domenica 21 novembre 2021

Contratto standard: quando è valida la clausola vessatoria con doppia firma del cliente?

Il provvedimento del Giudice di Pace di Torino ci consente, questa domenica, di tornare a parlare di clausole vessatorie, e della loro validità nei confronti della "parte debole" del contratto.

L'art. 1341 del Codice Civile stabilisce che: "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle secondo l'ordinaria diligenza.".

Il successivo secondo comma pone un limite, ossia: "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".

Il successivo art. 1342 c.c. disciplina le clausole vessatorie poste nei moduli e/o formulari, prevedendo la prevalenza delle clausole apposte per iscritto tra le parti, le quali prevalgono su quanto stabilito nel documento standardizzato.

E' noto che una discussione che da anni riguarda i contratti di massa, usualmente creati su modelli standard da una delle parti e sottoposti alla sola firma nei confronti dell'altra parte, prevedono numerose clausole vessatorie, per le quali l'approvazione avviene a mezzo di una sola sottoscrizione del consumatore.

Il valore della doppia firma apposta sulle clausole vessatorie è pari a "zero", come già evidenziato in altri nostri interventi nel blog, in particolare laddove non sono specificate le clausole vessatorie.

Il Giudice di Pace di Torino, nella vicenda in oggetto, ha ribadito tale principio ossia che: "Per essere efficace la clausola che prevede, unilateralmente, il rinnovo automatico del contratto [la clausola vessatoria ndr], in forza della tutela generale prevista dall'art. 1341 c.c., deve esservi una sottoscrizione, per approvazione, a margine di ogni singola clausola onerosa per il contraente debole".

Non può essere valida la doppia sottoscrizione "per blocco" delle clausole vessatorie da parte della parte che non ha redatto il contratto, così come chiarito dal giudice, il quale giustamente osserva che: "Le clausole vessatorie aggravano la posizione del contraente debole in quanto, se non viene messo nella condizione di valutare la portata di ogni singola clausola a lui sfavorevole, ma sia "costretto" a sottoscrivere in blocco un contratto predisposto da un contraente forte, sottoscrivendo specificamente, ma cumulativamente, varie clausole predisposte dall'altra parte, non può rendersi conto della portata vessatoria di ciascuna clausola onerosa, sicché il sinallagma contrattuale risulta alterato".

Ed è chiaro che in siffatte circostanza, la parte contrattuale non è nella posizione di poter comprendere, valutare ed essere adeguatamente informato sugli effetti negativi approvati con la sottoscrizione, in quanto vi è in tali casi una rinuncia ai propri diritti che non è accompagnata da adeguata informazione ricevuta dalla controparte.

Su tali presupposti, quindi, la clausola contrattuale vessatoria è stata considerata dal Giudice di Pace di Torino inefficace con conseguente carenza del diritto della società ad ottenere il pagamento della somma oggetto di decreto ingiuntivo. 

Qui di seguito, il provvedimento del Giudice di Pace di Torino.

Contratto di massa (formula... by Consumatore Informato

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