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sabato 6 settembre 2025

Il nuovo regolamento sui pagamenti bancari è favorevole ai consumatori?

Le nuove regole in materia di pagamenti bancarie introdotte dall'Unione europea dovrebbero, secondo quanto si legge da più parti, portare benefici per i consumatori, garantendo loro un servizio più sicuro e meno caro: ne siamo sicuri?

Il Regolamento UE 2024/886, anche definito Instant Payments Regulation (IPR), consiste in una misura legislativa finalizzata a rendere i trasferimenti di denaro più veloci, sicuri ed economici. 

Vediamo insieme quali sono le novità introdotte e che dovrebbero cambiare il rapporto banca - cliente.


Cosa prevede il nuovo regolamento?

Il Regolamento UE 2024/886 è entrato in vigore lo scorso 8 aprile 2024, ma per vedere gli effetti pratici bisognerà aspettare l'autunno 2025 e già tale ritardo non può essere considerata una notizia positiva.

E' chiaro che la scelta di ritardare l'effettiva entrata in vigore delle norme europee è stata giustificata dall'esigenza di consentire alle banche e agli istituti di pagamento di adeguarsi alle nuove regole che impattano nel tipo di servizio offerto.

Invero già da gennaio 2025 abbiamo potuto apprezzare un cambiamento nella disposizione tutte le banche dell’area euro dovranno permettere ai clienti di disporre un bonifico istantaneo al medesimo costo di quello ordinario.

Da ottobre 2025, la possibilità di inviare/ricevere bonifici bancari in pochi secondi dovrebbe avvenire anche durante il weekend e nei giorni festivi, con versamento delle medesime commissioni previste per il normale bonifico.

A questa novità, entrerà in vigore una ulteriore novità che è la riduzione dei costi che la banca dovrà applicare per il bonifico, evitando addebiti strani e non connessi all'attività bancaria svolta.

domenica 31 luglio 2022

Strong consumer authentication assente: si al rimborso dei pagamenti non autorizzati dal correntista

Nel caso di sottrazioni fraudolenti dal conto corrente, il correntista può ottenere la restituzione dei propri denari nel caso in cui la banca non dimostri di aver adottato tutte le misure minime per evitare il danno sofferto dal cliente, ed in particolare di aver adottato il sistema SCA (strong consumer authentication).

ABF - Collegio di Bologna ha riconosciuto la responsabilità di un istituto di credito per non aver tutelato il correntista, il quale aveva subito il danno derivante da prelievi on line avvenuti attraverso pagamenti disconosciuti, e derivanti da messaggi anomali trasmessi attraverso link e riconosciuti dalla stessa banca.

Il consumatore era stato contattato, in seguito, da una persona che si qualificava come operatore antifrode, il quale invitava il malcapitato a comunicare i dati bancari per evitare la frode sul conto corrente. 

Subito il danno, il cliente contestava la condotta alla banca, la quale sosteneva di aver adempiuto ai propri doveri di diligenza qualificata, avendo posto in essere misure adeguate a impedire a terzi l’accesso fraudolento.

Il Collegio di Bologna, presa visione della documentazione versata nel procedimento, ha ritenuto l’Intermediario responsabile per il danno sofferto dal cliente per non aver adottato il sistema SCA (strong customer authentication) richiesto per l’accesso al servizio on line della banca. 

Il giudicante osserva, in particolare, che: "Alla luce delle caratteristiche tecniche di sicurezza adottate dall'intermediario ed in assenza di ulteriori anomalie, il Collegio presume che le operazioni fraudolente sono stata rese possibili da un comportamento gravemente colposo del cliente. Questo Collegio, infatti, ritiene per ammissione dello stesso ricorrente che egli ha omesso di adottare tutte le cautele necessarie a custodire i codici di accesso, ed ha verosimilmente reso possibile, inconsapevolmente, l’acquisizione da parte dei malfattori dei codici di autorizzazione delle operazioni contestate (cfr. decisione n. 22745/19)".

Su tali premesse, l’ABF ha ritenuto non provata dall'intermediario bancario la regolare autenticazione delle operazioni contestate, e quindi accertata la sua responsabilità per gli ammanchi sofferti dal consumatore.

ABF collegio Bologna - decisione n. 8263/2022

lunedì 19 ottobre 2020

14 euro - così PayPal "valorizza" il reclamo del consumatore

Il fenomeno non nuovo ed anzi PayPal è solo l'ultimo caso ove una grande società decide di attribuire un valore monetario preventivo al reclamo tra consumatore e venditore.

E' interessante, sotto tale profilo, che un soggetto intermediario (colui che materialmente sposta i denari dall'acquirente al venditore) arrivi a gestire il contrasto tra consumatore e soggetto venditore.

Da parte di molti operatori è stato positivamente accolto l'annuncio di PayPal, la quale ha deciso di modificare, a partire dal 16 dicembre 2020, le condizioni contrattuali, tariffando le contestazioni nelle transazioni di vendita di beni e servizi. 

La società, con un annuncio pubblicato sul sito web nei giorni scorsi, ha stabilito che nel caso di reclamo avanzato dal consumatore, il venditore si vedrà applicata una tariffa di 14 euro (per la contestazione standard).

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