giovedì 1 settembre 2011

Da Trentino inBlu al blog. Responsabilità del vettore aereo comunitario.

Quale è la responsabilità del vettore comunitario per i danni sofferti dal passeggero? questo argomento è stato oggetto dell'incontro radiofonico di Trentino inBlu radio.

Il vettore vettore aereo comunitario, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione di Montreal, è responsabile anche per quanto riguarda il danno anche da ritardo, ai passeggeri ed ai loro bagagli consegnati a mano.
Sono a carico del vettore comunitario l'obbligo di:
a)      essere munito di valida licenza d'esercizio rilasciato dal paese membro ai sensi del regolamento  del Parlamento europeo e del consiglio.
b)      versare anticipi in caso di morte,(almeno 16.000 d.s.p) o lesioni del passeggero per far fronte ad impellenti necessità economiche
c)       metterle a disposizione passeggero che ne faccia richiesta le tariffe per trasporto dell'eccedenza di peso o un numero di bagagli diverso rispetto alla franchigia prevista
d)      assicurare la propria responsabilità civile a livelli adeguati
Il regolamento comunitario si estende anche alle ipotesi di cancellazione dei voli prevedendo un indennizzo minimo rapportato alla lunghezza chilometrica nel volo acquistato,  qualora di tale cancellazione non sia dato avviso per tempo ai passeggeri, salvo che la stessa sia dovuta ad eccezionale ed inevitabili circostanze.
Compensazione di euro 250 per tutte le tratte aeree fino a 1500 km
Compensazione di euro 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km, e per tutte le altre tratte comprese tra 1500km e 3500km.
Compensazione di euro 600 per le tratte aeree che non rientrano nelle  ipotesi precedenti.
Il regolamento europeo prevede anche forme di assistenza del passeggero, come la messa disposizione di pasti e bevande e all'occorrenza di sistemazione alberghiera.
In ogni caso è espressamente fatto salvo il diritto passeggero che non abbia volontariamente o rinunciato al posto di esigere il risarcimento del danno effettivamente partito, dimostrato nell'ipotesi previste dal regolamento comunitario
Nelle ipotesi di vettore aereo interno il legislatore pone un regime di responsabilità per morte e lesioni personali (incluse quindi quel psichiche) nel passeggero, perdita avaria o ritardo nella riconsegna dei bagagli  richiamando il dettato comunitario ed uniforme in proposito e ponendo azioni integrative in tema di azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione della responsabilità civile del vettore aereo, l'utente nel caso di ricorso.
La Legislazione nazionale prevede inoltre la possibilità per il passeggero di rimborsi totali o parziali del prezzo del passaggio già pagato qualora la partenza e la prosecuzione del viaggio sia impedita per fondate ragioni personali e familiari; trasparenza alla lista l'attesa; responsabilità per mancata esecuzione e prestazione del vettore, con prova liberatoria di aver usato la normale diligenza professionali nell'adozione.
Nel trasporto amichevole invece trova invece applicazione l'articolo 2043 del c.c. che pone a carico del danneggiato la dimostrazione anche solo per la semplice colpa del danneggiate.

Prescrizioni e decadenza. Per di estinzione dell'azione di risarcimento per iscritto in caso di ritardo avrebbe bagaglio consegnato che per far valere il diritto del passeggero giacimento danno sia della persona sia della bagaglio, l'azione deve essere promossa a pena di  decadenza entro due anni dall'arrivo dall'interruzione del trasporto.

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