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domenica 30 novembre 2025

La mediazione sospende il termine per l'impugnazione della delibera condominiale

Anche questa domenica trattiamo una questione relativa ai rapporti condominiali, argomento molto caro ai lettori di questo blog, anche perché sono molti i contrasti che emergono nei rapporti tra condomini.

Il principio emerso dalla sentenza oggetto del nostro intervento è che occorre prestare molta attenzione al termine entro il quale impugnare una delibera condominiale, in quanto il termine è molto breve anche quando c'è di mezzo una mediazione civile.


- Impugnazione di una delibera condominiale: 30 giorni dalla comunicazione (art. 1137 c.c.)

Chi vuole contestare una delibera dell’assemblea condominiale (ad esempio per errori nel bilancio, modalità di convocazione o gestione delle spese) ha solo 30 giorni di tempo dall’assemblea o dalla comunicazione del verbale (art. 1137 c.c.).

Come è noto, si tratta di un termine perentorio, cosicché se non si agisce entro tale spazio temporale non si può più fare nulla.


- La mediazione civile (D. Lgs. n. 28/2010) - avvio della procedura obbligatorio - sospensione termine di impugnazione

E' noto che dal 2010 la materia condominiale è soggetta a mediazione obbligatoria: prima di andare in tribunale, occorre tentare un accordo davanti a un organismo di mediazione. 

La domanda di mediazione sospende il termine di decadenza, ma – come ha ribadito il Tribunale di Bari (sentenza n. 3025/2025) – non per sempre.

La sospensione ha la durata di 3 mesi (prorogabili a 6 se tutte le parti sono d’accordo).

Scaduto questo termine, riprende a decorrere il conto alla rovescia: entro i successivi 30 giorni bisogna depositare il ricorso in tribunale, anche se la mediazione non è ancora formalmente chiusa.


- Il Tribunale di Bari: sentenza n. 3025/2025

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bari prende le mosse dall'impugnazione di una delibera assembleare da parte di due condomini, contrari a quanto deciso durante l'assemblea condominiale.

I due condomini avevano impugnato la delibera assembleare del 30 aprile 2021, sollevando vari vizi di forma e sostanza, avviando la mediazione il 1° giugno 2021, depositando il ricorso in tribunale solo il 29 giugno 2022, cioè ben 14 mesi dopo la delibera.

E' evidente che il giudice, accertato il palese ritardo nella proposizione dell'impugnazione della delibera, si è visto costretto a dichiararne la inammissibilità, con condanna degli attori a pagare oltre 7.500 euro di spese legali.

La lezione da questa sentenza è chiara: non basta avviare la mediazione per essere sicuri dell'effetto sospensivo per l'impugnazione.

Se la mediazione non si conclude entro il termine di legge, bisogna depositare il ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo (3 o 6 mesi): se non rispetti questo termine, perdi il diritto di impugnare, anche se la delibera è palesemente viziata.

Consiglio pratico
Chi intende impugnare una delibera deve muoversi subito e affidarsi a un legale o ad una associazione (sos@consumatoreinformato.it) che segua attentamente i termini. La mediazione ha come fine la ricerca di un accordo rapido.

Tribunale di Bari - sentenza n. 3025/2025

domenica 14 agosto 2016

Partita di serie A truccata? il tifoso può chiedere il risarcimento del danno!

Negi ultimi anni, purtroppo, si sono susseguite numerose pronunce inerenti la “giustizia sportiva”, molte delle quali sul tema del c.d. calcio scommesse.

La pronuncia in commento è sicuramente tra le più interessanti in quanto il Giudice, non solo ha condannato i vertici di una Società calcistica ed un giocatore, ma ha anche riconosciuto un risarcimento dei danni per i tifosi.

Non era mai capitato che i protagonisti dell'imbroglio/combine fossero condannati a risarcire i tifosi!

Sotto i riflettori è finita la partita di calcio del campionato nazionale di Seria A 2010/2011 Bari-Lecce, in programma a Bari il 15 maggio 2011, per la clamorosa (e poco convincente) autorete di un giocatore del Bari.

La vicenda giudiziaria ha visto coinvolti il Presidente-Legale Rappresentante della Squadra Calcio “U.S. Lecce”, il professionista ingaggiato dalla Squadra di Calcio “A.S. Bari” ed alcuni intermediatori del calciatore e della “U.S. Lecce”.

Il reato contestato è quello di c.d. frode sportiva previsto all'art. 1 comma 1, 2 e 3 della Legge 401 del 1989 .

Per la sussistenza del reato di frode sportiva deve esserci un accordo (tra più soggetti) finalizzato a deviare il risultato della competizione sportiva dietro offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Occorre precisare che, per giurisprudenza costante, per la configurabilità del c.d. reato di frode sportiva, la promessa/offerta di denaro od altro vantaggio deve necessariamente essere rivolta verso un intraneus, ossia un soggetto che partecipi attivamente alla gara o possa comunque incidere sull'esito di questa (es. giocatore, arbitro, ecc.).

Si precisa che al processo si costituivano molte Parti Civili tra cui la F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), la Confconsumatori (Confederazione Generale dei Consumatori) e circa 200 tifosi di Bari e Lecce.

Dopo una copiosa attività di indagine (intercettazioni; interrogatori; acquisizioni di documentazioni bancarie e non; ecc.) e di altrettanta attività istruttoria dibattimentale, il Giudice del Tribunale di Bari, Sezione II° Penale, condannava il Presidente-Legale Rappresentante del Lecce, il calciatore e alcuni intermediatori.

Nella sentenza in commento il Tribunale di Bari, dopo aver analiticamente ripercorso la dinamica di tutta la fase delle “trattative” (i vari incontri, diverse telefonate intercettate tra gli indagati, tabulati telefonici, ecc.), intercorse tra gli intermediari della Squadra calcio “U.S. Lecce” ed il giocatore del Bari, ha ritenuto sussistente l'ipotesi accusatoria in merito alla “combine” della partita Bari-Lecce.

Il Giudice, nel motivare la sentenza in oggetto, è stato molto granitico affermando che “l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare con la doverosa certezza la responsabilità degli odierni prevenuti in relazione ai fatti loro ascritti, e la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato in rubrica. Nel caso di specie, infatti, le deposizioni dei numerosi testimoni ascoltati in dibattimento (…) unitamente a numerosi e solidi riscontri di carattere obiettivo e documentale, hanno consentito di ricostruire la vicenda e le specifiche responsabilità degli odierni prevenuti in termini chiari, certi ed univoci.” (cfr. Sentenza del Tribunale di Bari, Sezione II° Penale, del 26 novembre 2014 -24 febbraio 2015, pg. 7).

Secondo il Giudice di Bari è stata pienamente provata l'irregolarità della partita, in quanto il “derby” è risultato una competizione calcistica non regolarmente disputata, a causa di una promessa con successiva dazione di un'ingente somma di denaro a favore di un giocatore del Bari a fronte della sconfitta “combinata” del Bari. 

Pertanto, il Tribunale di Bari, oltre a condannare i responsabili della frode sportiva (il Vertice della Società “ US Lecce”, i diversi intermediari ed il giocatore), ha riconosciuto un risarcimento di € 400,00 per ciascun tifoso, presente alla partita, che si è costituito parte civile nel processo, mentre per la F.I.G.C. E Confconsumatori il risarcimento dovrà essere quantificato in sede civile.

Per meglio comprendere il ragionamento del Giudice in merito al riconoscimento del risarcimento del danno ai tifosi ed alla relativa quantificazione si riportano alcuni passi della sentenza “Con riferimento ai tifosi di Bari e Lecce costituiti in proprio, essi hanno specificatamente dedotto e provato, mediante il deposito di idonea documentazione (tessera del tifoso, abbonamenti(...), biglietti del derby Bari-Lecce (…) di essere titolari di una specifica situazione giuridica soggettiva, differenziata rispetto all'interesse della generalità dei consociati, alla lealtà e correttezza della competizione sportiva per cui è causa, in qualità di abbonati, acquirenti il biglietto o spettatori a vario titolo dell'incontro di calcio in questione. (…) non vi è dubbio che il commesso reato abbia cagionato un pregiudizio a ciascuna delle parti civili costituite. I singoli tifosi hanno, sostanzialmente, dedotto di essere stati pregiudicati per effetto del commesso reato nel proprio diritto qualificato e differenziato alla fruizione con varie modalità di un evento sportivo, svoltosi con caratteristiche del tutto diverse da quelle essenziali legittimamente attese, hanno altresì dedotto la lesione di una situazione giuridica soggettiva attiva di natura non patrimoniale (…) rinveniente dalla sofferenza provocata nell'apprendere della “combine” di una partita da loro particolarmente attesa e sentita come il derby pugliese. (…). Ritiene questo Giudice di poter valorizzare, quale parametro-base cui commisurare la liquidazione in via equitativa, il costo medio del biglietto del derby Bari-Lecce (…) il prezzo del biglietto del derby ammontava mediamente a € 40,00 (settore tribuna est). Tanto premesso, deve tenersi conto, ai fini della commisurazione del risarcimento in chiave esaustiva rispetto all'effettiva entità del pregiudizio, che non si trattava di una partita qualsiasi, bensì di un derby, quella più attesa e sentita dell'intera stagione calcistica, in ragione oltre che del notorio fascino per gli appassionati di sport della c.d. “partita di campanile”, della tradizionale ed imperitura “contrapposizione sportiva” tra le opposte tifoserie delle due squadre (…). Può stimarsi sussistente in conseguenza del reato accertato in questa sede un danno non patrimoniale risarcibile.   (…) avuto riguardo a tali circostanze, si stima equo un aumento pari a 10 volte della base di calcolo, così da pervenire ad una quantificazione definitiva del complessivo risarcimento spettante a ciascun tifoso persona fisica in € 400,00.” (cfr. Sentenza del Tribunale di Bari, Sezione II° Penale, del 26 novembre 2014 -24 febbraio 2015, pgg. 59-62).

Il Giudice ha riconosciuto un danno soggettivo per tutti i tifosi presenti alla partita, c.d. danno da passione sportiva rovinata in virtù della “sofferenza provocata dall'apprendere della combine di una partita sentita come il derby pugliese.

L'alterazione della gara, secondo il Tribunale, aveva provocato “un significativo pregiudizio, consistente oltre che nel patimento, nell'avere in qualche modo smarrito i propri valori sportivi e mutato in senso peggiorativo le proprie abitudini di vita”.

In conclusione, la sentenza in commento rimarrà alla storia perchè ha finalmente riconosciuto ai supporters, che si sono sentiti traditi dai propri beniamini, il diritto ad un risarcimento del danno.

A seguito della presente sentenza numerosi tifosi stanno valutando la possibilità di adire le Autorità Giudiziarie per proporre, in sede civile, un'azione di risarcimento danni contro il giocatore della “A.S. BARI” A.M..

Per completezza si precisa che chi era allo Stadio San Nicola, il giorno della partita Bari-Lecce,  e vorrà richiedere un risarcimento danni, dovrà semplicemente dare prova della sua presenza allo Stadio, tramite il biglietto di ingresso e/o di essere in possesso dell'abbonamento.

Per maggiori informazioni sulla modalità per chiedere il risarcimento del danno, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it.

Qui la sentenza.
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