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domenica 6 luglio 2025

Sanzionato il negozio se in vetrina il prodotto è privo di prezzo

 La Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale per tutti i consumatori:

"il prezzo di ogni prodotto esposto al pubblico deve essere chiaramente visibile"

Ed invece, accade che guardando una vetrina vediamo i capi, ma non sempre compare il prezzo di vendita, oppure c'è il cartellino ma è nascosto il prezzo.

Ed il caso sottoposto alla Suprema corte parte da un controllo della Guardia di Finanza in una nota boutique, ove viene riscontrato che i prezzi dei capi erano nascosti dentro le tasche dei vestiti o chiusi nelle borse.

A seguito del controllo, l'Amministrazione comunale eleva una sanzione amministrativa di oltre euro 1.000,00, provvedimento che viene impugnato dal venditore che si rivolge al Giudice di Pace, il quale annulla il provvedimento comunale.

A seguito di impugnazione avanti al Tribunale, che ribalta la decisione, la vicenda finisce infine alla Cassazione, la quale ha dato ragione all’amministrazione: il prezzo deve essere ben visibile, non solo “presente”.

La Cassazione richiama la normativa, in primo luogo, l’art. 14 del D.lgs. 114/1998, norma che prevede che ogni prodotto in vendita deve riportare il prezzo in modo chiaro e immediatamente visibile al pubblico.

Tale norma trova applicazione anche per i negozi self-service: se il cliente può toccare il prodotto, il prezzo deve essere ancora più facilmente percepibile.

Come evidenzia il giudice di legittimità, tale regola trova applicazione anche ai negozi "del lusso", i quali non si possono sottrarre all'obbligo di chiara esposizione del prezzo: 

E noi facciamo nostro l'insegnamento dei giudici e diciamo: “La trasparenza vale per tutti. Non esistono deroghe per il lusso.

Ma quali sono i diritti del consumatore?

Questa sentenza ribadisce un concetto chiave: nessuno può vendere un prodotto nascondendo il prezzo.

Si tratta di una tutela essenziale, che garantisce:

  • Scelta libera e consapevole
  • Parità di trattamento tra clienti
  • Prevenzione di pratiche commerciali scorrette

Cosa fare quando il prezzo non è visibile?

Il consumatore può adottare i seguenti comportamenti:

  • Chiedi spiegazioni al personale
  • Se non ti mostrano il prezzo, puoi rifiutarti di acquistare.
  • Documenta l’irregolarità (Una semplice foto del prodotto privo di prezzo può bastare).
  • Segnala l’abuso alla Polizia Municipale (Ufficio Commercio del Comune) oppure all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

Quali norme devono essere tenute in considerazione?










Corte di Cassazione - Sez. II^ Civ. sentenza n. 14286/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

sabato 3 maggio 2025

"Shrinkflation": il 1° ottobre 2025 dovrebbero entrare in vigore le nuove regole per tutelare i consumatori

Lo scorso 1° aprile sarebbero dovute entrare in vigore nuove regole che dovrebbero, o almeno così si spera, limitare quel fastidioso fenomeno che si è sviluppato negli ultimi anni, ossia la riduzione della quantità con mantenimento invariato del prezzo.

L'entrata in vigore della novità normativa è stata, a seguito di un intervento dell'Unione europea, rinviata al 1° ottobre 2025, al fine di discuterne alcune modifiche volte a tutelare i consumatori senza danneggiare il mercato.

Stiamo parlando della c.d. shrinkflation (sgrammatura) (vedi qui) e consiste in una pratica commerciale attraverso la quale l'azienda mantiene invariata l'immagine del prodotto (il packaging) e il prezzo, ma riduce la quantità del prodotto.

Di fatto, questa condotta poco trasparente comporta un aumento camuffato del prezzo che non viene reso noto al consumatore.

Lo abbiamo notato notato tutti al supermercato, ma il settore dove sta avendo un impatto molto diffuso è quello, cosmetico e della detergenza, ove si possono notare confezioni che, all'apparenza sono uguali, ma contengono una minore quantità.

Proprio al fine di limitare tale fenomeno, la legge 193/2024 ha previsto una regolamentazione volta a limitare la condotta commerciale, garantendo maggior trasparenza verso i consumatori.

sabato 17 giugno 2023

venerdì 19 marzo 2021

Arrivano le nuove etichette energetiche - cambia la classe energetica degli elettrodomestici

Dallo scorso 1° marzo sono entrate in vigore le nuove regole per la classificazione energetica degli elettrodomestici che trovate in commercio.

Le nuove etichette energetiche troveranno applicazione, nei primi mesi, solo per quattro categorie di prodotti: frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, lavatrici e televisori (e altri monitor esterni). 

Dal 1 ° settembre 2021, la novità sarà applicata a tutti gli altri prodotti posti in commercio, con la sostituzione della vecchia scala A +, A ++ o A +++ in uso presso i negozi.

La nuova scala prevede una classificazione A-G molto più semplice e di facile comprensione per il consumatore. 

domenica 14 marzo 2021

Cosmetici: le informazioni d'uso devono essere reperibili nell'etichetta del prodotto

Questa domenica vi proponiamo un recente intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea chiamata a valutare l'applicazione delle norme di tutela del consumatore nell'etichette apposte ai prodotti cosmetici.

Nel caso di specie, una ditta polacca aveva etichettato i propri prodotti, rimandando per alcune informazioni ad un catalogo nazionale al quale l'acquirente poteva accedere per ottenere tutte le informazioni relative al prodotto e al suo utilizzo.

Il giudice comunitario è stato chiamato a valutare la compatibilità di tale scelta rispetto alle norme comunitarie, ed in particolare al Regolamento UE n. 1223/2009, ed in particolare sono stati posti due quesiti: (1) se tutte le informazioni principali devono comparire nell'etichetta del prodotto (o al più nella confezione; (2) se di conseguenza può il produttore rinviare ad altro documento per la comunicazione dei vari dati relativi al consumo del bene.

Con riferimento alla prima questione, la corte ha chiarito che tutte le informazioni devono essere visibili dal consumatore dalla mera visione del recipiente o della confezione, e quindi al momento dell'acquisto del cosmetico. Ciò può consentire l'immediata valutazione delle caratteristiche principale del prodotto, il suo uso, eventuali limiti ed ulteriori dati necessari per l'acquisto da parte del consumatore.

Trattasi di informazioni necessarie ed idonee ad un acquisto ponderato da parte dell'acquirente e che non possono essere oggetto di valutazione successiva.  

La seconda questione trova, di conseguenza, una risposta negativa, nel senso che il giudice comunitario non ha ritenuto che le informazioni relative agli ingredienti del prodotto e al suo uso non possono comparire in un catalogo nazionale, ma devono essere indicate nell'etichetta apposta sul prodotto o nella custodia.

Corte di giustizia UE - Sez. III^ - C - 667/2019.

domenica 19 novembre 2017

Vendita diretta di prodotti agricoli al consumatore: limiti e regole per l'offerta on line

Questa domenica focalizziamo la nostra attenzione sulla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che è intervenuta in materia di vendita del produttore dei prodotti agricoli direttamente al consumatore finale.

Il giudice comunitario, con la sentenza del 12 ottobre 2017, ha avuto modo di analizzare il concetto di  “vendita diretta al consumatore o all’utilizzatore finale”, chiarendone gli aspetti rilevanti ed i limiti.

La Corte, interpretando l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, norma che definisce la produzione, vendita ed etichettatura dei prodotti biologici, sancisce che i prodotti sono venduti direttamente al consumatore se - e solo se - la vendita del bene avviene con contatto diretto tra venditore e consumatore, ossia in assenza di qualsiasi intermediario.

Va da sé che la vendita di prodotti biologici può essere denominata "diretta" solo se esiste un contatto diretto tra le parti (venditore/consumatore finale), in un luogo riconosciuto per la vendita.

E per le vendite on line? leggendo le regole fissate dalla Corte di Giustizia per la vendita diretta si può intendere che le vendite possono avvenire anche attraverso le piattaforme on line, sempreché sia il venditore che si propone per la vendita diretta attraverso la via digitale.

Per tale ragione, il produttore è tenuto a registrarsi all'interno di piattaforme digitali, notificando la propria attività all'autorità competente, dichiarando la propria volontà di vendere direttamente al consumatore finale attraverso la finestra digitale.

Questa dichiarazione tutela il consumatore finale e consente un controllo più preciso da parte delle autorità nazionali rispetto ai produttori locali che si propongono sul mercato on line.

Qui la sentenza.

sabato 16 settembre 2017

Coop richiama un lotto di Queen Victoria Curry

Alcuni lettori ci hanno segnalato il recente richiamo operato da Coop del lotto n. L06193R (scadenza del 31/07/2020) di Queen Victoria Curry, prodotto venduto nelle ultime settimane in alcune sedi della catena della grande distribuzione.

La misura precauzionale è stata adottata per irregolarità dell'etichetta, al cui interno non viene indicata, tra gli alimenti, la senape.

Per maggiori informazioni, e contatti, potete leggere il comunicato di Coop riportato qui di seguito.

domenica 18 giugno 2017

Vietata l'indicazione del latte nei prodotti vegani

Quante volte troviamo, anche sugli scaffali dei supermercati, prodotti con particolari indicazioni, o denominazioni specifiche, tali da indurci a pensare che quello specifico alimento contenga determinati alimenti.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta, con una recentissima sentenza, proprio con il fine di tutelare il consumatore, aggredito da marchi ed indicazioni ambigue e poco utili per l'acquisto.

La recente sentenza (C-422/2016) è interessante perché introduce un generale obbligo per il venditore di alimenti vegetariani, il quale è chiamato a denominare in modo chiaro il prodotto, con indicazioni esplicative o descrittive che risultino idonee nel chiarire l’origine vegetale del prodotto in questione.

Il venditore di prodotti vegetali, quindi, deve essere rigoroso nell'indicazione degli alimenti, della  provenienza e dell'eventuali modalità di produzione, al fine di consentire al consumatore di avere piena contezza dell'acquisto che sta effettuando.

La vicenda
Nel caso di specie, la società tedesca TofuTown produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani destinati, principalmente, al mercato tedesco.

Il venditore produce alcuni prodotti, con denominazione particolare ossia indicando al suo interno (o almeno facendo intendere) alimenti di provenienza animale: tra queste denominazioni rientrano «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con altre denominazioni simili.

I prodotti in questione, invero, sono composti esclusivamente da alimenti vegetali e sono privi di qualsivoglia alimento animale e per tale ragione, la società venditrice viene citata in giudizio per condotta commerciale scorretta.

La Corte di giustizia dell'Unione europea
La questione arriva alla Corte di giustizia, a cui viene chiesto di interpretare la normativa comunitaria ed in particolare spiegare se la pubblicità di questi prodotti, ove viene fatto riferimento ad un alimento animale, violi la normativa comunitaria.

E la Corte, dopo aver analizzato la questione da più punti di vista, ha ritenuto che le indicazioni dei prodotti venduti dalla società TofuTown violino le norme in materia di pubblicità ingannevole, in quanto vi è il richiamo ad alimenti di origine animale (in primis, il latte) quando gli stessi non sono contenuti nel prodotto venduto.

Tale normativa, evidenzia la Corte di giustizia, riserva  le denominazioni come «crema di latte o panna», «chantilly», «burro», «formaggio» e «iogurt», unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte.

Il Giudice comunitario ha concluso, quindi, dichiarando che queste denominazioni  non possono essere legittimamente impiegate per descrivere/pubblicizzare prodotti puramente vegetali.

Esiste, per completezza e come richiamato dal Giudice, un insieme di eccezioni previste per legge e che, se del caso, possono essere richiamate dal venditore, ma i prodotti sopra richiamati non rientrano tra queste eccezioni.

Qui la sentenza.

venerdì 11 marzo 2016

Le regole del buon consumatore contro la contraffazione

Con il termine “contraffare” si intende la riproduzione di un bene in maniera tale che venga scambiato per l’originale ovvero produrre, importare, vendere o impiegare prodotti o servizi coperti da proprietà intellettuale.

La commercializzazione di prodotti contraffatti ha delle conseguenze gravi non solo sull’economia del Paese, ma soprattutto puà causare importanti problematiche  alla sicurezza e alla salute dei consumatori.

La vendita di merce contraffatta avviene attraverso differenti canali di distribuzione, può compiersi attraverso:

- mercati esterni alla distribuzione regolare (es. bancarelle o spiagge, oppure tramite Internet);
 
- negozi appartenenti alla distribuzione regolare.

domenica 17 gennaio 2016

"Veleni nel piatto" - questa sera su RAI 1

Alcuni lettori del blog ci hanno segnalato l'interessante speciale previsto questa sera su RAI 1 e dedicato agli alimenti che usualmente acquistiamo al supermercato e che finiscono sulle nostre tavole. Quali sono i cibi che fanno male? le etichette indicano in modo chiaro e trasparente la composizione degli ingredienti o la provenienza dei prodotti?

Queste ed altre domande sono oggetto dello speciale del Tg1, dove verranno proposti modelli di alimentazione alternativi, sino alla proposta di una cucina alternativa e più salutare.

Lo speciale è previsto per le ore 23:30 su RAI 1.

Per maggiori informazioni, clicca qui.
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