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domenica 7 luglio 2024

Certificato Getaway - a Vicenza viene dichiarato nullo un nuovo contratto

Il Tribunale di Vicenza, con la recente ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. che potete leggere di seguito, ha accertato che altri due consumatori vicentini non sono iscritti a club Getaway e non devono pagare le spese di gestione fino al 2053 (per maggiori informazioni e assistenza, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it o a info@consumatoreinformato.it).

Il giudice, seguendo l'orientamento già formatosi proprio in altri casi già affrontati (vedi qui), ha ritenuto che il contratto di acquisto del certificato Getaway non sia rispettoso dei requisiti previsti dal codice civile e dalla normativa dei consumatori.

Come abbiamo potuto riscontrare in molti casi sottoposti alla nostra attenzione, alle "parole" (promesse fatte dai promotori che vi ricevono all'albergo durante il primo incontro, e poi al successivo incontro presso la vostra abitazione), non corrispondono i "fatti" (ossia il contratto firmato, il quale contiene una realtà profondamente diversa da quella raccontata dal promotore).

E alle "parole" (ovverosia le stesse promesse contenute nel contratto firmato), non corrispondono nemmeno i "fatti" di chi si reca in uno dei due/tre resort disponibili tra Calabria e Sardegna.

E cosa si viene a scoprire quando si arriva al resort? 

→ Il certificato vale solo per due persone;

→ I servizi sono limitati;

→ I luoghi di destinazione sono limitati.

Insomma, sono più i limiti che i reali vantaggi che discendono da questo contratto, ma intanto le spese di gestione devono essere pagate.

Pagamento richiesto nonostante, come accertato dal Tribunale di Vicenza, l'iscrizione si fondi su un contratto ove, come chiarito nel provvedimento che trovate di seguito che: "[...] non è possibile accertare quali servizi siano a disposizione, in quali strutture, con quali modalità, in quali periodi ecc., pur essendo previsto a carico del consumatore, oltre all'elevato prezzo iniziale, anche delle spese di gestione aggiuntive periodiche: 310 euro per il “servizio di attenzione al socio, il booking, utilizzo della reception e centralino telefonico (escluso il costo delle chiamate)".

Correttamente, il Tribunale di Vicenza non ha potuto che dichiarare la nullità del contratto e scogliere ogni vincolo tra il consumatore e coloro che lo hanno iscritto a Club Getaway, come già accaduto in altre circostanze (approfondisci qui).

 Tribunale di Vicenza, Ordinanza del 06-06-2023

domenica 23 gennaio 2022

Tribunale di Vicenza - omessa valutazione merito creditizio del cliente - responsabilità del professionista

L'intermediario finanziario deve, nella concessione del credito, valutare il merito creditizio del cliente, considerando anche la sua vicenda personale e, in termini economici, la capacità di rimborsare la somma ricevuta.

Il principio si evince dalla lettura complessiva del provvedimento del Tribunale di Vicenza che trovate in calce a questo breve commento, ove oggetto del contenzioso è la pretesa avanzata da un istituto di credito verso un cliente, a seguito di somme concesse dalla banca.

Il consumatore aveva avviato la procedura di sovraindebitamento, alla quale la banca aveva fatto opposizione, ritenendo non sussistere tutti i presupposti di cui alla legge n. 3/2012.

Il Tribunale, chiamato a valutare la presenza di tutti i presupposti per concedere al consumatore l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, respingeva il reclamo della banca, contestando al professionista di non aver operato una adeguata valutazione del merito creditizio al momento della  concessione del credito.

Occorre ricordare che il  professionista del credito deve, al momento della concessione di una somma di denaro al cliente, operare una doverosa valutazione della posizione economica e finanziaria del richiedente, al fine di appurare se questi versi in oggettive condizioni ritenute idonee per il rimborso della somma prestata.

Tale dovere, già previsto nei doveri di condotta del professionista ex artt. 1175- 1776 c.c., è stato comunque oggetto di specifica normazione nell'ambito bancario ed in particolare all'art. 124 bis del TUB, norma che prevede in capo al finanziatore il dovere di valutare con la massima attenzione il “merito creditizio” del cliente, ovverosia la capacità di quest'ultimo di possedere sufficienti risorse che gli consentano di adempiere al suo obbligo di restituzione del credito.

Per adempiere a tale onere, l'intermediario bancario può legittimamente avvalersi delle banche dati, oppure attivare una peculiare istruttoria volta a raggiungere lo scopo sopra evidenziato, anche a mezzo della richiesta di documentazione al cliente che attesti la sua condizione patrimoniale.

Nel caso in cui il richiedente non dimostri di possedere idonei requisiti o, come nel caso affrontato dal Tribunale di Vicenza, il soggetto finanziatore ravvisi evidenti carenze nel soggetto finanziato, non può procedere con l'erogazione del finanziamento, pena la sua responsabilità per omessa valutazione del merito creditizio della controparte.

Nel caso di specie, l'istituto di credito aveva finanziato un cliente sovraindebitato, non valutando in modo corretto il merito creditizio, sicché il giudice ha ritenuto responsabile la banca per il debito accumulato e pienamente legittima la richiesta del debitore di accesso al piano di sovraindebitamento, respingendo così il reclamo della banca, per le ragioni che potete leggere di seguito.

lunedì 1 febbraio 2021

Travel & Service Box: anche Vicenza cancella l'iscrizione a New Club Elite

Una nuova buona notizia per i consumatori rimasti iscritti a New Club Elite, i cui certificati sono stati venduti da varie agenzie negli ultimi anni in tutta Italia (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Nel caso di specie, l'iscrizione dei consumatori vicentini è arrivata a seguito del contratto concluso con l'agenzia Golden Eagle Travel & Service, dopo il rituale incontro presso un albergo nella provincia berica.

La modalità di sollecitazione alla conclusione del contratto è avvenuta secondo condotte già analizzate in questo blog (puoi leggere qui), ossia in assenza di una completa e trasparente informativa in merito alle condizioni contrattuali.

Con la conclusione del Travel & Service Box, gli acquirenti si sono ritrovati associati al club inglese, New Club Elite, ricevendo il certificato direttamente da quest'ultimo, come potete vedere qui di seguito. 

esempio certificato New Club Elite by Consumatore Informato on Scribd

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