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venerdì 3 marzo 2023

Un buon esempio di beni comuni: ecco la "Piccola Biblioteca di Cadine"

Fonte: Comune di Trento
31 gennaio 2023
Con questo patto il Gruppo Oasi si impegna a garantire l'apertura di quella che è ora chiamata la “Piccola Biblioteca di Cadine” nei locali che a suo tempo erano occupati dall’ex punto di prestito del servizio Biblioteca e archivio storico del Comune di Trento. Si tratta di uno spazio pubblico, aperto a tutta la comunità, dove saranno proposte iniziative culturali legate, in particolare, alla promozione della lettura. Sarà possibile prendere in prestito più di 2000 libri (dalla prima infanzia alla narrativa per adulti). La “Piccola biblioteca di Cadine” intende inoltre contribuire a sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, promuovendo il rispetto e la cura dei beni comuni, valorizzando e responsabilizzando i soggetti attivi del territorio.

La “Piccola biblioteca di Cadine” è ospitata in una delle sale del “Centro Contrasto”, uno spazio socio-educativo territoriale gestito dal Gruppo Oasi in via del Molin 34 a Cadine. L’orario settimanale di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30, il venerdì dalle 12 alle 18.

domenica 8 dicembre 2019

Infissi montati male - cosa succede se non denuncio il venditore?

L’argomento affrontato è di quelli che si incontrano nelle aule, in quanto spesso si va in causa perché il proprio serramentista non monta poi così bene gli infissi, dovendone adattare le misure a vani di case vecchie o usare materiali scadenti, addirittura forniti dallo stesso committente per alleggerire la fattura. 

Si susseguono – ed è il caso racchiuso in Tribunale di Savona, sentenza n. 19 settembre 2018, oggi in commento – perizie, testimoni e istruttorie lunghe e complicate davanti al giudice, quando è meglio, in questi casi, verificare immediatamente se la serranda non funziona e scrivere una raccomandata, con prova di consegna, al proprio serramentista, evidenziando nel dettaglio – e anche qualcosa in più, dato che il più comprende il meno - cosa non va. 

L’oggetto del contendere non è da ignorare, perché il consumatore può prevedere, con una certa precisione, a cosa va incontro se gli infissi danno problemi e, al posto di attivarsi subito, perde tempo dietro lamentele nell’ufficio dell’installatore che non vuol saperne di risarcire i danni.

In questo genere di contenziosi è importante, anzi capitale, denunciare i vizi molto presto, e bene.

Ma quanto presto?

La risposta a questa domanda dipende da vari fattori.

In primo luogo, dal tipo di garanzia offerta dalla legge: quella del consumatore, che però opera solo per i beni mobili (art. 128 T.U. Consumo), ovvero quella del Codice Civile.

In questo caso, un conto è litigare per un automobile guasta (v. link) e altro conto ancora per un infisso in pvc, in quanto si applica il codice civile: gli Ermellini, infatti, sostengono che un infisso, anche se si può smontare e rivendere da qualche altra parte, è pur sempre un oggetto incorporato ad una casa – e quindi ad un immobile - che serve a dargli valore, anche solo per riparare le stanze dagli spifferi. 

Veniamo, ora, al tipo di contratto sotto cui va messa la prestazione del serramentista che prende le misure e viene a installare l’infisso a casa.


Per quanto montare gli infissi sia un’attività laboriosa, soprattutto quando devono essere adattati ad un vano vecchio e fuori misura, si intuisce che il serramentista vende un prodotto che era nel proprio magazzino merci – anche se i venditori sanno bene che, oggi come oggi, è meglio fare poche scorte e esaurirle subito -, il quale deve essere solo adattato alle esigenze del cliente.

Il ragionamento appena proposto, di per sé intuitivo, è lo stesso di quello seguito da molti Giudici – e  Savona si accoda – quando si deve decidere se far rientrare tale rapporto nell'area dell'appalto, ovvero contratto di opera oppure se si tratta di una vendita.

Non è nostra intenzione, in questa sede, discettare sull’interpretazione di questi tipi di contratto, se non per specificare due punti praticissimi.

Il primo, se il serramentista si rifornisce di infissi già fatti, sempre uguali e, a propria volta, li piazza in case diverse, adattandoli alle esigenze del cliente, allora si cade sotto la vendita (o, meglio, i giuristi la chiamerebbero “vendita di cosa futura”, perché la res è specificata quando viene installata): qui, i vizi più ricorrenti (spifferi, inestetismi, serrande che sbattono etc.) vanno denunciati fulmineamente, entro e non oltre otto giorni dalla scoperta (meglio ancora, subito!).

Il secondo – ma è rarissimo oggi -, se il serramentista usa materie prime proprie o quelle che gli fornisce il committente (ad esempio, laminati metallici, legno grezzo, vernici etc.) e fa di sana pianta un infisso, allora si cade sotto l’appalto: prevale il fare sul dare e, ovviamente, il termine per rilevare i vizi si allunga fino a 60 dì dalla scoperta.

In ogni caso, è bene invitare il consumatore ad essere scaltro: se c’è l’intenzione, meglio contestare subito, anche solo con una raccomandata, in modo puntiglioso e specifico ogni minimo vizio, che non rimandare a domani o, peggio ancora, andare a lamentarsi in ufficio dal serramentista. 


Di seguito trovi la sentenza. 

domenica 20 marzo 2016

Contraffazione del marchio CE - punito il tentativo di falsificazione con "China Export"

Questa domenica trattiamo la contraffazione del marchio CE, con l'interessante pronuncia n. 263/2015 del Tribunale di Padova, chiamato a giudicare la vendita di prodotti che non rispettavano le normative europee.

Con la citata sentenza il Tribunale di Padova ha condannato un commerciante di origine cinese (a 2 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali) per il reato di frode nell'esercizio del commercio, reato previsto e punito dall'art. 515 c.p.c., per aver falsificato il marchio comunitario.

La vicenda esaminata dal Tribunale di Padova ha ad oggetto un quantitativo cospicuo (circa 5.000 esemplari) di occhiali da vista e da sole con marchio CE contraffatto.
 
Va precisato che il Tribunale ha condannato il commerciante a titolo di tentativo ex art. 56 e non nella forma consumata in quanto i predetti beni venivano rinvenuti dalla Guardia di Finanza all'interno di un box situato in una sorta di centro commerciale, circostanza che faceva desumere la loro destinazione alla vendita.
 
Qualora, invece, il commerciante fosse stato trovato nell'atto di vendere/consegnare i beni ad un acquirente gli sarebbe stato contestato il reato di cui all'art. 515 c.p. nella forma consumata, con la conseguenza che la sanzione sarebbe stata superiore.  Tale norma punisce “Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.00 (...)”.

Il Tribunale di Padova ha ritenuto, come già precedentemente sostenuto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione (9310/13), che “l'applicazione della marcatura CE contraffatta è astrattamente riconducibile alla fattispecie contemplata dall'art. 515 c.p.”.

Col termine “contraffare” solitamente si indica la riproduzione di marchi o segni distintivi già registrati e attribuiti a determinati beni di consumo (es. occhiali, borse, vestiti, ecc.) che vengono apposti, da soggetti terzi non autorizzati su nuovi prodotti, similari ma diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio/segno distintivo, in modo che tali beni vengano scambiati con l'originale.
 
Detta in altro modo, utilizzando il linguaggio comune, con il termine “contraffazione” si fa riferimento ad una molteplicità di atti diretti a produrre e commercializzare prodotti che recano illecitamente un marchio identico ad uno registrato oppure la riproduzione, anch'essa illecita, di beni tutelati dal diritto d'autore, meglio nota come pirateria. Nel nostro codice penale la contraffazione è prevista come autonoma fattispecie di reato all'art. 473 c.p.

La conseguenza di tale illecita operazione si riverbera sul consumatore che viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti. Presupposto del reato di contraffazione è la registrazione del marchio nelle forme stabilite dalla legge.
 
Occorre, pertanto, che il marchio/segno distintivo (es. Nike, Guess, Nero Giardini) sia stato precedentemente registrato rispettando le norme dell'ordinamento interno (ad esempio quelle italiane), dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali, poste a protezione della proprietà intellettuale, dei prodotti industriali e delle opere dell'ingegno. Quanto precisato consente di comprendere il ragionamento posto alla base della sentenza in commento.
 
I beni contraffatti rinvenuti dalla Guardia di Finanza di Padova riportavano il marchio CE contraffatto, precisamente sugli occhiali era apposta la marcatura CE (China Export) che si distingue da quella Europea per la sola ed impercettibile diversa distanza tra le due lettere.
 
Tale millimetrica diversità, secondo il Tribunale di Padova (e come già precisato, secondo la Suprema Corte di Cassazione) è sufficiente ad ingenerare nel consumatore la convinzione che la merce abbia le caratteristiche e gli standard europei.
 
La marcatura CE ha la funzione di tutelare la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti mediante l'attestazione della rispondenza alle disposizioni comunitarie che ne prevedono l'utilizzo.
 
Il simbolo “CE” non va però inteso come marchio di qualità o di origine, in quanto è un mero marchio amministrativo, che evidenzia la possibilità di libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario.
 
Utilizzando le parole della Corte di Cassazione “la marcatura CE attesta la conformità del prodotto a standard minimi di qualità e costituisce, pertanto, una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista.” (Cass. 23819/2009)
 
Concludendo, il Tribunale di Padova ha motivato la sentenza di condanna a carico del commerciante cinese sostenendo che la consegna di merce recante una marcatura contraffatta, attestante la rispondenza a specifiche costruttive che assicurano la sussistenza dei requisiti di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria, determina senz'altro quella divergenza qualitativa necessaria per configurare il reato di cui all'art. 515 c.p..

Qui la sentenza.
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