Nei mesi scorsi abbiamo trattato, nel nostro settimanale incontro a Trentino inBlu Radio, del danno che il turista subisce quando va in vacanza. Spesso questi disagi seguono all'arrivo in ritardo dell'aereo, o dallo smarrimento del bagaglio.
La sentenza che vi proponiamo di seguito ribadisce il principio della responsabilità del tour operator per i danni subiti dal viaggiatore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
NONA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico Got Dr. xxxxx
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I [....]
tra
xxxxx elett. dom. in Roma presso lo studio
dell'Avv. xxxxx che li rappresenta e difende per delega in atti
Attori
e
xxxxx S.r.l. dom. in Roma presso lo studio dell'Avv. xxxxx che la rappresenta e difende per delega in atti
Convenuta
OGGETTO: servizi turistici
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.3.2007, xxxxx, convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, xxx S.r.l.
per sentirla condannare, accertato l'inadempimento della stessa, al pagamento
della somma di Euro 1.200,00 quale rimborso totale del prezzo del volo aereo di
ritorno ovvero nella maggiore o minore somma determinata in via equitativa; al
pagamento della somma di Dollari 490,91 per l'acquisto di effetti personali in
loco ovvero della somma maggiore o minore determinata in via equitativa ed
infine ai risarcimento del danno da vacanza rovinata da quantificati nella somma
di Euro 4.560,18 ovvero in altra somma che verrà determinata in via equitativa.
Assumevano di aver acquistato presso l'agenzia xxxx di Roma un pacchetto
turistico realizzato dai tour operator xxxx e avente ad oggetto un tour nella
zona ovest degli Stati Uniti dal 7 al 31 agosto2006; che all'arrivo a Los
Angeles il 7.8.2006 con volo della B.A. 283 non venivano riconsegnati i bagagli
ed erano costretti ad affrontare il Tour programmato senza i propri effetti
personali; che i bagagli venivano riconsegnati in data 18.8.2006 presso
l'aeroporto di Los Angeles; che il volo di rientro, veniva sostituito con altro
della stessa compagnia B.A. che ritardava il rientro a Roma di sei ore; che
all'aeroporto di Roma non veniva riconsegnato un beauty - case; di aver
effettuato acquisti per sopperire alla perdita del bagaglio per Dollari 490,91;
che l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto costituiva
inadempimento contrattuale del tour operator che era tenuto al rimborso del
prezzo del viaggio di ritorno, al rimborso delle spese sostenute per gii
acquisti di beni di prima necessità ed infine al risarcimento del danno da
vacanza rovinata.
Si costituiva Vi.To. S.r.l. contestando la domanda e
chiedendo "premessa l'esclusiva responsabilità della Compagnia Br.Ai. cui gli
odierni attori avrebbero dovuto rivolgere più correttamente le loro richieste,
respingere la domanda attorea perché del tutto infondata e pretestuosa per tutti
i motivi sopra indicati, con conseguente effetto.
La causa veniva istruita con l'acquisizione di documenti,
e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva trattenuta in decisione
all'udienza del 4.2.2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta.
La materia è regolata dal D. Lgs. 206/2005 che regola la vendita dei servizi turistici definendo ruoli e
responsabilità dell'organizzatore di viaggio, dell'agente di viaggio e del
consumatore.
In particolare all'art. 93 è previsto che "l'organizzatore
ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno per mancato od inesatto
adempimento secondo le rispettive responsabilità se non provano che il mancato o
inesatto adempimento da impossibilità della prestazione derivante da causa a
loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri
prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti." Il contratto di
intermediazione di viaggio è definito e regolato dalla convenzione di Bruxelles
del 1970 resa esecutiva in Italia con la l. 1084/77 che prevede all'art. 22) comma 1) che L'intermediario di viaggi
risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi
obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono
ad un intermediario di viaggi diligente. Ed al comma 3) che: "L'intermediario di
viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o
altri servizi che siano oggetto del contratto". La norma dunque prevede per
l'intermediario una responsabilità limitata allo svolgimento della sua attività
da attuarsi con diligenza e lo stesso non assume un'obbligazione oggettiva di
garanzia per l'adempimento delle prestazioni indicate nel contratto
dell'esecuzione delle quali non può essere chiamato a risponderne. Per quanto
attiene alla responsabilità dell'organizzatore le numerose sentenze di merito
confortate anche dalle pronunce della S.C. che ha sancito che: "il tour
operator, in quanto tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a
causa della fruizione del pacchetto turistico, ne risponde anche nel caso in cui
la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi
(esterni all'organizzatore) di cui si sia avvalso, fatto salvo, ovviamente, il
diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi" n. 19283/2010; ed ancora che
"I casi di esonero della responsabilità dell'organizzatore, non sono riferibili
all'organizzatore in relazione al comportamento del prestatore di servizi (che
per avventura si presenti come imprevedibile per l'organizzatore), ma in tanto
sono suscettibili di esonerare l'organizzatore del viaggio dalla responsabilità
nei confronti del consumatore acquirente in quanto dalla responsabilità sarebbe
anzitutto esonerato il prestatore" n. 25396/2009". L'onere della prova
sull'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile è a
carico dello stesso operatore turistico (S.C. 21343/2004).
Risulta documentalmente provato e non contestato dalla
convenuta che gli attori acquistarono attraverso l'Agenzia Gi.Tr. un pacchetto
turistico per un tour negli Usa dal 7 al 30 agosto 2006 organizzato da Vi.To.
s.r.l. con un'escursione dal 21 al 23 agosto organizzata da Th.Re. (doc 2 e 2bis
parte attrice); che all'arrivo a Los Angeles il 7 agosto presentarono denuncia
di smarrimento dei bagagli che vennero riconsegnati loro solamente il 19.8.2006
al rientro a Los Angeles dal Tour nella zona sud ovest degli U.S.A.; che il volo
di rientro in coincidenza del 31.8.06 da Londra a Roma indicato nel programma di
viaggio con l'identificativo 548 in partenza alle 9.10 con arrivo alle 12,30
venne modificato nel volo 556 ed arrivo a Fiumicino alle 17,40 e che, inoltre,
al rientro risultò smarrito un bagaglio poi rinvenuto e consegnato il 5.9.2006
-.
In mancanza di prova contraria va così dichiarata la
responsabilità di Vi.To. S.r.l. quale organizzatore del pacchetto acquistato
dagli attori per l'inesatto adempimento relativo all'esecuzione del trasporto
come innanzi indicato.
Per la quantificazione del risarcimento spettante agli
attori può riconoscersi la somma di Euro 343,00 (Dollari 490,91) per l'acquisto
di beni di prima necessità in attesa della riconsegna dei bagagli come
dimostrato con gli scontrini di spesa depositati; può inoltre riconoscersi la
somma di Euro 400,00 a testa quale compensazione pecuniaria per il ritardato
arrivo all'aeroporto di Fiumicino del 31 agosto conseguente al cambio di volo,
in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 261/2004 trattandosi di vettore comunitario (art. 7/b).La convenuta è,
inoltre, tenuta al risarcimento del pregiudizio derivante dal minore godimento
della vacanza e ai disagi sopportati a causa dell'inadempimento come
organizzatore del viaggio; tale pregiudizio si estrinseca in un danno non
patrimoniale, la cui risarcibilità è ammessa per costante giurisprudenza di
merito (vedi Trib. Torino 2009 Trib. Roma 2009 - 2010), in base all'articolo 13
della Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084; infatti nell'espressione "qualunque pregiudizio"
di tale articolo può individuarsi il fondamento normativo che l'art. 2059 c.c. richiede per consentire il risarcimento del pregiudizio non
patrimoniale in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 2008. Per la liquidazione di questo
danno può considerarsi il disagio subito dagli attori nell'affrontare la prima
parte della vacanza per il periodo di 12 gg. privi dei propri effetti personali
e il mancato pieno godimento del viaggio con ansia e stress dovuti alla
necessità di impiegare una parte del tempo a disposizione nella ricerca di capi
di vestiario da acquistare e di altri oggetti necessari, nonché di provvedere
costantemente ad informarsi sul ritrovamento di quanto andato smarrito. Del
tutto irrilevante, per il buon esito della vacanza, lo smarrimento del bagaglio
a fine viaggio, e la ritardata consegna avvenuta a cinque giorni dal rientro.
Può valutarsi così in via equitativa il danno non patrimoniale subito, nella
somma di Euro 600,00 per ciascheduno. In totale agli attori va riconosciuta
quale risarcimento del danno la somma di Euro 2.343,00 somma che, trattandosi di
debito di valore va rivalutata dal settembre 2006 ad oggi nella misura del 9.5%
per un totale di Euro 2.565,58; su detta somma sono dovuti gli interessi
compensativi alla stregua della nota giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte a partire da SS. UU. 1712/1995, che si possono riconoscere in via
equitativa nella misura del 3 % sulla somma originaria di Euro 2.343,00 da
rivalutarsi d'anno in anno progressivamente secondo gli indici Istat. Dalla data
della presente sentenza sino al soddisfo sono dovuti gli interessi moratori al
tasso legale.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
[omissis]
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