Visualizzazione post con etichetta Consiglio di Stato. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Consiglio di Stato. Mostra tutti i post

domenica 26 aprile 2026

Quando la piattaforma digitale deve essere chiara e trasparente

L'acquisto on line, attraverso le piattaforme digitale, rappresenta la forma di commercio più evoluta degli ultimi anni, e riguarda beni e servizi, ma può essere anche uno spazio dove è possibile vendere propri prodotti o servizi (ad esempio, eBay).

Navigando in questi siti web, almeno una volta, avrete letto una classica frase che incentiva l'adesione alla piattaforma: “Vendi senza commissioni”.

Semplice, diretta, rassicurante. Ma è davvero così?

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 2462/2025, ha voluto mettere un punto fermo su una questione molto concreta per milioni di utenti: cosa significa davvero “gratis” sulle piattaforme digitali.

Il caso riguarda Vinted, piattaforma molto diffusa per la compravendita di abiti usati e che si è affermata come leader in questo tipo di mercato ed oggetto di una sanzione da parte dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta (vedi qui).

La società decide di impugnare la sentenza ed ora i giudici amministrativi confermano le conclusioni raggiunte dall'Antitrust, considerando la pratica commerciale posta in essere da Vinted contraria ai principi del Codice del Consumo.


- Il nodo è tutto lì, in quelle poche parole: “zero commissioni”

Perché se è vero che chi vende non paga commissioni, è altresì vero che l'acquirente deve versare una somma a titolo di commissione. E soprattutto, questo costo non è immediatamente chiaro e trasparente.

Secondo i giudici, il problema non è tanto dire qualcosa di falso. È qualcosa di più sottile: dire qualcosa di vero, ma in modo tale da creare un’idea sbagliata nella testa del consumatore. 

In altre parole, una comunicazione può essere ingannevole anche senza mentire in modo evidente, ma laddove abbia il solo fine di creare confusione verso il consumatore.

Ed è proprio questo il passaggio più interessante della sentenza, in quanto il Consiglio di Stato richiama il concetto di “consumatore medio”, cioè una persona normale, che non analizza ogni dettaglio ma si affida all’impressione complessiva. 

Se quella prima impressione è fuorviante, la pratica è scorretta.

Tradotto nella vita reale: se leggo “vendi senza commissioni”, posso essere portato a pensare che l’intera operazione sia gratuita o comunque priva di costi aggiuntivi. Solo dopo scopro che esiste una commissione obbligatoria per l’acquirente e altre spese. E a quel punto la mia scelta è già stata condizionata.


- È un meccanismo che non riguarda solo questa piattaforma

È il modo in cui oggi funziona gran parte del mercato digitale: si semplifica il messaggio, si rinvia il dettaglio, si costruisce un percorso in cui il prezzo reale emerge solo alla fine.

Ma il giudice amministrativo vuole chiarire ben altro: il consumatore deve essere messo in condizione di capire subito quanto spenderà davvero. Non dopo, non a metà, non quando ormai è già coinvolto nel processo di acquisto.

Per chi utilizza queste piattaforme, il messaggio è semplice ma importante: quando qualcosa sembra “gratis”, vale sempre la pena fermarsi un attimo e chiedersi dove si nasconde il costo.

Consiglio di Stato - sentenza n. 2462/2025

domenica 13 aprile 2025

Confermata la sanzione ad Apple per il messaggio "IPhone resistente all'acqua"

Il provvedimento del Consiglio di Stato oggetto del nostro intervento prende le mosse dal provvedimento sanzionatorio notificato ad Apple nel 2020, con sanzione per complessivi 10 milioni di euro, e con il quale l'antitrust ha considerato la società responsabile di due distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo.

L'Autorità ha contestato ad Apple condotte commerciali quali, in primo luogo, di aver proposto campagne pubblicitarie con le quali ha enfatizzato la resistenza all’acqua dei modelli di iPhone in condizioni, in verità, non replicabili nella normale esperienza d’uso.

Con la medesima contestazione, alla multinazionale è stata contestata l'omissione di rilevanti informazioni sul contesto specifico (laboratorio, acqua distillata e statica), inducendo in errore il consumatore medio.

In secondo luogo, l’AGCM ha contestato la sistematica esclusione dalla garanzia legale dei danni da contatto con liquidi, anche nei casi in cui l’uso del dispositivo era stato conforme a quanto pubblicizzato. Tale condotta è stata qualificata come aggressiva, in quanto tale da limitare i diritti dei consumatori e condizionare indebitamente le loro decisioni in fase post-vendita (vedi anche qui).

Apple ha proposto ricorso al TAR, respinto, e successivamente al Consiglio di Stato, censurando il provvedimento dell'Autorità garante contestando la natura gratuita del servizio iCloud nella sua versione base (fino a 5GB di archiviazione), circostanza che dovrebbe comportare l'esclusione dell'applicazione della normativa consumeristica; la clausola con la quale viene previsto il diritto di Apple alla modifica unilaterale del contratto troverebbe giustificazione dalla peculiare natura tecnologica del servizio offerto e dai necessari aggiornamenti; la limitazione di responsabilità non violerebbe la normativa in materia consumeristica.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della società ribadendo principi fondamentali  nell’ambito della tutela dei consumatori e della regolazione delle pratiche promozionali nel settore tecnologico. Essa riafferma il principio secondo cui le informazioni commerciali devono essere chiare, veritiere e idonee a non ingenerare confusione circa le caratteristiche del prodotto. La responsabilità del professionista si estende anche alla coerenza tra la fase pubblicitaria e le politiche di assistenza e garanzia.

Con riferimento al carattere gratuito del servizio offerto da Apple, il giudice amministrativo correttamente osserva nonostante la gratuità del servizio offerto,  la vessatorietà della clausola che consenta al professionista di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, senza giustificato motivo indicato nel contratto, ex art. 33 comma 2 lett. m) del d.lgs. n. 206 del 2005, è ravvisabile laddove, per  un verso, la prestazione offerta a titolo gratuito sia giustificata  da un interesse giuridicamente apprezzabile e a matrice imprenditoriale (quale ad esempio la fidelizzazione del cliente) e, per altro verso, sussista un interesse parimenti apprezzabile del consumatore a conservare un determinato regime giuridico che impatta su un servizio di sua utilità”.

Di conseguenza, la normativa prevista dal Codice del consumo deve essere rispettata anche per questi servizi free e deve essere rispettata dal fornitore professionale di servizi e beni.

In conclusione, la pronuncia si colloca nel solco di un più ampio rafforzamento degli strumenti di controllo sulle pratiche commerciali scorrette, con l’obiettivo di tutelare l’integrità del mercato e il corretto funzionamento della libertà contrattuale del consumatore.

 Consiglio di Stato Se. VI^ - sentenza n. 1125/2025. (visibile con browser Opera - VPN attivo) 

domenica 6 ottobre 2024

Difesa debitori - confermata la sanzione dell'Antitrust

Il Consiglio di Stato conferma integralmente la sanzione amministrativa comminata dall'Antitrust a Difesa Debitori con il provvedimento n. 28476, con il quale sono state contestate alla società condotte contrarie al Codice del consumo ed in particolare forme di pubblicità ingannevole.

La vicenda, che ha riscontrato anche l'interesse di questa associazione, ha riguardato la segnalazione di pubblicità ingannevole contestata alla società attraverso la rete internet e che ha trovato definitiva conferma con la sentenza n. 4422/2024 del Consiglio di Stato.

- Il provvedimento dell'Antitrust
All'esito dell'attività investigativa avviata da AGCM, l'Autorità garante accertava violazioni al Codice del consumo da parte di Difesa Debitori, società che opera nel settore della consulenza verso i consumatori indebitati.

In particolare, l'Antitrust contestava alla debt agency condotte commerciali lesivi dei diritti dei consumatori, attraverso forme di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette, caratterizzate da informazioni parziali ed ingannevoli.

L'Autorità accertava che nella fase precontrattuale e contrattuale, Difesa Debitori ometteva al cliente informazioni in merito alla propria attività ed ai servizi offerti, con particolare riferimento alla onerosa risoluzione del contratto.

Il sito web, in particolare, era caratterizzato da informazioni pubblicitarie fortemente ingannevoli e non veritiere, inducendo il consumatore a contattare il professionista per risolvere la propria difficile condizione economica (per un approfondimento, clicca qui).

- Il TAR conferma la sanzione amministrativa
Il provvedimento amministrativo veniva, in seguito, impugnato da Difesa Debitori e la vicenda finiva davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Lazio) che ha confermato la sanzione, osservando, tra l'altro che i messaggi commerciali erano idonei ad indurre in errore il consumatore ed alterare la sua volontà, assumendo una decisione che diversamente non avrebbe assunto; che l'attività commerciale svolta dal professionista riguarda un settore ove i consumatori destinatari della pratica commerciali devono essere considerati “vulnerabili”, vista la posizione debitoria, e quindi la condotta della società avrebbe dovuto essere maggiormente diligente proprio per garantire una maggiore tutela del contraente debole; che le espressioni enfatiche e rassicuranti utilizzate nel sito web («vuoi vivere senza debito? Contattaci», oppure «ritrova la serenità libero dai debiti»), nonché la rappresentazione esclusiva di risultati certi e sicuri hanno, invece, hanno potenzialmente indotto in inganno il consumatore, sicuro di poter uscire dalla posizione debitoria e che la condotta tenuta successivamente dal Professionista non ha consentito, in tutte le vicende affrontate, di poter raggiungere quanto promesso.

- Consiglio di Stato: giusta la condanna di Difesa Debitori 
 Il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato la sentenza del TAR, confermando tutte le contestazioni sollevate dall'Antitrust verso la debt agency, censurando la condotta tenuta dalla società, in quanto lesiva degli interessi di una categoria di consumatori molto particolare ("vulnerabile") e quindi bisognosa di maggiore assistenza e tutela, vista la particolare posizione.

Richiamiamo, a tal proposito, un passaggio del provvedimento ove il giudice amministrativo espone in modo chiaro la condotta tenuta da Difesa Debitori, i soggetti destinatari dell'attività (consumatore vulnerabili) e la natura ingannevole dei messaggi pubblicitarie e delle pratiche commerciali poste in essere dalla società.

Osserva il Consiglio di Stato che: "non avevano indicato informazioni rilevanti e necessarie per consentire al consumatore medio di poter assumere, in modo consapevole, una decisione di natura commerciale. Non erano stati indicati, infatti, i costi fissi e percentuali che il consumatore avrebbe dovuto sostenere per i servizi fruiti, i costi in caso di eventuale recesso anticipato dal servizio, le concrete attività che si sarebbero potute svolgere, essendo fornite informazioni solo generiche anche nella pagina di atterraggio del link “Perché rivolgersi a noi”. Tenendo conto del contesto, della natura e delle caratteristiche del prodotto (come imposto dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea), emerge, con chiarezza, come si tratti di informazioni necessarie. L’attività della Società è, infatti, rivolta ad un soggetto già esposto sul piano debitorio, e, quindi, ad un consumatore che si trova in una situazione di difficoltà e fragilità emotiva. Dinanzi a questa tipologia di consumatore era necessario esplicitare, in modo chiaro e particolarmente attento, i costi e le effettive attività che si sarebbero potute compiere, per non generare nello stesso vane speranze, alimentate proprio dalla situazione di difficoltà. Situazione che, in molti casi, poteva essersi aggravata nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19, durante il quale si era realizzata parte della pratica.". 

Consiglio di Stato - Sez. VI^ - sentenza n. 4422/2024 (visibile con browser Opera - vpn attivo)

domenica 16 luglio 2023

Samsung : manca la prova dell'obsolescenza programmata. Annullata la multa dell'Antitrust

Il Consiglio di Stato ribalta la decisione assunta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, escludendo alcuna condotta scorretta da parte di Samsung nell'aggiornamento del software del sistema operativo installato sul modello Note 4 dello smartphone messo in vendita.


- AGCM: obsolescenza programmata - la condotta scorretta

Nel 2018 AGCM notifica a Samsung un provvedimento sanzionatorio (vedi qui), mediante il quale contesta alla multinazionale una condotta commercial scorretta per aver sollecitato i gli acquirenti del proprio smartphone modello Note 4 a procedere all'installazione del firmware di Android Marshmallow, nella consapevolezza che lo stesso avrebbe creato malfunzionamenti del dispositivo, per la cui riparazione era previsto un costo, non rientrando nella garanzia legale.

L'Autorità contesta a Samsung, in ultima istanza, di aver rilasciato un aggiornamento di software, il cui fine è stato quello di accelerare il declino del dispositivo (obsolescenza), incentivando il consumatore all'acquisto di un modello più recente.

Il provvedimento amministrativo, confermato dal TAR, finisce davanti al Consiglio di Stato.


- Consiglio di Stato: manca la prova. Annullato il provvedimento AGCM

Il Consiglio di Stato, con il provvedimento che trovate di seguito, ha ritenuto di non dover confermare la sanzione irrogata dall'autorità di settore, ritenendo difettare la piena prova della condotta contestata a Samsung, presupposto per la legittimità della decisione assunta dall'Antitrust.

Quest'ultima ha contestato a Samsung di aver ridotto le prestazioni tecniche del sistema operativo installato sul Note 4, mediante l'aggiornamento denominato "Marshmallow", con interruzione del funzionamento del mobile phone ed usura accelerata della batteria.

Il giudice amministrativo contesta aIl'Autorità di aver fondato l'intero ragionamento proposto in assenza di un accertamento tecnico idoneo a confermare le censure rivolte a Samsung, presupposto necessario per giustificare l'obsolescenza programmata.

"Questo dato di carattere eminentemente tecnico non è, tuttavia, accertato dall'Autorità mediante una specifica disamina peritale ma ricorrendo ad elementi esterni al sapere tecnico, ritenuti, comunque, idonei a disvelare un legame inferenziale e, quindi, ad integrare una congrua evidenza del dato che sorregge l'intera decisione. Infatti, l'Autorità basa il proprio assunto: i) sulle segnalazioni dei consumatori; ii) sulla diramazione di istruzioni per la gestione delle riparazioni dei guasti; iii) sul periodo in cui si sono verificate le richieste di assistenza; iii) sul numero elevato e sulle tipologie di richieste di assistenza, con relative elaborazione grafiche".

Il Consiglio di Stato censura il procedimento di formazione del provvedimento amministrativo anche sotto il profilo della partecipazione dell'ulteriore parte interessata, Google (soggetto che gestisce Android ed immette gli aggiornamenti ossia Marshmallow), non chiamata a chiarire la posizione nella istruttoria avviata contro Samsung: "In quest’ottica coglie nel segno la prima censura di Samsung, la quale lamenta, correttamente, il mancato coinvolgimento nell’istruttoria di Google, che è il soggetto che sviluppa e rilascia gli aggiornamenti “Android” destinati ad interagire con gli “smartphone” di Samsung. Infatti, anche l’aggiornamento “Marshmallow” era stato ideato e sviluppato da Google, la quale avrebbe potuto, pertanto, fornire - con ogni evidenza - indicazioni tecniche rilevanti per la comprensione delle interazioni tra tale aggiornamento e i malfunzionamenti, consentendo, quindi, di acquisire evidenze in ordine alla riferibilità di tali malfunzionamenti al “Marshmallow” o, al contrario, di escludere il nesso eziologico che l’Autorità afferma. Diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, il coinvolgimento di Google non rileva esclusivamente sotto il profilo della responsabilità, ma, prima ancora, sotto il profilo istruttorio. Infatti, se il tema tecnico centrale dell’accertamento è costituto dagli effetti derivanti dall’interazione tra l’“hardware” e l’aggiornamento del sistema “software”, appare, certamente, deficitaria un’istruttoria che non si snodi attraverso una disamina tecnica di tale aggiornamento e delle sue ripercussioni, effettuata mediante il soggetto responsabile, come spiegato, dell’ideazione e dello sviluppo dello stesso.".

Da una parte, l'Autorità censura la condotta a Samsung fondando la propria tesi su "indici esterni", dall'altra non svolge un accertamento completo coinvolgendo anche l'ulteriore soggetto interessato nella vicenda di cui trattasi, ossia Google, lo sviluppatore di Android.

Osserva, infine, che l'indagine ha riguardato una piccola parte dei modelli Note 4 immessi sul mercato, sicché l'indagine è risultata anche sotto tale profilo fatalmente parziale e non conforme.

Qui di seguito, il Consiglio di Stato - Sez. VI^ sentenza n. 6006/2023

domenica 18 settembre 2022

Multa - abbiamo il diritto di conoscere chi ci sanziona

La persona oggetto di sanzione amministrativa ha il diritto di conoscere il nominativo del sanzionatore.

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, con il provvedimento che potete leggere di seguito, e trae origine da una vicenda abbastanza ordinaria, ovverosia l'irrogazione di una multa da parte di un controllore.  

Nel caso di specie, durante un tragitto locale di Trenitalia, uno dei viaggiatori era sprovvisto di valido titolo di viaggio  obliterato, tant'è che il controllore elevava la relativa sanzione amministrativa.

Il  viaggiatore proponeva reclamo avverso il verbale di accertamento, la quale veniva respinta, sicché il consumatore decideva di presentare istanza di accesso agli atti alla Direzione regionale Veneto di Trenitalia.

Tra i vari documenti oggetto di richiesta, il ricorrente chiedeva i  dati personali dell’agente accertatore, la qualifica del medesimo e il relativo tesserino di riconoscimento.

Trenitalia opponeva diniego, sollevando questioni di riservatezza e tutela del dipendente, contestate dal viaggiatore con il ricorso presentato al TAR Veneto.

Il giudice amministrativo di primo grado accoglieva l'istanza del consumatore, costringendo Trenitalia ad impugnare il provvedimento avanti al Consiglio di Stato.

Quest'ultimo, facendo proprie le ragioni proposte dal TAR Veneto, ha rigettato il ricorso di Trenitalia, ritenendo che le generalità dell’agente accertatore non rientrano tra i dati sensibili meritevoli di una maggiore tutela, legati alla professione svolta o per tutela della riservatezza.

Non  si tratta, in altri termini, di un dato sensibile tale da giustificare il rifiuto alla legittima richiesta del soggetto legittimato ad ottenerlo, né possono essere avanzate ragioni di sicurezza e tutela del controllore, nè tanto meno motivi di privacy.

Osservano i giudici che il  rischio di sicurezza dell'agente accertatore è ipotetico e non sufficiente ad escludere il diritto di accesso azionato dal cittadino “tale rischio è stato semplicemente ipotizzato e comunque rappresenta un’argomentazione difensiva che non consente di pervenire a diversa conclusione, tenuto conto che (…) in presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1 e 2, 3, 5, e 6” (recanti i casi di esclusione del diritto di accesso) con la precisazione che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo disposto, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici”, mentre là dove si tratti di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari “l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”.

In conclusione, il viaggiatore che viene sanzionato ha diritto di conoscere i dati personali della persona che ha elevato la multa, come stabilito dal Consiglio di Stato - sentenza n. 2530/2022 che trovate qui di seguito.

domenica 19 dicembre 2021

Associazione consumatori può ottenere copia dei documenti dalla P.A.

L'associazione consumatori rappresenta interessi comuni di un gruppo di persone - i consumatori - ed è legittimità a chiedere ed ottenere l'accesso ai documenti amministrativi dalla pubblica amministrazione.

Il principio è stato esposto dal Consiglio di Stato con una recente sentenza (n. 8333/2021) con la quale il giudice amministrativo è intervenuto in tema di accesso ai documenti amministrativi, equiparando la posizione dell'associazione a quello del privato cittadino che si rivolge al soggetto pubblico per chiedere la consegna di documenti che lo riguardano.

Il giudice amministrativo ha ribadito che l'associazione è portatrice di interessi diffusi ed è meritevole della medesima tutela riconosciuta al singolo individuo, non essendovi alcuna sostanziale differenza.

Sotto altro profilo, l'associazione deve fornire prova alla P.A. di essere effettivamente titolare del diritto di accesso ai documenti per conto dei soggetti rappresentati, ossia di rappresentare l'interesse diffuso in ragione del quale si rivolge all'amministrazione, e che la documentazione oggetto della richiesta sia effettivamente necessaria o per lo meno strettamente connessa alle finalità (statutarie) perseguite dal richiedente per conto degli associati.

Di seguito potete leggere la pronuncia oggetto di commento.

Consiglio di Stato - Sez. IV^ (in sede giurisdizionale) - sentenza n. 8333/2021

domenica 14 novembre 2021

No alla vendita self service del pane precotto o congelato al supermercato

Nei supermercati italiani sono destinati a scomparire, nelle prossime settimane, gli scompartimenti destinati alla vendita self service del pane.

Il cliente non potrà più, in altre parole, arrangiarsi da solo nel riempirsi il sacchetto con il pane venduto nel supermercato, ma il prodotto dovrà essere preconfezionato ed esposto in modo da consentire il rispetto delle norme igieniche.

Il Consiglio di Stato si è espresso in tal senso, facendo proprie le conclusioni già raggiunte, seppur con diverse motivazioni, dalla Cassazione (sentenza 14720/2020), e non ha ritenuto corretta la vendita del pane precotto con modalità "fai da te".

Occorre ricordare, come si legge nella sentenza che potete trovare di seguito, che la vendita di "pane parzialmente cotto surgelato" o "pane precotto" deve avvenire con modalità specifiche e, in particolare, il prodotto deve essere proposto alla clientela confezionato.

La severa disciplina prevista per il pane precotto è giustificata da ragioni di ordine sanitario e coinvolge anche l'etichettatura del prodotto che deve specificare, tra l'altro, la circostanza che non si tratta di pane fresco.

Esiste, quindi, l'obbligo di confezionamento del pane precotto o surgelato, con appositi materiali che ne garantiscano la salubrità e, in ultima istanza, la sicurezza per il consumatore.

E' vero, al contrario, che nei supermercati è possibile trovare, da anni, la vendita del pane con il "fai da te": il consumatore si procura autonomamente la quantità di pane necessario.

Orbene, il Consiglio di Stato ha censurato tale modalità di vendita del pane, osservando che salvo difficoltà oggettive e adeguatamente motivate, il venditore deve confezionare il prodotto in luogo diverso e non può proporlo in vendita con modalità self service.

 Qui di seguito, il Consiglio di Stato - III^ Sez. - sentenza n. 6677/2021.

domenica 12 settembre 2021

Bene il Consiglio di Stato che conferma il modem libero

Si, ora possiamo scegliere liberamente quale modem utilizzare per ricevere la connessione internet, senza essere costretti ad utilizzare (e pagare) quello dell'operatore telefonico con cui concludiamo il contratto per la fornitura del servizio internet/dati.

La novità, introdotta da AGCOM con la Delibera n. 348/18/Cons (approfondisci qui), ha trovato definitiva conferma con la recente sentenza n. 5702/2021 con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto del tutto illegittima la consuetudine delle diverse compagnie telefoniche di voler pretendere l'installazione da parte del cliente di un proprio apparecchio per l'attivazione del servizio internet.

Il giudice amministrativo ha chiarito che non vi può essere obbligo di imporre al consumatore un determinato modem dati da parte del professionista, a meno che non vi siano specifiche ragioni che devono essere comunicate (ed  approvate) dall'autorità garante.

Ciò non vieta che la compagnia telefonica possa proporre al consumatore un servizio abbinato (connessione internet + modem), ma in tale ultimo caso al cliente deve essere specificato ogni costo collegato, acquisto/noleggio modem, costo, modalità e tempi per la restituzione dell'apparecchio.

Il  provvedimento ha il merito di affrontare in modo chiaro l'intera vicenda, fornendo delle soluzioni ai diversi casi di condotte poco corrette da parte delle compagnie telefoniche.

Qui di seguito la sentenza del Consiglio di Stato.

domenica 9 maggio 2021

Il Consiglio di Stato conferma che il consumatore paga il servizio di Facebook con i suoi dati personali

Questa domenica potete trovare, qui di seguito, la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Lazio, confermando le sanzioni irrogate da AGCM al colosso dei social  networks.

Ripercorriamo, qui di seguito, i passaggi che hanno caratterizzato la vicenda in oggetto e la recente sentenza n. 2631/2021 del 29 marzo 2021.

- Antitrust: utilizzo illegittimo dei dati personali dei consumatori 

La vicenda prende le mosse dall'indagine avviata da AGCM nei confronti di  Facebook Inc. e Facebook Ireland Limited e conclusa con con le contestazioni pratiche commerciali scorrette riconosciute a carico della multinazionale.

L'Autorità garante ha contestato alcune pratiche scorrette poste in essere da Facebook ed in primo luogo l'omessa informativa sull'utilizzo dei dati raccolti rivolta a coloro che si iscrivevano sulla piattaforma social.

Facebook non ha reso noto ai clienti le finalità commerciali della raccolta dei dati e lo sfruttamento commerciali delle informazioni ottenute durante l'utilizzo della nota piattaforma. 

La seconda condotta contestata a Facebook è il trasferimento di tali dati a terzi, con conseguente sfruttamento commerciale delle informazioni ottenute dagli utenti.

Sotto altro profilo, il cliente che si rifiutava di concedere i propri dati personali, vedeva (e vede) limitato il proprio accesso a Facebook.

- TAR Lazio: sfruttamento commerciale dei dati - il giudice amministrativo conferma

Il Provvedimento dell'Antitrust è stato oggetto di impugnazione da parte di Facebook, la quale si è conclusa con la conferma delle sanzioni previste da AGCM, come da sentenza n. 260/2020 del TAR Lazio che ha solo ritenuto non sussistere la seconda pratica commerciale scorretta (vedi qui).  

La multinazionale si è rivolta al Consiglio di Stato, impugnando la sentenza del TAR.

- Consiglio di Stato: Il consumatore paga Facebook con i propri dati personali

Il Consiglio di Stato ha confermato il carattere scorretto della prima condotta commerciale posta in essere da Facebook, osservando che già dall'accesso alla sua homepage, il consumatore veniva falsamente informato che il servizio social sarebbe stato gratuito.

L'utente, invece, non veniva reso edotto che sarebbe stato oggetto di profilatura dei suoi dati con finalità commerciali e, più in generale, che i suoi dati sarebbero stati oggetto di sfruttamento economico da parte di Facebook.

Il carattere commerciale dei dati personali dei singoli utenti attesta, come evidenziato dal Consiglio di Stato, dimostra che Facebook offre un servizio (l'accesso alla piattaforma social) ottenendo una controprestazione dai singoli utenti che vi partecipano (lo sfruttamento dei dati personali).

Qui la sentenza del Consiglio di Stato - sentenza n. 2631/2021.

domenica 25 aprile 2021

Il Consiglio di Stato conferma le sanzioni a BPM per la vendita dei diamanti

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni irrogate dall'Antitrust a Banco BPM per la vendita dei diamanti da investimento presso i propri sportelli.

Vi ricordiamo che le sanzioni erano state confermate dal TAR Lazio (vedi qui), e il Consiglio di Stato si è limitato a rideterminare la sanzione riconosciuta all'istituto di credito.

Qui di seguito, la sentenza n. 2081/2021.

domenica 3 maggio 2020

Ius variandi - la compagnia telefonica deve giustificare il peggioramento delle condizioni economiche

Questo nostro intervento è dedicato a commentare un recente provvedimento del Consiglio di Stato reso nei confronti di Assotelecomunicazioni, soggetto rappresentante Fastweb, Windi Tre, Vodafone, ossia tra le principali compagnie telefoniche.

La sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato ha il merito di disciplinare (limitare?) il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali da parte della compagnia telefonica nei contratti conclusi con il cliente privato.

  •  La normativa - Delibera n. 519/15/CONS - art. 6: ius variandi solo ex lege o ex contractu
Alla base della questione è la riforma dei contratti di fornitura dei servizi di telefonia e telematici introdotta con la Delibera n. 519//15/CONS, norma che prevede la possibilità di variazione in senso negativo dei rapporti contrattuali solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto: «le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo» (art. 6).

Il regolamento AGCOM prevede, dando corretta applicazione delle norme comunitarie e del Codice del Consumo, la possibilità da parte della compagnia telefonica di introdurre modifiche peggiorative al contratto di fornitura (si pensi all'aumento del prezzo o l'introduzione del servizio premium), solo se giustificato.

In altri termini, la società di telefonia può introdurre condizioni peggiorative nel contratto di fornitura del servizio di telefonia se:

(1) informa il cliente trenta giorni prima del mutamento delle condizioni, concedendo al cliente di poter recedere gratuitamente dal contratto;

(2) la modifica delle condizioni contrattuali deve essere oggettivamente giustificata

La norma in parola è stata oggetto di contestazione da parte delle compagnie telefoniche, le quali si sono rivolte al TAR Lazio per chiedere la cancellazione dell'art. 6.

E il TAR ha accolto il ricorso delle società, affermando che AGCOM avrebbe esorbitato dai propri poteri nella redazione dell'art. 6, dichiarando illegittima la previsione normativa.

  •  Consiglio di Stato: la società di telefonia può "peggiorare" il contratto con il cliente solo se vi sono ragioni oggettive e adeguatamente motivate
l'Autorità garante impugna la decisione del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato per comprendere se le norme previste in materia di ius variandi, così come disciplinate nei contratti con i consumatori, trovino applicazione anche nei contratti di telefonia.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del TAR Lazio, ha stabilito che la norma introdotta da AGCOM non fosse priva di presupposto legale, e quindi illegittima, fondandosi sulle norme comunitarie e sul Codice del Consumo.

In particolare, in materia di contratti conclusi tra la società commerciale ed il consumatore, la modifica unilaterale deve essere prevista dal contratto o via legge; comunicato al consumatore; giustificato e motivato.

E secondo il Consiglio di Stato il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali sicuramente spetta alla compagnia telefonica, ed è pienamente valido nei confronti del contraente debole, ma deve rispettare alcuni presupposti di legittimità analighi a quelli previsti per gli altri rapporti contrattuali fondati sullo squilibrio tra le parti.

La tutela del contraente debole, dove è chiaro e marcato lo squilibrio informativo e di formazione del contratto (si pensi ai formulari), impone al contraente forte di non limitarsi alla comunicazione del proprio diritto di variazione delle condizioni contrattuali (ius variandi), ma altresì alla comunicazione delle ragioni oggettive poste a fondamento dell'esercizio del potere dei modifica del contratto periodico.

Tale motivazione trova, peraltro, anche una giustificazione nel dovere di buona fede che sempre dovrebbe caratterizzare i rapporti tra le parti, e che impone all'"operatore di telefonia mobile, nella fase di esercizio del diritto potestativo di modificazione del rapporto contrattuale, è obbligato ad indicare le ragioni oggettive, connesse, normalmente, alla gestione di sopravvenienze rilevanti, che giustificano in modo oggettivo lo ius variandi.

Qui di seguito, la sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato.

domenica 9 febbraio 2020

Consiglio di Stato: le compagnie telefoniche devono rimborsare in automatico i consumatori

La compagnia telefonica ha illegittimamente fatturato i consumi ogni 28 giorni e non con cadenza mensile? Il rimborso deve essere automatico.

Questo principio è stato stabilito dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 879/2020 del 4 febbraio 2020 che potete leggere di seguito, ove il giudice amministrativo è stato chiamato a decidere la condotta tenuta dalle compagnie telefoniche che, nonostante l'ordine di rimborso in favore dei consumatori a seguito della famosa vicenda dei 28 giorni, non hanno ancora adottato le condotte richieste.

Nel blog potete trovare molti nostri interventi relativi a questa vicenda, in quanto lo stesso Consiglio di Stato è intervenuto più volte sanzionando la condotta delle società del settore ed invitando le stesse a trovare una soluzione volta a tutelare i consumatori legittimati ad ottenere il rimborso delle somme versate nella vicenda "28 giorni"


La sentenza in oggetto è relativa all'impugnazione proposta da Vodafone contro la delibera Agcom, inerente il mancato rimborso della somme trattenute ai consumatori.

Il Consiglio di Stato ha approfittato della sentenza per estendere l'obbligo di rimborso automatico da parte di tutte le compagnie telefoniche, condannando le società che non si stanno attivando per agevolare i consumatori, preferendo disattendere l'ordine proveniente da Agcom.

Cosa fare se volte ottenere il rimborso dei vostri denari?

- scrivete una lettera di diffida alla compagnia telefonica, chiedendo il rimborso totale della somma, richiamando anche la sentenza n. 879/2020 del Consiglio di Stato.

- se dopo 60 giorni non ottenete alcuna risposta, rivolgetevi al Corecom della vostra città chiedendo il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla compagnia telefonica, nonché un indennizzo per il ritardo, tenuto conto che la società si sarebbe dovuta attivare autonomamente, come previsto dalla citata pronuncia.

Qui di seguito, la sentenza del Consiglio di Stato.

domenica 24 giugno 2018

Il Consiglio di Stato cancella il bonus cultura

Addio bonus libri per l'anno 2018? A quanto pare la risposta non può essere che affermativa, alla luce del recente provvedimento del Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi che ha espresso, con il parere che potete leggere di seguito, una valutazione negativa in merito alla proroga della misura legislativa adottata già per l'anno 2017.

Rimaniamo, sul punto, alquanto perplessi in merito alle ragioni fondanti la cancellazione del provvedimento indirizzato in favore di coloro che quest'anno entrano nella maggiore età, ma non con riferimento al ragionamento giuridico del Giudice amministrativo.

Quest'ultimo, infatti, ha respinto la proroga del provvedimento legislativo, riscontrando gravi carenze del legislatore che ha, tra le altre, procrastinato gli effetti giuridici della norma, non a mezzo di una specifica novella chiamata a disciplinare la materia, ma includendo la misura all'interno della Legge di Bilancio.

Tale scelta legislativa è stata bocciata dal Giudice amministrativo, il quale ha evidenziato che nella norma non vi sia stato alcun esplicito rinnovo del bonus cultura, sicché tale effetto potrebbe essere considerato in via implicita, con procedimento vietato dal nostro Ordinamento.

Il nostro Legislatore avrebbe potuto risolvere la questione, attraverso una legge ad hoc con la quale disporre la proroga annuale del bonus cultura e, successivamente, estendere gli effetti giuridici a seconda della scelta politica. Peccato che tale passaggio sia stato ignorato dai nostri parlamentari.

Qui il provvedimento del Consiglio di Stato.

domenica 15 aprile 2018

Sacchetti bio & supermercato: il consumatore se li può portare da casa (e non pagare 1 centesimo)

Potrebbe essere una bella novità per i consumatori, tutt'altro che lieti della recente novità legislativa Consiglio di Stato.

Inutile negare che la recente decisione di obbligare i consumatori - che intendono accedere ai settori frutta e verdura dei supermercati - all'utilizzo (a pagamento) dei sacchetti monouso dei venditori, ha infastidito non poco, dando l'idea di ennesima illegittima richiesta di pagamento.

Il recente parere n. 859 del 2018 potrebbe sovvertire tale nuova pratica, liberando il consumatore dall'obbligo di dover pagare 1 centesimo al venditore per l'acquisto del singolo sacchetto.

L'intervento del Consiglio di Stato è conseguenza della richiesta avanzata dal Ministero della salute, il quale aveva sollevato una serie di quesiti relativi al sacchetto bio, tra i quali se il consumatore possa utilizzare - nei soli reparti di vendita di frutta e verdura dei supermercati - i sacchetti monouso nuovi non acquistati dallo stesso venditore e se quest'ultimo può vietarne l'utilizzo.

Il Consiglio di Stato ha dato riscontro ai quesiti del Ministero, richiamando la disciplina prevista in materia, ed in particolare l’art. 226 ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’art. 9 bis, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito nella l. 3 agosto 2017, n. 123, norma finalizzata all'eliminazione delle borse di plastica in materiale leggero, così come previsto dalla Direttiva (UE) 2015/720.

La norma in parola ha, tra l’altro, disposto che “le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.".

E proprio da questo quadro normativo che ha preso avvio il ragionamento seguito dal Giudice amministrativo, secondo il quale il consumatore è legittimato ad utilizzare sacchetti in plastica autonomamente reperiti al di fuori dell'esercizio commerciale per comprare frutta e verdura sfusa nei supermercati, sempreché "idonei a preservare l'integrità della merce e rispondenti alle caratteristiche di legge".

L'esercizio commerciale, per contro,  non può "vietare tale facoltà" al consumatore, obbligandolo ad utilizzare esclusivamente i suoi sacchetti, non trovando tale limitazione alcuna giustificazione normativa.

Questo parere, che potete leggere di seguito, potrebbe aprire la strada all'acquisto autonomo dei sacchetti monouso da parte del consumatore.

domenica 29 ottobre 2017

Tari - illegittimo prevedere una tariffa diversa per i non residenti

La famigerata Tari (Tassa Rifiuti) è entrata nel mirino del Consiglio di Stato che con la sentenza n° 4223 del 6 settembre 2017 - pur intervenendo in materia di Tia - ha enunciato un principio valido anche per l'odierna tassa rifiuti.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che è illegittimo il regolamento comunale che fissa tariffe differenti tra utenti residenti e non residenti, prevedendo per questi ultimi un'imposizione più elevata.

Nel caso di specie, Il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimersi in merito alla legittimità del regolamento di un comune ove era stato previsto un piano di ripartizione del costo del servizio per il ritiro dei rifiuti distinto tra residenti e non residenti, con maggiori costi previsti per questi ultimi.

Il CdS, dopo aver premesso che questo tipo di tariffa rappresenta una forma atipica di prelievo sul patrimonio e reddito del cittadino/contribuente, ha  chiarito che l'amministrazione comunale non dispone della libera (e a nostro parere arbitraria) facoltà di determinare la tariffa per i rifiuti, creando una disparità tra residenti e non residenti nella determinazione del costo per la fornitura del medesimo servizio.

La discrezionalità lasciata all'ente locale nella determinazione del costo per il servizio, e la sua diversa imputazione, deve fondarsi su presupposti giuridici validi, di natura tecnica e non politica, all'esito di una valutazione realistica dei rifiuti prodotti nella località (in particolare quelle a vocazione turistica) dai residenti/non residenti.

S'innesta, nel ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, il fondamentale principio di proporzionalità: si paga per quanto si usufruisce del servizio.

Ed evidente che, alla luce di questo principio, risulta del tutto priva di giustificazione la differenziazione che molte amministrazioni locali operano nella determinazione della tariffa rifiuti tra residenti e non residenti, ove chi consuma di meno è chiamato a pagare di più!

Qui la sentenza del Consiglio di Stato.

domenica 17 aprile 2016

Canone RAI - il Consiglio di Stato "blocca" la riforma......per ora

La riforma del canone RAI viene bloccata temporaneamente dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 915/2016 che potete leggere di seguito.

Occorre premettere che lo scorso mese di dicembre, con la legge di stabilità 2016 aveva introdotto una sostanziale modifica del canone RAI, prevedendo l'obbligo di inclusione il pagamento dell'imposta attraverso le bollette dell'energia elettrica.

Il nuovo sistema, finalizzato a far pagare a tutti i possessori di un apparecchio televisivo il canone RAI, prevede la partecipazione attiva delle compagnie del settore elettrico chiamate a riscuotere il canone per conto del Ministero.

Successivamente, è stato predisposto uno specifico decreto attuativo della novella introdotta con la legge di stabilità, ed oggetto delle censure sollevate dal Consiglio di Stato.

I giudici hanno rilevato, in primo luogo, la violazione del termine previsto per l'adozione del decreto attuativo della riforma prevista ex articolo 1, comma 154 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità).

Il Consiglio di Stato, però, ha rilevato notevoli criticità di merito del sistema normativo predisposto attraverso le norme oggetto di censura, evidenziando alcune gravi carenze, come ad esempio l'assenza della definizione del presupposto di imposta, ossia apparecchio televisivo: "Sotto un primo profilo la Sezione rileva che nel testo del regolamento manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di costa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui detenizione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento prescindendo dall'effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo utente[...]".

E quindi, anche sotto il profilo del numero di apparecchi posseduto dal singolo contribuente, la norma è estremamente generica non considerando tutti i potenziali strumenti tecnologici moderni, idonei alla trasmissione di programmi televisivi.

Il suggerimento dei giudici è chiaro ed inequivocabile "precisare, dunque, nel regolamento che il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di uno solo o più apparecchi televisi in grado di ricevere il segnale terreste o satellitare  direttamente o tramite decoder costituirebbe un elemento informativo particolarmente utile per i cittadini sia in relazione agli obblighi contributivi che i medesimi devono assolvere sia in riferimento all'autodichiarazione concernente il mancato possesso di apparecchi che gli stessi devono effettuare e alle conseguenze di carattere penale che possono derivare da una dichiarazione mendace, in base alle norme vigenti in materia".

Altro aspetto oggetto di analisi è lo scambio di informazioni che deve intervenire tra i diversi soggetti coinvolti nella riforma e che a parere del Consiglio di Stato  non è normativamente definito ed espresso in modo chiaro ed inequivocabile.

Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del parere in attesa di alcune modifiche del decreto predisposto dall'Amministrazione volto a superare i dubbi sollevati con la sentenza che potete leggere qui di seguito.

domenica 3 maggio 2015

Mediazione civile: il Consiglio di Stato blocca il TAR che aveva escluso i costi di mediazione fino al primo incontro

Costi di mediazione obbligatori quando si arriva al primo incontro? l'argomento ha riguardato molti organismi che prestano il servizio di mediazione civile in Italia, e che sono rimaste "freddate" dalla sentenza pronunciata dal TAR del Lazio, con la quale è stato disposto il divieto per le parti di dover pagare le spese di avvio della procedura all'esito negativo del primo incontro di mediazione (vedi).

Il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza che potete leggere di seguito, ha di fatto congelato la decisione del TAR, affermando che le spese vive documentate sostenute dall'Organismo di mediazione, sono comunque dovute dalle parti, prima dell'avvio del procedimento di mediazione.

Condividiamo la pronuncia del Consiglio di Stato, il quale ha corretto l'erronea pronuncia del TAR, la quale è apparsa, ai nostri occhi, come un ennesimo tentativo di demolire il procedimento di mediazione civile e, in ultima istanza, la possibilità di soluzione stragiudiziale delle controversie civile.

domenica 15 dicembre 2013

Esiste un rischio nullità degli atti dell'Agenzia delle Entrate?

Esiste un rischio concreto che migliaia di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia siano dichiarati nulli perché firmati da un dirigente privo della qualifica dirigenziale richiesta dalle norme in materia.

Il problema è stato sollevato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 5451/2013 pronunciata di recente, con la quale il giudice amministrativo ha analizzato le nuove norme in materia di nomina dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e dei loro poteri di firma degli atti amministrativi.

Non è la prima volta che la questione viene affrontata dai giudici amministrativi, i quali hanno provveduto a bloccare gli atti amministrativi di nomina in altre circostanze, ma la sentenza del Consiglio di Stato, depositata il 18 novembre 2013, ha affrontato in modo organico tutta la questione, dando risposta a diversi quesiti.

Senza addentrarci troppo nelle interpretazioni normative fornite dalla CdS, che potete leggere di seguito, richiamiamo l'aspetto più rilevante della pronuncia, ossia la validità degli atti di nomina dei nuovi dirigenti, disciplinati con la legge n. 44/2012 (art. 8, comma 24).


La norma consente, e questo punto viene messo in discussione dal giudice, la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di attribuire carichi dirigenziali a tempo determinato "la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso".

La norma autorizza l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con potere di firma degli atti, ai funzionari dell'Agenzia per un periodo provvisorio; dall'altra, consente di salvaguardare gli incarichi già affidati a funzionari privi di qualifica dirigenziale.

Il Consiglio di Stato afferma che "Appare evidente come la norma ora richiamata, legittimando ex post l'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica, si pone quale factum principis sopravvenuto, tale da determinare la declaratoria di improcedibilità degli appelli per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione".

Il Giudice, notato questo potenziale contrasto della norma con i principi costituzionali, ha deciso di rinviare la questione alla Corte Costituzionale, come si evince dalla sentenza di seguito proposta. 

domenica 28 ottobre 2012

E' illegittimo l'utilizzo commerciale della tessera del tifoso

La scorsa settimana è stata pronunciata la prima sentenza con la quale un tribunale civile ha riconosciuto il danno subito da un tifoso per aver attivato la famosa "tessera del tifoso", condannando una società calcistica a risarcirlo per il pregiudizio arrecato.

Il Tribunale civile di Roma (giudice unico, Vittorio Contento) ha condannato la società AS Roma a risarcire un proprio abbonato  per danni morali, quantificati in  5.000,00 euro.

La sentenza, prima ed unica pronuncia in Italia sino ad oggi, ha tratto origine dalla altrettanto recente pronuncia, con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato la parziale illegittimità della "tessera del tifoso".

Il Consiglio di Stato, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ha considerato illegittimo il tentativo di abbinare la "tessera del tifoso" ad una carta di credito ricaricabile, sviluppando una attività commerciale e traendo profitto da un mezzo - la tessera - introdotto per ragioni di ordine pubblico.

Il Consiglio di Stato ha cosi' motivato la propria decisione: ''L'abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall'utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalita' di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l'uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalita' proprie della tessera del tifoso) la liberta' di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo; in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l'ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l'acquisizione di tale utilita' potrebbe indurlo a compiere un'operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto''.

Il giudice ha sostenuto, a nostro parere, che non si può speculare sulla passione dei tifosi!
  
Potete leggere, di seguito, il testo della sentenza. 

domenica 20 novembre 2011

L'associazione consumatori non è sempre legittimata ad ottenere da Bankitalia i documenti dei propri associati


Questa settimana vi proponiamo una sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha riaffermato il principio secondo il quale le associazioni di consumatori non possono accedere alla visione dei documenti dei propri associati presso un istituto di credito (o anche Bankitalia).

Il giudice amministrativo ha evidenziato l'assenza di un interesse diffuso generico e generalizzato che, secondo CODACONS, giustificherebbe tale accesso ai documenti da parte dell'associazione.

E' necessario, invece, che l'interesse sia determinato, specifico ed effettivo e si deve concretizzare in una concreta necessità di prendere conoscenza di atti che possono incidere in via diretta e immediata sugli interessi degli associati, ovvero quelli tutelati dall'associazione rappresentativa.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...