domenica 14 agosto 2011

Il tour operator risponde dei danni subiti dal viaggiatore


Nei mesi scorsi abbiamo trattato, nel nostro settimanale incontro a Trentino inBlu Radio, del danno che il turista subisce quando va in vacanza. Spesso questi disagi seguono all'arrivo in ritardo dell'aereo, o dallo smarrimento del bagaglio.

La sentenza che vi proponiamo di seguito ribadisce il principio della responsabilità del tour operator per i danni subiti dal viaggiatore.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
NONA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico Got Dr. xxxxx
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I [....]
tra
xxxxx elett. dom. in Roma presso lo studio dell'Avv. xxxxx che li rappresenta e difende per delega in atti
Attori
e
xxxxx S.r.l. dom. in Roma presso lo studio dell'Avv. xxxxx che la rappresenta e difende per delega in atti
Convenuta

OGGETTO: servizi turistici

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.3.2007, xxxxx, convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, xxx S.r.l. per sentirla condannare, accertato l'inadempimento della stessa, al pagamento della somma di Euro 1.200,00 quale rimborso totale del prezzo del volo aereo di ritorno ovvero nella maggiore o minore somma determinata in via equitativa; al pagamento della somma di Dollari 490,91 per l'acquisto di effetti personali in loco ovvero della somma maggiore o minore determinata in via equitativa ed infine ai risarcimento del danno da vacanza rovinata da quantificati nella somma di Euro 4.560,18 ovvero in altra somma che verrà determinata in via equitativa. Assumevano di aver acquistato presso l'agenzia xxxx di Roma un pacchetto turistico realizzato dai tour operator xxxx e avente ad oggetto un tour nella zona ovest degli Stati Uniti dal 7 al 31 agosto2006; che all'arrivo a Los Angeles il 7.8.2006 con volo della B.A. 283 non venivano riconsegnati i bagagli ed erano costretti ad affrontare il Tour programmato senza i propri effetti personali; che i bagagli venivano riconsegnati in data 18.8.2006 presso l'aeroporto di Los Angeles; che il volo di rientro, veniva sostituito con altro della stessa compagnia B.A. che ritardava il rientro a Roma di sei ore; che all'aeroporto di Roma non veniva riconsegnato un beauty - case; di aver effettuato acquisti per sopperire alla perdita del bagaglio per Dollari 490,91; che l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto costituiva inadempimento contrattuale del tour operator che era tenuto al rimborso del prezzo del viaggio di ritorno, al rimborso delle spese sostenute per gii acquisti di beni di prima necessità ed infine al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Si costituiva Vi.To. S.r.l. contestando la domanda e chiedendo "premessa l'esclusiva responsabilità della Compagnia Br.Ai. cui gli odierni attori avrebbero dovuto rivolgere più correttamente le loro richieste, respingere la domanda attorea perché del tutto infondata e pretestuosa per tutti i motivi sopra indicati, con conseguente effetto.
La causa veniva istruita con l'acquisizione di documenti, e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2011 

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta.
La materia è regolata dal D. Lgs. 206/2005 che regola la vendita dei servizi turistici definendo ruoli e responsabilità dell'organizzatore di viaggio, dell'agente di viaggio e del consumatore.
In particolare all'art. 93 è previsto che "l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno per mancato od inesatto adempimento secondo le rispettive responsabilità se non provano che il mancato o inesatto adempimento da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti." Il contratto di intermediazione di viaggio è definito e regolato dalla convenzione di Bruxelles del 1970 resa esecutiva in Italia con la l. 1084/77 che prevede all'art. 22) comma 1) che L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente. Ed al comma 3) che: "L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto". La norma dunque prevede per l'intermediario una responsabilità limitata allo svolgimento della sua attività da attuarsi con diligenza e lo stesso non assume un'obbligazione oggettiva di garanzia per l'adempimento delle prestazioni indicate nel contratto dell'esecuzione delle quali non può essere chiamato a risponderne. Per quanto attiene alla responsabilità dell'organizzatore le numerose sentenze di merito confortate anche dalle pronunce della S.C. che ha sancito che: "il tour operator, in quanto tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, ne risponde anche nel caso in cui la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all'organizzatore) di cui si sia avvalso, fatto salvo, ovviamente, il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi" n. 19283/2010; ed ancora che "I casi di esonero della responsabilità dell'organizzatore, non sono riferibili all'organizzatore in relazione al comportamento del prestatore di servizi (che per avventura si presenti come imprevedibile per l'organizzatore), ma in tanto sono suscettibili di esonerare l'organizzatore del viaggio dalla responsabilità nei confronti del consumatore acquirente in quanto dalla responsabilità sarebbe anzitutto esonerato il prestatore" n. 25396/2009". L'onere della prova sull'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile è a carico dello stesso operatore turistico (S.C. 21343/2004).
Risulta documentalmente provato e non contestato dalla convenuta che gli attori acquistarono attraverso l'Agenzia Gi.Tr. un pacchetto turistico per un tour negli Usa dal 7 al 30 agosto 2006 organizzato da Vi.To. s.r.l. con un'escursione dal 21 al 23 agosto organizzata da Th.Re. (doc 2 e 2bis parte attrice); che all'arrivo a Los Angeles il 7 agosto presentarono denuncia di smarrimento dei bagagli che vennero riconsegnati loro solamente il 19.8.2006 al rientro a Los Angeles dal Tour nella zona sud ovest degli U.S.A.; che il volo di rientro in coincidenza del 31.8.06 da Londra a Roma indicato nel programma di viaggio con l'identificativo 548 in partenza alle 9.10 con arrivo alle 12,30 venne modificato nel volo 556 ed arrivo a Fiumicino alle 17,40 e che, inoltre, al rientro risultò smarrito un bagaglio poi rinvenuto e consegnato il 5.9.2006 -.
In mancanza di prova contraria va così dichiarata la responsabilità di Vi.To. S.r.l. quale organizzatore del pacchetto acquistato dagli attori per l'inesatto adempimento relativo all'esecuzione del trasporto come innanzi indicato.
Per la quantificazione del risarcimento spettante agli attori può riconoscersi la somma di Euro 343,00 (Dollari 490,91) per l'acquisto di beni di prima necessità in attesa della riconsegna dei bagagli come dimostrato con gli scontrini di spesa depositati; può inoltre riconoscersi la somma di Euro 400,00 a testa quale compensazione pecuniaria per il ritardato arrivo all'aeroporto di Fiumicino del 31 agosto conseguente al cambio di volo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 261/2004 trattandosi di vettore comunitario (art. 7/b).La convenuta è, inoltre, tenuta al risarcimento del pregiudizio derivante dal minore godimento della vacanza e ai disagi sopportati a causa dell'inadempimento come organizzatore del viaggio; tale pregiudizio si estrinseca in un danno non patrimoniale, la cui risarcibilità è ammessa per costante giurisprudenza di merito (vedi Trib. Torino 2009 Trib. Roma 2009 - 2010), in base all'articolo 13 della Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084; infatti nell'espressione "qualunque pregiudizio" di tale articolo può individuarsi il fondamento normativo che l'art. 2059 c.c. richiede per consentire il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 2008. Per la liquidazione di questo danno può considerarsi il disagio subito dagli attori nell'affrontare la prima parte della vacanza per il periodo di 12 gg. privi dei propri effetti personali e il mancato pieno godimento del viaggio con ansia e stress dovuti alla necessità di impiegare una parte del tempo a disposizione nella ricerca di capi di vestiario da acquistare e di altri oggetti necessari, nonché di provvedere costantemente ad informarsi sul ritrovamento di quanto andato smarrito. Del tutto irrilevante, per il buon esito della vacanza, lo smarrimento del bagaglio a fine viaggio, e la ritardata consegna avvenuta a cinque giorni dal rientro. Può valutarsi così in via equitativa il danno non patrimoniale subito, nella somma di Euro 600,00 per ciascheduno. In totale agli attori va riconosciuta quale risarcimento del danno la somma di Euro 2.343,00 somma che, trattandosi di debito di valore va rivalutata dal settembre 2006 ad oggi nella misura del 9.5% per un totale di Euro 2.565,58; su detta somma sono dovuti gli interessi compensativi alla stregua della nota giurisprudenza consolidata della Suprema Corte a partire da SS. UU. 1712/1995, che si possono riconoscere in via equitativa nella misura del 3 % sulla somma originaria di Euro 2.343,00 da rivalutarsi d'anno in anno progressivamente secondo gli indici Istat. Dalla data della presente sentenza sino al soddisfo sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

[omissis]

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