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lunedì 29 dicembre 2025

Comunicazioni ingannevoli - sanzionato Tannico S.r.l.

Fonte: comunicato stampa
17 novembre 2025
La società diffondeva comunicazioni ingannevoli e omissive per promuovere la vendita online di bevande alcoliche a prezzi promozionali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 150.000 euro a Tannico s.r.l. per pratica commerciale scorretta. La società, tramite il sito www.tannico.it e l’app Tannico, diffondeva comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate.

In particolare, Tannico s.r.l. promuoveva in modo scorretto numerosi prodotti “in offerta” per i quali i prezzi, indicati come “promozionali”, erano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alle offerte, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sull’effettiva convenienza economica delle promozioni. A metà luglio 2025, durante l’istruttoria, la società ha modificato sito web e app, mettendo fine all’infrazione.

lunedì 15 dicembre 2025

Wizz All You Can Fly - arriva la sanzione dell'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
14 novembre 2025
La società promuoveva l’abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly” omettendo informazioni adeguate e puntuali sulle limitazioni dell’offerta. Accertata anche la vessatorietà di alcune clausole presenti nella versione originaria delle condizioni generali di contratto.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la violazione delle norme del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie da parte della compagnia aerea low cost Wizz Air Hungary Ltd e ha irrogato una sanzione di 500.000 euro. Il procedimento ha riguardato il servizio di abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly”, che consente ai sottoscrittori di volare a una tariffa fissa su tutte le rotte internazionali operate dal vettore, a fronte del pagamento di un prezzo di 599,00 euro (499,00 nella fase iniziale della promozione).

sabato 15 novembre 2025

Maxi sanzione a ALD Automotive per pratica commerciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
9 ottobre 2025
La società ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulle condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 5 milioni di euro la società ALD, player globale del noleggio a lungo termine, per pratica commerciale scorretta riguardo alla gestione degli addebiti al cliente per i danni al veicolo riportati durante il noleggio. In particolare, in fase precontrattuale e contrattuale, la società ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulla natura, le caratteristiche principali e le condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo. Questo servizio, acquistato da quasi tutti i clienti, dovrebbe consentire ai consumatori di pagare solo la franchigia pattuita, in caso di danni al veicolo noleggiato. Tuttavia, la società non ha chiarito che i clienti devono segnalare tempestivamente sul portale ALD ogni singolo danno e ciò ha ostacolato la fruizione del servizio acquistato.

Inoltre, è emerso che il consumatore non è stato puntualmente avvisato neppure dei criteri adottati dalla società per valutare quali danni non fossero considerati derivanti da normale usura e fossero quindi a carico del cliente se non denunciati immediatamente al loro insorgere (ALD esclude l’addebito per i soli danni valutati “da normale usura”). Infine, l’Autorità ha valutato aggressivo il fatto che ai clienti venga addebitato il costo di riparazione di danni di cui vengono a conoscenza solo in fase di riconsegna, al termine della perizia tecnica, poiché di lieve entità o non visibili ad occhio nudo. In relazione a questi danni, non denunciati prima della riconsegna proprio perché non facilmente individuabili, la condotta della società ha impedito ai consumatori di fruire della limitazione di responsabilità acquistata.

sabato 16 marzo 2024

Supermoney sanzionato per pratica commeciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
28 febbraio 2024
La società, che svolge attività di comparazione economica di offerte anche relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, ha diffuso claim senza gli elementi informativi sulle modalità per ottenere i risparmi pubblicizzati. Inoltre non ha specificato che l’attività di intermediazione era remunerata e non ha definito una classificazione delle offerte commerciali precisando i criteri utilizzati.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 1.480.000 euro a Supermoney S.p.A. per pratica commerciale scorretta. La società è proprietaria dell’omonimo sito, attraverso il quale svolge attività di comparazione economica di offerte relative, tra l’altro, ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas.

sabato 2 marzo 2024

Attivazioni non richieste di energia elettrica e gas. Arriva una nuova sanzione dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
16 febbraio 2024
Da luglio 2022 la società ha concluso contratti e attivato forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, peraltro richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 900 mila euro a Servizio Energetico Italiano. L’istruttoria dell’Antitrust ha infatti permesso di accertare che, da luglio 2022, la società ha concluso contratti e attivato forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, peraltro richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti, in violazione degli articoli 20 e 26 lett. f in combinato disposto con l’articolo 66 quinquies del Codice del consumo.

Inoltre Servizio Energetico Italiano in alcuni casi non ha inviato o ha inviato tardivamente la documentazione contrattuale e ha imposto ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, violando così gli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo.

Queste condotte scorrette hanno causato il mancato rispetto, a seguito dell’attivazione non richiesta di contratti di energia elettrica e gas, dell’obbligo di garantire ai consumatori sia il ripristino del contratto con il precedente fornitore, sia il diritto a rimanere indenni in relazione agli eventuali importi fatturati.

venerdì 24 marzo 2023

Bene Antitrust che chiude bancodellasalute.it e officinalia.com

Fonte: comunicato stampa
7 marzo 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un provvedimento cautelare nei confronti delle società Tomorrowland s.r.l. e Pet Clan s.r.l., che operano, rispettivamente, tramite i domini Bancodellasalute.it e officinalia.com.

L’intervento dell’Antitrust segue gli accertamenti d’ufficio e le numerose segnalazioni di consumatori che lamentavano di aver effettuato acquisti online su questi siti internet senza però ricevere i prodotti acquistati, né il rimborso di quanto pagato, né altra forma di assistenza.

Per questo l’Autorità il 15 febbraio scorso aveva comunicato alle società l’avvio di un procedimento istruttorio e del sub-procedimento cautelare considerando i presupposti di attualità e pericolosità delle condotte ancora in corso. Tomorrowland s.r.l. e Pet Clan s.r.l. non hanno inviato alcuna memoria o documento a propria difesa e dunque l’Autorità ha ordinato, in via cautelare, la sospensione delle condotte illecite che consistono perlopiù nella mancata consegna dei prodotti acquistati e nell’assenza di assistenza o di rimborsi ai consumatori. Con lo stesso provvedimento, l’Autorità ha ordinato che sia inibito l’accesso ai siti internet Bancodellasalute.it e officinalia.com perché strumentali proprio alle condotte illecite e per questo ha chiesto la collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza.

lunedì 7 novembre 2022

Pratiche commerciali scorrette. Optima sanzionata dal garante

Fonte: comunicato stampa
21 ottobre 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso due procedimenti istruttori nei confronti di Optima Italia S.p.A. e irrogato una sanzione per 1,3 milioni di euro.

La prima istruttoria è stata avviata per la mancata ottemperanza agli impegni, resi obbligatori dall’Autorità con delibera del 13 luglio 2021 in modo da eliminare gli effetti delle pratiche contestate in precedenza. In particolare, non era stata correttamente integrata la documentazione contrattuale e il materiale pubblicitario, né era risultata efficace la procedura di ristoro dei clienti che avevano subìto indebitamente lo storno degli sconti in caso di recesso anticipato.

sabato 24 settembre 2022

Italgroup: arriva la sanzione per pratiche commerciali aggressive

Fonte: comunicato stampa
13 settembre 2022
Durante una prima visita a domicilio, la società induceva il  consumatore con modalità ingannevoli a firmare un modulo che lo vincolava all’acquisto, rassicurandolo che invece non c’era alcun obbligo, senza peraltro informare dell’esistenza del diritto di recesso. In una seconda visita inattesa, si ricorreva a  pressioni verbali e alla minaccia di adire le vie legali per chi si opponeva all’acquisto.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento nei confronti di Italgroup S.r.l.s. con una sanzione di 50mila euro perché ne ha ritenuto la condotta ingannevole, omissiva e aggressiva.

Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, la società contattava telefonicamente i consumatori prospettando loro la visita a domicilio di un agente per la consegna di un catalogo di prodotti, di buoni e/o di tessere per ottenere sconti. Nel corso della visita gli agenti inducevano il consumatore - con modalità ingannevoli - a sottoscrivere un modulo, rassicurandolo sull’assenza di obblighi di acquisto, senza fornire informazioni sull’esistenza del diritto di recesso né sulle condizioni per esercitarlo.

In realtà la sottoscrizione del modulo vincolava all’acquisto - nell’arco di tre anni - di prodotti presenti nel catalogo della società, di costo compreso fra 3.990 euro e 6.990 euro. Nel corso di una seconda e inattesa visita a domicilio, gli incaricati di Italgroup pretendevano con insistenza un primo acquisto, affermando - contrariamente al vero - che il consumatore non avrebbe avuto la possibilità di recedere dal contratto e ricorrendo talvolta anche a pressioni verbali e alla minaccia di adire le vie legali.

In alcuni casi Italgroup S.r.l.s. ha annullato i contratti e ha restituito le somme ricevute solo a seguito dell’intervento di legali o di richieste di informazioni da parte dell’Autorità.

venerdì 1 aprile 2022

Offerte telefoniche 5G poco chiare. AGCM sanziona Iliad

Fonte: comunicato stampa
29 marzo 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Iliad Italia S.r.l. irrogando alla società una sanzione di 1.200.000 euro per l’omissione e/o la formulazione ingannevole di informazioni essenziali sulle offerte di telefonia mobile - che includono servizi con tecnologia 5G - e per la formulazione ingannevole di un messaggio promozionale relativo ad una di queste offerte.

L’Autorità ha accertato che Iliad, violando gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, ha  pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile,  enfatizzandone la compatibilità con la più recente tecnologia 5G (laddove inclusa) ma omettendo totalmente o fornendo in modo poco chiaro l’informazione sulle condizioni indispensabili per usufruire di tale tecnologia, quali la verifica della copertura territoriale della rete 5G di Iliad e il possesso di un dispositivo compatibile con la specifica tecnologia 5G supportata dalla rete dell’operatore.

sabato 8 gennaio 2022

Bene AGCM che sanziona il commercio elettronico irregolare

Fonte: comunicato stampa
23 dicembre 2021
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso tre procedimenti avviati nei confronti di Unieuro S.p.A. e della controllata Monclick, di Leroy Merlin Italia S.r.l. e di Mediamarket S.p.A. (Mediaworld) sanzionandole in totale per 10,9 milioni di euro: Unieuro per 4 milioni, Mediamarket per 3,6 milioni, Leroy Merlin per 3 milioni e Monclick per 300mila euro.  

Le istruttorie hanno consentito di accertare che le quattro società, nell’ambito dell’attività di e-commerce di prodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici, ferramenta, bricolage, giardinaggio e altri prodotti per la casa, svolta tramite i propri siti web aziendali, hanno posto in essere - soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria per il Covid 19 - alcune condotte scorrette, differenziate per ciascuna impresa ma tutte riconducibili a due pratiche commerciali scorrette. La prima riguarda le criticità relative al momento dell’offerta di prodotti sul sito Internet, l’altra alle disfunzioni registrate successivamente all’acquisto online.

lunedì 29 novembre 2021

Amazon Marketplace: arriva la sanzione di AGCM

Fonte: comunicato stampa
23 ottobre 2021

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso, in data 16 novembre 2021, l’istruttoria avviata nei confronti delle società dei gruppi Apple Inc. e Amazon.com Inc. riguardante le restrizioni all’accesso nel marketplace Amazon.it da parte di rivenditori legittimi di prodotti a marchio Apple e Beats “genuini”.

L’istruttoria ha permesso di accertare che talune clausole contrattuali di un accordo stipulato in data 31 ottobre 2018 – che vietavano ai rivenditori ufficiali e non ufficiali di prodotti Apple e Beats di utilizzare Amazon.it, permettendo la vendita dei prodotti Apple e Beats in tale marketplace solo ad Amazon e a taluni soggetti scelti singolarmente e in modo discriminatorio – violano l’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

sabato 12 giugno 2021

Antitrust sanziona Ryanair per il mancato rimborso dei voli cancellati

Fonte: comunicato stampa
24 maggio 2021
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni di euro a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. La società, venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza per Covid 19, non aveva rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020. Nei giorni scorsi l’Antitrust per gli stessi motivi aveva sanzionato anche easyJet per 2,8 milioni di euro e Volotea per 1,4 milioni di euro.

Secondo l’Autorità, le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando - terminate le limitazioni agli spostamenti - hanno proceduto a numerose cancellazioni di voli programmati e offerti in vendita utilizzando sempre la motivazione dell’emergenza sanitaria e continuando a rilasciare voucher senza invece procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati.

Inoltre, sono state fornite informazioni ingannevoli e omissive ai consumatori sui loro diritti ed è stato ostacolato e ritardato il riconoscimento del rimborso monetario, attraverso modalità e procedure per indurre - e in alcuni casi anche costringere - il consumatore a scegliere e/o ad accettare il voucher invece del rimborso.

domenica 9 maggio 2021

Il Consiglio di Stato conferma che il consumatore paga il servizio di Facebook con i suoi dati personali

Questa domenica potete trovare, qui di seguito, la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Lazio, confermando le sanzioni irrogate da AGCM al colosso dei social  networks.

Ripercorriamo, qui di seguito, i passaggi che hanno caratterizzato la vicenda in oggetto e la recente sentenza n. 2631/2021 del 29 marzo 2021.

- Antitrust: utilizzo illegittimo dei dati personali dei consumatori 

La vicenda prende le mosse dall'indagine avviata da AGCM nei confronti di  Facebook Inc. e Facebook Ireland Limited e conclusa con con le contestazioni pratiche commerciali scorrette riconosciute a carico della multinazionale.

L'Autorità garante ha contestato alcune pratiche scorrette poste in essere da Facebook ed in primo luogo l'omessa informativa sull'utilizzo dei dati raccolti rivolta a coloro che si iscrivevano sulla piattaforma social.

Facebook non ha reso noto ai clienti le finalità commerciali della raccolta dei dati e lo sfruttamento commerciali delle informazioni ottenute durante l'utilizzo della nota piattaforma. 

La seconda condotta contestata a Facebook è il trasferimento di tali dati a terzi, con conseguente sfruttamento commerciale delle informazioni ottenute dagli utenti.

Sotto altro profilo, il cliente che si rifiutava di concedere i propri dati personali, vedeva (e vede) limitato il proprio accesso a Facebook.

- TAR Lazio: sfruttamento commerciale dei dati - il giudice amministrativo conferma

Il Provvedimento dell'Antitrust è stato oggetto di impugnazione da parte di Facebook, la quale si è conclusa con la conferma delle sanzioni previste da AGCM, come da sentenza n. 260/2020 del TAR Lazio che ha solo ritenuto non sussistere la seconda pratica commerciale scorretta (vedi qui).  

La multinazionale si è rivolta al Consiglio di Stato, impugnando la sentenza del TAR.

- Consiglio di Stato: Il consumatore paga Facebook con i propri dati personali

Il Consiglio di Stato ha confermato il carattere scorretto della prima condotta commerciale posta in essere da Facebook, osservando che già dall'accesso alla sua homepage, il consumatore veniva falsamente informato che il servizio social sarebbe stato gratuito.

L'utente, invece, non veniva reso edotto che sarebbe stato oggetto di profilatura dei suoi dati con finalità commerciali e, più in generale, che i suoi dati sarebbero stati oggetto di sfruttamento economico da parte di Facebook.

Il carattere commerciale dei dati personali dei singoli utenti attesta, come evidenziato dal Consiglio di Stato, dimostra che Facebook offre un servizio (l'accesso alla piattaforma social) ottenendo una controprestazione dai singoli utenti che vi partecipano (lo sfruttamento dei dati personali).

Qui la sentenza del Consiglio di Stato - sentenza n. 2631/2021.

venerdì 11 dicembre 2020

"IPhone resistente all'acqua" = messaggio promozionale parziale. Apple sanzionata da AGCM

Fonte:
comunicato stampa 30/11/2020
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 10 milioni di euro le società Apple Distribution International e Apple Italia S.r.l. (di seguito, Apple) per due distinte pratiche commerciali scorrette.

La prima riguarda la diffusione di messaggi promozionali di diversi modelli di iPhone - iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro e iPhone 11 pro Max - in cui veniva esaltata, per ciascuno dei prodotti pubblicizzati, la caratteristica di risultare resistenti all’acqua per una profondità massima variabile tra 4 metri e 1 metro a seconda dei modelli e fino a 30 minuti.

lunedì 16 dicembre 2019

Offerte winback: Antitrust sanziona Wind tre e Vodafone

Fonte: comunicato stampa
6 dicembre 2019
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso due istruttorie nei confronti rispettivamente di Wind Tre S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., accertando violazioni del Codice del Consumo.

Nel contesto ha irrogato sanzioni per un importo di 4,3 milioni di euro a Wind Tre e di 6 milioni di euro a Vodafone.

L’Autorità ha rilevato, nello specifico, che Wind Tre e Vodafone, violando l’art. 22 del Codice del Consumo, da giugno 2018 non hanno fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte “personalizzate” di winback per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti, contattati prevalentemente tramite sms, limitandosi  ad indicare le sole condizioni del piano tariffario proposto in termini di prezzo e traffico incluso ed omettendo nel messaggio, viceversa, di dar conto di ulteriori costi o di vincoli di fruizione delle offerte.

Si è ritenuta tale condotta idonea ad indurre in errore il consumatore medio in ordine al contenuto della proposta ed a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

L’Autorità ha inoltre accertato che, in violazione dell’art. 65 del Codice del Consumo, nella fase di adesione dei consumatori a tutte le offerte di telefonia mobile, Wind Tre e Vodafone hanno pre-attivato diversi servizi e/o opzioni aggiuntivi rispetto all’offerta principale, con aggravio di costi, senza il preventivo ed espresso consenso del consumatore.

domenica 1 dicembre 2019

Marion sanzionata per Evolatex - pratica commerciale scorretta

"Marion, soluzioni per dormire" è il noto jingle che apre la pubblicità dei materassi venduti da Marion, tra i quali il famoso Evolatex, ed è ora oggetto della recent sanzione pronunciata dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato dello scorso ottobre 2019. 

AGCM ha sanzionato la pubblicità all'esito del procedimento istruttorio avviato nei confronti di due società, Enneci S.r.l. ed EVO S.a.s. di DIERRE Group S.r.l. & C. che hanno sviluppato la promozione e la vendita dei materassi Evolatex.

Durante tale attività, così come accertato dall'Antitrust, sarebbero state poste in essere due  pratiche commerciali scorrette verso i consumatori che acquistavano i materassi a marchio Marion.

Una prima attività commerciale sanzionata ha riguardato il messaggio pubblicitario “Doppio sconto” diffuso con la televendita e caratterizzato da informazioni dichiarate ingannevoli ex art. 21, comma 1, lett. b) del Codice del Consumo.

In particolare, durante la pubblicità veniva sostenuto che il materasso Evolatex presentava una serie di caratteristiche, tra le quali quella di essere “più alto che mai”. 

A seguito di controllo, è stato accertato che il materasso Evolatex ha uno spessore di 16 centimetri inferiore rispetto agli altri materassi del catalogo Marion, sicché la pubblicità non era conforme alla realtà.

AGCM ha sanzionato, con il provvedimento che potete leggere di seguito, un'altra pratica commerciale considerata scorretta, e connessa al regolare ritardo nella consegna dei materassi: la società è stata condannata per violazione dell’art. 23 comma 1, lett. f) del Codice del Consumo. 

Qui il provvedimento dell'Antitrust.

venerdì 16 novembre 2018

Obsolescenza programmata - AGCM sanziona Samsung ed Apple

Fonte: comunicato stampa 28 ottobre 2018
Ad esito di due complesse istruttorie, l’AGCM ha accertato che le società del gruppo Apple e del gruppo Samsung hanno realizzato pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo in relazione al rilascio di alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli stessi.

Tali società hanno, infatti, indotto i consumatori - mediante l’insistente richiesta di effettuare il download e anche in ragione dell’asimmetria informativa esistente rispetto ai produttori - ad installare aggiornamenti su dispositivi non in grado di supportarli adeguatamente, senza fornire adeguate informazioni, né alcun mezzo di ripristino delle originarie funzionalità dei prodotti.

domenica 10 dicembre 2017

Unicredit sanzionata dall'Antitrust per aver sollecitato i clienti all'addebito diretto in conto degli interessi anatocistici

Vi proponiamo, qui di seguito, uno degli interessanti provvedimenti pronunciati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 31 ottobre 2017, con la quale ha sanzionato Unicredit per una pratica commerciale scorretta adottata nei confronti dei clienti.

La banca è stata sanzionata per euro 5.000.000,00 per aver adottato una condotta aggressiva verso i correntisti, costretti ad aderire all'addebito diretto degli interessi anatocistici risultanti sul conto corrente.

La condotta aggressiva, contestata anche a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (4.000.000,00 euro) e Intesa San Paolo S.p.A. (2.000.000,00 euro), ha ad oggetto la recente decisione di reintrodurre l'anatocismo nei rapporti bancari (vedi).

E' noto che l'addebito diretto degli interessi sul conto corrente può avvenire solo con il consenso espresso dal cliente (vedi).

Nella concreta fattispecie, Unicredit ha utilizzato il canale on line con i clienti al fine di incentivare questi ultimi a concedere il consenso per l'addebito diretto sul conto degli interessi anatocistici.


La condotta tenuta da Unicredit è stata considerata aggressiva da AGCM, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto finalizzata a sollecitare i clienti al consenso
, facendo credere che tale addebito in conto corrente sarebbe un ordinario modus operandi e senza rendere note le possibilità di pagamento alternativo degli interessi negativi.


La strategia di marketing è stata portata avanti sia attraverso l'internet banking (email, comunicazioni personalizzate e pop-up), sia attraverso le filiali dell'istituto di credito e con le comunicazioni tradizionali (posta).

Di seguito, il provvedimento di AGCM.

venerdì 18 agosto 2017

Vueling - sanzione di 1 mln per pratiche commerciali scorrette

Fonte: comunicato stampa 6/7/2017
L’Autorità ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti del vettore aereo Vueling S.A., sanzionandolo complessivamente per 1 milione di euro per violazione di alcune norme del Codice del Consumo, in relazione a tre pratiche commerciali scorrette.

Con la prima pratica, la compagnia aerea risulta aver ingannato i consumatori sulla gratuità del check-in online, servizio promosso ampiamente come gratuito sul sito internet e nelle comunicazioni inviate dopo la prenotazione di un volo, in quanto in presenza di alcune condizioni – l’esaurimento di posti disponibili - richiedeva ai consumatori un importo di circa 15 euro per poter procedere ad effettuare il check-in on line e ottenere la carta di imbarco. Inoltre, il vettore non informava che il check-in in aeroporto era comunque sempre gratuito.

venerdì 17 marzo 2017

Ecco come segnalare una pubblicità ingannevole o altra condotta scorretta del venditore all'Antitrust

Quando un consumatore individua una potenziale attività scorretta da parte del venditore/fornitore del servizio può contestare al professionista eventuali false, parziali e fuorvianti informazioni, o una carenze di trasparenza durante la proposta contrattuale o anche solo nella fase di pubblicità del prodotto.

Il consumatore, però, può anche andare oltre e segnalare eventuali condotte poco lecite tenute dal venditore/fornitore del servizio anche all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato chiedendo un suo intervento volto a sanzionare il venditore e, allo stesso tempo, tutelare gli altri fruitori del servizio.

Il singolo ha, in altri termini, la possibilità di rendersi soggetto attivo per la tutela degli interessi dei consumatori.

(1) Quando il consumatore può segnalare una condotta scorretta del professionista?
Il consumatore può attivare l'autorità di controllo quando ritiene che il professionista stia tenendo alcune condotte che violano il Codice del consumo, ed in particolare vi sia una potenziale:
a. pratica commerciale scorretta (vedi);
b. possibile violazione nella conclusione di un contratto a distanza o concluso fuori dai locali commerciali (vedi);
c. forma di  pubblicità o altro veicolo informativo ritenuto ingannevole o illecito (vedi);
d. pubblicità ingannevole e comparativa (vedi).

(2) Come il consumatore può segnalare la condotta scorretta del professionista?
Nei casi sopra richiamati, ed in particolare in ipotesi di pratica commerciale scorretta o pubblicità ingannevole, il consumatore può segnare all'antitrust (AGCM) la condotta del professionista contraria alle norme del Codice del Consumo, attraverso una segnalazione che deve essere chiara, semplice, precisa.

Come scrivere una segnalazione?
AGCM non è  interessata a segnalazioni fumose, complesse ma poco utili per poter avviare l'indagine  verso il professionista, e quindi, per essere di aiuto, bisogna scrivere un messaggio chiaro e semplice.

La segnalazione deve contenere:

1. raccontare in modo dettagliato tutti i fatti che a parere del segnalante contraddistinguono la potenziale condotta scorretta del professionista

La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:
(a) la pubblicità o la pratica oggetto della segnalazione
(b) il soggetto (impresa o professionista) che la mette in atto
(c) il prodotto (bene o servizio) interessato
(d) e ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione dell’Autorità

Dovete, inoltre, indicare i vostri dati ed in particolare Nome, Cognome, Indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica. Questi dati sono utili per l'Autorità garante anche perché potrebbe contattarvi per chiedervi dei chiarimenti utili per rendere efficace l'indagine.

2. tutti i documenti, messaggi o altri elementi di prova idonei a  suffragare la segnalazione, rendendola concreta e veritiera

I documenti allegati assieme alla segnalazione supportano e arricchiscono la contestazione, aiutando in modo concreto l'Antitrust.


Esempi di documenti da inviare (o in formato elettronico o in forma cartacea) al Garante:

- copia volantino o altro materiale pubblicitario segnalato
- copia delle schermate di cui si compone il messaggio segnalato e diffuso a mezzo internet
- copia del messaggio segnalato diffuso a mezzo stampa rilievi fotografici del messaggio segnalato
- copia contratto sottoscritto o inviato dall'impresa
- copia condizioni generali di contratto, moduli, modelli o formulari per le clausole vessatorie
- copia reclamo/i inviato/i all'impresa ed eventuale esito
- copia documenti di fatturazione oggetto di contestazione
- copia nota d'ordine compilata per acquisti via internet
- copia della prova d'acquisto (scontrino, fattura)

Dopo aver inviato la segnalazione, dovete conservare  una copia del documento inviato.

(3) Dove inviare la segnalazione all'Antitrust?
E' possibile inviare la segnalazione all'Autorità Garante secondo le seguenti modalità:

- webform del sito dell'Autorità Garante;

- per posta ordinaria (raccomandata a/r) a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;

- via fax al numero 06-85821256 di AGCM;

- alla casella di posta elettronica certificata dell’Autorità: protocollo.agcm@pec.agcm.it.

Di seguito, un esempio di webform per segnalare la pubblicità ingannevole.

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