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domenica 17 gennaio 2021

Falsi contratti energia? il consumatore risarcito anche per il danno morale

Questa domenica vi proponiamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, ne siamo sicuri, incontrerà il vostro interesse.

Stiamo parlando della pratica commerciale, tutt'altro che rara, della conclusione di falsi contratti per la fornitura del servizio di energia elettrica (o la modifica di precedenti rapporti contrattuali) attraverso agenti aggressivi.

Come associazione abbiamo già seguito, anche sotto il profilo legale, questioni legate alla fornitura di energia elettrica e gas, ottenendo un recente brillante risultato avanti al Tribunale di Torino (vedi qui).

Questa, come altre, è una vicenda che nasce dalla segnalazione di consumatori, i quali avevano visto mutare le condizioni contrattuali (ad esempio, passare dal mercato regolamentato a quello libero, oppure da una compagnia all'altra), senza avere conoscenza di tale cambiamento. 

Si tratta di una pratica commerciale che Consumatore Informato aveva segnalato già anni addietro, come potete leggere in questo post (clicca qui).

Ed il caso sottoposto all'attenzione degli Ermellini ha ad oggetto un contratto di Enel Energia concluso con un consumatore, ma risultato in seguito falso (ovvero con firma apocrifa).

In termini più semplici, il consumatore si era visto modificare le condizioni contrattuali in assenza di una sua specifica approvazione, con il passaggio al mercato libero mai voluto.

La Corte di Cassazione ha ribadito, in primo luogo, che in tali casi il consumatore non deve nulla per la fornitura di energia elettrica (e gas) ottenuta con un contratto falsificato.

La Cassazione ha, in tal senso, ribaltato la decisione del Tribunale di Brindisi, il quale ha aveva accolto la domanda del gestore il quale chiedeva comunque che venisse riconosciuto il pagamento della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica).

Il Giudice di legittimità si è limitato, sotto tale profilo, a dare applicazione all'art. 57 del Codice del Consumo, norma secondo la quale il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione (pagamento delle bollette) verso la società per la fornitura non richiesta.

Allo stesso tempo, la Cassazione nega la possibilità da parte dell'operatore professionale di agire verso il consumatore per richiedere l'arricchimento senza giusta causa, in quanto la norma è "volta a tutelare il consumatore ed esonerarlo da oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette, anche alla luce delle direttive CE".

Ma la Corte di Cassazione ha altresì riconosciuto il diritto del consumatore a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno morale, evidenziando che "vi sia stata contraffazione della sottoscrizione del contratto del 25 gennaio 2010, in base a quale la controricorrente ha effettuato la fornitura, e ciò è penalmente sanzionabile ai sensi degli artt. 485 e 489 cod. penale".

Nella vicenda oggetto del nostro commento, il consumatore aveva provveduto a denunciare la vicenda ai Carabinieri, con successivo rinvio a giudizio della società e dell'agente per truffa contrattuale. Tale denuncia ha, di fatto, reso inequivocabile il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del contraente debole.

Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile sentenza n. 261/2021.

venerdì 3 novembre 2017

Consumatori obbligati a pagare inutili sovrapprezzi - condannate società energia

Fonte: AGCM
L’Autorità ha chiuso cinque procedimenti istruttori avviati nei confronti di altrettante compagnie attive nella fornitura dei servizi energetici,  A2A, Green Network, E.ON, Edison e Sorgenia, irrogando sanzioni, per un totale complessivo di oltre 900.000 euro, per la violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo.


L’Autorità ha accertato che, a partire dal 13 giugno del 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina, le predette società hanno chiesto ai consumatori il pagamento di una commissione di importo variabile, da 1 a 4 euro, in relazione a specifiche modalità di pagamento delle fatture (ad esempio, mediante bollettino postale o con carta di credito).

L’Autorità ha ritenuto che la previsione di questa commissione, in tutti i casi esaminati, fosse in contrasto con l’art. 62 del Codice del Consumo che prevede un divieto generale di imporre ai consumatori spese aggiuntive per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, senza che risulti possibile, in assenza di esplicite previsioni normative, ribaltare sui consumatori alcun onere e/o costo ad essi ricollegato o ricollegabile.

domenica 27 novembre 2016

L'auto non viene consegnata? le rate del finanziamento non devono essere pagate!

Nuovo ed interessante intervento di un giudice chiamato a decidere in merito all'obbligo da parte del consumatore di versare alla finanziaria le rate periodiche per l'acquisto di un  veicolo.

Dobbiamo subito evidenziare che di recente si sono moltiplicati i casi di consumatori che, dopo aver deciso di finanziare l'acquisto del veicolo, sono state costrette dalle finanziarie a pagare le rate del contratto anche nel caso in cui la macchina non sia stata regolarmente consegnata.

Il Tribunale di Benevento, con la recente sentenza che potete leggere di seguito, ha dato applicazione  al più recente orientamento della Cassazione (e della Corte di Giustizia dell'unione europea), ritenendo che il consumatore possa giovarsi delle norme volte a tutelarlo in queste ipotesi.

Il Giudice, richiamando l'art. 125 del Testo Unico Bancario, ha affermato che il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito al consumo (finanziamento) nel caso in cui non abbia ricevuto il veicolo a causa del venditore, considerando questa ipotesi come un caso di inadempimento di non scarsa importanza (ex articolo 1445 Cc) del fornitore del bene o servizio sempreché tale circostanza sia provata dal consumatore.

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto provato, attraverso i testi, l'avvenuta consegna dell'autovettura oggetto del finanziamento da parte del venditore.

Qui la sentenza.

lunedì 29 dicembre 2014

Energia elettrica: conciliazione on line anche per i produttori/consumatori

Fonte
Comunicato stampa Autorità energia elettrica e gas
Estensione del Servizio Conciliazione on-line anche ai prosumer, i produttori/consumatori di energia elettrica, obbligo di partecipazione per tutti i distributori, i fornitori della maggior tutela nell'elettrico e per il GSE, quest'ultimo solo per le materie regolate. Sono le principali novità introdotte dall'Autorità che dal prossimo 1° luglio 2015 rafforzeranno l'operatività del Servizio Conciliazione on-line del Regolatore. Per facilitare ulteriormente il raggiungimento di un accordo vengono inoltre ottimizzate alcune regole procedurali, prevedendo l'allineamento e la riduzione di diverse tempistiche.
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