mercoledì 26 settembre 2012

Parere negativo dell'Antitrust sul progetto banda larga in Provincia di Trento

L'Antitrust mette sotto controllo la Provincia di Trento per il progetto di sviluppo della rete a banda larga di ultima generazione in partnership con Telecom.

Questo progetto nasconde, secondo AGCM, una pratica commerciale scorretta, in quanto la Provincia avrebbe discrezionalmente, attraverso la propria società NGN, individuato Telecom come partner, in assenza di una vera valutazione di tutte le proposte ricevute.

Con tale manovra, l'Ente territoriale avrebbe causato una distorsione del mercato delle telecomunicazioni avvantaggiando Telecom "Pertanto, la scelta discrezionale dell’Ente, consistente nell’ individuazione di Telecom Italia quale socio privato della società Trentino NGN, si pone in contrasto con i principi a tutela della concorrenza attribuendo a tal operatore un indebito vantaggio concorrenziale nei confronti dei concorrenti.".

AGCM ha invitato la Provincia di Trento a valutare e riesaminare le procedure di gestione del progetto di sviluppo della rete a banda larga di nuova generazione nel proprio territorio.

La Provincia ha così replicato al provvedimento dell'Antitrust (vedi). Di seguito, vi proponiamo il provvedimento dell'AGCM.



 AS985 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PROGETTO DI SVILUPPO DELLA
RETE A BANDA LARGA DI NUOVA GENERAZIONE IN PARTNERSHIP CON
TELECOM ITALIA














Roma, 14 settembre 2012
Provincia Autonoma di Trento
Giunta Provinciale

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 6 settembre 2012, ha inteso formulare, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90, talune considerazioni in merito al progetto di sviluppo della rete a banda larga di nuova generazione in partnership con Telecom Italia S.p.A.
Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Provincia Autonoma di Trento in data 26 giugno 2012, risulta, infatti, che a seguito dell’attività di indagine svolta nel corso del 2010 per verificare la consistenza della rete esistente, definire le aree oggetto dell’intervento e tracciare un relativo modello di costo per la valutazione degli investimenti necessari alla realizzazione di una rete in fibra ottica, la Provincia Autonoma di Trento ha avviato una fase di “consultazione” con gli operatori di rete e gli investitori finanziari per verificare l’eventuale interesse all’ingresso nella compagine sociale della società Trentino NGN S.r.l.2. L’intervento della Provincia di Trento seguirebbe, infatti, il principio del Market Economy Investor (M.E.I.P.) con una remunerazione del capitale in linea con le attese del mercato sulla base di uno stanziamento di bilancio di complessivi 50 milioni di euro.
Nel corso delle consultazioni con gli operatori interessati sarebbe emersa la disponibilità di Telecom Italia a condividere gli obiettivi di copertura proposti e a valutare il conferimento nella società delle proprie infrastrutture (cavidotti e rame). Il modello di business proposto dai principali concorrenti di Telecom Italia (Vodafone, Wind e Fastweb), invece, sarebbe stato valutato non completamente allineato con gli obiettivi della Provincia Autonoma di Trento.
Con la delibera n. 2774 del 14 dicembre 2011, la Giunta Provinciale ha approvato l’esito della procedura di consultazione e lo schema di patto parasociale da stipularsi tra la Provincia Autonoma di Trento, Telecom Italia e gli altri partner (MC Link e La Finanziaria Trentina S.p.A.) Il patto parasociale è stato sottoscritto in data 16 dicembre 2011. In attuazione dei precedenti provvedimenti, con le delibere di Giunta Provinciale n. 178 del 2 febbraio 2012 e n. 885 dell’11 maggio 2012, infine, è stato autorizzato l’aumento di capitale della società Trentino NGN e sono state definite le modalità di conferimento, sottoscrizione e versamento, delle somme previste 25% del conferimento complessivo pari a € 11.750.000, al netto della quota già sottoscritta e versata di 3 milioni, alla data di effettuazione dell’Assemblea straordinaria; il versamento di € 16.450.000 pari al 35% entro il 31 dicembre 2012 e i restanti € 18.800.000, pari al 40%, entro il 31 dicembre 2013).
Sul punto, l’Autorità ritiene che la selezione del socio privato di una società mista da parte di un’amministrazione deve avvenire sempre ad esito di una procedura competitiva ad evidenza pubblica. Come osservato nei suoi numerosi interventi di segnalazione in materia, infatti, qualsiasi organo dello Stato è tenuto all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica previste dalla disciplina comunitaria e nazionale sulla gara per la scelta del contraente che, come noto, si applicano ogniqualvolta vi sia un rapporto (sia esso di scambio o societario) definibile “a prestazioni corrispettive” od “oneroso”.
Tale assunto è, peraltro, pienamente condiviso dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato che hanno affermato il principio dell’evidenza pubblica quale regola generale di buona amministrazione, giungendo alla conclusione che qualsiasi ente pubblico debba in ogni caso selezionare il socio privato di una società mista con gara ad evidenza pubblica.
Pertanto, la scelta discrezionale dell’Ente, consistente nell’individuazione di Telecom Italia quale socio privato della società Trentino NGN, si pone in contrasto con i principi a tutela della concorrenza attribuendo a tal operatore un indebito vantaggio concorrenziale nei confronti dei concorrenti.
Né può considerarsi sufficiente a fugare i dubbi di carattere concorrenziale la circostanza che sia stata effettuata una procedura di consultazione ad hoc degli operatori economici potenzialmente interessati. Per definizione, la consultazione informale degli operatori del mercato, non ancorata a rigorosi criteri di pubblicità, imparzialità e trasparenza (postulati dai principi dell’evidenza pubblica stabiliti dal diritto comunitario e dal diritto interno), infatti, non garantisce la parità di trattamento dei potenziali contraenti.
In conclusione, l’Autorità, nel richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sull'esigenza di evitare che i propri provvedimenti introducano restrizioni della concorrenza non strettamente giustificate da motivi imperativi di interesse generale, auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame delle modalità di gestione del progetto di sviluppo della rete a banda larga di nuova generazione.
Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della legge n. 287/90.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

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