Visualizzazione post con etichetta farmaco. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta farmaco. Mostra tutti i post

venerdì 10 febbraio 2023

domenica 26 settembre 2021

Farmaco con effetti indesiderati indicati nel bugiardino. Consumatore comunque risarcito

Siamo soliti pensare che con l'acquisto del farmaco, otteniamo tutte le informazioni inerenti il prodotto attraverso il foglietto delle istruzioni (c.d. "bugiardino"), documento con il quale la casa farmaceutica si affranca da ogni responsabilità nei confronti del cliente.

Quanti di noi guardano le istruzioni d'uso del medicinale, ed in particolare gli effetti indesiderati (probabilmente i pochi Furio Zoccanò, ricordando un grande personaggio di Carlo Verdone), preferendo assumere il medicinale secondo le istruzioni di amici o parenti.

D'altronde, non è usuale avvicinare il medicinale al prodotto difettoso, e quindi ipotizzare una responsabilità dell'azienda produttrice per il danno sofferto a causa degli effetti collaterali nell'assunzione del farmaco.  

Nella vicenda affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, il consumatore ha ottenuto il risarcimento per aver sofferto dei danni a causa della somministrazione di un medicinale risultato difettoso e ritirato dal mercato.

Nel caso di specie, il consumatore aveva subito un effetto collaterale collegato all'utilizzo del farmaco, il quale aveva provocato un danno muscolare, collegato al principio attivo impiegato (cerivastatina) e che era segnalato nel bugiardino.

La questione è finita davanti al giudice di legittimità, chiamato a valutare il carattere pericoloso del prodotto difettoso, nonchè il danno subito dal consumatore a causa del farmaco.

Occorre evidenziare che il prodotto difettoso (art. 117 Cod. Consumo) considerato nella vicenda oggetto di commento è quello "non sicuro/pericoloso", secondo il canone di cui all'art. 103 del Codice del Consumo, secondo il quale: "a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);".

In presenza di un prodotto pericoloso (e quindi pericoloso), il consumatore ha l'onere della prova del danno e che tale pregiudizio sia conseguenza della somministrazione del farmaco.

La casa farmaceutica deve, invece, dimostrare di aver informato il consumatore di tutti gli effetti collaterali connessi al prodotto e di sua conoscenza alla data della messa in commercio.

In termini più semplici, il produttore dimostra di essersi comportato in modo diligente, trasparente e con perizia, laddove dimostri che il livello delle conoscenze scientifiche era tale da non consentire l'individuazione di eventuali effetti e danni per il consumatore.

Nella vicenda trattata dalla Cassazione, il produttore si era difeso sostenendo di aver informato, attraverso il bugiardino, il cliente di tutti i potenziali effetti collaterali, affermando la propria estraneità ai danni sofferti dal consumatore.

il giudice di legittimità respinge la tesi della casa farmaceutica, affermando che le informazioni contenute nel foglio informativo erano generiche e non assolvevano all'obbligo di diligenza posto a carico del professionista, chiamato a fornire precise ed accurate informazioni sul livello di pericolosità ("non sicurezza") del prodotto farmaceutico.

Tale carenza giustifica, a detta della Cassazione, la condanna al risarcimento del danno in favore del consumatore.

 Qui la Cassazione - Sez. III^ Civ.. Sentenza n. 12225/2021.

lunedì 23 marzo 2020

AGCM sospende la vendita di un farmaco attraverso farmacoronavirus.it

Fonte: comunicato stampa
17 marzo 2020
L’Autorità, nell’adunanza del 17 marzo 2020, ha avviato un procedimento istruttorio e disposto in via cautelare l’oscuramento del sito web  https://farmacocoronavirus.it, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Antitrust, nonché la sospensione dell’attività di promozione e commercializzazione del farmaco “generico Kaletra”, attualmente in corso sul citatosito al prezzo di 634,44 €.

Il provvedimento di oscuramento e sospensione è motivato dall’esigenza di interrompere la diffusione di una pratica estremamente grave, tale da rendere urgente e indifferibile l’intervento dell’Autorità.

Il farmaco in questione, che contiene i principi attivi propri di un antivirale per il trattamento delle infezioni da HIV, viene reclamizzato come l’“unico farmaco contro il Coronavirus (COVID-19)” e l’“unico rimedio di combattere il Coronavirus (COVID-19)” pur se, allo stato, come dichiarato dalle autorità sanitarie mondiali, non esiste una cura efficace per combattere il virus.

L’Autorità ha ritenuto che le modalità di vendita del prodotto siano prima facie ingannevoli e aggressive, idonee ad alterare la capacità di valutazione del consumatore, dal momento che il professionista sfrutta l’allarme suscitato dal costante aumento del numero dei soggetti contagiati dal COVID-19.

Inoltre, benché il sito lasci intendere che la vendita on line del prodotto sia lecita e che il professionista operi in un contesto di piena legalità, tuttavia la vendita on line di detti farmaci non è consentita in Italia poiché soggetta alla presentazione della prescrizione medica.

L’Autorità, in considerazione del particolare momento, continua a porre la propria attenzione su operatori attivi nel mercato dell’e-commerce che adottano comportamenti scorretti e ingannevoli.

venerdì 12 luglio 2019

Il rischio dell'acquisto dei farmaci on line


Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

sabato 9 febbraio 2019

sabato 11 febbraio 2017

lunedì 24 ottobre 2016

Farmaci oncologici, Aspen condannata dall'Antitrust

Fonte: AGCM 14 ottobre 2016
Multa dell’Autorità Antitrust da oltre 5 milioni di euro per la multinazionale farmaceutica Aspen per aver fissato prezzi iniqui con rincari fino al 1500% per farmaci salvavita e insostituibili per pazienti oncoematologici, soprattutto bambini e anziani, violando l’art. 102, lettera a) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Dopo aver acquistato da GlaxoSmithKline il pacchetto di farmaci antitumorali, il cui brevetto era scaduto da decenni, infatti, Aspen ha avviato una negoziazione con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) volta esclusivamente ad ottenere ingenti aumenti di prezzo, pur in assenza delle necessarie giustificazioni economiche. Aspen, pertanto, ha adottato una strategia negoziale particolarmente aggressiva, che ha raggiunto l’apice nella minaccia credibile di interruzione della fornitura diretta dei farmaci al mercato italiano. Si tratta di prodotti a base dei principi attivi clorambucile, melfalan, mercaptopurina e tioguanina, nei quali è presente la sola Aspen con i c.d. farmaci Cosmos, ovvero le specialità medicinali denominate Leukeran (clorambucile), Alkeran - in formulazione iniettabile e in compresse – (melfalan), Purinethol (mercaptopurina) e Tioguanina (tioguanina).

venerdì 22 aprile 2016

28 aprile 2016 - Torino kit della legalità: contraffazione alimentare e non solo

La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, l’Associazione Réseau Entreprendre Piemonte e Libera Piemonte, organizza il secondo appuntamento dei tavoli tecnici per la costruzione di un kit per la legalità destinato alle nuove imprese, professionisti e addetti ai lavori. Sarà esaminato il fenomeno della contraffazione nei suoi vari aspetti. Partecipazione gratuita, previa iscrizione.
 
Per maggiori informazioni, clicca qui.

venerdì 8 aprile 2016

Contraffazione dei farmaci

L'AIFA -Agenzia Italiana del Farmaco – ha pubblicato sul proprio sito alcuni importantissimi quanto indispensabili avvertimenti per aiutare il cittadino a non incappare nel grave, quanto dannoso, problema della contraffazione dei medicinali.

> Cosa sono i farmaci contraffatti?
Sono farmaci la cui etichetta riporta informazioni false rispetto al contenuto (ad esempio gli ingredienti) e all’origine del prodotto (come il paese di provenienza). Sono dunque farmaci che spesso non contengono quanto invece promesso e indicato sulla confezione e sul foglietto illustrativo. 

Le tipologie sono diverse poiché un farmaco contraffatto, rispetto al farmaco legale autorizzato, può:
  • contenere lo stesso principio attivo (ovvero l’ingrediente che conferisce al farmaco le proprietà terapeutiche), nel corretto dosaggio, ma con una provenienza e una qualità diversa da quella prevista e indicata sulla confezione 
  • contenere il corretto principio attivo, con un dosaggio diverso 
  • contenere un principio attivo diverso 
  • contenere un ingrediente tossico e talvolta letale 
  • non contenere alcun principio attivo
> I farmaci contraffatti sono pericolosi?
Sì, perché vengono prodotti e distribuiti senza alcuna conformità agli standard di qualità stabiliti a livello mondiale e che tutti i produttori e distributori del settore devono obbligatoriamente rispettare. Le analisi effettuate in laboratorio hanno evidenziato in alcuni casi l’inefficacia terapeutica o la nocività dei medicinali contraffatti, dovute alla presenza di ingredienti meno purificati o diversi da quelli previsti, talvolta altamente tossici. 

Benché in alcuni casi i farmaci contraffatti possano manifestare una qualche efficacia , a questi si accompagnano spesso effetti collaterali.  Gli effetti collaterali possono essere immediati, ma in alcuni casi si manifestano soltanto a distanza di tempo dall’effetto “terapeutico” che il prodotto ha causato, con conseguenze difficilmente prevedibili. 

>I farmaci acquistati in farmacia sono sicuri?
Si, perché la sicurezza di quella che tecnicamente viene definita la “filiera legale” e della quale fanno parte produttori, distributori all’ingrosso e al dettaglio (e dunque le farmacie) autorizzati e controllati dalle autorità competenti, è garantita dal sistema di Tracciabilità del Farmaco.

In pratica, l’apposizione di un bollino a lettura ottica su ogni singola confezione di medicinale distribuita in Italia permette la “tracciatura” dei medicinali lungo la filiera, proteggendo in maniera efficace la rete dall’ingresso di contraffatti. 

>L’Italia è toccata dal problema dei farmaci contraffatti?
Sì, sebbene in misura minore rispetto ad altri paesi, grazie ad una serie di motivi tra i quali il sopra menzionato sistema di Tracciabilità del Farmaco, che garantisce la sicurezza dei farmaci distribuiti nelle farmacie, parafarmacie e ospedali del SSN, e la forte cooperazione tra istituzioni realizzata attraverso la task-force anticontraffazione nazionale IMPACT Italia. Il problema maggiore è attualmente rappresentato dai canali illegali, come i punti vendita non autorizzati alla vendita di farmaci o la gran parte delle farmacie presenti su Internet. 

>In Italia è possibile acquistare farmaci su Internet?
Attualmente nel nostro paese le farmacie e le parafarmacie sul territorio sono gli unici canali autorizzati alla vendita di farmaci al cittadino. Solo a partire dal 2013 l’Italia, come altri paesi UE, sarà chiamata a regolamentare tale tipologia di acquisto. 

>Si corrono dei rischi acquistando farmaci su Internet?
L’acquisto di farmaci attraverso Internet è molto pericoloso perché, come dimostrato da numerosi studi, gran parte delle farmacie presenti sul web sono illegali e spesso responsabili della diffusione di medicinali di dubbia qualità, ovvero fabbricati e distribuiti senza alcuna conformità agli standard di qualità riconosciuti a livello mondiale.
 
>Come si riconoscono le farmacie illegali sul web?
Alcuni studi hanno permesso di identificare una serie di caratteristiche comuni alle farmacie online non autorizzate:

- riferimenti telefonici falsi
- ricorrenza di errori nel testo del sito
- transazioni economiche (come i pagamenti) che avvengono in pagine non protette (ovvero in indirizzi http invece che in https)
- basso prezzo del prodotto offerto alla vendita rispetto a quello del prodotto originale autorizzato sul mercato (basti pensare che il costo di prodotti per il trattamento delle disfunzioni maschili venduti su Internet è dieci volte inferiore a quello dei farmaci di marca autorizzati venduti in farmacia).

>Quali sono i farmaci che vengono offerti in vendita su Internet?
Tendenzialmente qualsiasi farmaco che prometta un profitto. Attualmente l’offerta è comunque concentrata su alcune tipologie più richieste dal mercato illegale, ovvero:
  1. farmaci per il trattamento delle disfunzioni erettili 
  2. farmaci dimagranti 
  3. steroidi e anabolizzanti
>Cosa si deve fare in caso di un farmaco “sospetto”?In questi casi è bene segnalare il caso sia all’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo medicrime@aifa.gov.it che alla task force nazionale per la lotta alla contraffazione IMPACT Italia, della quale fanno parte AIFA, Ministero Salute, NAS, Istituto Superiore di Sanità, Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Dogane, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.impactitalia.gov.it

mercoledì 9 ottobre 2013

Antitrust interviene contro la vendita di farmaci on line

Fonte: AGCM
Comunicato stampa 7 ottobre 2013
"L’Antitrust ha intimato alla società britannica Hexpress Ltd di sospendere la vendita on line di farmaci soggetti a prescrizione medica (cd farmaci etici). Alla società, che commercializza i prodotti tramite i siti internet individuati dai nomi a dominio 121doc.net, it.121doc.net e 121doc.it, accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano, sono stati dati 5 giorni di tempo per rispettare la decisione dell’Autorità. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito di un procedimento avviato alla luce di una segnalazione congiunta di AIFA, Nas, Ministero per lo Sviluppo Economico e Ministero della Salute e delle segnalazioni della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Mercati, di Federfarma, Federazione Ordine Farmacisti Italiani, nei confronti di un insieme di siti: oltre a121doc.net, it.121doc.net e 121doc.it, anche i siti www.anagen.net e www.webpharmacy.biz.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...