domenica 15 aprile 2012

Anatocismo: la Corte Costituzionale "cancella" il colpo di spugna sulla prescrizione

Questa domenica vi proponiamo una sentenza molto importante pronunciata di recente dalla Corte Costituzionale, con la quale è stato cancellato il colpo di spugna tentato lo scorso febbraio 2011 con il famoso decreto "milleproroghe" (vedi).

La norma introdotta con il milleproroghe aveva sostanzialmente ridotto la possibilità per il correntista di chiedere la restituzione delle maggiori somme versate per gli interessi anatocistici, reclamando l'illegittimità di quanto fatto pagare dagli istituti di credito per la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

La legge n. 10 del 2011, pur non incidendo sul limite prescrittivo decennale entro il quale il correntista può reclamare la restituzione dei propri denari, aveva disposto che tale termine doveva decorrere dalla data dell'annotazione, ossia dal momento in cui il correntista aveva versato sul conto la provvista per coprire l'addebito da anatocismo, e non dalla data di chiusura del rapporto bancario, così come previsto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (vedi).

La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 78 del 2 aprile 2012, ha ritenuto detta norma in contrasto con l'ordinamento ed in particolare con l'art. 2935 c.c., così come rilevato da recenti sentenze dei giudici di merito che vengono richiamati dalla Consulta "in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine".

Secondo la Corte, la scelta adottata dal Legislatore, attraverso il richiamato "milleproroghe" produce un effetto dannoso nei confronti del correntista, in quanto rende "asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente" fra questi e la banca. Infatti, tale norma conduce all'effetto di "ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto, pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme illegittimamente addebitate".

I Giudici della Corte Costituzionale hanno, inoltre, contestato la scelta del decreto adottata dal Legislatore la qual non sarebbe nemmeno  motivata da ragioni di urgenza ed importanza tali da giustificare tale norma.

In conclusione, la Consulta ha ritenuto di dover dichiarare la incostituzionalità di tale norma, con conseguente cancellazione della stessa. Con buona pace del sistema bancario nazionale che tanto ha confidato in tale norma per salvare le proprie posizioni svantaggiose nei confronti dei correntisti.

Di seguito, vi proponiamo la sentenza n. 78 del 5 aprile 2012.


Corte Costituzionale sentenza 78/2012 anatocismo

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