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domenica 1 settembre 2013

Polizza vita indicizzata - le clausole contrattuali ambigue devono essere interpretate in senso favorevole al consumatore

Il contratto sottoscritto dal consumatore deve prevedere delle clausole chiare e trasparenti, al fine di consentire all'acquirente di comprendere gli obblighi ed i limiti contrattuali.

Tale dovere di trasparenza sussiste anche per l'acquisto di una polizza vita index linked, ove la compagnia assicurativa è tenuta, anche al momento della stesura del contratto che viene sottoposto alla firma del consumatore, a rispettare i doveri di diligenza, trasparenza e correttezza previsti ex art. 21 del D. Lgs. n. 58/1998.

Il Tribunale di Prato, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ha condannato la compagnia assicurativa che aveva venduto una polizza vita indicizzata ad un piccolo risparmiatore, facendogli credere che alla scadenza del contratto avrebbe ottenuto comunque il rimborso del capitale investito inizialmente.

La polizza indicizzata era legata ai titoli Lehman Brothers, cosicché al default di questi ultimi era seguita la impossibilità del pagamento in favore dell'acquirente.

Quest'ultimo si era rivolto al Tribunale di Prato, chiedendo di condannare la compagnia assicurativa a rimborsargli, quanto meno, il capitale iniziale investito, così come scritto nel contratto.

Il Tribunale, partendo dal presupposto che dalla lettura complessiva delle clausole contrattuali emergeva che il consumatore poteva fare affidamento sulla restituzione, a scadenza, del capitale investito, ha affermato il principio della interpretazione favorevole alla parte, previsto ex art. 1370 c.c. e art. 35 cod. consumo.

L'art. 1370 c.c. dispone che "Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro".

Il Codice del Consumo, all'art. 35, predispone una norma tesa a favorire in modo più chiaro il consumatore, prevedendo che le clausole contrattuali sottoposte al consumatore devono sempre essere chiare ed univoche.

L'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo sanziona la carenza di chiarezza del contratto, prevedendo che "in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore".

Nel caso affrontato dal Tribunale, il giudice ha deciso la controversia interpretando il contratto in modo più favorevole al consumatore, in quanto dalla lettura del modulo l'acquirente della polizza "poteva ragionevolmente fare affidamento, al momento della conclusione del contratto, sull’interpretazione che le consentiva di ottenere la restituzione di quanto investito alla scadenza.".

Secondo il giudice esiste un obbligo di trasparenza e chiarezza anche nella stesura del contratto, al fine di consentire alla controparte di comprendere il contenuto delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale "In sostanza chi predispone le condizioni generali di contratto o le clausole contenute in moduli o formulari o propone per iscritto una clausola al consumatore, ha l’onere di definire con chiarezza il contenuto di quanto redige."

Ne consegue che, come correttamente affermato dal Tribunale di Prato, "L’ambiguità è carico del predisponente, mentre l’altra parte può ben invocare l’interpretazione che le è più favorevole.".

Il Tribunale di Prato richiama il principio onere di chiarezza e trasparenza nella stesura del contratto = buona fede contrattuale , decidendo di interpretare le clausole contrattuali in senso più favorevole al consumatore, al quale è stato riconosciuto il rimborso delle polizze vita scadute, per le ragioni che potete leggere nella sentenza n. 970/2011 del Tribunale di Prato.

domenica 26 febbraio 2012

Tribunale di Prato: la mediazione civile "ferma" il processo anche quando non è obbligatoria



Questa domenica torniamo ad affrontare l'argomento mediazione civile e commerciale ex d. lgs. 28/2010 e vi proponiamo l'Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Prato che ha ad oggetto la procedura di mediazione alla quale le parti vengono invitate dal Giudice al fine di trovare una soluzione amichevole della controversia.


Il Giudice toscano osserva che "nell’ambito dell’attività di pianificazione, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice implica che non sussista più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, II comma, d.lgs. n. 28/2010, ma che tale discrezionalità sia, ormai, circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti e si identifichi in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia;
che i presupposti appena richiamati ricorrono nella fattispecie concreta, posto che:
  1. il petitum principale è costituito dalla richiesta di pagamento di un elevatore, in ordine al quale la parte acquirente contesta la presenza di vizi;
  2. che devono ancora essere prese ancora le decisioni sui mezzi istruttori;
  3. che il valore della controversia è pari ad € 12.134,72 ed è tale da suggerire almeno un tentativo (se del caso anche davanti ad un mediatore tecnico), soprattutto in considerazione del rapporto tra il valore della controversia e quello delle spese processuali (anche se la mediazione non può essere esclusivamente ancorata al valore della controversia, dal momento che l’analisi costi benefici può dipendere da una pluralità di fattori – non esclusivamente riconducibili al valore della causa – che non si prestano ad una classificazione astratta, ma richiedono una verifica in concreto);"
Il Tribunale di Prato ha ritenuto di dover fermare il procedimento ed invitare le parti ad esperire il tentativo di mediazione anche se la materia trattata non rientra tra quelle per le quali vi è l'obbligo ex d. lgs. 28/2010.


Il giudice ha ritenuto, quindi, possibile la soluzione amichevole della controversia attraverso il procedimento di mediazione civile, a dimostrazione che tale procedura è ormai una realtà del nostro sistema processuale, utilizzata anche al di fuori dei casi per i quali la legge rende obbligatorio il tentativo di chiusura amichevole della controversia.

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