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lunedì 4 luglio 2016
domenica 20 marzo 2016
Contraffazione del marchio CE - punito il tentativo di falsificazione con "China Export"
Questa domenica trattiamo la contraffazione del marchio CE, con l'interessante pronuncia n. 263/2015 del Tribunale di Padova, chiamato a giudicare la vendita di prodotti che non rispettavano le normative europee.
Con la citata sentenza il Tribunale di Padova ha condannato un commerciante di origine cinese (a 2 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali) per il reato di frode nell'esercizio del commercio, reato previsto e punito dall'art. 515 c.p.c., per aver falsificato il marchio comunitario.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Padova ha ad oggetto un quantitativo cospicuo (circa 5.000 esemplari) di occhiali da vista e da sole con marchio CE contraffatto.
Va precisato che il Tribunale ha condannato il commerciante a titolo di tentativo ex art. 56 e non nella forma consumata in quanto i predetti beni venivano rinvenuti dalla Guardia di Finanza all'interno di un box situato in una sorta di centro commerciale, circostanza che faceva desumere la loro destinazione alla vendita.
Qualora, invece, il commerciante fosse stato trovato nell'atto di vendere/consegnare i beni ad un acquirente gli sarebbe stato contestato il reato di cui all'art. 515 c.p. nella forma consumata, con la conseguenza che la sanzione sarebbe stata superiore. Tale norma
punisce “Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di
proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi,
nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza
essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali
marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.00 (...)”.
Il Tribunale di Padova ha ritenuto, come già precedentemente sostenuto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione (9310/13), che “l'applicazione della marcatura CE contraffatta è astrattamente riconducibile alla fattispecie contemplata dall'art. 515 c.p.”.
Col termine “contraffare” solitamente si indica la riproduzione di marchi o segni distintivi già registrati e attribuiti a determinati beni di consumo (es. occhiali, borse, vestiti, ecc.) che vengono apposti, da soggetti terzi non autorizzati su nuovi prodotti, similari ma diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio/segno distintivo, in modo che tali beni vengano scambiati con l'originale.
Detta in altro modo, utilizzando il linguaggio comune, con il termine “contraffazione” si fa riferimento ad una molteplicità di atti diretti a produrre e commercializzare prodotti che recano illecitamente un marchio identico ad uno registrato oppure la riproduzione, anch'essa illecita, di beni tutelati dal diritto d'autore, meglio nota come pirateria. Nel nostro codice penale la contraffazione è prevista come autonoma fattispecie di reato all'art. 473 c.p.
La conseguenza di tale illecita operazione si riverbera sul consumatore che viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti. Presupposto del reato di contraffazione è la registrazione del marchio nelle forme stabilite dalla legge.
Occorre, pertanto, che il marchio/segno distintivo (es. Nike, Guess, Nero Giardini) sia stato precedentemente registrato rispettando le norme dell'ordinamento interno (ad esempio quelle italiane), dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali, poste a protezione della proprietà intellettuale, dei prodotti industriali e delle opere dell'ingegno. Quanto precisato consente di comprendere il ragionamento posto alla base della sentenza in commento.
I beni contraffatti rinvenuti dalla Guardia di Finanza di Padova riportavano il marchio CE contraffatto, precisamente sugli occhiali era apposta la marcatura CE (China Export) che si distingue da quella Europea per la sola ed impercettibile diversa distanza tra le due lettere.
Tale millimetrica diversità, secondo il Tribunale di Padova (e come già precisato, secondo la Suprema Corte di Cassazione) è sufficiente ad ingenerare nel consumatore la convinzione che la merce abbia le caratteristiche e gli standard europei.
La marcatura CE ha la funzione di tutelare la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti mediante l'attestazione della rispondenza alle disposizioni comunitarie che ne prevedono l'utilizzo.
Il simbolo “CE” non va però inteso come marchio di qualità o di origine, in quanto è un mero marchio amministrativo, che evidenzia la possibilità di libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario.
Utilizzando le parole della Corte di Cassazione “la marcatura CE attesta la conformità del prodotto a standard minimi di qualità e costituisce, pertanto, una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista.” (Cass. 23819/2009)
Concludendo, il Tribunale di Padova ha motivato la sentenza di condanna a carico del commerciante cinese sostenendo che la consegna di merce recante una marcatura contraffatta, attestante la rispondenza a specifiche costruttive che assicurano la sussistenza dei requisiti di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria, determina senz'altro quella divergenza qualitativa necessaria per configurare il reato di cui all'art. 515 c.p..
Qui la sentenza.
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