domenica 13 febbraio 2022

Mutuo a risparmio edilizio: l'ambiguità del contratto esclude la tutela delle clausole favorevoli alla banca

Questa domenica vi proponiamo una particolare sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano lo scorso 25 gennaio 2022.

Il caso affrontato dal giudice milanese riguarda un particolare tipo di contratto di finanziamento, il c.d. mutuo “a risparmio edilizio”, il quale presenta per il mutuatario una serie di difficoltà non indifferenti e che nel caso di specie, è stato dichiarato nullo dal Tribunale di Milano.

Ci occorre premettere che questo tipo di finanziamento viene usualmente concesso dalle banche agli imprenditori che intendono avviare un progetto di costruzione o ristrutturazione di vari immobili, con il peculiare fine di concedere del credito al richiedente, ma può ben accadere che sia erogata la somma anche al consumatore che intende operare una ristrutturazione di un immobile.

Con questo particolare tipo di mutuo, la banca concede una somma di denaro al mutuatario, ma l'importo finanziato rimane nella disponibilità dell'ente creditore, il quale eroga all'imprenditore parzialmente la somma al raggiungimento di determinati risultati.

Nel caso in cui, con alta probabilità, il cliente non riesca a raggiungere il risultato previsto per lo "sblocco" della somma oggetto di finanziamento, la banca gli concede un ulteriore somma, con altro contratto, necessaria per estinguere il debito precedete e sbloccare la somma successiva.

Il meccanismo, estremamente complesso, comporta per il cliente un impegno economico per il rimborso estremamente gravoso, senza che la banca effettui mai alcun ammortamento.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto illecita la causa di questo tipo di contratto, con conseguente nullità per immeritevolezza di tutela ex art. 1322 c.c., in quanto la clausola del muto a risparmio edilizo ove viene previsto per il mutuatario di effettuare "rimesse di risparmio" il cui fine è quello di ottenere una ulteriore parte del credito è irrispettosa dei canoni legali di chiarezza e trasparenza previsti ex art. 35 Cod. Consumo, non consentendo al cliente di poter valutare ex ante, al momento della conclusione, la reale natura dei pagamenti effettuati in favore della banca e consistenti in rimborsi comprensivi di interessi.

A ciò si aggiunga che nel rimborso della singole rate, la porzione degli interessi è preponderante in quanto calcolata sull'intero importo dovuto dal cliente.

Tribunale di Milano - Sez. VI^ Civ. sentenza del 25 gennaio 2022

Mutuo "risparmio edilizio" - immeritevolezza - nullità by Consumatore Informato on Scribd

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