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sabato 15 settembre 2018
mercoledì 12 settembre 2018
domenica 28 giugno 2015
Lehman - non valido l'acquisto delle obbligazioni privo di contratto
Questa domenica concludiamo la nostra rapida rassegna delle sentenze pronunciate da vari tribunali italiani, i quali si sono trovati a dover decidere in merito alla condotta tenuta dalle banche che hanno venduto agli investitori obbligazioni Lehman Brothers (vedi).
I giudici sono intervenuti giudicando la responsabilità della banca sotto diversi profili, arrivando a riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione dell'importo investito in Lehman Brothers.
In molte circostanze, i giudici hanno riconosciuto la responsabilità da parte dell'intermediario finanziario, e del Consorzio Patti Chiari, per non aver avvertito il consumatore in merito all'improvviso deterioramento del titolo obbligazionario, condannando l'istituto di credito per la condotta omissiva.
Questa settimana, invece, vi proponiamo la lettura della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, ove il giudice si è limitato ad accertare che la banca aveva operato in favore del cliente in assenza di valido contratto scritto, così come previsto ex art. 23 del Testo Unico della Finanza.
A fronte di questa grave carenza formale, il giudice lombardo ha dichiarato la nullità dell'ordine di investimento, ordinando alla Banca di voler restituire al risparmiatore i soldi versati per l'acquisto di obbligazioni Lehman.
Buona lettura.
I giudici sono intervenuti giudicando la responsabilità della banca sotto diversi profili, arrivando a riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione dell'importo investito in Lehman Brothers.
In molte circostanze, i giudici hanno riconosciuto la responsabilità da parte dell'intermediario finanziario, e del Consorzio Patti Chiari, per non aver avvertito il consumatore in merito all'improvviso deterioramento del titolo obbligazionario, condannando l'istituto di credito per la condotta omissiva.
Questa settimana, invece, vi proponiamo la lettura della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, ove il giudice si è limitato ad accertare che la banca aveva operato in favore del cliente in assenza di valido contratto scritto, così come previsto ex art. 23 del Testo Unico della Finanza.
A fronte di questa grave carenza formale, il giudice lombardo ha dichiarato la nullità dell'ordine di investimento, ordinando alla Banca di voler restituire al risparmiatore i soldi versati per l'acquisto di obbligazioni Lehman.
Buona lettura.
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domenica 21 giugno 2015
Tribunale di Milano: vendita Lehman Brothers e violazione obblighi di condotta da parte della banca
La violazione di tale obbligo contrattuale configura una responsabilità nei confronti della banca, la quale può essere condannata al risarcimento del danno verso il risparmiatore.
Questa è la conclusione raggiunta dal Tribunale di Milano, in una recente sentenza che potete leggere di seguito, ove il giudice è stato chiamato a valutare la responsabilità dell'intermediario bancario per non aver informato tempestivamente il cliente in merito al prossimo default dei titoli Lehman Brothers.
Il Tribunale di Milano, dando applicazione anche all'art. 21, comma 2 del Testo Unico della Finanza, ha riconosciuto un obbligo informativo continuo da parte della banca, la quale non deve limitarsi ad informare il cliente in merito ai rischi di investimento al momento dell'acquisto del titolo, ma deve fornire a quest'ultimo ogni ulteriore informazione anche in seguito, laddove vi siano significative variazioni di valore.
Nel caso affrontato dal giudice, il titolo obbligazionario aveva ricevuto valutazioni positive dalle agenzie di rating, ma vi erano molti dati economici e finanziari che avevano, sin dall'anno antecedente al fallimento della banca d'affari americana, denotato un progressivo peggioramento della situazione.
La banca avrebbe dovuto, adempiendo all'obbligo contrattuale indicato nell'ordine di investimento, avvertire il cliente del peggioramento dell'obbligazione, e l'omesso adempimento di tale obbligo legittima il risparmiatore ad ottenere il risarcimento del danno, pari quantomeno alla somma investita in Lehman Brothers.
Qui la sentenza.
domenica 14 giugno 2015
Tribunale di Cuneo - Patti Chiari condannata per Lehman Brothers
Questa domenica torniamo ad affrontare la vicenda Lehman Brothers, proponendovi una nuova sentenza ove l'intermediario finanziario è stato riconosciuto colpevole per non aver valutato ed esposto al cliente il rischio collegato a questo tipo di investimento. Il Tribunale di Cuneo, con una sentenza del gennaio 2015 che potete leggere di seguito, ha riconosciuto la responsabilità della banca che ha venduto i titoli Lehman Brothers, Banca Regionale Europea.Nel caso affrontato, però, il giudice piemontese ha altresì riconosciuto la presponsabilità solidale del consorzio Patti Chiari, per aver inserito nella propria lista "obbligazioni sicure" un titolo dimostratosi altamente rischioso.
Nella concreta fattispecie, come accertato dal giudice, l'ordine di investimento predisposto dalla BRE indicava chiaramente che "il titolo in ordine fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio - rendimento "pattichiari" emesso alla data dell'ordine. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo negoziato potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell'elenco subisce una significativa variazione del livello di rischio".
I clienti della banca, per tale ragione, hanno citato in giudizio anche Patti Chiari, ritenendo anche il Consorzio responsabile per il danno subito a causa del default di Lehman.
Il Tribunale di Cuneo, accogliendo la domanda di risarcimento del danno proposta dai clienti, ha considerato solidalmente responsabili sia la Banca che il Consorzio, per aver fornito all'investitore informazioni parziali e approssimative, fondando il proprio giudizio di solidità di Lehman sul solo rating della banca d'affari indicato dalle principali società di rating internazionale.
Il Giudice di Cuneo ritiene, invece, che Banca Regionale Europea avrebbe dovuto valutare la solidità dell'obbligazione proposta ai clienti utilizzando altri indici di rischio dai quali sarebbe risultato agevole accertare una scarsa affidabilità del titolo Lehman oggetto di negoziazione.
E il Giudice piemontese individua, in particolare, le variazioni dell'indice di rischio rappresentato dal VaR (Value at Risk) che nel caso dei bond Lehman aveva ottenuto una significativa variazione già nel 2007 e, in modo più marcato, nell'anno 2008.
Da una analisi approfondita delle obbligazioni Lehman, il Tribunale di Cuneo ha accertato che il titolo in oggetto non presentava alcuna solidità e sicurezza tale da poter essere inserito nel listino Patti Chiari, come obbligazione a basso rischio.
Il Tribunale di Cuneo, inoltre, ha contestato alla Banca e a Patti Chiari di non disporre di indici di valutazione del rischio appropriati per valutare il reale livello di rischiosità dei titoli Lehman, e quindi fornire al cliente informazioni appropriate per una decisione consapevole.
Banca Regionale Europea viene condannata, quindi, in quanto responsabile per non aver informato il cliente sui rischi di investimento e per non aver valutato la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio dei clienti.
I risparmiatori piemontesi, grazie alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo, hanno ottenuto la restituzione dell'importo investito in bond Lehman brothers, e gli interessi legali non percepiti negli anni.
Di seguito, la sentenza del Tribunale di Cuneo.
I clienti della banca, per tale ragione, hanno citato in giudizio anche Patti Chiari, ritenendo anche il Consorzio responsabile per il danno subito a causa del default di Lehman.
Il Tribunale di Cuneo, accogliendo la domanda di risarcimento del danno proposta dai clienti, ha considerato solidalmente responsabili sia la Banca che il Consorzio, per aver fornito all'investitore informazioni parziali e approssimative, fondando il proprio giudizio di solidità di Lehman sul solo rating della banca d'affari indicato dalle principali società di rating internazionale.
Il Giudice di Cuneo ritiene, invece, che Banca Regionale Europea avrebbe dovuto valutare la solidità dell'obbligazione proposta ai clienti utilizzando altri indici di rischio dai quali sarebbe risultato agevole accertare una scarsa affidabilità del titolo Lehman oggetto di negoziazione.
E il Giudice piemontese individua, in particolare, le variazioni dell'indice di rischio rappresentato dal VaR (Value at Risk) che nel caso dei bond Lehman aveva ottenuto una significativa variazione già nel 2007 e, in modo più marcato, nell'anno 2008.
Da una analisi approfondita delle obbligazioni Lehman, il Tribunale di Cuneo ha accertato che il titolo in oggetto non presentava alcuna solidità e sicurezza tale da poter essere inserito nel listino Patti Chiari, come obbligazione a basso rischio.
Il Tribunale di Cuneo, inoltre, ha contestato alla Banca e a Patti Chiari di non disporre di indici di valutazione del rischio appropriati per valutare il reale livello di rischiosità dei titoli Lehman, e quindi fornire al cliente informazioni appropriate per una decisione consapevole.
Banca Regionale Europea viene condannata, quindi, in quanto responsabile per non aver informato il cliente sui rischi di investimento e per non aver valutato la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio dei clienti.
I risparmiatori piemontesi, grazie alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo, hanno ottenuto la restituzione dell'importo investito in bond Lehman brothers, e gli interessi legali non percepiti negli anni.
Di seguito, la sentenza del Tribunale di Cuneo.
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domenica 7 giugno 2015
Tribunale di Venezia: obbligazioni Lehman - banca responsabile per non aver informato il cliente del default
Negli ultimi mesi sono in aumento le sentenze aventi ad oggetto vendite di titoli obbligazionari Lehman Brothers ove è stata riconosciuta la responsabilità della banca per non aver fornito valide informazioni in merito al prossimo default della banca d'affari americana.
Una recente pronuncia del Tribunale di Venezia, che potete leggere di seguito, ha condannato la banca a restituire al proprio cliente l'importo oggetto di investimento in titoli Lehman, accertando che nella specifica fattispecie, l'istituto di credito non avrebbe valutato in modo corretto la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio del risparmiatore.
Di seguito, la sentenza del Tribunale di Venezia.
Una recente pronuncia del Tribunale di Venezia, che potete leggere di seguito, ha condannato la banca a restituire al proprio cliente l'importo oggetto di investimento in titoli Lehman, accertando che nella specifica fattispecie, l'istituto di credito non avrebbe valutato in modo corretto la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio del risparmiatore.
Nel caso di specie, gli investitori convenivano in giudizio la Banca Popolare di San Marco, contestando all'intermediario finanziario gravi violazioni di legge, ed in particolare del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), e chiedendo la restituzione di tutte le somme investite nel valore mobiliare Lehman Brothers TV/2012.
Il Tribunale di Venezia, a seguito di CTU, ha appurato che il titolo Lehman Brothers presentava gravi rischi economici e finanziari sin dall'estate 2007, allorché vi era stata una lenta, ma costante, discesa del prezzo del titolo.
Così il Giudice veneziano ha analizzato le valutazioni del consulente tecnico "Il Ctu, er arrestarsi ad uno solo di parametri da lui valutati (gli altri sono l'andamento dei CDS e il criterio VaR) ha chiaramente affermato [...] che il prezzo di mercato dei titoli obbligazionari in oggetto è stato sostanzialmente stazionario dal giorno di emissione (20/7/2005) fino al giugno 2007; nel mese di agosto 2007 ha iniziato a scendere vertiginosamente con un breve rialzo alla metà di settembre, per procedere poi nella discesa con un forte picco in ribasso nel marzo 2008, un rialzo in aprile e maggio 2008, e una ridiscesa vertifinosa da giugno alla metà di settembre. Ciò disegna le vicende di un titolo che gli investitori più accorti progressivamente rifiutavano. Fra gli investitori più accorti non può annoverarsi una Banca, tanto più se essa, come la convenuta, intratteneva rapporti di mercato e affari con Lehman, come riferisce il CTU" (Tribunale di Venezia).
Così il Giudice veneziano ha analizzato le valutazioni del consulente tecnico "Il Ctu, er arrestarsi ad uno solo di parametri da lui valutati (gli altri sono l'andamento dei CDS e il criterio VaR) ha chiaramente affermato [...] che il prezzo di mercato dei titoli obbligazionari in oggetto è stato sostanzialmente stazionario dal giorno di emissione (20/7/2005) fino al giugno 2007; nel mese di agosto 2007 ha iniziato a scendere vertiginosamente con un breve rialzo alla metà di settembre, per procedere poi nella discesa con un forte picco in ribasso nel marzo 2008, un rialzo in aprile e maggio 2008, e una ridiscesa vertifinosa da giugno alla metà di settembre. Ciò disegna le vicende di un titolo che gli investitori più accorti progressivamente rifiutavano. Fra gli investitori più accorti non può annoverarsi una Banca, tanto più se essa, come la convenuta, intratteneva rapporti di mercato e affari con Lehman, come riferisce il CTU" (Tribunale di Venezia).
Il Giudice è chiaro nel sostenere che la banca non poteva non conoscere la reale situazione del soggetto emittente, sia per il ruolo di investitore istituzionale che, nello specifico, per l'attività commerciale svolta direttamente con Lehman.
Ed anzi, il Giudice veneziano, arriva ad osservare che "In sostanza, la banca, che deteneva uno stock di titoli Lehman, consapevole della progressiva (e non recente) caduta del loro apprezzamento sul mercato, segnale da solo di rischio elevato - ove anche non si fossero avute notizie dirette sulla salute della società emittente [...]".
Tutte queste valutazioni hanno indotto il Tribunale di Venezia, accertata la violazione di norme di condotta da parte dei dipendenti di Banco Popolare, ha annullato l'ordine di investimento, ordinando alla banca la restituzione delle somme versate.
Ed anzi, il Giudice veneziano, arriva ad osservare che "In sostanza, la banca, che deteneva uno stock di titoli Lehman, consapevole della progressiva (e non recente) caduta del loro apprezzamento sul mercato, segnale da solo di rischio elevato - ove anche non si fossero avute notizie dirette sulla salute della società emittente [...]".
Tutte queste valutazioni hanno indotto il Tribunale di Venezia, accertata la violazione di norme di condotta da parte dei dipendenti di Banco Popolare, ha annullato l'ordine di investimento, ordinando alla banca la restituzione delle somme versate.
Di seguito, la sentenza del Tribunale di Venezia.
venerdì 6 marzo 2015
Bond Lehman Brothers - banca condannata perché "non poteva non sapere"
La banca non poteva non avere alcuna conoscenza della situazione economica e finanziaria di Lehman Brothers e, di conseguenza, avrebbe dovuto avvertire i propri clienti, invitandoli a non acquistare bond emessi da un soggetto altamente rischioso.
Queste le conclusioni, pressoché simili, raggiunte dai giudici italiani in due recenti sentenze aventi ad oggetto la responsabilità dell'istituto di credito per i danni occorsi al risparmiatore per aver investito i propri denari in obbligazioni Lehman.
I risparmiatori, non avvertiti dal dipendente della banca in merito ai rischi di investimento finanziario, perdevano i capitali investiti a causa dell'improvviso default dichiarato dalla banca d'affari americana in data 15 settembre 2008.
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domenica 7 settembre 2014
Lehman Brothers: la banca non é responsabile se non comunica al cliente il mutamento del rischio di investimento
Le sentenze in materia di acquisto di titoli Lehman Brothers si continuano ad alternare, e si può notare come non esista un orientamento in merito alla responsabilità delle banche per i danni subiti dai clienti per aver acquistato prodotti finanziari altamente rischiosi.
Non si può negare che la giurisprudenza di merito maggioritaria ha ritenuto di escludere la responsabilità dell'istituto di credito per non aver segnalato al cliente l'elevato grado di rischio dei titoli Lehman, in quanto solo negli ultimi mesi era emerso il reale grado (basso) di affidamento dei bond emessi dalla banca americana.
Molti giudici, quindi, hanno sostenuto che la stessa banca che ha intermediato i titoli con i propri clienti non si trovava nella posizione di poter accertare l'elevata rischiosità di tali bond, avvisando il cliente del possibile rischio default.
In alcune sentenze si legge, peraltro, che non esisterebbe alcun obbligo da parte della banca di informare il cliente, successivamente all'acquisto dei bond Lehman, in merito al mutamento del rischio di investimento, laddove alcuni parametri avevano reso chiaro che la società bancaria americana non avrebbe onorato il proprio debito.
Il Tribunale di Roma, nella sentenza che potete leggere di seguito, non ha individuato una specifica responsabilità della banca verso il proprio cliente, per non averlo tempestivamente informato in merito al peggioramento della situazione di Lehman successivamente all'acquisto del titolo da parte del risparmiatore. Nel caso di specie, come si evince dalla sentenza, nell'ordine di acquisto del titolo Lehman la banca specificava che "il titolo fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio - rendimento Patti Chiari emesso alla data dell'ordine. In base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato nel caso di una variazione significativa del livello di rischio".
Il giudice romano ritiene infondata la domanda dell'attore, premettendo che anche se era notorio già dall'inizio del 2008 che i titoli Lehman stavano peggiorando, e che la situazione finanziaria della banca d'affari americana difficilmente sarebbe peggiorata, tale evento si è verificato in modo improvviso in data 15 settembre 2008 e neppure le banche potevano immaginare tale repentina ed imprevista evoluzione.
Non esiste, secondo il giudice romano, alcun obbligo di informazione di mutamento del livello di rischio del titolo Lehman da parte dell'intermediario bancario nei confronti del cliente, anche se nell'ordine viene indicato un livello di rischio che in seguito muta a causa delle difficoltà attraversate dal soggetto emittente.
Di seguito, la sentenza n. 489 del giorno 11 gennaio 2013.
domenica 1 settembre 2013
Polizza vita indicizzata - le clausole contrattuali ambigue devono essere interpretate in senso favorevole al consumatore
Il contratto sottoscritto dal consumatore deve prevedere delle clausole chiare e trasparenti, al fine di consentire all'acquirente di comprendere gli obblighi ed i limiti contrattuali.
Tale dovere di trasparenza sussiste anche per l'acquisto di una polizza vita index linked, ove la compagnia assicurativa è tenuta, anche al momento della stesura del contratto che viene sottoposto alla firma del consumatore, a rispettare i doveri di diligenza, trasparenza e correttezza previsti ex art. 21 del D. Lgs. n. 58/1998.
Il Tribunale di Prato, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ha condannato la compagnia assicurativa che aveva venduto una polizza vita indicizzata ad un piccolo risparmiatore, facendogli credere che alla scadenza del contratto avrebbe ottenuto comunque il rimborso del capitale investito inizialmente.
La polizza indicizzata era legata ai titoli Lehman Brothers, cosicché al default di questi ultimi era seguita la impossibilità del pagamento in favore dell'acquirente.
Quest'ultimo si era rivolto al Tribunale di Prato, chiedendo di condannare la compagnia assicurativa a rimborsargli, quanto meno, il capitale iniziale investito, così come scritto nel contratto.
Il Tribunale, partendo dal presupposto che dalla lettura complessiva delle clausole contrattuali emergeva che il consumatore poteva fare affidamento sulla restituzione, a scadenza, del capitale investito, ha affermato il principio della interpretazione favorevole alla parte, previsto ex art. 1370 c.c. e art. 35 cod. consumo.
L'art. 1370 c.c. dispone che "Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro".
Il Codice del Consumo, all'art. 35, predispone una norma tesa a favorire in modo più chiaro il consumatore, prevedendo che le clausole contrattuali sottoposte al consumatore devono sempre essere chiare ed univoche.
L'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo sanziona la carenza di chiarezza del contratto, prevedendo che "in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore".
Nel caso affrontato dal Tribunale, il giudice ha deciso la controversia interpretando il contratto in modo più favorevole al consumatore, in quanto dalla lettura del modulo l'acquirente della polizza "poteva ragionevolmente fare affidamento, al momento della conclusione del contratto, sull’interpretazione che le consentiva di ottenere la restituzione di quanto investito alla scadenza.".
Secondo il giudice esiste un obbligo di trasparenza e chiarezza anche nella stesura del contratto, al fine di consentire alla controparte di comprendere il contenuto delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale "In sostanza chi predispone le condizioni generali di contratto o le clausole contenute in moduli o formulari o propone per iscritto una clausola al consumatore, ha l’onere di definire con chiarezza il contenuto di quanto redige."
Ne consegue che, come correttamente affermato dal Tribunale di Prato, "L’ambiguità è carico del predisponente, mentre l’altra parte può ben invocare l’interpretazione che le è più favorevole.".
Il Tribunale di Prato richiama il principio onere di chiarezza e trasparenza nella stesura del contratto = buona fede contrattuale , decidendo di interpretare le clausole contrattuali in senso più favorevole al consumatore, al quale è stato riconosciuto il rimborso delle polizze vita scadute, per le ragioni che potete leggere nella sentenza n. 970/2011 del Tribunale di Prato.
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venerdì 24 maggio 2013
Lehman Brothers: in arrivo nuovi rimborsi?
Novità in arrivo per coloro che avevano deciso di investire i propri risparmi in obbligazioni Lehman Brothers, rimanendo bidonati dal default dichiarato dalla banca d'affari americana nel settembre 2008.
I titolari di obbligazioni Lehman che non hanno deciso di agire in giudizio nei confronti dell'intermediario finanziario che ha venduto loro questo prodotto finanziario, hanno ottenuto solo parziale restituzione dei denari investiti.
Ora, a distanza di cinque anni dalla dichiarazione di insolvenza operata da Lehman Brothers, pare che una parte del capitale investito possa tornare in favore dei piccoli risparmiatori che avevano scommesso nella banca d'affari.
Lehman Brothers Treasury, società olandese controllata della banca americana, ha cominciato a rimborsare i propri creditori, in particolare i titolari di obbligazioni, riconoscendo loro un rimborso che si avvicina al 30% del capitale investito.
Tra i creditori che beneficeranno del rimborso disposto dalla società olandese, ci sono anche molti italiani che hanno investito nei titoli Lehman, i quali si devono attivare per verificare l'effettivo accredito della somma rimborsata.
Le banche sono legittimate a chiedere il rimborso in favore dei propri clienti
Cosa vuol dire? il singolo investitore, infatti, si deve rivolgere alla propria banca e sollecitarla a rivolgersi a Lehman Brothers Treasury per ottenere il rimborso di parte del proprio credito.
Invero, questo rimborso non è il primo operato da Lehman, così come già segnalato in questo blog (vedi).
Cosa fare?
Il possessore di obbligazioni Lehman deve chiedere informazioni in merito a tale possibilità di rimborso, alla banca ove i titoli sono stati acquistati, o sono ora depositati.
La banca, accertato che l'investitore è legittimato al rimborso parziale del valore dei titoli, deve attivarsi in favore di quest'ultimo, per consentirgli la partecipazione alla procedura avviata da Lehman Brothers Treasury
Cosa fare?
Il possessore di obbligazioni Lehman deve chiedere informazioni in merito a tale possibilità di rimborso, alla banca ove i titoli sono stati acquistati, o sono ora depositati.
La banca, accertato che l'investitore è legittimato al rimborso parziale del valore dei titoli, deve attivarsi in favore di quest'ultimo, per consentirgli la partecipazione alla procedura avviata da Lehman Brothers Treasury
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giovedì 18 ottobre 2012
Bond Lehman: arriva la seconda tranche di rimborso per gli obbligazionisti italiani
Nuovo rimborso per i risparmiatori italiani che hanno acquistato i bond Lehman, caduto in default, e che hanno aderito alla procedura fallimentare della banca americana (cd Chapter 11) avviata dal Tribunale di New York.Ricordiamo che gli obbligazionisti italiani, più di 50.000, avevano già ottenuto un primo rimborso lo scorso aprile, così come avevamo evidenziato a suo tempo (vedi).
Nei primi giorni di ottobre, la procedura fallimentare ha provveduto a liquidare una seconda tranche di rimborso, pari al 3,8% sul valore nominale per i bond emessi direttamente dalla banca americana, e del 2,4% sul valore nominale per i bond emessi dall società olandese LBT, consociata di Lehman.
Invitiamo i possessori di obbligazioni Lehman Brothers che hanno aderito alla procedura fallimentare di prendere contatto con la propria banca e verificare l'accredito sul proprio conto corrente della somma liquidata dal Tribunale di New York.
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domenica 23 settembre 2012
La banca non deve avvertire il risparmiatore del prossimo default del titolo Lehman
La vicenda Lehman Brothers ha riguardato molti risparmiatori italiani, i quali hanno investito i propri risparmi nelle obbligazioni emesse dalla Banca d'affari americana.
La banca era considerato un soggetto finanziariamente solido, tant'è che le stesse società internazionali di rating avevano attribuito valore di merito elevatissimo ai titoli obbligazionari emessi da Lehman, considerando estremamente solidi e privi di rischio.
Il giudizio di rating era rimasto invariato sino a poche settimane prima che la banca dichiarasse il default del proprio debito, ossia nel settembre 2008.
Anche il consorzio Patti Chiari, soggetto istituito dall' ABI, aveva incluso le obbligazioni Lehman tra i titoli sicuri e consigliati ai piccoli risparmiatori.
Al fallimento della banca americana sono seguite numerose azioni legali avviate dai risparmiatori italiani nei confronti delle banche che avevano venduto loro bond Lehman, nonché nei confronti dello stesso consorzio Patti Chiari, accusato di aver fuorviato i risparmiatori in merito alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento in tali prodotti finanziari.
Ad oggi, i tribunali italiani hanno in maggioranza respinto le cause degli investitori non individuando una particolare violazione del dovere di informativa da parte delle banche nella vendita di titoli Lehman.
Anche il Tribunale di Torino, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ha respinto la domanda di risarcimento dell'investitore, sostenendo che la banca avrebbe rispettato i doveri di informativa previsti in materia.
Abbiamo già trattato questa pronuncia del Tribunale di Torino (qui), evidenziando che il giudice ha ritenuto che nella concreta fattispecie non vi sarebbe alcuna responsabilità nè della banca nè del consorzio Patti Chiari.
Il giudice torinese ha escluso l'obbligo della banca di dover avvertire il risparmiatore del prossimo fallimento di Lehman, nonchè quello di suggerirgli la vendita del titolo in suo possesso.
Vi invitiamo, quindi, a valutare attentamente l'ipotesi di avviare una controversia contro la vostra banca per l'operazione di investimento in titoli Lehman, facendovi aiutare da un professionista o da una associazione consumatori e considerando tutti gli aspetti legali collegati alla vostra vicenda.
Di seguito il provvedimento del Tribunale di Torino.
La banca era considerato un soggetto finanziariamente solido, tant'è che le stesse società internazionali di rating avevano attribuito valore di merito elevatissimo ai titoli obbligazionari emessi da Lehman, considerando estremamente solidi e privi di rischio.
Il giudizio di rating era rimasto invariato sino a poche settimane prima che la banca dichiarasse il default del proprio debito, ossia nel settembre 2008.
Anche il consorzio Patti Chiari, soggetto istituito dall' ABI, aveva incluso le obbligazioni Lehman tra i titoli sicuri e consigliati ai piccoli risparmiatori.
Al fallimento della banca americana sono seguite numerose azioni legali avviate dai risparmiatori italiani nei confronti delle banche che avevano venduto loro bond Lehman, nonché nei confronti dello stesso consorzio Patti Chiari, accusato di aver fuorviato i risparmiatori in merito alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento in tali prodotti finanziari.
Ad oggi, i tribunali italiani hanno in maggioranza respinto le cause degli investitori non individuando una particolare violazione del dovere di informativa da parte delle banche nella vendita di titoli Lehman.
Anche il Tribunale di Torino, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ha respinto la domanda di risarcimento dell'investitore, sostenendo che la banca avrebbe rispettato i doveri di informativa previsti in materia.
Abbiamo già trattato questa pronuncia del Tribunale di Torino (qui), evidenziando che il giudice ha ritenuto che nella concreta fattispecie non vi sarebbe alcuna responsabilità nè della banca nè del consorzio Patti Chiari.
Il giudice torinese ha escluso l'obbligo della banca di dover avvertire il risparmiatore del prossimo fallimento di Lehman, nonchè quello di suggerirgli la vendita del titolo in suo possesso.
Vi invitiamo, quindi, a valutare attentamente l'ipotesi di avviare una controversia contro la vostra banca per l'operazione di investimento in titoli Lehman, facendovi aiutare da un professionista o da una associazione consumatori e considerando tutti gli aspetti legali collegati alla vostra vicenda.
Di seguito il provvedimento del Tribunale di Torino.
giovedì 19 aprile 2012
Obbligazioni Lehman: al via il rimborso per gli obbligazionisti
Buone notizie per gli obbligazionisti Lehman che hanno aderito, entro lo scorso 18 marzo 2012, alla procedura fallimentare (cd Chapter 11) di Lehman Brothers Holding che potrebbero vedere rimborsata piccola parte dell'investimento operato nella banca d'affari fallita nel settembre 2008.
Lo scorso dicembre la procedura fallimentare aveva definitivamente approvato il piano di ristrutturazione del debito della banca con il quale era stato previsto il rimborso parziale degli obbligazionisti per una quota pari al 21,1%.
La United States Banckruptcy Court Southern District of New York ha disposto, lo scorso 11 aprile, un primo rimborso, pari al 6,02%, in favore degli obbligazionisti di Lehman Brothers Holding.
Come si evince dal documento che vi proponiamo di seguito, il giudice fallimentare ha deliberato il rimborso di molti creditori della banca, titolari di posizioni più privilegiate rispetto agli obbligazionisti, riconoscendo però comunque un piccolo iniziale indennizzo in favore dei titolari di bond Lehman Brothers Holding.
Ricordiamo, infine, che per i possessori di bond emessi da Lehman Brothers Treasury, ma garantiti da Lehman Brothers Holding, il piano di ristrutturazione dello scorso dicembre ha previsto un rimborso pari al 12,2%.
Per questi ultimi obbligazionisti, il Tribunale di New York ha disposto un primo risarcimento pari al 3,61% del credito vantato.
Di seguito la decisione della United States Banckruptcy Court Southern District of New York.
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venerdì 23 marzo 2012
Lehman Brothers: passo indietro del Tribunale di Torino - non esiste alcun obbligo della Banca di avvisare l'investitore del peggioramento dell'andamento del titolo negoziato
L'intermediario bancario non è obbligato ad avvisare il cliente nel caso di peggioramento dell'andamento dell'obbligazione venduta, anche laddove vi sia un rischio default del soggetto emittente (la Banca Lehman Brothers nel caso di specie) con conseguente perdita dell'intero capitale investito da parte dell'investitore.Questa sembra la nuova e sbalorditiva conclusione raggiunta dal Tribunale di Torino con una recentissima sentenza pronunciata in materia di adempimento dei doveri informativi ex TUF e Regolamento Consob 16190/2007 da parte dell'operato professionale.
domenica 10 aprile 2011
Lehman Brothers/Patti Chiari e l'obbligo di aggiornamento del rischio default
Questa
domenica proponiamo la sentenza del Tribunale di Torino relativa alla
vicenda Lehman Brothers, oggetto del nostro ultimo incontro
a Trentino
inBlu.
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE
I^ CIVILE
SENTENZA
N. 7674/2010
[omissis]
MOTIVI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
Premessa.
Anzitutto
deve essere premesso:
A)
che con atto di citazione ritualmente notificato XXX conveniva in
giudizio avanti al Tribunale di Torino, in composizione monocratica,
SANPAOLO INTESA, assumendo le conclusioni riportate nell'epigrafe
della presente sentenza ed allegando in particolare: 1) che nel mese
di ottobre 2007 essa attrice si era recata presso la filiale INTESA
SANPAOLO di Collegno per investire, in titoli conservativi del
capitale, la complessiva somma di Euro 778.000,00 proveniente dalla
scadenza di un precedente investimento; 2) che il direttore della
filiale le consigliava di acquistare obbligazioni Lehmann Brothers
Holding Inc. in quanto titoli a basso rischio con emittente avente
rating AA ed inclusi nell'elenco titoli a basso rischio del Consorzio
Patti Chiari, a cui la banca aderiva; 3) che pertanto essa attrice si
convinceva a disporre l'investimento e quindi la banca predisponeva
un ordine di acquisto in data 11.10.2007, con allegato un modulo
riguardante il carattere inadeguato dell'operazione per dimensione;
4) che inoltre sia il modulo d'ordine (doc. 1) sia la nota di
eseguito (doc. 2) contenevano la seguente dicitura: "il cliente
sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione
significativa del livello di rischio"; 5) che con richiesta
scritta del 31.3.2008 essa attrice aveva richiesto alla banca di
procedere alla vendita dei nominali Euro 778.000,00 di obbligazioni
Lehmann al prezzo minimo di Euro 99,75, ma la banca, pur tentando di
vendere i titoli, aveva replicato con missiva 1.4.2008 che non era
stato possibile inserire l'ordine di vendita de quo "per
eccessivo scostamento dai prezzi di mercato ", nel senso che i
prezzi erano scesi sensibilmente al di sotto della soglia indicata
dalla cliente; 6) che successivamente essa attrice era riuscita a
vendere, al meglio, nominali Euro 119.000,00 tra il luglio ed il
settembre 2008, peraltro ad un prezzo inferiore ad Euro 99,65,
perdendo così, rispetto al momento di acquisto, la somma di Euro
6.554,23; 7) che in data 15.9.2008 la Lehmann Brothers Holding Inc.
richiedeva alla US Bankruptcy Court di New York l'ammissione al
Chapter 11, cioè alla procedura di fallimento pilotato prevista
dalla legge statunitense, dichiarando così il proprio stato di
insolvenza; 7) che soltanto con missiva ordinaria datata 16.9.2008 la
banca informava essa attrice che i titoli Lehman "hanno subito
una significativa variazione del livello di rischio e non fanno più
parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio/rendimento"
(doc. 10); 8) che con successiva missiva ordinaria datata 2.10.2008
la banca informava essa attrice che la Lehmann Brothers era stata
sottoposta alla procedura Chapter Ut che dal 15.9.2008 i principali
mercati avevano sospeso i titoli del gruppo Lehmann dalle quotazioni;
9) che ad oggi residuavano in capo ad essa attrice nominali Euro
579.000,00 di obbligazioni Lehmann Brothers Holding Inc. (cioè Euro
778.000,00 - Euro 199.000,00), il cui valore era pari a zero, posto
che gli scambi sui mercati sono rarissimi ed a prezzi molto bassi;
10) che alla banca odierna convenuta, come già anche ad altre banche
intermediarie, la rischiosità del titolo Lehmann era invero già
nota sin dal marzo 2008; 11) che nel caso di specie la banca era
incorsa nella violazione dell'obbligo, di fonte legale (desumibile da
una corretta lettura del TUF 58/1998 e del regolamento Consob
11522/2008, anche confortata da quanto successivamente disposto dalla
ed. direttiva Mifid), di informare l'investitore in relazione
all'andamento dei titoli in epoca successiva all'operazione di
acquisto degli stessi; 12) che pertanto nel caso di specie essa
attrice avrebbe dovuto essere informata, tra il marzo ed il settembre
2008, circa il progressivo aumento del rischio di default in capo
all'emittente Lehmann; 13) che inoltre la banca si era anche
impegnata contrattualmente ad informare l'attrice, dopo l'operazione
di acquisto, circa l'aumento del livello di rischio del titolo; 14)
che infatti nell'ordine di acquisto dell'I 1.10.2007 si legge
espressamente che il titolo Lehmann acquistato "fa parte
dell'elenco di obbligazioni a basso rischio-rendimento emesso
attardata dell'ordine e redatto nell'ambito del progetto Patti
Chiari" ed inoltre: "N.B. in base agli andamenti di mercato
il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data
dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo
subisce una variazione significativa del livello di rischio"',
15) che in base alle clausole sopra citate l'obbligo informativo
sorgerebbe in capo alla banca non quando il titolo esce dalla lista
delle obbligazioni a basso rischio dei Patti Chiari, ma in maniera
del tutto slegata da tale evento (che del resto nel caso di specie si
era verificato a metà settembre 2008 e cioè quando era già stata
diffusa dai media la notizia del default della Lehmann), e cioè,
appunto, nel momento in cui si verifica una "variazione
significativa del livello di rischio"; 16) che del resto tale
interpretazione coincide perfettamente con quanto affermato nel
depliant pubblicitario dell'iniziativa "Obbligazioni a basso
rischio", assunta da parte delle banche aderenti al Consorzio
Patti Chiari (v. in particolare il punto n. 17 della p. 23 della
Guida pratica/Elenco delle obbligazioni a basso rischio/rendimento
Patti Chiari); 17) che, in ogni caso, l'esistenza di un preciso
obbligo informativo a carico della banca anche dopo l'investimento e
collegato (non all'uscita del titolo dall'elenco delle obbligazioni a
basso rischio del Consorzio Patti Chiari, ma) alle significative
variazioni del livello di rischio, si desumerebbe, sul piano
strettamente giuridico, anche facendo riferimento all'art. 35 del
Codice del Consumo, indubbiamente applicabile al caso di specie
(essendo l'odierna attrice definibile come "consumatore" e
la banca come "professionista"); 18) che alle stesse
conclusioni è possibile pervenire in forza del disposto degli artt.
1369 -rubricato "Espressioni con più sensi"- e 1370 ce.
-"Interpretazione contro l'autore della clausola"-
parimenti applicabili al caso di specie; 19) che pertanto ed in
ultima analisi (v. p. 20 atto di citazione): "l'informativa
circa l'aumento della rischiosità del titolo acquistato avrebbe
dovuto essere fornita dalla banca alla signora XXX nel momento stesso
in cui la prima è venuta a conoscenza di una significativa
variazione del livello di rischio e ciò ... è avvenuto ben prima
dell'uscita dei titoli Lehmann dall'elenco Patti Chiari"; 20)
che quindi, se informata tempestivamente ed in adempimento agli
obblighi assunti dalla banca, essa attrice avrebbe senza dubbio
disposto l'immediata vendita al meglio dei titoli, laddove la mancata
tempestiva informativa le ha invece procurato un danno patrimoniale;
B)
che si costituiva in giudizio la banca convenuta, contestando le
allegazioni avversarie ed assumendo le conclusioni riportate
nell'epigrafe della presente sentenza ed in particolare allegando: 1)
che l'attrice era cliente da oltre un decennio di INTESA SANPAOLO e
possedeva, come da lei stessa dichiarato nei questionari sottopostile
dalla banca, un'esperienza di investimenti molto alta, un orizzonte
temporale di breve periodo ed una propensione al rischio media; 2)
che l'attrice era titolare di un ingente patrimonio presso la INTESA
SANPAOLO ed il suo portafoglio, in seguito all'acquisto oggetto di
causa, era costituito in prevalenza da obbligazioni e titoli di stato
(Merril Lynch, Lehmann, BTP) e da azioni per la parte restante (Enel
e Saras); 3) che l'investimento oggetto di causa era stato segnalato
dalla banca come inadeguato per la sua sproporzionata dimensione
rispetto al patrimonio dell'attrice; 4) che le obbligazioni Lehmann
oggetto di causa erano ricomprese nell'elenco delle Opportunità a
Breve dei Patti Chiari; 5) che in data antecedente al crack Lehmann
l'attrice aveva venduto un significativo pacchetto delle obbligazioni
oggetto di causa (Euro 191.742,27 per nominali Euro 199.000); 6) che
in conseguenza dell'investimento l'attrice aveva percepito cedole per
complessivi Euro 32.690,39 (v. doc. 5); 7) che attualmente il valore
dei titoli era pari ad Euro 46.320,00, calcolato sulla valorizzazione
Bloomberg di circa 8 punti basici (v. doc. 14), ed era destinato a
salire in funzione dei rimborsi dovuti alla distribuzione dell'attivo
residuo all'esito della procedura del Chapter 11; 7) che,
contrariamente a quanto ex adverso prospettato, il crack era stato
del tutto imprevedibile, come riconosciuto dalla prima giurisprudenza
di merito formatasi in materia, tenuto oltretutto conto del fatto che
"... nel 2008 era in atto una crisi mondiale, ma nessuno avrebbe
potuto pensare che la recessione sarebbe arrivata a travolgere un
colosso dell'economia americana senza che il governo statunitense
facesse alcunché per il suo salvataggio" (v. p. 12 comparsa di
costituzione e risposta INTESA); 8) che nessun obbligo di ed.
consulenza o informazione continuativa si rinviene nel TUF 58/1998 e
nel successivo regolamento Consob 11522/2008 in relazione al servizio
di investimento costituito dall'attività di negoziazione, laddove
poi risulta del tutto inappropriato il richiamo di controparte agli
artt. 29 e ss. del nuovo regolamento Consob (in attuazione della
direttiva Mifid) n. 16190/2007 non solo perché, anche secondo tali
norme, gli obblighi informativi devono essere configurati in un
momento antecedente all'investimento, ma anche perché tale normativa
non può essere applicata estensivamente, neppure in via
interpretativa a fattispecie che ricadono temporalmente sotto la
vigenza del regolamento Consob n. 11522/98; 9) che, sotto il profilo
ex adverso prospettato dell'esistenza di precisi obblighi di
informativi in capo alla banca di fonte convenzionale, doveva invero
essere precisato che l'avvertenza riportata sull'ordine di acquisto
11.10.2007 doveva essere letta ed interpretata alla luce di quanto
previsto dal regolamento del Consorzio Patti Chiari, e cioè nel
senso per cui l'aumento del rischio del titolo si traduceva
nell'uscita dal titolo stesso dall'elenco predisposto dal Consorzio e
relativo ad una lista di titoli a basso rischio; 10) che,
conseguentemente, l'informazione circa l'aumento del rischio doveva
essere data all'investitore con il primo estratto conto successivo se
l'aumento era modesto ed invece entro due giorni se il rischio era
significativo: nel caso di specie, quindi, tale tempistica era stata
rispettata dalla banca, che aveva inviato alla clientela la predetta
comunicazione alla clientela in data 16.9.2008, ossia un giorno dopo
il crack; 11) che al caso di specie era inoltre inapplicabile l'art.
35 del Codice del Consumo, in quanto la tutela del
cliente-investitore è demandata al Testo Unico dell'Intermediazione
finanziaria ed al regolamento attuativo, tra l'altro contenenti
disposizioni aventi natura di specialità rispetto a quelle del
codice civile; 12) che nella denegata ipotesi di riconoscimento della
fondatezza della domanda attorca, nella determinazione del quantum
debeatur si doveva tenere conto dell'ammontare delle cedole percepite
e del valore residuo dei titoli; C) che a seguito della prima udienza
di trattazione ex art. 183 c.p.c, su istanza concorde delle parti, il
giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. per il
deposito delle relative memorie autorizzate; all'esito, ritenuto di
dover statuire sulle istanze istruttorie unitamente al merito,
rinviava la causa per precisazione delle conclusioni; quindi, preso
atto dell'istanza attorca di fissazione di udienza di discussione
orale ex art. 281 quinquies c.p.c, il giudice concedeva i termini per
le sole comparse conclusionali e fissava quindi udienza di
discussione orale della causa alli 26.10.2010, all'esito della quale
tratteneva la causa in decisione.
II.
L'individuazione del thema decidendum e le peculiarità della
fattispecie in esame.
Ritiene
il Tribunale di dover precisare che l'oggetto del contendere tra le
parti è costituito dal mancato adempimento o meno, da parte della
Banca convenuta, agli obblighi informativi sulla stessa gravanti, e,
nello specifico, all'obbligo di informazione cd. continuativa in
ordine all'andamento dei titoli Lehmann Brothers FRN 09 a suo tempo
acquistati da XXX. In altre parole, dunque, nella controversia in
esame parte attrice del tutto peculiarmente si duole soltanto di tale
mancata informazione o consulenza successiva, risultando del resto
pacifico e documentale in causa il fatto che, al momento
dell'investimento, la banca convenuta avesse segnalato alla odierna
attrice XXX inadeguatezza dell'investimento per dimensione. Quale
ulteriore peculiare profilo della fattispecie in esame deve essere
rilevato: 1) che parte attrice sostiene che l'obbligo di informazione
continuativa della banca in ordine all'andamento del titolo
scaturirebbe sia da fonte legale sia da fonte convenzionale: la prima
sarebbe costituita dal disposto dell'art. 21 TUF 58/1998, ancora
ratione temporis applicabile all'investimento oggetto di causa, la
seconda sarebbe direttamente costituita dall'ordine di investimento
(v. doc. 1 produzioni attorce e doc. 11 produzioni banca) in cui
compare, tra l'altro, la seguente dicitura: "N.B. in base agli
andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco
successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà
tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione
significativa del livello di rischio". Osserva a questo punto il
Tribunale: 1) che l'interpretazione dell'art. 21 TUF 58/1998 data da
parte attrice contrasta con l'espresso disposto della citata norma,
come anche sempre ritenuto dalla pacifica giurisprudenza della
Sezione I Civile di questo Tribunale: l'art. 21 TUF, in correlazione
all'art. 28 reg. Consob n. 115222/2008, prevede infatti, in
riferimento alla attività di negoziazione, quale è quella in esame,
un obbligo di informativa sulla natura e sulle caratteristiche del
titolo unicamente sin fino al momento dell'investimento (v. in
termini, secondo la giurisprudenza di merito che si ritiene di
condividere, Trib. Parma, 9.1.2008: "L'attività di consulenza
finanziaria che si accompagna implicitamente al contratto di
negoziazione trova un limite invalicabile nella negoziazione
finalizzata all'acquisto o al disinvestimento dovendosi escludere che
gravi sull'intermediario un obbligo specifico di monitorare
l'andamento del titolo al fine di suggerire all'investitore di
intervenire sul mercato per ridurre eventuali conseguenze negative
collegate a probabili default"; Trib. Milano, 18.10.2006:
"L'intermediario non è tenuto ad informare l'investitore della
perdita di valore dei titoli verificatasi in data successiva
all'acquisto, a meno che non si versi nell'ipotesi prevista dall'art.
28 reg. Consob n. 11522/2998 con riferimento al rapporto di gestione
patrimoniale"; Trib. Modena, 20.1.2006: "In presenza di
semplici disposizioni di negoziazione di prodotti finanziari ed in
assenza di un contratto di gestione patrimoniale, si deve escludere
che l'intermediario abbia l'obbligo di monitorare l'andamento dei
titoli presenti nel portafoglio dei clienti e quindi di consigliare
loro l'eventuale disinvestimento"); 2) che non può indurre a
diverse conclusioni quanto affermato dalla difesa di parte attrice in
ordine alla possibilità di chiarire meglio il contenuto degli
obblighi informativi della banca nel regime del TUF 58/1998 e del
regolamento Consob 11522/1998 facendo riferimento alle nuove
disposizioni di cui al d.lgs. 164/2007 ed al regolamento Consob n
16190/2007 emanati in attuazione della direttiva ed. Mifid: non è
infatti possibile ricorrere all'utilizzo di normativa sopravvenuta
per valutare giuridicamente una fattispecie a cui tale normativa
medesima non sia applicabile ratione temporis, in quanto tale scelta,
formalmente interpretativa, finirebbe per sostanzialmente
concretizzare una applicazione della normativa sopravvenuta
-destinata invece ad operare, dal momento della sua entrata in
vigore, solo per il futuro- in via del tutto estensiva ed
illegittimamente retroattiva.
III.
Segue: la configurabilità di un obbligo di informazione continuativa
in capo alla banca derivante da fonte convenzionale. Più complessa
risulta invece la questione in ordine all'esistenza di un preciso
obbligo informativo sull'andamento dei titoli da parte della banca
derivante da fonte convenzionale. Sotto tale profilo, e quivi
richiamate le contrapposte allegazioni delle parti come sopra
riportate nella motivazione in fatto, occorre rilevare: 1) che,
invero, come autorevolmente precisato dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione con sentenza n. 26724/2007, l'ordine di investimento si
configura come atto esecutivo a valle del precedente contratto od.
quadro di negoziazione e di servizi di investimento e come mero atto
unilaterale del cliente, il quale, nell'ambito del servizio di
negoziazione e collocamento titoli, impartisce appunto l'ordine di
investimento alla banca intermediaria; 2) che tuttavia nel caso di
specie l'ordine di XXX contiene nella sezione denominata "Clausole
e note diverse " il seguente periodo: "Il titolo fa parte
dell'elenco di obbligazioni a basso rischio-rendimento emesso alla
data dell'ordine e redatto nell'ambito del progetto Patti Chiari.
N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire
dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà
tempestivamente informato se il tìtolo subisce una variazione
significativa del livello di rischio ... "; 3) che, ad avviso
del Tribunale, l'inserzione di questo ulteriore contenuto,
sottoscritto in calce all'ordine da entrambe le parti (cioè da XXX e
dal funzionario della banca intermediaria) ed aggiuntivo rispetto a
quello, standardizzato, tipico dell'ordine di investimento,
costituisce una vera e propria pattuizione contrattuale ed integra
dunque una fonte di obblighi di natura convenzionale specificamente
assunti dalla banca nei confronti del suo cliente investitore.
Ciò
posto, occorre ricordare che secondo le difese della banca convenuta
tale clausola non potrebbe che essere letta ed interpretata alla luce
del Regolamento del Consorzio Patti Chiari, cui INTESA SANPAOLO ha
aderito unitamente ad altri istituti di credito e che ha menzionato
nel contesto dell'ordine di investimento.
Sul
punto deve essere sinteticamente premesso: 1) che, come allegato
dalla difesa della banca convenuta e come si evince dalla copia del
Regolamento o ed. Guida Pratica del Consorzio (v. doc. 12 prod.
banca), nell'intento di chi lo ha costituito e di chi vi aderisce
"Patti Chiari è un grande progetto di cambiamento dei rapporti
tra banche e clienti con un obiettivo preciso: fornire strumenti
concreti per capire di più e scegliere meglio i prodotti finanziari"
(v. p. 2 doc. 12) e "la prima iniziativa di Patti Chiari sul
risparmio " si è concretizzata nell' "Elenco delle
obbligazioni a basso rischio ed basso rendimento"; 2) che a p.
13 di tale Regolamento/Guida Pratica l'Elenco viene definito come
"una lista di titoli di Stato e di obbligazioni a basso rischio
...a basso rischio e quindi a basso rendimento ... ", la cui
precipua funzione è quella di costituire "uno strumento
informativo per rendere disponibile a tutti i risparmiatori in modo
semplice e gratuito le stesse informazioni finanziarie che usano le
banche per fare le loro scelte di investimento " (v. p. 14); 3)
che a p. 23 del Regolamento/Guida viene inoltre previsto che "...
le banche che aderiscono a questa iniziativa Patti Chiari si
impegnano a fornire ai propri clienti una chiara informativa prima,
durante e dopo le scelte di investimento. Prima, perché gli
operatori spiegano l'iniziativa allo sportello a tutti i clienti;
durante, perché negli ordini di acquisto di tìtoli obbligazionari è
indicato esplicitamente se il titolo fa parte dell'Elenco; dopo,
perché verrai informato su eventuali variazioni " e viene
inoltre stabilito che, siccome il rischio di un titolo può variare
nel tempo, il titolo stesso può uscire dall'elenco, nel qual caso
(v. p. 25 Regolamento/Guida cit.): "Se l'aumento del rischio che
causa l'uscita dall'Elenco è modesto, sarai informato al primo
estratto conto successivo o comunicazione periodica della tua banca.
Se invece l'aumento del rischio è rilevante, cioè il titolo passa
direttamente dall'area del basso rischio ad un livello di rischio
significativo, verrai informato entro 2 giorni".
Alla
luce di quanto sopra esposto, ritiene pertanto il Tribunale di dover
anzitutto rilevare come, per il fatto in sé della adesione al
Consorzio Patti Chiari (ed a prescindere o meno dalla effettiva
consegna del Regolamento del Consorzio direttamente al cliente al
momento dell'investimento, questione questa trattata in causa dalle
parti ma invero del tutto irrilevante ai fini del decidere), gli
istituti di credito abbiano assunto nei confronti dei propri clienti
specifici obblighi informativi, che risultano essere diversi ed
ulteriori da quelli contenuti dalla normativa in materia di
intermediazione finanziaria (si pensi per es. proprio a quello di
informare i clienti prima, durante e dopo le scelte di investimento);
nella fattispecie in esame la banca convenuta di fatto conferma tale
circostanza, sostenendo nelle proprie difese che l'avvertenza
contenuta nell'ordine di acquisto dei titoli oggetto di causa
sintetizzerebbe quanto previsto dal Regolamento del Consorzio Patti
Chiari, per cui essa banca si sarebbe impegnata (con "impegno
non nascente dall'ordine di borsa, bensì dall'aver aderito alle
regole del consorzio": così p. 11 comparsa conclusionale INTESA
SANPAOLO) ad avvertire l'investitore secondo la tempistica indicata
nel Regolamento (cioè, nei casi più significativi di variazione del
rischio, entro 2 giorni).
Senonchè,
ad avviso del Tribunale, con l'ordine di investimento oggetto di
causa la banca convenuta, dopo aver richiamato la circostanza della
inserzione delle obbligazioni Lehmann nell'Elenco delle obbligazioni
a basso rischio del Consorzio Patti Chiari, ha poi inserito, previa
specifica avvertenza "N.B. ", una clausola di tenore
diverso e divergente rispetto a quella, appena più sopra citata,
relativa alla tempistica degli obblighi informativi: infatti mentre
secondo il Regolamento Consorzio
Patti
Chiari "Se l'aumento del rischio che causa l'uscita dall'Elenco
è modesto, sarai informato al primo estratto conto successivo o
comunicazione periodica della tua banca. Se invece l'aumento del
rischio è rilevante, cioè il titolo passa direttamente dall'area
del basso rischio ad un livello di rischio significativo, verrai
informato entro 2 giorni". secondo la clausola concordata tra
l'investitore XXX e l'intermediario finanziario, più rigidamente,
"N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire
dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà
tempestivamente informato se il tìtolo subisce una variazione
significativa del livello di rischio ... " .
Il
raffronto tra le due clausole sopra citate consente pertanto di
affermare: a) che il concetto espresso dall'avverbio
"tempestivamente" può stare a significare, in rapporto
alle caratteristiche della fattispecie concreta, un termine anche più
breve di un termine di due giorni (rispetto al quale comunque
l'avverbio "tempestivamente" non costituisce certo un
sinonimo); b) che con la clausola contenuta nell'ordine di
investimento oggetto di causa la banca odierna convenuta, già
aderente al Consorzio Patti Chiari, si è ulteriormente autolimitata
nel rapporto con il cliente, ponendosi un termine più severo
(rispetto a quello di due giorni di cui al Regolamento del Consorzio)
per assolvere all'obbligo di cd. informazione continuativa
sull'andamento del titolo. Analoghe conclusioni possono essere
svolte, sempre in forza del raffronto tra la clausola del Regolamento
Patti Chiari e la clausola contenuta nell'ordine di acquisto dei
titoli oggetto di causa, in riferimento al concetto di "aumento
del rischio ... rilevante" e di passaggio del titolo dall'area
del basso rischio "ad un livello di rischio significativo":
sebbene la banca convenuta abbia in corso di causa ed in sede di
discussione orale sostenuto che tali nozioni rimanderebbero non,
semplicemente, ai mutamenti della quotazione del titolo, ma alle
variazioni del ed. Valore a Rischio-VaR (di cui a p. 16 del
Regolamento Patti Chiari), è agevole rilevare come nessun espresso
riferimento in tal senso sia contenuto nella clausola specificamente
concordata tra le parti ed inserita nell'ordine di investimento
oggetto di causa, ove la nozione di VaR non è menzionata né
esplicitata.
Ciò
posto, deve essere sottolineato: 1) che la peculiare portata della
clausola contenuta nell'ordine di investimento oggetto di causa, in
termini di affinamento degli obblighi informativi della banca non
solo rispetto alla normativa del settore della
intermediazione
finanziaria ma anche rispetto alla disciplina del Consorzio Patti
Chiari, e dunque in termini più favorevoli all'investitore, è
riscontrabile, sotto il profilo strettamente giuridico, anzitutto
alla luce del disposto dell'art. 35 del Codice del Consumo secondo
cui "In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale
l'interpretazione più favorevole al consumatore": nel caso di
specie, infatti, l'uso dell'avverbio "tempestivamente" non
rimanda all'investitore il significato di "entro 2 giorni",
bensì un significato di ben maggiore immediatezza e celerità; 2)
che non può indurre a diverse conclusioni quanto affermato dalla
banca in ordine alla inapplicabilità al caso di specie del Codice
del Consumo, sia perché, pacificamente, si è in presenza di un
rapporto tra un consumatore (tale potendo essere definita
l'investitrice ed odierna attrice XXX: v. art. 3 Codice del Consumo)
ed un professionista (tale potendo essere definita la banca
intermediaria: v. nuovamente art. 3 Codice cit.), sia perché, quando
il Codice del Consumo ha inteso affermare la prevalenza e la
specialità della normativa in materia di intermediazione
finanziaria, lo ha fatto espressamente ed in ipotesi del tutto
particolari tra le quali non può essere annoverata quella in esame
(cfr. per es. il disposto dell'art. 51 del Codice del Consumo); 3)
che, del resto, ad analoghe conclusioni si perviene applicando al
caso di specie le disposizioni di cui agli artt. 1369 {"Espressioni
con più sensi. Le espressioni che possono avere più sensi devono,
nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura ed
all'oggetto del contratto") e soprattutto di cui all'art. 1370
ce. {"Interpretazione contro l'autore della clausola. Le
clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli
o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel
dubbio, a favore dell'altro"), anch'esse applicabili alla
fattispecie in esame, posto che, contrariamente a quanto argomentato
dalla banca convenuta, la normativa in materia di intermediazione
finanziaria è speciale ed assume prevalenza nell'applicazione
laddove contenga disposizioni concorrenti con quelle generali, mentre
ove non disponga alcunché, ben può essere integrata dalla più
generale disciplina codicistica.
IV.
Le conseguenze della violazione dell'obbligo convenzionale di
informazione continuativa con riferimento alla fattispecie in esame.
Accertata
l'esistenza di un obbligo informativo, di fonte convenzionale,
particolarmente incisivo per la banca intermediaria e maggiormente
favorevole per l'investitore, stante il letterale tenore della
clausola contenuta nell'ordine di investimento, deve a questo punto
essere accertato se nel caso di specie si siano effettivamente
verificate le condizioni previste per far scattare gli obblighi di
informazione "tempestiva" a carico della banca.
In
via del tutto dirimente ai fini del decidere osserva il Tribunale: 1)
che dalla curva dei prezzi del titolo Lehmann oggetto di causa (v.
doc. 16 prod. banca) si evince che il giorno mercoledì 10 settembre
2008 il prezzo del titolo era pari a 91,6373, mentre il giorno
successivo giovedì 11 settembre 2008 il prezzo era sceso ad 82,667
salvo il giorno ancora successivo venerdì 12 settembre 2008 risalire
ad 87,5257; 2) che queste oscillazioni, riferite avutolo che è
sempre stato a basso rischio come il titolo Lehmann, senza dubbio
costituiscono, secondo quanto indicato dalla clausola contenuta
nell'ordine di investimento, "indici di significativa variazione
del livello di rischio"; 3) che in questo contesto, dunque, alla
luce del rigoroso obbligo che INTESA SANPAOLO ha ritenuto di doversi
assumere nei confronti della propria cliente XXX la banca medesima
avrebbe dovuto avvisare di tale oscillazione la cliente
"tempestivamente" e cioè, onde consentirle di disinvestire
e di vendere "al meglio" i titoli, quantomeno entro il
venerdì 12 settembre 2008, data in cui le obbligazioni avevano
ancora un punteggio di 87,5257 e data di ultima apertura della borse
prima del crack avvenuto il successivo lunedì 15 settembre 2008. La
mancata tempestiva comunicazione, ancora più significativa tenuto
conto della notevole dimensione dell'investimento, di cui ben la
banca era consapevole per averlo segnalato come inadeguato, va
ulteriormente valutata tenuto conto di quanto allegato e documentato
da parte attrice, e non specificamente contestato dalla banca, per
cui XXX già in precedenza aveva tentato di vendere, dimostrando
quindi l'intenzione di progressivamente ridurre il volume
dell'investimento, via via che i titoli in suo possesso cominciavano
a palesare oscillazioni di mercato.
Per
tutte le ragioni sopra esposte deve pertanto ritenersi: a) che la
banca abbia violato l'obbligo di informativa continuativa e
"tempestiva" sull'andamento del titolo, obbligo assunto in
via convenzionale in senso ancora più favorevole all'investitore in
forza della clausola contenuta nell'ordine di investimento oggetto di
causa; b) che la violazione di tale obbligo ha impedito alla cliente
odierna attrice di tentare di vendere "al meglio" sul
mercato i titoli, al venerdì 12 settembre 2008 ancora quotati a
87,5257 punti basici; c) che, anche in via presuntiva, tenuto conto
dell'enorme dimensione dell'originario investimento che
progressivamente XXX aveva inteso ridurre, è possibile ritenere che,
se prontamente avvertita dalla banca di una discesa del prezzo del
titolo da 91.6373 a 82,667, la stessa avrebbe senz'altro tentato di
disinvestire e di vendere "al meglio".
Alla
luce di quanto sopra deve pertanto essere dichiarata la
responsabilità della banca convenuta per violazione dello specifico
obbligo di informazione continuativa sull'andamento del titolo
assunto nei confronti dell'investitrice XXX.
V.
Il quantum debeatur.
Relativamente
alla quantificazione del danno occorre rilevare: 1) che, come già
sostenuto da condivisibile precedente della Sezione (v. sentenza
3.3.2009, n. 1634, est. Zappasodi), l'evenienza del rimborso da parte
della procedura concorsuale è del tutto ipotetica, risultando ancora
in corso la procedura del Chapter 11, laddove il danno patito dalla
odierna attrice XXX è attuale e concreto; 2) che inoltre, proprio
per essere ancora in corso la procedura, con i relativi vincoli di
indisponibilità sui titoli, del tutto astratto ed ipotetico risulta
essere il residuo valore dei titoli, allegato dalla banca ma del
resto neppure idoneamente comprovato (la produzione sul punto, tra
l'altro avvenuta solo all'udienza di discussione della causa, è di
provenienza unilaterale dalla banca medesima ed ha contenuto del
tutto generico); 3) che, per altro verso, non risulta condivisibile
la tesi attorea secondo cui dall'ammontare del danno non andrebbe
detratto il valore delle cedole, posto che tali cedole risultano
essere state pacificamente percepite nel corso dell'investimento per
un valore complessivo di Euro 32.690,39 e che il precedente
giurisprudenziale citato dall'attrice medesima non risulta in
termini, riguardando diversa fattispecie e diversa domanda
(restitutoria e non risarcitoria).
In
ultima analisi ritiene quindi il Tribunale: a) di determinare il
danno tenuto conto di quanto parte attrice avrebbe potuto ricavare
vendendo i residui titoli in suo possesso il giorno 12 settembre, se
tempestivamente avvertita, ad 87,5257 (e dunque Euro 579.000,
residuati nel possesso dell'attrice dagli originari Euro 778.000 a
seguito di vendite parziali di titoli per nominali Euro 199.M0, : 100
x 87,5257); di sottrarre dall'importo così ottenuto, pari ad Euro
506.773,803, il valore le cedole percepite e pari ad Euro 32.690,39;
b) di ottenere pertanto un valore di Euro 474.083.413; c) di
rivalutare tale danno con decorrenza dal default (15.9.2008) sino
alla data di pronuncia della presente sentenza (21.12.2010), in
seguito riconoscendo solo gli interessi legali sino al saldo
effettivo.
Non
si ritiene invece: a) né di far risalire a data anteriore la
violazione dell'obbligo informativo da parte della banca e le
relative conseguenze in termini di danno patrimoniale, contrariamente
a quanto prospettato in causa da parte attrice, posto che prima del
lasso temporale identificato in motivazione non si sono verificate,
ad avviso del Tribunale, significative oscillazioni delle quotazioni
dei titoli tali da giustificare la comunicazione tempestiva da parte
della banca); b) né di esaminare le domande di danno emergente e di
lucro cessante, sviluppate e specificamente trattate da parte attrice
soltanto, e tardivamente, in comparsa conclusionale (v. pp. 16-17) e
non invece entro le preclusioni di merito.
VI.
Conclusioni.
Per
tutte le ragioni sopra esposte, ritenuto superfluo l'espletamento di
istruttoria, la banca convenuta INTESA SANPAOLO deve essere
condannata a pagare all'attrice XXX a titolo di risarcimento del
danno, la somma di Euro 474.083,413, rivalutata dal default
(15.9.2008) sino alla data di pronuncia della presente sentenza
(21.12.2010), con gli interessi legali dal 22.12.2010 sino al saldo
effettivo.
Infine
le spese di lite, liquidate a favore di parte convenuta nella misura
indicata in dispositivo, seguono la pressoché integrale soccombenza
di parte convenuta.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Torino, Sezione I Civile
ogni
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
Condanna
la banca convenuta INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del legale
rappresentante prò tempore, a pagare all'attrice XXX a titolo di
risarcimento del danno, la somma di Euro 474.083,413, con
rivalutazione dal 15.9.2008 sino alla
data
di pronuncia della presente sentenza (21.12.2010) e con gli interessi
legali dal 22.12.2010 sino al saldo;
Condanna
la banca convenuta INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del legale
rappresentante prò tempore, a rimborsare all'attrice XXX le spese di
lite, che vengono liquidate, d'ufficio in difetto di notula, in
complessivi Euro 10.750,00, di cui Euro 8.500,00 per onorari, Euro
2.000,00 per diritti ed Euro 250,00 per esposti, oltre rimborso
forfettario, CPA ed IVA come per legge.
Torino,
21.12.2010
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