L'Antitrust mette sotto controllo la Provincia di Trento per il progetto di sviluppo della rete a banda larga di ultima generazione in partnership con Telecom.
Questo progetto nasconde, secondo AGCM, una pratica commerciale scorretta, in quanto la Provincia avrebbe discrezionalmente, attraverso la propria società NGN, individuato Telecom come partner, in assenza di una vera valutazione di tutte le proposte ricevute.
Con tale manovra, l'Ente territoriale avrebbe causato una distorsione del mercato delle telecomunicazioni avvantaggiando Telecom "Pertanto, la scelta discrezionale dell’Ente, consistente nell’ individuazione di Telecom Italia quale socio privato della società Trentino NGN, si pone in contrasto con i principi a tutela della concorrenza attribuendo a tal operatore un indebito vantaggio concorrenziale nei confronti dei concorrenti.".
Con tale manovra, l'Ente territoriale avrebbe causato una distorsione del mercato delle telecomunicazioni avvantaggiando Telecom "Pertanto, la scelta discrezionale dell’Ente, consistente nell’ individuazione di Telecom Italia quale socio privato della società Trentino NGN, si pone in contrasto con i principi a tutela della concorrenza attribuendo a tal operatore un indebito vantaggio concorrenziale nei confronti dei concorrenti.".
AGCM ha invitato la Provincia di Trento a valutare e riesaminare le procedure di gestione del progetto di sviluppo della rete a banda larga di nuova generazione nel proprio territorio.
La Provincia ha così replicato al provvedimento dell'Antitrust (vedi). Di seguito, vi proponiamo il provvedimento dell'AGCM.
AS985 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PROGETTO DI SVILUPPO DELLA
RETE
A BANDA LARGA DI NUOVA GENERAZIONE IN PARTNERSHIP CON
TELECOM
ITALIA
Roma,
14 settembre 2012
Provincia
Autonoma di Trento
Giunta
Provinciale
L’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 6
settembre 2012, ha inteso formulare, ai sensi dell’art. 22 della
legge n. 287/90, talune considerazioni in merito al progetto di
sviluppo della rete a banda larga di nuova generazione in partnership
con Telecom Italia S.p.A.
Sulla
base delle informazioni trasmesse dalla Provincia Autonoma di Trento
in data 26 giugno 2012, risulta, infatti, che a seguito dell’attività
di indagine svolta nel corso del 2010 per verificare la consistenza
della rete esistente, definire le aree oggetto dell’intervento e
tracciare un relativo modello di costo per la valutazione degli
investimenti necessari alla realizzazione di una rete in fibra
ottica, la Provincia Autonoma di Trento ha avviato una fase di
“consultazione” con gli operatori
di rete e gli investitori finanziari per verificare l’eventuale
interesse all’ingresso nella compagine sociale della società
Trentino NGN S.r.l.2. L’intervento della Provincia di Trento
seguirebbe, infatti, il principio del Market Economy Investor
(M.E.I.P.) con una remunerazione del capitale in linea con le
attese del mercato sulla base di uno stanziamento di bilancio di
complessivi 50 milioni di euro.
Nel
corso delle consultazioni con gli operatori interessati sarebbe
emersa la disponibilità di Telecom Italia a condividere gli
obiettivi di copertura proposti e a valutare il conferimento nella
società delle proprie infrastrutture (cavidotti e rame). Il modello
di business proposto dai principali concorrenti di Telecom
Italia (Vodafone, Wind e Fastweb), invece, sarebbe stato valutato non
completamente allineato con gli obiettivi della Provincia Autonoma di
Trento.
Con
la delibera n. 2774 del 14 dicembre 2011, la Giunta Provinciale ha
approvato l’esito della procedura di consultazione e lo schema di
patto parasociale da stipularsi tra la Provincia Autonoma di Trento,
Telecom Italia e gli altri partner (MC Link e La Finanziaria
Trentina S.p.A.) Il patto parasociale è stato sottoscritto in data
16 dicembre 2011. In attuazione dei precedenti provvedimenti, con le
delibere di Giunta Provinciale n. 178 del 2 febbraio 2012 e n. 885
dell’11 maggio 2012, infine, è stato autorizzato l’aumento di
capitale della società Trentino NGN e sono state definite le
modalità di conferimento, sottoscrizione e versamento, delle somme
previste 25% del conferimento complessivo pari a € 11.750.000, al
netto della quota già sottoscritta e versata di 3 milioni, alla data
di effettuazione dell’Assemblea straordinaria; il versamento di €
16.450.000 pari al 35% entro il 31 dicembre 2012 e i restanti €
18.800.000, pari al 40%, entro il 31 dicembre 2013).
Sul
punto, l’Autorità ritiene che la selezione del socio privato di
una società mista da parte di un’amministrazione deve avvenire
sempre ad esito di una procedura competitiva ad evidenza pubblica.
Come osservato nei suoi numerosi interventi di segnalazione in
materia, infatti, qualsiasi organo dello Stato è tenuto
all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica previste
dalla disciplina comunitaria e nazionale sulla gara per la scelta del
contraente che, come noto, si applicano ogniqualvolta vi sia un
rapporto (sia esso di scambio o societario) definibile “a prestazioni
corrispettive” od “oneroso”.
Tale
assunto è, peraltro, pienamente condiviso dalla Corte dei Conti e
dal Consiglio di Stato che hanno affermato il principio
dell’evidenza pubblica quale regola generale di buona
amministrazione, giungendo alla conclusione che qualsiasi ente
pubblico debba in ogni caso selezionare il socio privato di una
società mista con gara ad evidenza pubblica.
Pertanto,
la scelta discrezionale dell’Ente, consistente nell’individuazione
di Telecom Italia quale socio privato della società Trentino NGN, si
pone in contrasto con i principi a tutela della concorrenza
attribuendo a tal operatore un indebito vantaggio concorrenziale nei
confronti dei concorrenti.
Né
può considerarsi sufficiente a fugare i dubbi di carattere
concorrenziale la circostanza che sia stata effettuata una procedura
di consultazione ad hoc degli operatori economici
potenzialmente interessati. Per definizione, la consultazione
informale degli operatori del mercato, non ancorata a rigorosi
criteri di pubblicità, imparzialità e trasparenza (postulati dai
principi dell’evidenza pubblica stabiliti dal diritto comunitario e
dal diritto interno), infatti, non garantisce la parità di
trattamento dei potenziali contraenti.
In
conclusione, l’Autorità, nel richiamare l'attenzione di codesta
Amministrazione sull'esigenza di evitare che i propri provvedimenti
introducano restrizioni della concorrenza non strettamente
giustificate da motivi imperativi di interesse generale, auspica che
le osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame
delle modalità di gestione del progetto di sviluppo della rete a
banda larga di nuova generazione.
Il
presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai
sensi dell’art. 26 della legge n. 287/90.
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Pitruzzella
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