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sabato 19 aprile 2025

Credit Suisse - UBS: la fusione che ha "freddato" i risparmiatori (anche italiani)

La vicenda relativa alla fusione di Credit Suisse con UBS non ha riscontrato molto interesse nei media negli ultimi anni, anche se sono stati coinvolti molti azionisti che hanno visto perdere parte rilevante del proprio capitale a causa del concambio operato.

L'azzeramento dei titoli obbligazionari di Credit Suisse ha coinvolto anche banche estere (tra cui i più grandi gruppi italiani), rimasti "fregati" dall'azzeramento delle obbligazioni At1, titoli acquistati da molte banche ed inseriti nelle varie gestioni patrimoniali o fondi comuni.

Di fatto, come osservato da Beppe Scienza, questo titolo è stato "girato" verso i risparmiatori, rimasti vittime dell'operazioni finanziaria che ha visto coinvolte le due banche svizzere: "è falso che nessun piccolo risparmiatore italiano sia stato coinvolto. I fondi comuni sono investitori istituzionali che comprano i titoli di fatto per conto dei proprio clienti." (clicca qui).


- La fusione Credit Suisse-UBS e la questione concambio

Nei primi mesi del 2023, Credit Suisse e UBS decidono di avviare una maxi fusione, giustificata dalla crisi finanziaria, e finalizzata a creare un polo bancario competitivo in ambito mondiale.

A causa di questa operazione, gli ex azionisti di Credit Suisse hanno ottenuto, per la quota di azioni in loro possesso, azioni di UBS con un rapporto di concambio molto svantaggioso.

All'atto della fusione è stato deciso che per ogni 22,48 azioni di Credit Suisse, l'azionista avrebbe ricevuto una azione di UBS, con evidente perdita di valore dei titoli dell'ex banca (valutazione di 76 centesimi di franco per azione, a fonte di una ultima valutazione in  borsa di 1,86 franchi).

domenica 10 novembre 2019

Banca vende al cliente le proprie azioni? l'informativa deve essere specifica

Negli ultimi anni si è notato un incremento della vendita di titoli da parte delle banche popolari, sempre alla ricerca di liquidità necessaria per favorire l'attività di intermediazione.

Usualmente, le banche cercano di vendere le proprie azioni ai clienti, all'interno di una operazioni di fidelizzazione di questi ultimi che vengon così col(legati) alle sorti dell'intermediario.

La vendita delle azioni da parte di questi particolari istituti di credito è stata oggetto di molte attenzioni negli ultimi tempi, perché non sempre accompagnata da corretta informativa fornita 

Il provvedimento che vi proponiamo di seguito, è una recente decisione assunta dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), la numero 1706/2019, ove l'organismo di risoluzione delle controversie in ambito finanziario è stato chiamato a valutare l'informativa fornita da una banca popolare al proprio cliente, all'atto della vendita di titoli azionari emessi dallo stesso soggetto giuridico.

Nel caso di specie, la banca aveva provveduto, negli anni tra il 2011 al 2013, ad alcuni aumenti di capitale, resi necessari da un continuo problema di liquidità dovuto alla difficile situazione economica.

L'aumento era stato offerto, in particolare, alla clientela retail, attraverso sollecitazioni telefoniche o intervenute presso le filiali da parte dei dipendenti.

Non di rado, la vendita di titoli azionari era collegata ad operazioni di finanziamento (contratti di mutuo) attraverso il famoso sistema delle "operazioni baciate" (vuoi un finanziaemento? concesso se acquisti un numero di titoli azionari).

La questione sottoposta all'attenzione dell'ACF riguarda il livello di informazioni acquisite dall'intermediario (e relative al cliente/consumatore) e quelle fornite dalla banca al proprio cliente retail.

E nel caso sottoposto all'Arbitro, quest'ultimo ha accertato che la banca popolare che aveva venduto al risparmiatore retail propri titoli azionari, non aveva fornito tutte le informazioni relative alle azioni oggetto della operazione negoziale.

l'ACF, richiamando dei principi generali oramai consolidati in giurisprudenza, ha evidenziato che l'intermediario finanziario che offre in vendita titoli emessi dallo stesso è tenuto a fornire informazioni precise e dettagliate, risultando del tutto inadeguato “il mero richiamo da parte dell’intermediario alle norme statutarie, contenuto nel modulo di richiesta di sottoscrizione".

E tale conclusione viene condivisa, in quanto non può pretendersi che il cliente possa essere adeguatamente informato in merito alla natura, oggetto e rischi connessi a questo investimento attraverso il mero rinvio a generali norme statutarie o generici documenti che non forniscono una informativa precisa, dettagliata ed attuale.

La finalità attribuita alle norme contenute nello Statuto della banca ha una funzione meramente istituzionale ed estranea alla tipologia di informazioni che devono essere fornite alla clientela, come sopra richiamate, proprio per soddisfare quel fine protettivo del contraente debole che la normativa di settore mira a tutelare.

E l'intermediario, su cui grava l'onere della prova, è chiamato a dimostrare in modo più completo di aver informato il proprio cliente in merito ai titoli oggetto di negoziazione, adempiendo al dovere in modo concreto e non meramente formalistico.

La banca deve essere concreta anche sotto il profilo delle informazioni che deve acquisire dai clienti, valutando in modo concreto la tipologia di cliente ed acquisendo ogni informazione utile per adempire agli obblighi di informativa e valutazione di appropriatezza/adeguatezza dell'investimento proposto.

Qui di seguito, la decisione n. 1706/2019.

domenica 3 febbraio 2019

ACF: la banca deve sempre dare informazioni al cliente

Questa domenica vi proponiamo una recente decisione dell'Arbitro per le controversie finanziarie, chiamato a decidere in merito alla responsabilità di una banca per aver venduto ad un cliente titoli azionari e obbligazioni convertibili emesse dall'allora stessa Banca Capogruppo dell'intermediario, causando un grave danno all'investitore.

L'ACF ha individuato la responsabilità della banca nella vendita dei titoli emessi dalla Capogruppo, accertando che il professionista avrebbe violato gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti del cliente.

La banca, su cui grava anche il dovere di valutare se l'operazione è adeguata al profilo di rischio, ha altresì l'obbligo di informare correttamente il  cliente in merito alle caratteristiche e i rischi connessi all'investimento in titoli altamente pericolosi.

E nel caso di specie, tali obblighi non risultano essere stati assolti dall'intermediario che ha venduto questi titoli, valutandoli adeguati al profilo di rischio, nonostante "[…] fossero in realtà inadeguate rispetto al profilo del ricorrente, vantando egli conoscenze ed esperienza limitate, in quanto tali incompatibili con l'acquisto di titoli non quotati su un mercato non regolamentato".

L'arbitro bancario ha peraltro evidenziato come l'intermediario abbia violato il precetto previsto all'art. 21 del TUF, e volto a garantire che il cliente sia sempre informato in modo tale consentirgli di poter operare in modo  consapevole.  

Queste carenze hanno reso, nella vicenda che potete leggere di seguito, la banca responsabile per la perdita accusata dal cliente, condannandola al risarcimento del danno occorso a quest'ultimo.

Qui la decisione ACF n. 1285/2019 del 3 gennaio 2019.

venerdì 5 maggio 2017

Banca Popolare di Vicenza, a che punto siamo?


Abbiamo seguito con molta attenzione alla vicenda Banca Popolare di Vicenza, uno degli esempi di scarsa trasparenza nella vendita di prodotti bancari che ha caratterizzato gli ultimi anni il settore delle obbligazioni bancarie, ma anche l'ennesima dimostrazione che il nostro sistema bancario non prevede accurate e severe forme di controllo delle banche, finalizzato  a tutelare il mercato e, in ultima istanza, gli investitori.
Appare incredibile che si sia consentito a questo istituto di credito, nonché a Veneto Banca, di poter tranquillamente posizionare sul mercato retail prodotti illiquidi, poco trasparenti e tutt’altro che sicuri, offrendoli ai piccoli risparmiatori, in assenza di valida e completa informativa.
Un effettivo controllo da parte delle autorità garanti, Consob e Bankitalia, avrebbe evitato i gravi danni cagionati ai risparmiatori rimasti intrappolati da questi prodotti finanziari.

domenica 28 febbraio 2016

ADR consumatori vs. mediazione civile. Parola alla Corte di Giustizia

Negli ultimi anni sono proliferati i procedimenti per la soluzione alternativa delle controversie, anche per impulso delle istituzioni comunitarie.

La mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 rappresenta il primo esempio che, tra alti e bassi, si è affacciato nel nostro sistema, divenendo requisito obbligatorio per agire in giudizio in ipotesi di controversie riguardanti, ad esempio, i rapporti bancari (clicca qui).

La mediazione civile nel nostro paese è stata resa più agevole dalle norme europee in materia di adr, ed in particolare, per quel che riguarda i consumatori, la Direttiva n. 2009/22/CE con la quale è stata introdotta la possibilità di soluzione alternativa delle controveresie che riguardano un consumatore. La norma europea è stata definitivamente attuata in Italia con il D. Lgs. n. 130/2015 (vedi). 

Un ulteriore procedimento di soluzione alternativa delle controversie, introdotto con la legge n. 162/2014 è la negoziazione assistita, ove sono gli avvocati che devono provare a ricomporre la controversia, senza l'ausilio di alcun mediatore.

L'Italia, paese ove non era presente alcun procedimento di soluzione delle controversie (se non in alcuni settori), si è trova con tre diversi procedimenti di ADR, destinati ad entrare in contrasto tra loro.

E tale contrasto è stato rilevato dal Tribunale di Verona, con il provvedimento che potete leggere di seguito, con il quale il giudice veneto ha deciso di proporre un quesito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla compatibilità tra la mediazione civile e l'ADR dei consumatori.

Il Tribunale, dopo aver rilevato la presenza di questi due procedimenti, ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire quale procedimento sia applicabile per i contratti in materia bancaria e se ai consumatori debba essere applicata la normativa nazionale che prevede l'assistenza difensiva obbligatoria di un avvocato, ed i relativi costi previsti per tale procedura di soluzione alternativa delle controversie.   

Ed ora non possiamo che attendere la sentenza della Corte di Giustizia per avere un chiarimento definitivo in merito all'ADR da adottare nei procedimenti di conciliazione che vedano coinvolto un consumatore.

venerdì 12 febbraio 2016

Banca Etruria insolvente

Il Tribunale di Arezzo, con provvedimento ampiamente atteso, ha dichiarato l'insolvenza di Banca Etruria, accogliendo la richiesta del commissario liquidatore e nonostante le contestazioni sollevate dagli ex amministratori.

La decisione assunta dal Tribunale consente l'avvio da parte della Procura della Repubblica di Arezzo della procedimento penale verso gli ex amministratori che dovrebbero essere accusati di bancarotta fraudolenta.

Per i risparmiatori coinvolti nella vicenda Etruria, questa nuova svolta non può che rendere ancora più remota la possibilità di poter recuperare parte del proprio investimento direttamente dalla banca, dovendosi affidare ad un più probabile intervento governativo volto a rimborsare parte dell'investimento in titoli emessi dalla banca. 

lunedì 7 dicembre 2015

Obbligazioni di Banca Marche, Popolare Etruria, CariChieti e CariFerrara. Dopo il danno la beffa per chi ha visto azzerarsi tutto

Fonte
www.ilrisparmiotradito.it
Dopo il danno, anche la beffa. Chi pochi giorni fa ha visto azzerarsi le sue obbligazioni, può prendersela (anche) con la Banca d'Italia per il danno subito, ma il resto deve dire grazie all'informazione economica italiana. Avrà infatti sentito in televisione e letto sui giornali che "non è stato applicato il bail-in", tanto temuto, e che "i risparmiatori sono salvi". La prima affermazione è formalmente vera ma fuorviante, la seconda bellamente falsa.

sabato 4 luglio 2015

Popolare di Vicenza: modificate le regole dello statuto in vista di una nuova riduzione delle azioni?

Lo scorso 30 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione della Popolare di Vicenza ha approvato una serie di interventi finalizzati, secondo le intenzioni del board della banca veneta, a consentire la futura trasformazione della banca in una società per azioni, come previsto dalle norme del Testo Unico Bancario, e dalle circolari della Banca d'Italia (vedi).

Il Consiglio di Amministrazione di BPopVi ha adeguato le disposizioni normative in vista della trasformazione, ma non si può negare il dubbio che tale intervento possa, di fatto, aprire la strada verso una nuova contrazione del valore delle azioni emesse dalla banca vicentina (sul punto, si veda qui).

Invitiamo i possessori di titoli Banca Popolare di Vicenza di rimanere in constante aggiornamento rispetto all'evoluzione societaria dell'istituto di credito, e non esitare a contattare l'Associazione (info@consumatoreinformato.it) che sta predisponendo una azione comune volta a tutelare i piccoli azionisti.

Si invita, chi interessato, a contattarci per predisporre comuni iniziative e far sentire la voce dei piccoli consumatori.

sabato 30 maggio 2015

Popolare Vicenza: da esempio virtuoso alla crisi delle azioni svalutate

Un nuovo caso di un istituto di credito in difficoltà finanziaria é quello che sta riguardando la Banca Popolare di Vicenza, ossia una realtà del nord est che negli ultimi tempi è salita alla cronaca causa una situazione contabile ed economica tutt'altro che florida.

Le azioni di Banca Popolare di Vicenza sempre più sotto pressione, con conseguente svalutazione di titoli divenuti, sia formalmente che di fatto, illiquidi.

Ormai la situazione appare consolidata e, dai rumors, fuori dal controllo di Popolare Vicenza, anche perché le recenti ispezioni svolte dalla Bce di  Francoforte, nonché l'indagine avviata da Consob sul prezzo  delle azioni e gli ordini di vendita dei clienti pare che abbiano accertato gravi anomali. Tale risultato pare confermato dalla recente dimissione dichiarata da Samuele Sorato, consigliere della Banca Popolare di Vicenza.

venerdì 14 marzo 2014

Dividendi. La tosatura silenziosa dell'azionista

Fonte:
Il fatto quotidiano
8 gennaio 2014
Prof. Beppe Scienza.
Con l'inizio del 2014 sono dieci anni esatti dalla soppressione del credito d'imposta sui dividendi. Un istituto di equità fiscale che si sono ben guardati dal ripristinare i governi da allora succedutisi, di destra, sinistra o più o meno di larghe intese. 

Il principio a monte di tale opzione è semplice: permettere al piccolo azionista di essere tassato sugli utili distribuiti dalla società in base al suo reddito. E in particolare di meno, se questo è basso.

Il che è del tutto coerente col criterio di progressività tributaria enunciato nell'art. 53 della Costituzione

domenica 12 gennaio 2014

Polizze vita unit linked: esclusa la responsabilità della banca per la truffa Madoff

La recente decisione assunta da JP Morgan, la quale ha versato circa due miliardi di dollari per chiudere la vicenda Madoff (vedi), ha evidenziato come, per l'ennesima volta, le grandi banche d'affari hanno piena conoscenza di queste attività truffaldine.

La tutela dell'investitore passa, quindi, da una conoscenza dei prodotti da parte dell'intermediario finanziario, il quale deve sconsigliare - o addirittura vietare - l'investimento al proprio cliente laddove vi siano dei dubbi sulla bontà e serietà dell'operazione.

E' esclusa, allo stesso tempo, la responsabilità per l'intermediario bancario nel caso in cui lo stesso non sia a conoscenza dell'esistenza di circostanze gravi e dannose per l'investitore, come ad esempio l'esistenza di un tentativo di truffa, o comunque non gli sia possibile accertare tale grave rischio di investimento.

Tale conclusione pare essere stata raggiunta dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 2285/2013, con la quale il giudice piemontese è stato a chiamato a decidere in merito alla responsabilità di una banca per aver venduto polizze vita unit linked ad un proprio cliente.

Il prodotto finanziario conteneva al suo interno titoli Madoff, i quali hanno azzerato il proprio valore nel momento in cui è stata accertata la truffa portata avanti dall'uomo d'affari americano.

Il cliente si era rivolto al Tribunale di Torino chiedendo che venisse accertata la nullità del contratto di vendità delle polizze assicurative o, in subordine, la responsabilità della banca e della compagnia assicurativa, per non aver vigilato sul prodotto contenuto all'interno della polizza assicurativa (hedge fund Madoff) ed avvisato il cliente dell'elevato rischio di poter perdere il proprio capitale.

In merito alla prima questione, il giudice ha respinto la domanda avanzata dall'investitore, il quale chiedeva di accertarsi la nullità della polizza per assenza della causa tipica del contratto di assicurazione.

Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, ha accertato che la polizza vita unit linked, pur non rientrando nello schema del contratto di assicurazione, non sia carente di causa.

Questa polizza vita viene qualificata dal giudice come  contratto a causa mista atipica con prevalente contenuto finanziario, e quindi meritevole di tutela in favore del risparmiatore, con applicazione delle norme di settore.

In merito alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'investitore, il Tribunale di Torino ha escluso la responsabilità della banca per il pregiudizio sofferto dallo stesso, affermando che nella vicenda Madoff, le stesse banche non avevano avuto conoscenza dell'esistenza dello schema di truffa sino al momento in cui era scoppiato lo scandalo.

Ne consegue che, come si legge nella sentenza che trovate qui di seguito, alla banca non può essere sollevata alcuna contestazione per la violazione di norme di condotta previste dal d. lgs. n. 58/1998 e dai regolamenti Consob da parte del cliente.
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