sabato 16 novembre 2019

Caldaia & manutenzione - tutto quello che devi sapere

Il controllo periodico della caldaia è uno degli obblighi che gravano sul proprietario dell'immobile e che devono essere adempiuti in modo regolare e continuo.

Negli ultimi anni sono intervenute novità normative che hanno regolarizzato la materia, disciplinando i doveri del proprietario e le conseguenze nel caso di eventuale totale o parziale omissione.

Il rispetto degli obblighi di controllo periodico dell'impianto termico sono a carico del responsabile che usualmente è il proprietario…..ma non sempre.


L'obbligo del libretto della caldaia, con inserimento di tutte le manutenzioni operate negli anni, è un ulteriore dovere che grava sul privato, il cui fine è quello di consentire un controllo immediato dell'efficienza energetica dell'impianto e il suo controllo periodico.

Di seguito, vi proponiamo una disanima dei diversi obblighi che devono essere seguiti per rispettare la legge e garantire una manutenzione periodica dell'impianto di riscaldamento. 
   
1. INTRODUZIONE
Vi sono diversi motivi per i quali serve fare una corretta manutenzione e revisione degli impianti termici e adempiere agli obblighi di legge: tra questi, meno inquinamento e più risparmio, oltre a più sicurezza casalinga (e non solo). 

Da anni esiste nel nostro Paese una normativa dettagliata – aperta alle direttive europee e alle nuove tecnologie – sulla  manutenzione e sul controllo fumi degli impianti.

Di particolare importanza sono i seguenti atti normativi di carattere nazionale:

• Il  D.lgs. 27 maggio 2005, n. 192 (testo di riferimento generale, più volte “rimaneggiato” negli ultimi anni);

• I  D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 311 e 16 aprile 2013, n. 74 (regolamenti ministeriali che hanno fatto delle aggiunte dal punto di vista degli obblighi e degli adempimento).

Le Regioni possono legiferare in merito, soprattutto su come condurre i controlli a campione. 

Le Regioni che, ad oggi, si sono dotate di disposizioni normative regionali sugli impianti termici sono Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche,  Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto,  Valle d’Aosta, Sicilia.

Tuttavia, nonostante la mole di informazioni anche reperibile in rete sia enorme, notiamo che tra i privati vi è scarsa chiarezza su quello che devono fare quando possiedono una caldaia. Sebbene siano consapevoli di dover effettuare “controlli periodici”, non è loro chiaro come e quando: inevitabili, allora, sono le multe delle Pubbliche Amministrazioni (sicuramente, i Comuni) preposte ai controlli appena accennati.
Vediamo insieme di fare chiarezza su alcuni punti.

2. CHE COSA VA CONTROLLATO? L’IMPIANTO TERMICO
La normativa di riferimento (il DPR 16 aprile 2013, n. 74) impone che tutti gli impianti termici siano sottoposti a controlli, verifiche e manutenzioni periodiche.

Va chiarito cosa s’intende per “impianto termico”, perché non si pensi soltanto alla semplice “caldaia”.

Il D.lgs. 192/2005 afferma che quest’ultimo è una tecnologia che serve a riscaldare o rinfrescare gli ambienti, con o senza produzione di acqua calda e qual che sia il “vettore” utilizzato (intendiamo la legna, il metano, il gpl, la biomassa, il solare o l’eolico etc.).

Vediamo alcuni esempi:

• riscaldamento col generatore di calore a combustibile (caldaia, condizionatore, pompa di calore);
• impianti dell’acqua calda per due o più utenze non residenziali (il teleriscaldamento oppure gli impianti condominiali centralizzati);

Un discorso a parte vale per stufe, caminetti o punti fermi, ossia i focolari: sono considerati  impianti termici quando la somma potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 kw. In altre parole, se abbiamo in casa due stufette a 2,5 kw, la loro somma darà un impianto termico da considerare.

Si escludono i boiler e gli scaldabagno, in quanto al servizio di singole utenze e inadeguati a produrre riscaldamento. 

3. QUALI SONO I CONTROLLI DA FARE?
Due sono le operazioni da tenere a mente.
• La prima operazione si chiama manutenzione ordinaria della caldaia. 

In buona sostanza, consiste nella pulizia periodica dell’impianto termico affinché non vi siano i residui di combustione (“i fumi”) e/o guasti idonei a non garantire un corretto funzionamento della caldaia. 

Quest’operazione, ad oggi, è regolata dal DPR 29 dicembre 2006, n. 311, che ha “corretto” il confuso D.lgs. 192/2005.

• La seconda è quella relativa al rilascio del “bollino blu”. 

In cosa consiste? In pratica, vengono presi i fumi e si verifica quanto ossido di carbonio (CO) è concentrato in quel prelievo, per stabilire se è nelle soglie di legge. Ancora una volta, norma di riferimento è il D.Lgs. 192/2005, opportunamente integrato dal recente D.P.R. 74/2013 che si conforma alla direttiva europea 2002/91/CE.

4. IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
Sia la manutenzione che il controllo fumi sono un compito del responsabile dell’impianto termico

Infatti, questa figura cura l’esercizio (funzionamento), la conduzione (gestione), il controllo e la manutenzione dell’impianto termico e verifica il rispetto delle disposizioni di legge.

Il responsabile dell’impianto è il proprietario dell’immobile, in tutto o in parte.

Tuttavia, se l’immobile con l’impianto individualizzato viene dato in affitto (o in comodato), allora sarà l’inquilino a ricoprire la responsabilità. 

Infine, per gli impianti di riscaldamento centralizzato nei condomini, la responsabilità è dell’amministratore del condominio.

Il ruolo può anche essere delegato al “terzo responsabile”. Egli è un tecnico – può essere espresso dalla ditta installatrice -, purché abbia i requisiti normativi, il c.d. “patentino” (per approfondire, si veda il Decreto del  Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37).

Va detto che il terzo responsabile non è un semplice “passacarte” del responsabile dell’impianto: anzi, dopo avere ricevuto l’incarico, ha gli stessi compiti del responsabile e risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempimento. 

5. FREQUENZA DELLE OPERAZIONI
Tanto per ricordarlo ai lettori, la manutenzione è operazione molto diversa dal controllo dell’efficienza energetica e serve, tra le altre cose, a contenere i consumi e – se fatta bene - ad abbassare la bolletta. 

Norma di riferimento per quest’operazione, almeno oggi, è il DPR n. 74 del 2013.

Infatti, è la ditta installatrice, quando posa o fa la manutenzione dell’impianto, a dover indicare sempre ed in forma scritta due informazioni importanti:

 - quali sono le operazioni di cui ha bisogno l’impianto;
 - con quale frequenza vanno fatte (in genere, ogni uno o due anni).

Può essere che l’installatore non dia indicazioni, anche se sarebbe tenuto a farlo: non ci si deve scomporre, perché i progettisti degli impianti sono tenuti a riportare, nei libretti di istruzione in dotazione agli apparecchi o ai pezzi, le tempistiche della manutenzione. 

Se mancassero ambedue i dati (ipotesi remota, dal momento che non è facoltativo fornirli), ci si riferisce alle norme di settore: vale a dire le norme emanate dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (acronimo “UNI”) o alle norme CEI della caldaia.

Veniamo, ora, al controllo dell’efficienza energetica (“il bollino blu” di cui si parlava prima): anch’esso, obbligatorio per legge, deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con una cadenza diversa dalle semplici manutenzioni.
Quali sono gli impianti da sottoporre al controllo di efficienza energetica?

• impianti invernali di potenza utile nominale superiore a 10 KW;
• impianti estivi e pompe di calore di potenza utile nominale superiore a 12 KW.

Va sottolineato che le potenze si calcolano sommando tutti gli apparecchi che insistono sul medesimo impianto, e non quando sono indipendenti.

Per esempio, per una caldaia a metano e una pompa di calore invernale, poiché separate, non  si esegue la somma delle potenze.

Ciò detto, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:

•  prima di mettere in servizio l’impianto e, a ciò, deve pensare la ditta installatrice;
•  quando si sostituisce il generatore di calore oppure si apportano modifiche all’impianto, tali da incidere sulla resa energetica.

Va altresì detto che il rinnovo del bollino blu, per come previsto dal regolamentato citato all’inizio, si esegue come segue:

•  impianti a gas metano o GPL: ogni 4 anni;
•  impianti termici a combustibile liquido o solido: ogni 2 anni;
•  caldaie con potenza superiore a 100 KW: si prendono e dimezzano i tempi;
•  impianti a teleriscaldamento: potenza maggiore di 10 KW: ogni 4 anni.

Infine, si tenga conto che le Regioni possono prevedere frequenze diverse: s’intende, ovviamente, controlli più frequenti, dal momento che la sicurezza è un valore in gioco molto importante.

6. IL LIBRETTO DELL’IMPIANTO
Il libretto d’impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico, diremmo la “carta di identità” vera e propria della caldaia. 

Prima del 2014 erano previsti almeno due tipi di libretto: uno per gli impianti monofamiliari inferiori a 35 KW di potenza e un altro per gli impianti più grandi.

Con un Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato un nuovo modello unificato di libretto di impianto, che affianca i precedenti per le caldaie meo recenti e che li sostituisce del tutto per le caldaie recentissime.

Cosa contiene, in ogni caso, il libretto? È molto semplice. 

Per legge deve sempre riportare i dati del cliente, il numero di matricola dell’apparecchio, i risultati degli interventi di manutenzione nonché i dati relativi all’analisi dei prodotti della combustione.

7. UN ESEMPIO DI COSA DEVE FARE IL CONSUMATORE
Proviamo a chiarire le frequenze della manutenzione e quelle del controllo di efficienza energetica con un esempio pratico.

Prendiamo il caso di una caldaia alimentata a gas avente una potenza nominale utile di 24 KW.

Sul libretto delle istruzioni della caldaia è scritto che il controllo e la manutenzione dell’apparecchio devono essere effettuati annualmente e il manutentore ha confermato per iscritto tale frequenza.  Per questo tipo di impianti che i controlli di efficienza energetica vengano eseguiti ogni 4 anni, come abbiamo visto.

Cosa deve fare l’utente?
Dovrà disporre l’esecuzione della manutenzione dell’apparecchio annualmente, secondo quanto indicato dal manutentore, ed ogni 4 anni, a meno che le Regioni non abbiano disposto diversamente. 

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