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domenica 10 dicembre 2017

Unicredit sanzionata dall'Antitrust per aver sollecitato i clienti all'addebito diretto in conto degli interessi anatocistici

Vi proponiamo, qui di seguito, uno degli interessanti provvedimenti pronunciati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 31 ottobre 2017, con la quale ha sanzionato Unicredit per una pratica commerciale scorretta adottata nei confronti dei clienti.

La banca è stata sanzionata per euro 5.000.000,00 per aver adottato una condotta aggressiva verso i correntisti, costretti ad aderire all'addebito diretto degli interessi anatocistici risultanti sul conto corrente.

La condotta aggressiva, contestata anche a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (4.000.000,00 euro) e Intesa San Paolo S.p.A. (2.000.000,00 euro), ha ad oggetto la recente decisione di reintrodurre l'anatocismo nei rapporti bancari (vedi).

E' noto che l'addebito diretto degli interessi sul conto corrente può avvenire solo con il consenso espresso dal cliente (vedi).

Nella concreta fattispecie, Unicredit ha utilizzato il canale on line con i clienti al fine di incentivare questi ultimi a concedere il consenso per l'addebito diretto sul conto degli interessi anatocistici.


La condotta tenuta da Unicredit è stata considerata aggressiva da AGCM, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto finalizzata a sollecitare i clienti al consenso
, facendo credere che tale addebito in conto corrente sarebbe un ordinario modus operandi e senza rendere note le possibilità di pagamento alternativo degli interessi negativi.


La strategia di marketing è stata portata avanti sia attraverso l'internet banking (email, comunicazioni personalizzate e pop-up), sia attraverso le filiali dell'istituto di credito e con le comunicazioni tradizionali (posta).

Di seguito, il provvedimento di AGCM.

domenica 9 aprile 2017

Interessi bancari - si applica il tasso legale se manca il contratto

Questa domenica torniamo ad affrontare un argomento molto rilevante in materia di contratti bancari, ossia quale tasso di interesse la banca può applicare al cliente nel caso di carenza di contratto che disciplini i rapporti tra lo stesso e l'istituto di credito.


La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Civ. III ha affermato un importate principio secondo il quale, per i contratti bancari stipulati prima del 1999, in assenza di valido contratto firmato tra le parti, il tasso di interesse  che deve essere applicato all'apertura di credito è quello legale (molto basso) e non quello convenzionale o TUB (Testo Unico Bancario).

Con il recente provvedimento n.   5609/2017, che potete leggere di seguito, il Giudice di legittimità ha chiarito, ancora una volta, che se non esiste una esplicita pattuizione del calcolo degli interessi applicati dalla banca al correntista dovrà essere applicato il tasso legale previsto dall’art. 1284 c.c..

La banca non può regolare in altro modo il calcolo degli interessi, sia sotto il profilo del tasso da applicare sia dal punto di vista della cadenza periodica in vigenza del rapporto bancario.

La Cassazione, oltre a ribadire il carattere illegittimo dell'anatocismo, ha ritenuto non applicabile al contratto condizioni non stabilite per iscritto tra banca e cliente, escludendo il calcolo degli interessi convenzionali  e la commissione di massimo scoperto.

Qui la sentenza.

sabato 19 novembre 2016

No alla firma della variazione "anatocismo"

Negli ultimi mesi, le banche stanno inviando ai propri clienti una comunicazione di variazione del rapporto bancario con il quale l'istituto di credito chiede l'autorizzazione preventiva di addebitare gli interessi passivi sugli interessi, ovvero applicare nuovamente l'anatocismo  bancario (sul punto, vedi qui).

Le banche stanno dando attuazione alla delibera n. 343 Cicr del 3 agosto 2016, norma con la quale è stato stabilito che l'intermediario bancario può dare attuazione alle nuove regole sull'anatocismo solo dopo aver comunicato tale novità al cliente, e raccolto il suo consenso a dare seguito all'applicazione del nuovo sistema di norme.

Quale novità?

domenica 2 ottobre 2016

Contratto non valido se manca la firma della banca

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza della Cassazione ove è stato ribadito il principio per il quale il contratto bancario, privo di firma della banca, non è valido e vincolante per le parti.

Abbiamo già analizzato il profilo con una precedente sentenza della Suprema Corte, evidenziando il carattere innovativo dell'intervento del giudice di legittimità.

Questa nuova sentenza pare proprio aver dato piena consistenza al principio sopra richiamato, imponendo l'obbligo di firma del contratto anche alla banca, la quale non può limitarsi a dare consenso alle condizioni contrattuali attraverso l'esecuzione del contratto.

Qui la sentenza. 

lunedì 12 settembre 2016

Anatocismo bancario: introdotte le nuove norme

Lo scorso 3 agosto, con apposito comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze, sono entrate in vigore le modifiche all'art. 120, comma 2 del Testo unico bancario da parte del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, così sostituito dall’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).

E il nuovo intervento normativo dovrebbe porre fine alla lunga diatriba in corso in merito alla corretta applicazione degli interessi bancari da parte dell'istituto di credito verso i propri clienti.

La nuova norma, entrata in vigore da agosto, reintroduce l'anatocismo bancario prevedendo le nuove regole per l’individuazione delle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività di intermediazione bancaria.

sabato 9 aprile 2016

Tutto confermato: torna l'anatocismo bancario!

Tutto confermato. Torna l'anatocismo bancario, pratica abrogata dalla legge di Stabilità del 2014.

Potranno raccontarci tante storie, come quella delle limitazioni, ma la realtà è ben diversa: prepariamoci a rivedere la capitalizzazione degli interessi, grazie al nuovo intervento normativo, previsto all'interno del  decreto legge “Salva Banche” approvato in via definitiva dal Senato.

Avevamo anticipato questa possibilità (vedi), ed abbiamo riscontrato la conferma, ossia che i rapporti bancari saranno caratterizzati dalla contabilizzazione degli interessi sugli interessi, e riguarderà certamente gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso.

Questo sistema, sostenuto dalle banche, sarà limitato in quanto il calcolo dell'anatocismo avrà cadenza annuale, e non trimestrale....ma tant'é è tornato, contraddicendo vecchie promesse.

domenica 21 febbraio 2016

Banca Sella - illegittimo l'anatocismo applicato dal 2014 ai clienti

Ancora una volta torniamo a trattare uno degli argomenti più "caldi" oggetto degli ultimi interventi della giurisprudenza di merito nei rapporti tra banca e clienti, ossia la legittimità nell'applicazione della capitalizzazione periodica (anatocismo bancario) dal 2014 ad oggi da parte di un istituto bancario.

Il Tribunale di Biella, chiamato a rispondere ad un reclamo sollevato da Banca Sella avverso l'azione inbitoria ex art. 140 Codice del Consumo proposta da un'associazione dei consumatori, ha confermato la illegittimità dell'applicazione della clausola anatocistica applicata dalla banca ai rapporti bancari dal 1* gennaio 2014.

Abbiamo già trattato l'argomento in più circostanze (vedi, in particolare, qui), evidenziando il carattere innovativo introdotto con la legge finanziaria per il 2013, la quale ha mandato in archivio l'anatocismo dal 1° gennaio 2014.

A fronte di questa chiara novità introdotta dal legislatore, molte banche hanno ritenuto di non dover dare seguito alla norma ed hanno continuato ad applicare la clausola anatocistica ai rapporti con i propri clienti.

A fronte di tale condotta, alcune associazioni dei consumatori hanno iniziato a rivolgersi ai tribunali chiedendo l'inibitoria della clausola anatocistica, in quanto illegittima.

E i tribunali hanno, non sempre, dato torto alle banche, accogliendo la domanda delle associazioni dei consumatori, e ordinando alle banche di interrompere l'applicazione dell'anatocismo.

Ciò è avvenuto anche nel caso affrontato dal Tribunale di Biella, ove Banca Sella è stata oggetto di inibitoria ex art. 140 Codice del Consumo, con obbligo di  interrompere l'applicazione della condizione contrattuale anatocistica ai contratti bancari accesi con i propri clienti.

Banca Sella ha deciso, però, di proporre reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Biella, contestando la legittimazione dell'associazione alla domanda di inibitoria della clausola contrattuale, nonché sostenendo la correttezza dell'applicazione della clausola anatocistica ai rapporti di conto corrente.  

Il Tribunale di Biella ha, in primo luogo, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione dell'associazione dei consumatori, premettendo che l'art. 139 del Codice del Consumo dispone che le associazioni rientranti all'art. 137 sono legittimate ad agire per ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti del professionista che violi interessi collettivi (nel caso di specie, quelli dei correntisti di Banca Sella).

E tale legittimazione sorge in favore dell'associazione in ipotesi di pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista verso i consumatori, violando il dovere di buona fede contrattuale ex art. 2 del Codice del Consumo.

Accertata la legittimazione attiva, il Tribunale di Biella valuta la contrarietà rispetto all'art. 120 TUB, così come modificato all' art. 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2013 n. 14, della condotta tenuta da Banca Sella, che a fronte della cancellazione dell'anatocismo bancario ha continuato ad applicare la capitalizzazione periodica degli interessi ai correntisti.

Il Tribunale, dopo aver ritenuto non sussistere i presupposti per il rinvio della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiarisce che l'intervento normativo non ha vietato la capitalizzazione degli interessi semplici, ma ha semplicemente vietato la produzione di ulteriori interessi su quelli già capitalizzati, ossia la produzione di interessi composti o interessi su interessi.

La norma introdotta con la Legge Finanziaria viene considerata di immediata applicazione, senza la necessità di specificazione da parte del CICR, in quanto il divieto di applicazione dell'anatocismo deriva direttamente dalla norma primaria.

Il Tribunale di Biella giunge a tale soluzione, respingendo il reclamo avanzato da Banca Sella, anche richiamando il CICR "Tale soluzione appare poi in linea anche con quanto indicato nella proposta di delibera CICR, citata dalla reclamata, ancora in corso di consultazione fino al 23.102015, nella cui premessa si dà atto che "l'intenzione del legislatore, quale emerge dai lavori parlamentari, era quella di stabilire la improduttività degli interessi composti, onde mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza ma costantemente tollerato dal legislatore, Questo proposito, tuttavia, sconta alcune difficoltà riscostruttive originate dal tenore letterale della norma; si è resa, pertanto un'opera di interpretazione finalizzata a far riemergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava. Nella proposta di delibera, inoltre, si è inteso delinerare soluzioni che consentissero di evitare che l'intervento legislativo, finalizzato ad assicurare un regime di maggior favore per la clientela, potesse avere ricadute negative per la stessa"".

Sulla base di questa valutazione, il Tribunale di Biella ha ritenuto illegittimo il comportamento di Banca Biella, respingendo il reclamo e confermando il provvedimento inibitorio.
  
Qui la decisione dl Tribunale.      
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