sabato 10 dicembre 2022

Modifica contrattuale non richiesta, contratto non richiesto e altre condotte scorrette del venditore di gas e luce

La crisi energetica ha dilatato un fenomeno noto a noi consumatori, ossia il tentativo scorretto di farci cambiare le condizioni contrattuali o concludere un nuovo contratto.

Questo tipo di condotte, sviluppate attraverso un contatto telefonico (teleselling), attraverso il quale viene raggirato il consumatore, il quale arriva ad esprimere un consenso senza comprendere il contenuto delle proposte ricevute.

Ed ancora peggio laddove il consumatore non viene nemmeno informato, e le modifiche al contratto vengono attuate a sua insaputa, con evidente raggiro della sua buona fede.


a.- i contratti non richiesti

Il fenomeno più vasto è quello del contratto non richiesto, ossia l'attivazione di un nuovo e diverso servizio (ad esempio, il passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero) in assenza di uno specifico consenso espresso dal cliente.

In tale categoria rientrano, inoltre, i contratti di fornitura di energia elettrica, di gas o anche entrambi, apparentemente stipulati con un nuovo operatore, il quale può aver estorto, via telefono, la volontà del consumatore.

Questo tipo di condotte rientrano a pieno titolo tra le pratiche commerciali scorrette e sono in forte aumento dal 2009, allorché è stato introdotto il mercato libero, con possibilità degli operatori di presentarsi sul mercato ed accaparrarsi i consumatori.

Appare il caso di ricordare che nel caso di conclusione di contratto telefonico, è fatto obbligo per il venditore di ottenere la conferma da parte del cliente, inviandogli una lettera di conferma con le condizioni contrattuali.

E' evidente che non in molte circostanze, al primo presunto contatto telefonico non segue un ulteriore conferma scritta dell'esistenza del rapporto contrattuale.


b.- le modifiche contrattuali unilaterali illegittime

Un fenomeno più recente è quello delle modifiche del contratto attuate dall'operatore professionale in modo unilaterale, ma non rispettando la legge.

Stiamo parlando delle recenti condotte da parte di molti venditori di energia elettrica e gas, i quali hanno ritenuto di non seguire quanto stabilito per legge, cercando di modificare unilateralmente i contratti con i propri clienti.

In materia di fornitura di energia elettrica e gas, l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022 ha sospeso, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia delle clausole contrattuali  che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura, nonché le comunicazioni di preavviso.

Molti operatori professionali hanno ignorato il dato normativo ed hanno cercato, negli ultimi mesi, di modificare il prezzo di fornitura di gas ed energia elettrica, attraverso interventi unilaterali del tutto irregolari.

Tali condotte hanno costretto l'Antitrust ad avviare una indagine volta a comprendere il fenomeno e che si è conclusa con un provvedimento mediante il quale alcuni operatori del settore sono stati costretti ad applicare le originarie condizioni di offerta e consentire di ritornare in fornitura alle originarie condizioni stabiliti con il consumatori, mentre altri operatori sono stati costretti a ritirare i preavvisi di cambio delle condizioni di fornitura dell'energia e del gas.

Purtroppo, riteniamo che queste condotte di mercato non cesseranno ed anzi troveranno altre strade per colpire i consumatori, costringendoli ad aderire a condizioni contrattuali per nulla vantaggiose.

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