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domenica 9 maggio 2021

Il Consiglio di Stato conferma che il consumatore paga il servizio di Facebook con i suoi dati personali

Questa domenica potete trovare, qui di seguito, la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Lazio, confermando le sanzioni irrogate da AGCM al colosso dei social  networks.

Ripercorriamo, qui di seguito, i passaggi che hanno caratterizzato la vicenda in oggetto e la recente sentenza n. 2631/2021 del 29 marzo 2021.

- Antitrust: utilizzo illegittimo dei dati personali dei consumatori 

La vicenda prende le mosse dall'indagine avviata da AGCM nei confronti di  Facebook Inc. e Facebook Ireland Limited e conclusa con con le contestazioni pratiche commerciali scorrette riconosciute a carico della multinazionale.

L'Autorità garante ha contestato alcune pratiche scorrette poste in essere da Facebook ed in primo luogo l'omessa informativa sull'utilizzo dei dati raccolti rivolta a coloro che si iscrivevano sulla piattaforma social.

Facebook non ha reso noto ai clienti le finalità commerciali della raccolta dei dati e lo sfruttamento commerciali delle informazioni ottenute durante l'utilizzo della nota piattaforma. 

La seconda condotta contestata a Facebook è il trasferimento di tali dati a terzi, con conseguente sfruttamento commerciale delle informazioni ottenute dagli utenti.

Sotto altro profilo, il cliente che si rifiutava di concedere i propri dati personali, vedeva (e vede) limitato il proprio accesso a Facebook.

- TAR Lazio: sfruttamento commerciale dei dati - il giudice amministrativo conferma

Il Provvedimento dell'Antitrust è stato oggetto di impugnazione da parte di Facebook, la quale si è conclusa con la conferma delle sanzioni previste da AGCM, come da sentenza n. 260/2020 del TAR Lazio che ha solo ritenuto non sussistere la seconda pratica commerciale scorretta (vedi qui).  

La multinazionale si è rivolta al Consiglio di Stato, impugnando la sentenza del TAR.

- Consiglio di Stato: Il consumatore paga Facebook con i propri dati personali

Il Consiglio di Stato ha confermato il carattere scorretto della prima condotta commerciale posta in essere da Facebook, osservando che già dall'accesso alla sua homepage, il consumatore veniva falsamente informato che il servizio social sarebbe stato gratuito.

L'utente, invece, non veniva reso edotto che sarebbe stato oggetto di profilatura dei suoi dati con finalità commerciali e, più in generale, che i suoi dati sarebbero stati oggetto di sfruttamento economico da parte di Facebook.

Il carattere commerciale dei dati personali dei singoli utenti attesta, come evidenziato dal Consiglio di Stato, dimostra che Facebook offre un servizio (l'accesso alla piattaforma social) ottenendo una controprestazione dai singoli utenti che vi partecipano (lo sfruttamento dei dati personali).

Qui la sentenza del Consiglio di Stato - sentenza n. 2631/2021.

domenica 8 marzo 2020

Facebook non è gratis! la conferma arriva dal TAR

Questa domenica usciamo dal tradizionale terreno dei consumatori, e vi proponiamo un recente provvedimento pubblicato dal TAR del Lazio, sentenza del 10 gennaio 2020 n. 261, con il quale è stata parzialmente confermata la sanzione irrogata dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) a Facebook per pratiche commerciali ingannevoli (vedi qui).

L'Autorità garante aveva sanzionato Facebook per i seguenti motivi:

1. pratica commerciale scorretta ex artt. 20 - 21 del Codice del Consumo per aver fornito informazioni parziali e non trasparenti al consumatore che si iscrive al social network.

In particolare, con la prima registrazione del consumatore, la società americana non era solita fornire all'utente dati ed informazioni chiare e trasparenti in merito alla raccolta ed utilizzo dei dati personali, non escludendo la finalità commerciale.

L'Antitrust, all'esito dell'istruttoria conclusa nei confronti di Facebook, ha accertato che gli utenti non venivano resi edotti sul fine commerciale dell'utilizzo dei propri dati, lasciando intendere che il servizio di social network sarebbe stato gratuito, quando invece il profitto di Facebook consiste nella profilazione dei clienti e la successiva pubblicità: “i ricavi provenienti dalla pubblicità on line, basata sulla profilazione degli utenti a partire dai loro dati, costituiscono l’intero fatturato di Facebook Ireland Ltd. e il 98% del fatturato di Facebook Inc.”.

2. Il provvedimento sanzionatorio di AGCM aveva riguardato anche le pratiche commerciali aggressive ed abusive nei confronti dei consumatori registrati alla piattaforma, con trasferimento dei propri dati a società e siti web specializzati di terzi, in assenza di comunicazione agli utenti e senza un loro consenso.

La sentenza del TAR - Facebook non è gratuito
La vicenda è terminata davanti al TAR Lazio, il quale è stato chiamato a valutare l'attività svolta dal social network e le sue conseguenze verso i consumatori, chiarendo in particolare che Facebook offre il suo servizio ottenendo, in cambio, la possibilità di poter sfruttare i dati personali degli utenti per fini commerciali.

Il giudice amministrativo puntualizza che: "Le tesi di parte ricorrente presuppongono che l’unica tutela del dato personale sia quella rinvenibile nella sua accezione di diritto fondamentale dell’individuo, e per tale motivo Facebook era tenuta esclusivamente al corretto trattamento dei dati dell’utente ai fini dell’iscrizione e dell’utilizzo del “social network”.

Il dato personale diviene, quindi, elemento centrale dell'attività svolta dal social network, contropartita offerta dal consumatore per poter utilizzare i servizi della piattaforma, attivando un rapporto negoziale tra le parti, ove però una delle due (il consumatore) ne è ignaro.

In termini più semplici, tra le righe del provvedimento del TAR Lazio si evince che la creazione di un profilo su Facebook può essere quasi equiparato ad una stipula di un contratto commerciale a prestazioni corrispettive, ove Facebook offre al cliente una serie di servizi di chat ed ottiene, quale controprestazione dal consumatore, il consenso non informato di quest'ultimo all'utilizzo commerciale dei suoi dati personali (preferenze, interessi, esperienze etc.….).

Occorre osservare, a tal proposito, che lo sfruttamento patrimoniale del dato personale non è una novità, né tantomeno al tempo della "vita sociale digitale", ma è del tutto certo che il consumatore digitale ha diritto di essere ragguagliato in merito allo sfruttamento da parte del soggetto fornitore dei servizi sulla piattaforma.

Sul punto, il TAR è chiaro: "A fronte della tutela del dato personale quale espressione di un diritto della personalità dell’individuo, e come tale soggetto a specifiche e non rinunciabili forme di protezione, quali il diritto di revoca del consenso, di accesso, rettifica, oblio, sussiste pure un diverso campo di protezione del dato stesso, inteso quale possibile oggetto di una compravendita, posta in essere sia tra gli operatori del mercato che tra questi e i soggetti interessati.

Il fenomeno della “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un “social network”.

Sorge, quindi, un obbligo informativo da parte del fornitore dei servizi di social network, Facebook, verso i consumatori che ha un fondamento di tipo negoziale e non solo sotto il profilo della tutela della riservatezza dei dati espressi in rete.

Qui il provvedimento n. 261/2020 del TAR Lazio.
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