venerdì 1 marzo 2024

Da class action ad azione rappresentativa: come si arricchisce la difesa collettiva dei consumatori

La tutela collettiva degli interessi dei consumatori ha avuto diversi interventi legislativi che hanno caratterizzato questa materia, con un radicale cambiamento che, con il presente intervento, si vuole brevemente trattare.

Le ultime novità in tema di azioni collettive o c.d. azioni rappresentative sono state introdotte nel nostro sistema normativo attraverso la normativa comunitaria, nello specifico la direttiva UE n. 2020/1828, che ha trovato trasposizione con il D. Lgs. n. 28/2023.

Tali norme hanno apportato rilevanti integrazioni alla disciplina in materia di tutela collettiva (vedasi una generale trattazione qui), a cui questo tipo di azione si aggiunge con modifiche che risultano fondamentali ed aprono nuove strade di salvaguardia degli interessi dei consumatori.


  • Cosa sono le azioni rappresentative?

L'azione rappresentativa si fonda sul presupposto della tutela collettiva degli interessi di una categoria di consumatori in sede giudiziaria.

Tale azione presuppone che vi sia stato un danno a carico dell’interessato (o meglio categoria di interessati) e ha una finalità prettamente risarcitoria da un lato, cioè ad ottenere un risarcimento riconosciuto a favore di tutti i consumatori lesi nei propri diritti, oltre ad ottenere dall’altro lato un provvedimento inibitorio, cioè porre fine a pratiche illecite e/o scorrette.

Ma facciamo un esempio: la chiamata in giudizio di una nota compagnia telefonica per la produzione di cellulari difettosi oppure di una società fornitrice di luce e gas che richiede delle tariffe illegittime al fine di ottenere un risarcimento economico e il divieto del perpetuarsi di comportamenti scorretti.

L’azione, inoltre, è proposta non solo contro le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, ma anche nei confronti dei professionisti, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce per fini relativi alla propria attività, commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. 

Bisogna specificare fin da subito che la tutela delle azioni rappresentative si affianca e non sostituisce l’azione di classe precedente: la prima, infatti, risulta disciplinata dagli articoli 140 ter e seguenti del Codice del consumo, la seconda dagli articoli 840 bis e seguenti del Codice di procedura civile.


  • Quali sono le novità?

Il nuovo D. Lgs. n. 28 del 10 marzo 2023, entrato in vigore il 25 giugno, ha portato delle rilevanti differenze e novità rispetto alla disciplina antecedente.

            A. Oggetto

La nuova azione rappresentativa ha ad oggetto la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, espressamente elencati dal decreto legislativo, e tra i quali: 

  • responsabilità per danno da prodotti difettosi;
  • clausole abusive nei contratti con i consumatori;
  • responsabilità del vettore aereo nel trasporto di passeggeri e loro bagagli, indicazione dei         prezzi al consumo;
  • commercio elettronico;
  • codice comunitario per i medicinali per uso umano;
  • sicurezza generale dei prodotti;
  • codice delle comunicazioni elettroniche;
  • protezione dei dati personali; 
  • servizi finanziari a distanza;
  • contratti di credito ai consumatori;
  • sicurezza alimentare;
  • negato imbarco cancellazione e ritardo del volo;
  • pratiche commerciali sleali;
  • pubblicità ingannevole;
  • direttiva servizi;
  • multiproprietà e pacchetti turistici.

  • Legittimazione

L’azione è esperibile esclusivamente dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte in un apposito elenco pubblico tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello sviluppo economico).

Ulteriore novità rispetto alla disciplina del 2019 è che tale azione potrà essere esperita dalle Associazioni anche senza mandato dei singoli rappresentanti, i quali potranno, in ogni caso, beneficiare dei risultati derivanti. Questo vuol dire che i soggetti legittimati potranno esercitare l’azione senza il mandato degli iscritti, i quali potranno aderire anche singolarmente in un momento successivo come successivamente descritto.


  • Azione rappresentativa nazionale o transfrontaliera

La nuova disciplina consente di esperire due diverse azioni, assumendo in particolare un carattere transfrontaliero:

(1) Azione rappresentativa nazionale: avviata da un ente legittimato nello stesso Stato membro in cui è stato designato; 

(2) Azione rappresentativa transfrontaliera: avviata in uno Stato membro differente da quello in cui l’ente legittimato è stato designato.


  • Procedimento

Il procedimento per proporre l’azione in esame è disciplinato dall’art. 140 septies del codice del consumo, il quale prevede che la domanda è proposta dai soggetti legittimati tramite ricorso davanti alle Sezioni specializzate in materia di impresa nel luogo in cui ha sede la parte resistente.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione di udienza, è pubblicato entro 15 giorni dal deposito dello stesso su un apposito portale dei servizi telematici, il PST, gestito dal Ministero della giustizia.

Il giudice deciderà in primo luogo sull’ammissibilità della domanda con ordinanza e con la stessa fisserà un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore ai 150 giorni, a decorrere dalla pubblicazione dell’ordinanza medesima sul PST, entro il quale i consumatori interessati potranno adire alla procedura. Il soggetto interessato può aderire alla procedura, quale sua nuova particolarità, anche successivamente alla sentenza di accoglimento entro il medesimo termine sopra indicato.

I consumatori interessati così possono aderire all’azione in due momenti distinti: o dopo l’ordinanza di ammissibilità della domanda oppure dopo la sentenza di accoglimento.

L’adesione si propone mediante l’inserimento della domanda nell’apposito fascicolo informatico e deve contenere una serie di dati, a pena di inammissibilità, a cui si rimanda per completezza alle norme previste.

Una volta svolto l’intero iter processuale, il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area del portale dei servizi telematici entro 15 giorni dal deposito della stessa.


  • Provvedimenti

Possiamo distinguere due tipologie di provvedimenti di accoglimento, emessi anche cumulativamente, dal giudice:

(1) Provvedimento compensativo, che può avere ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, la risoluzione del contratto, la riduzione del rimborso del prezzo;

(2) Provvedimento inibitorio, che può stabilire la cessazione o divieto di reiterazione della condotta illegittima del professionista e la pubblicazione del provvedimento stesso sui quotidiani.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...