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domenica 19 luglio 2026

Il prezzo è elemento fondamentale del contratto - deve essere indicato nel documento che firmate

Non vi è mai capitato di concludere un contratto e rimandare, in seguito, la determinazione del prezzo di vendita? è regolare posticipare l'indicazione del prezzo di vendita di un prodotto o servizio?

Il provvedimento che vi proponiamo di seguito ci consente di fare un po' di chiarezza sul punto, in quanto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6142 del 24 febbraio 2022, ricorda un principio che ogni consumatore dovrebbe tenere bene a mente: quando la legge richiede la forma scritta, gli elementi essenziali del contratto devono essere chiaramente indicati nel documento. Se manca un elemento fondamentale, il contratto può addirittura essere nullo.

Il caso affrontato dai giudici di legittimità non riguarda direttamente i consumatori, in quanto  si discuteva della costituzione onerosa di un diritto di usufrutto su un immobile tra privati, ma il principio può trovare giusta applicazione anche in ipotesi di rapporto tra professionista e consumatore.

Nella scrittura privata le parti avevano dichiarato semplicemente che il prezzo era già stato interamente pagato, senza però indicarne l'importo né il criterio per determinarlo. 


- Cosa dice la Cassazione: contratto determinato/prezzo elemento fondamentale

La Suprema Corte viene chiamata a decidere questo tipo di vicenda ed opera una precisa premessa: se per il contratto è prevista la forma scritta, tutti gli elementi fondamentali del contratto devono essere indicati in modo chiaro e determinato nel testo: anche il prezzo.

"Nei negozi formali la volontà delle parti deve rivestire la forma scritta prevista per la validità almeno per quanto riguarda gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium").

E' costante l'insegnamento di questa Corte che - in tal caso - l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei al documento (Cass. 8765/2021; Cass. 525/2020; Cass. 28762/2018; Cass. 3234/2015; Cass. 21352/2014; ; Cass. 1432/2004; Cass. 887/1999).".

Quando la legge richiede che un contratto sia scritto, è comunque possibile definire i dettagli rimandando a dati o documenti esterni. L'importante è che questi elementi esterni siano chiari, precisi e facili da individuare.

La quietanza di pagamento può essere considerato elemento esterno idoneo ad attestare l'elemento del prezzo? la risposta è negativa, in quanto la quietanza dimostra che qualcuno afferma di aver ricevuto un pagamento, ma non sostituisce il contratto né integra un elemento essenziale che avrebbe dovuto essere riportato per iscritto. Se il prezzo non è indicato o non è oggettivamente determinabile sulla base di criteri richiamati nello stesso contratto, il requisito della forma scritta non è rispettato: "Non era - quindi - sufficiente che i contraenti avessero dato atto del pagamento del prezzo: tale dichiarazione, pur presupponendo che un accordo fosse stato raggiunto in ordine all'entità del corrispettivo, consentiva di individuare la causa del contratto, ma non forniva alcuna indicazione né sull'ammontare del corrispettivo, né sul criterio da impiegare per giungere alla sua quantificazione, non essendo assicurata la determinazione (o determinabilità) in forma scritta di un elemento essenziale del contratto (il prezzo).

Si tratta di una decisione che va ben oltre il caso dell'usufrutto. Il principio può interessare numerosi rapporti che coinvolgono anche i consumatori: compravendite immobiliari, cessioni di diritti, accordi patrimoniali e, più in generale, tutti quei contratti per i quali la legge impone la forma scritta.


- Perché dobbiamo tenere in considerazione il principio della Suprema Corte

Come associazione di tutela dei consumatori vediamo spesso controversie nate proprio da accordi incompleti o redatti con eccessiva superficialità, fondati sulla fiducia o su presunte ed ulteriori pattuizioni intervenute a voce. 

Non è raro trovare contratti che rinviano a future intese, che contengono formule generiche oppure che si limitano ad affermare che "tutto è stato concordato" oppure integrate, in seguito, con messaggi sms o Whatsapp. 

Quando insorge un problema, però, diventa difficile dimostrare cosa fosse stato realmente pattuito, e ben potete comprendere quanto sia delicata questo tipo di questione.

La Cassazione ricorda che la certezza dei rapporti giuridici nasce prima di tutto dalla chiarezza del contratto. Ciò che è scritto tutela entrambe le parti; ciò che rimane soltanto nelle conversazioni o nelle intenzioni rischia invece di diventare fonte di contenzioso.

Ricordatevi che se il prezzo non compare nel contratto, quest'ultimo potrebbe essere dichiarato nullo (se esiste l'obbligo di forma scritta).

- I nostri consigli pratici per voi che state concludendo un contratto

Prima di firmare un contratto è sempre opportuno:

- verificare che il prezzo sia indicato in modo preciso oppure che siano riportati criteri oggettivi e già individuabili per determinarlo;

- diffidare delle formule generiche come "importo già concordato" o "corrispettivo già versato" se manca qualsiasi riferimento all'entità della somma;

- pretendere che ogni modifica dell'accordo sia riportata per iscritto;

- conservare copia integrale del contratto e di tutta la documentazione collegata;

- chiedere assistenza prima della firma quando il contenuto del contratto presenta clausole poco chiare o incomplete.

Cassazione Civile - Sez. II^ sentenza n. 6142/2022

domenica 6 luglio 2025

Sanzionato il negozio se in vetrina il prodotto è privo di prezzo

 La Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale per tutti i consumatori:

"il prezzo di ogni prodotto esposto al pubblico deve essere chiaramente visibile"

Ed invece, accade che guardando una vetrina vediamo i capi, ma non sempre compare il prezzo di vendita, oppure c'è il cartellino ma è nascosto il prezzo.

Ed il caso sottoposto alla Suprema corte parte da un controllo della Guardia di Finanza in una nota boutique, ove viene riscontrato che i prezzi dei capi erano nascosti dentro le tasche dei vestiti o chiusi nelle borse.

A seguito del controllo, l'Amministrazione comunale eleva una sanzione amministrativa di oltre euro 1.000,00, provvedimento che viene impugnato dal venditore che si rivolge al Giudice di Pace, il quale annulla il provvedimento comunale.

A seguito di impugnazione avanti al Tribunale, che ribalta la decisione, la vicenda finisce infine alla Cassazione, la quale ha dato ragione all’amministrazione: il prezzo deve essere ben visibile, non solo “presente”.

La Cassazione richiama la normativa, in primo luogo, l’art. 14 del D.lgs. 114/1998, norma che prevede che ogni prodotto in vendita deve riportare il prezzo in modo chiaro e immediatamente visibile al pubblico.

Tale norma trova applicazione anche per i negozi self-service: se il cliente può toccare il prodotto, il prezzo deve essere ancora più facilmente percepibile.

Come evidenzia il giudice di legittimità, tale regola trova applicazione anche ai negozi "del lusso", i quali non si possono sottrarre all'obbligo di chiara esposizione del prezzo: 

E noi facciamo nostro l'insegnamento dei giudici e diciamo: “La trasparenza vale per tutti. Non esistono deroghe per il lusso.

Ma quali sono i diritti del consumatore?

Questa sentenza ribadisce un concetto chiave: nessuno può vendere un prodotto nascondendo il prezzo.

Si tratta di una tutela essenziale, che garantisce:

  • Scelta libera e consapevole
  • Parità di trattamento tra clienti
  • Prevenzione di pratiche commerciali scorrette

Cosa fare quando il prezzo non è visibile?

Il consumatore può adottare i seguenti comportamenti:

  • Chiedi spiegazioni al personale
  • Se non ti mostrano il prezzo, puoi rifiutarti di acquistare.
  • Documenta l’irregolarità (Una semplice foto del prodotto privo di prezzo può bastare).
  • Segnala l’abuso alla Polizia Municipale (Ufficio Commercio del Comune) oppure all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

Quali norme devono essere tenute in considerazione?










Corte di Cassazione - Sez. II^ Civ. sentenza n. 14286/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 26 gennaio 2025

Sconti e trasparenza: Corte di giustizia in favore dei consumatori

Quante volte il prezzo indicato con l'etichetta non corrisponde a quanto dobbiamo pagare al momento in cui arriviamo alla cassa? oppure capita che il prezzo indicato non è ridotto secondo quanto previsto dagli sconti?

In questi casi, cosa si fa? di solito, abbandoniamo il prodotto oppure lo acquistiamo lo stesso, di fatto non usufruendo della riduzione del prezzo su cui avevamo fatto affidamento, così come indicata.

Questo tipo di vicende è abbastanza ordinario, ma è anche arrivato davanti ai giudici comunitari, chiamati ad interpretare questo tipo di vicende in relazione alla Direttiva 2005/29/CE, norma che disciplina le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. 

Il punto oggetto di intervento giurisprudenziale riguarda, appunto il profilo della pubblicità ingannevole l'ipotesi in cui il prezzo ridotto di un prodotto debba essere calcolato sulla base del prezzo pieno applicato dal professionista ai consumatori nei 30 giorni precedenti. 

Cosa dice la Direttiva 2005/29/UE?

La Direttiva 2005/29/UE disciplina le pratiche commerciali scorrette, ossia tutte le condotte attraverso le quali i venditori tendono ad ingannare i consumatori nella proposta di vendita di beni e servizi.

Tra le condotte scorrette rientrano anche quelle relative al prezzo del prodotto, in particolare durante i periodi ove sono previsti prezzi speciali, o riduzioni particolari.

Non sempre, infatti, questi prezzi ribassati corrispondono alla realtà e ancor di meno rispettano le norme comunitarie, configurando una pratica commerciale scorretta.

Corte di giustizia - C 330/2023

La Corte ci ricorda che seguendo i principi di cui alla Direttiva 2005/29/CE, è corretto l'annuncio contenente la riduzione del prezzo se la riduzione è comparata al prezzo applicato ai consumatori negli ultimi 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione. 

Deve essere considerata pratica commerciale scorretta quella ove il prezzo pieno viene aumentato al fine di ridurlo durante il periodo degli sconti (di solito, si dice che lo "sconto è gonfiato", cioè non corrisponde alla realtà), in quanto consiste in una condotta idonea ad indurre in errore il consumatori sull'effettiva entità dello sconto proposto. 

In questi casi, infatti, il vantaggio prospettato al consumatore è "alterato" o meglio non corrisponde alla realtà, portandolo ad un acquisto che, diversamente, non avrebbe operato.

La pronuncia, infatti, si inserisce nel consolidato solco creato dai giudici comunitari e volto a rafforzare la tutela dei consumatori, garantendo maggiore trasparenza nelle promozioni di sconto proposte, sia on line che nel mercato tradizionale da parte dei venditori professionisti. 

Questi ultimi devono, infatti, garantire che la comunicazione commerciale sia trasparente e corretta, sia formalmente che nella sostanza, evitando di presentare al potenziale consumatore condizioni contrattuali, in primis il prezzo ridotto, calcolato su prezzi precedentemente aumentati o su prezzi di riferimento non effettivamente praticati.

Corte di Giustizia UE - C-330/2023

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