Svolgimento del processo
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
"con sentenza n. 25/21/09, in data 5-3-2009, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto respingeva l'appello della Agenzia delle Entrate di Verona confermando la sentenza della CTP di Verona, di accoglimento del ricorso del contribuente avverso il provvedimento della Agenzia delle Entrate che aveva negato il condono richiesto ex art.
La sentenza della CTR è impugnata dalla Agenzia delle Entrate con ricorso in cassazione fondato su un motivo. Deduce l'Ufficio violazione della L. n. 282 del 2002, art. 12 in quanto la Commissione di appello aveva ritenuto che la norma in questione, al pari della altre ipotesi previste dalla legge citata, comportasse il perfezionamento del condono con il pagamento della prima rata, sicchè il mancato pagamento delle successive non determinava la decadenza del beneficio, bensì il diritto dell'Amministrazione al recupero anche coattivo degli importi non corrisposti.
Sostiene l'Ufficio che tale interpretazione confligge con il carattere particolare di questa forma di condono, che contrariamente alle altre concerne il mancato versamento di imposte già iscritte a ruolo, con il versamento del 25% del dovuto, sicchè non può ammettersi che il beneficio sia conseguito in assenza di integrale pagamento degli importi non versati. Il contribuente resiste con controricorso nel quale sostiene la fondatezza della tesi della CTR. Il ricorso è palesemente fondato. E' infatti giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. n. 20746 del 2010) che "in tema di condono fiscale, la
L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente".
La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tale principio e deve quindi essere cassata, con possibilità di decisione nel merito conforme all'assunto dell'Ufficio".
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Motivi della decisione
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra;
che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell'Ufficio, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il contribuente alle spese a favore dell'Ufficio che liquida per questa fase in Euro 2.500, oltre spese prenotate a debito e compensa le spese dei gradi di merito.
fonte: www.federcontribuentitrento.it
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