Questa domenica vi proponiamo un recente intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea chiamata a valutare l'applicazione delle norme di tutela del consumatore nell'etichette apposte ai prodotti cosmetici.
Nel caso di specie, una ditta polacca aveva etichettato i propri prodotti, rimandando per alcune informazioni ad un catalogo nazionale al quale l'acquirente poteva accedere per ottenere tutte le informazioni relative al prodotto e al suo utilizzo.
Il giudice comunitario è stato chiamato a valutare la compatibilità di tale scelta rispetto alle norme comunitarie, ed in particolare al Regolamento UE n. 1223/2009, ed in particolare sono stati posti due quesiti: (1) se tutte le informazioni principali devono comparire nell'etichetta del prodotto (o al più nella confezione; (2) se di conseguenza può il produttore rinviare ad altro documento per la comunicazione dei vari dati relativi al consumo del bene.
Con riferimento alla prima questione, la corte ha chiarito che tutte le informazioni devono essere visibili dal consumatore dalla mera visione del recipiente o della confezione, e quindi al momento dell'acquisto del cosmetico. Ciò può consentire l'immediata valutazione delle caratteristiche principale del prodotto, il suo uso, eventuali limiti ed ulteriori dati necessari per l'acquisto da parte del consumatore.
Trattasi di informazioni necessarie ed idonee ad un acquisto ponderato da parte dell'acquirente e che non possono essere oggetto di valutazione successiva.
La seconda questione trova, di conseguenza, una risposta negativa, nel senso che il giudice comunitario non ha ritenuto che le informazioni relative agli ingredienti del prodotto e al suo uso non possono comparire in un catalogo nazionale, ma devono essere indicate nell'etichetta apposta sul prodotto o nella custodia.
Corte di giustizia UE - Sez. III^ - C - 667/2019.
Cosmetici: le indicazioni d'uso devono essere indicate sul contenitore by Consumatore Informato on Scribd
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