caso deciso dalla Cassazione: “Patti Chiari” e bond poi rivelatisi rischiosi

La vicenda nasce da investimenti in obbligazioni Lehman Brothers proposti da una banca che aderiva al consorzio “Patti Chiari”, già oggetto di provvedimenti resi da vari tribunali italiani (approfondisci qui).

La Banca presentava il Consorzio “Patti Chiari” come un sistema di:

  1. selezione dei prodotti,
  2. semplicità e trasparenza,
  3. bassa rischiosità per il risparmiatore.

A causa del noto default dichiarato da Lehman Brothers, i clienti hanno fatto causa all'istituto di credito sostenendo che l'intermediario non aveva rispettato gli impegni di informazione e controllo che derivavano proprio da quella adesione.

La vicenda è terminata davanti alla Cassazione, la quale ha chiarito tre principi fondamentali:

(A)

L’adesione a “Patti Chiari” non è neutra: entra nel contratto con il cliente

(B)

La banca deve contrattualmente garantire un livello di caratteristiche, sicurezza e rischi più complesso 

(C)

Le garanzie, le informazioni e i doveri della banca sono ulteriori e più gravosi rispetto a quelli minimi previsti dalla legge (art. 21 TUF).

In altri termini, se la banca promette uno standard più alto al cliente, attraverso l'adesione a Patti Chiari, deve impegnarsi a rispettarlo, non perché lo stabilisce la legge (art. 21 TUF), ma la sua comunicazione pubblicitaria che induce il consumatore ad avere un livello di affidamento più elevato.

Qui si crea l'autovincolo contrattuale verso il cliente a cui la banca si impegna, in quanto quest'ultima sceglie volontariamente di:

  • aderire a uno standard (consorzio, codice, protocollo);
  • lo pubblicizza per apparire più affidabile e prudente;
  • il cliente fa affidamento su quella promessa per decidere se investire;
  • quello standard diventa contenuto del contratto.

Di conseguenza, la proposta marketing assume un nuovo e più intenso obbligo contrattuale che il giudice può usare per valutare se la banca ha davvero fatto ciò che aveva promesso.

In termini più semplici, la promessa commerciale entra nel contratto ed introduce una nuova tutela in favore del cliente.


Legge minima (art. 21 TUF) vs standard promessi: lo “scatto in avanti” di responsabilità

Come è noto l'art. 21 TUF prevede una serie di obblighi verso le banche che negoziano valori mobiliari verso i clienti, imponendo loro di:

  • essere diligenti, corrette e trasparenti,
  • informare il cliente sui rischi,
  • proporre prodotti adeguati al profilo dell’investitore.

La Cassazione sostiene che se la banca propone uno standard di servizi ed obblighi più elevato di quelli previsti dalla legge, il consumatore ha diritto ad ottenerli e la loro fonte non è la legge, ma la promessa pubblicitaria che ha indotto il consumatore ad aderire alla proposta contrattuale.

Ne consegue che il livello della responsabilità dell'intermediario deve essere superiore, in quanto la se la banca promette standard superiori, non può fermarsi al minimo di legge. 

Assume obblighi contrattuali più alti a cui segue una responsabilità maggiore verso il cliente.

Cosa vuol dire sotto il profilo pratico?

Se l’investimento è stato presentato come “a bassa rischiosità” o “selezionato”, la banca deve seguire nel tempo la situazione dell’emittente e controllare segnali di crisi, downgrade, peggioramenti.

E quindi se emergono notizie negative rilevanti, la banca deve avvisare avvisare il cliente in tempi ragionevoli; non aspettare che la situazione diventi irreversibile ed avere un rapporto più intenso con il cliente.

Nel caso di violazione di tali obblighi, non più di origine legale ma contrattuale, la responsabilità della banca è maggiore e gli oneri probatori del consumatore sono inferiori

Il giudice, infatti, non guarda solo se la banca ha rispettato le regole minime stabilite dal Testo Unico della Finanza, ma anche se ha rispettato gli impegni extra che aveva promesso (vedasi Patti Chiari) al cliente.

Se mancano le informazioni dovute, la giurisprudenza riconosce una presunzione del legame tra omissione e danno: è la banca che deve dimostrare che il cliente avrebbe comunque investito o mantenuto il titolo anche se correttamente informato.

Corte di Cassazione - sentenza n. 32225/2025

domenica 8 febbraio 2026

Cessione del credito bancario: cosa deve provare davvero la banca

Può capitare a molti consumatori di ricevere una richiesta di pagamento da un soggetto diverso dalla banca con cui avevano originariamente stipulato un mutuo, un prestito o un contratto di leasing. Spesso si tratta di società con denominazioni poco note, sigle complesse o servicer che dichiarano di aver acquistato il credito.

E' chiaro il debitore/consumatore si pone una domanda più che legittima: ma chi mi chiede i soldi è davvero il creditore?

La questione non è scontata ed a volte bisogna stare molto attenti prima di pagare, e far vedere la documentazione ad esperti o ad una associazione consumatori (per maggiori informazioni o per un controllo, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza della Cassazione ci aiuta a meglio comprendere questo tipo di vicende con la recente ordinanza n. 34641 del 29 dicembre 2025, mediante la quale ribadisce i principi fondamentali in tema di cessione del credito bancario, onere della prova e legittimazione del cessionario, con rilevanti ricadute pratiche per i consumatori.


1.- Come funziona la cessione del credito bancario?

La cessione del credito è il contratto con cui un creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto di credito ed è disciplinato ex art. 1260 c.c.: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso  o  gratuito  il  suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché' il credito non abbia carattere strettamente personale o  il  trasferimento  non  sia vietato dalla legge.

Il debitore non deve prestare consenso, ma deve essere messo in condizione di sapere a chi deve pagare.".

Ciò premesso, dobbiamo anche ricordare che il settore bancario gode di una disciplina speciale con innegabili vantaggi riconosciuti, in particolare, all'art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB), nonché dalla legge n. 130/1999 sulle cartolarizzazioni.

Queste norme consentono la cessione in blocco di una pluralità di crediti, individuati non singolarmente ma per categorie omogenee (tipologia del rapporto, periodo di stipula, stato del credito, ecc.).

La normativa di settore stabilisce che il debitore risulta informato non con la specifica notifica individuale, ma con la mera comunicazione attraverso l'avviso in Gazzetta Ufficiale.


2.- La questione: la pubblicazione in Gazzetta e il suo effetto per il debitore

La pubblicazione in Gazzetta comporta come effetto il cambio del nuovo creditore, ossia la cessione del credito? la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta sempre, così come chiarito dalla Corte di legittimità con la sentenza che ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza (vedi qui). 

La Cassazione ribadisce un principio già affermato, ma spesso disatteso nella pratica: la pubblicazione ex art. 58 TUB ha funzione meramente informativa.

In altre parole, la comunicazione in Gazzetta Ufficiale:

(a) non trasferisce il credito; 

(b) non ha efficacia costitutiva;

(c) non prova di per sé che il singolo debito del consumatore rientri tra quelli ceduti.

Ciò che si verifica di frequente è che la società che acquisisce il credito si limiti a presentarsi in tribunale per chiedere il pagamento al debitore, provando la titolarità attraverso il solo avviso di pubblicazione.


3.- Cessione pro soluto e pro solvendo: cosa cambia (e cosa no)

Consentiteci, in questo commento, una breve digressione utile per spiegare una ulteriore differenza in materia di cessione del credito che non incide sotto il profilo degli obblighi informativi che gravano sulla banca, ma che riteniamo comunque utile approfondire perché molto spesso nelle lettere di diffida si legge "cessione pro soluto".

Nella prassi bancaria le cessioni avvengono quasi sempre pro soluto, soprattutto quando si tratta di crediti deteriorati (NPL).

Ciò significa che la banca cedente non garantisce il pagamento e il rischio dell’inadempimento passa al cessionario.

Questo però non incide sui diritti del debitore, il quale può esercitarli nei confronti della banca cedente o di quella che acquisisce il credito (cessionario), tant'è che la Cassazione afferma che anche nella cessione pro soluto, chi chiede il pagamento deve dimostrare di essere titolare del credito.


4.- Il principio chiave della Cassazione n. 34641/2025

La Corte distingue in modo molto chiaro due situazioni, che nella pratica fanno tutta la differenza.

    a. Contestazione dell’inclusione del credito

Se il debitore non contesta l’esistenza della cessione, ma solo il fatto che il proprio credito specifico sia stato incluso nel pacchetto ceduto, l’avviso pubblicato in Gazzetta può costituire prova sufficiente solo se:

        a.1.- descrive le categorie di crediti in modo dettagliato;

        a.2.- consente di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli ceduti.

In tal senso, la Cassazione continua a ribadire che se le categorie sono vaghe o generiche, la prova richiesta  non è raggiunta.

    b.- Contestazione della legittimazione del cessionario

Cosa ben diversa, invece, se il debitore contesta la stessa titolarità del credito, in quanto al creditore viene chiesto di provare in modo completo la posizione di credito.

La banca cessionaria non può provare la propria legittimazione con la sola Gazzetta Ufficiale, ma deve dimostrare in modo specifico che il credito è stato trasferito dalla banca cedente.

Il Giudice deve accertare, anche d'ufficio, la concreta legittimazione della banca, che nel caso di specie la Corte d’Appello aveva dato per scontata la cessione senza un reale accertamento: "A tale stregua, a fronte della pacifica produzione da parte delle cessionarie del solo avviso ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di un mero elenco dei crediti ceduti singolarmente individuati con un numero, la corte di merito ha concluso che nel blocco dei crediti ceduti vi fosse anche quello oggetto di controversia, trascurando tuttavia di compiere al riguardo un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se potesse ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dai debitori, e se potesse ritenersi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti richiamate nell’avviso pubblicato risultasse sufficientemente dettagliata e precisa per poter pervenire a concludere che anche il credito in contestazione rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.

Orbene, in difetto di un tale accertamento, supportato da adeguata motivazione idonea ad esplicitare il percorso argomentativo seguito, la corte di merito è effettivamente incorsa nelle violazioni contestate.".

La decisione della Cassazione è particolarmente rilevante perché, ribadendo principi già affermati, rafforza il diritto di difesa del debitore, impedendo che la cessione in blocco diventi una scorciatoia probatoria e costringe il giudice di merito ad effettuare un controllo concreto della titolarità del credito.

Per tali ragioni, vi consigliamo di far verificare se chi vi chiede il pagamento del credito, diverso dalla banca con cui avete firmato il finanziamento (o il mutuo), sia davvero titolare del credito (scrivi a sos@consumatoreinformato.it). 

Corte di Cassazione  Sez. III^ Civ. - Ordinanza n. 36461/2025

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