![]() |
| Fonte: comunicato stampa 17 luglio 2026 |
lunedì 27 luglio 2026
I marchi senza fiaccola: l'AGCM accerta violazioni del D.L. 16/2020 sui simboli olimpici
lunedì 15 giugno 2026
Pratica commerciale scorretta: Antitrust bacchetta Philip Morris
![]() |
| Fonte: comunicato stampa 10 giugno 2026 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 7 milioni di euro a Philip Morris Italia S.r.l., attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco lavorato, per pratica commerciale scorretta.
L’Autorità, a conclusione di una complessa istruttoria avviata su segnalazione del Ministero della Salute, ha infatti ritenuto che le espressioni e i claim “senza fumo”, “prodotti senza fumo” e “costruire/progettare/accelerare un futuro senza fumo”, utilizzati nell’ambito di un’articolata strategia di marketing per promuovere la vendita dei suoi prodotti del tabacco senza combustione, inducano i consumatori - anche minori - a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute e/o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali.
Le evidenze acquisite in sede ispettiva e nel corso dell’istruttoria indicano piuttosto che una minore nocività o non nocività di questi prodotti non risulti affatto dimostrata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche/cliniche, anche per la presenza di nicotina.
L’Autorità ha deliberato che Philip Morris Italia S.r.l. comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare tale pratica.
lunedì 13 aprile 2026
Pratica commerciale scorretta: maxi sanzione per Trustpilot
![]() |
| Fonte: comunicato stampa 23 marzo 2026 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4 milioni di euro alle società Trustpilot Group Plc, Trustpilot A/S e Trustpilot S.r.l. per pratica commerciale scorretta.
Dall’istruttoria è emerso che le società non hanno effettuato controlli adeguati a garantire la genuinità delle recensioni pubblicate sulla propria piattaforma, anche nell’ipotesi in cui queste siano state indicate da Trustpilot come verificate. Gli accertamenti hanno anche evidenziato come i servizi di raccolta recensioni offerti dalla piattaforma - promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti e per assicurare una maggiore integrità del sistema - consentano in realtà alle imprese di selezionare i consumatori cui inviare l’invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.
L’Autorità ha inoltre accertato che Trustpilot non ha reso accessibili in modo adeguato ai consumatori informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull’utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese presenti sulla piattaforma e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori.
Queste condotte - attuate anche ricorrendo a tecniche di progettazione dell’interfaccia tipiche dei cosiddetti dark pattern - integrano nel complesso una pratica che presenta profili di ingannevolezza, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera bb-ter) del Codice del consumo.
sabato 18 ottobre 2025
Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil sanzionate per intesa restrittiva della concorrenza
Dall’istruttoria, avviata grazie a un whistleblower, è emerso che i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante.
Fonte: AGCM
26 settembre 2025
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, ora da essa acquisita), le più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia. L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, fatta eccezione per Iplom e Repsol. Per questo motivo ha sanzionato le società per un totale complessivo di 936.659.087 euro. In dettaglio ha sanzionato Eni per 336.214.660 euro, Esso per 129.363.561 euro, Ip per 163.669.804 euro, Q8 per 172.592.363 euro, Saras per 43.788.944 euro e Tamoil per 91.029.755 euro.
sabato 26 luglio 2025
Abuso di posizione dominante - nuovo intervento dell'Antitrust
![]() |
| Fonte: comunicato stampa 24 giugno 2025 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Novamont S.p.A una sanzione di 30.359.000,00 euro e un’altra di 1.701.052,08 euro - in solido con la controllante ENI S.p.A. - per abuso di posizione dominante almeno dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023.
Novamont opera nei mercati nazionali delle materie prime bioplastiche (c.d. bio-compound) per la produzione di shopper (es. sacchetti spesa) e di sacchetti ultraleggeri (es. ortofrutta). Si tratta di un settore molto rilevante per contrastare l’impatto ambientale visto che i sacchetti diventano facilmente rifiuti. A questo scopo, il D.lgs. n. 152/2006, nel recepire la Direttiva 2015/720/UE, ha stabilito che gli shopper e i sacchetti ultra leggeri possano essere solo biodegradabili e compostabili e che i sacchetti ultra leggeri debbano avere anche un contenuto di materia prima rinnovabile pari almeno al 60%.
L’Autorità ha accertato che Novamont ha sviluppato un prodotto a norma (denominato Mater-Bi) acquisendo una posizione dominante nel mercato nazionale della produzione di bioplastiche per shopper e per sacchetti ultraleggeri, con una quota sempre superiore al 50% nel primo caso e al 70% nel secondo caso.
sabato 5 aprile 2025
Antitrust sanziona Shiseido Italy
![]() |
| Fonte: comunicato stampa 20 marzo 2025 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo.
lunedì 3 febbraio 2025
Bene l'Antitrust che sanziona le condotte commerciali scorrette
![]() |
| Fonte: comunicato stampa 28 gennaio 2025 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la reiterata inottemperanza alla propria delibera del 6 febbraio 2019 e ha sanzionato per 3,5 milioni Mulpor Company S.r.l. e IBCM - International Business Convention Management Ltd.
sabato 27 luglio 2024
Dr automobiles produce le macchine in Cina e non in Italia - sanzione dell'Antitrust
![]() |
| Fonte: comunicato stampa 20 giugno 2024 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 6 milioni di euro DR Automobiles S.r.l. e la sua controllata DR Service & Parts S.r.l., per aver attuato due pratiche commerciali scorrette. L’Autorità ha accertato che DR Automobiles, nell’ambito dei messaggi e/o delle comunicazioni commerciali diffusi almeno a partire dal dicembre 2021 attraverso vari canali, ha indicato l’Italia come origine e luogo di effettiva produzione delle autovetture commercializzate con i marchi DR ed EVO. Si tratta però di autoveicoli prodotti in Cina, salvo marginali interventi di rifinitura e di completamento. La pratica ingannevole è coincisa con un periodo di forte aumento delle vendite delle autovetture a marchio DR ed EVO sul mercato italiano.
L’istruttoria ha accertato, inoltre, che DR Service & Parts S.r.l. e DR Automobiles S.r.l., almeno a partire dal 2022, non hanno garantito un adeguato approvvigionamento dei pezzi di ricambio e neppure una corretta assistenza post-vendita, tramite la rete dei concessionari e/o delle officine autorizzate, cui - tra l’altro - non è stata fornita idonea formazione tecnica. Questa pratica può ostacolare l’esercizio dei diritti dei consumatori, compreso il diritto di ottenere la riparazione dell’automobile e un’adeguata assistenza post-vendita, anche nell’ambito della garanzia legale di conformità del prodotto acquistato.
L’Autorità ha deliberato che le due società, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, comunichino le iniziative intraprese per far cessare queste condotte illecite.
sabato 6 maggio 2023
Truffe on line: antitrust chiude altri siti web
![]() |
| Fonte: comunicato stampa 7 aprile 2023 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha richiesto al Registrar (NameCheap) di attivarsi per la revoca dei domini Sopremito.com e Padronte.com che propongono in vendita oggetti di elettronica, fotografia ed elettrodomestici a prezzi fortemente ribassati.
L’Autorità ha ricevuto decine di segnalazioni da parte di consumatori, sia direttamente, sia tramite Mediaworld - di cui Sopremito s.r.l. e Padronte s.r.l. si qualificano, falsamente, “affiliate” -, che lamentano la mancata consegna dei prodotti “acquistati” e pagati tramite bonifici.
Dalle segnalazioni e dagli accertamenti svolti grazie alla collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza, è emerso che le società Sopremito e Padronte sono inesistenti e che i consumatori, dopo aver effettuato online l’ordine dei prodotti, ricevono una mail con la quale viene chiesto di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario istantaneo a persone fisiche. Tuttavia, dopo aver effettuato il versamento, i consumatori non ricevono alcunché né riescono a contattare gli apparenti venditori. Si tratta di condotte molto simili a quelle poste in essere tramite il sito Bompiano.com, disattivato lo scorso mese.
L’Autorità ricorda ai consumatori di verificare attentamente l’affidabilità dei siti (che talvolta imitano quelli ufficiali di noti brand affermati sul mercato) prima del pagamento, diffidando di offerte a prezzi eccessivamente bassi o di richieste di pagamento su conti o carte di credito intestate a persone fisiche.
venerdì 17 febbraio 2023
Antitrust fa chiudere bompiano.com
![]() |
| Fonte: comunicato stampa 9 febbraio 2023 |
L’Autorità ha ricevuto nell’ultimo mese decine di segnalazioni da parte di consumatori, sia direttamente, sia tramite Mediaworld - cui la società si qualifica, falsamente, come “affiliata” - che lamentano la mancata consegna dei prodotti acquistati sul sito e pagati tramite bonifici.
Da queste segnalazioni e dagli accertamenti svolti grazie alla collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza, è emerso che Bompiano s.r.l. è una società inesistente e che i consumatori, dopo aver effettuato online l’ordine dei prodotti, ricevono una mail con la quale viene chiesto il pagamento tramite bonifico bancario a persone fisiche. Dopo aver effettuato il versamento, però, i consumatori non ricevono nulla e non riescono ad avere alcun contatto con il presunto venditore.
Tale condotta integra una grave ed evidente pratica commerciale scorretta e per questo motivo l’Antitrust ha adottato una procedura celere ed efficace per chiedere la revoca del dominio Bompiano.com.
L’Autorità ricorda ai consumatori, prima di effettuare acquisti e pagamenti online, di verificare attentamente la serietà dei siti (che talvolta imitano quelli ufficiali di operatori con brand affermati sul mercato) e di diffidare dalle richieste di pagamento su conti o carte di credito intestate a persone fisiche.
sabato 21 maggio 2022
Mercato libero di energia e gas: Antitrust sanziona la scarsa trasparenza dei venditori
Multate le società Ajò Energia, Bluenergy, Ubroker e Visitel per mancanza di trasparenza nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas. L’Autorità di recente ha concluso con impegni altre due istruttorie e lo scorso anno 13 procedimenti e 14 moral suasion riguardanti l’insufficiente o incompleta indicazione del prezzo dell’energia.
Fonte: comunicato stampa
16 maggio 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso sei procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette nel prospettare le condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. In particolare, quattro istruttorie hanno portato all’accertamento di condotte ingannevoli e omissive in merito all’indicazione dei costi di fornitura dell’energia elettrica e/o del gas e a sanzioni nei confronti di Ajò Energia (148.000 euro), Bluenergy (2 milioni di euro), Ubroker (1.880.000 euro) e Visitel (100.000 euro). Le altre due istruttorie - nei confronti di Enne Energia ed Europe Energy - sono state chiuse con l’accettazione degli impegni.
domenica 30 gennaio 2022
Fideiussione: la nullità parziale ribadita dal Tribunale di Reggio Emilia
Occorre ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha di recente, con la sentenza n. 41994/2021, risolto la questione in modo definitivo, dichiarando la nullità parziale di tutte le clausole contenute nei modelli contrattuali delle fideiussioni in contrasto con la legge nazionale (vedi qui).
Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento reso prima della sentenza della Cassazione, ha sostanzialmente anticipato il principio poi stabilito dal giudice id legittimità, affermando che se il contratto contiene clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, tali norme contrattuali dovranno essere dichiarate nulle ai sensi dell’articolo 1419 c.c..
Ciò comporta la validità del contratto, il quale deve essere semplicemente epurato delle clausole nulle, con la sostituzione della norma dichiarata dal giudice con la disposizione di legge.
Nel caso di specie, la norma contrattuale prevedeva un termine per l'avvio delle azioni verso il debitore principale superiore ai sei mesi previsto ex art. 1957 c.c.: la nullità parziale del contratto ha riportato il termine ex lege ai fini dell'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
Di seguito, il Tribunale di Reggio Emilia - sentenza n. 1336/2021.
domenica 16 gennaio 2022
Fideiussione: la violazione delle norme antitrust - nullità parziale del contratto
Arriva dalla Cassazione la parola fine sull'annosa questione relativa alla validità delle fideiussioni fatte sottoscrivere dalle banche in violazione della normativa antitrust.
Abbiamo già trattato l'argomento (vedasi, in particolare, la nota al provvedimento adottato dal Tribunale di Pesaro) affrontando il contrasto tra i modelli contrattuali fatti sottoscrivere ai consumatori che hanno prestato la fideiussione bancaria e la legge n. 287/1990 ("Legge antitrust") e che presentavano clausole contrarie alla citata normativa.
Il contrasto creatosi in materia è stato risolto dalle Sezioni Unite, con sentenza del 30 dicembre 2021 n. 41994, sentenza con la quale il giudice di legittimità ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducevano le clausole del contratto tipo contrarie alle regole della concorrenza antitrust.
Occorre rammentare che l'art. 2 della legge n. 287/1990 statuisce che:
“1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
La Suprema Corte ha dichiarato nulle tutte le clausole contenute nei contratti di fideiussione che contrastino la norma appena richiamata. La nullità della singola clausola, però, non travolge tutto il contratto, il quale rimane valido, ma semplicemente comporta la sua non applicazione e sostituzione con la norma di legge prevista
Riteniamo utile, a tal proposito, richiamare il principio enucleato con la citata sentenza.
"i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).".
Di seguito, la Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 41994/2021.
venerdì 5 novembre 2021
U Mask - arriva la sanzione da AGCM
![]() |
| Fonte: comunicato stampa 22 ottobre 2021 |
Per oltre un anno, le due società hanno promosso su internet le mascherine chirurgiche biotech “U-Mask” (nelle versioni “Model 2”, “Model 2.1” e “Model 2.2”), registrate come dispositivi medici, equiparandole indebitamente a facciali filtranti di efficacia protettiva superiore, quali i dispositivi di protezione individuale di classe FFP3, ed attribuendo loro qualità ulteriori, ad esempio proprietà virucide e una durata di 200 ore, certificate sulla base di test svolti in autonomia.
sabato 15 maggio 2021
Poltronesofà sanzionata dall'Antitrust per pubblicità ingannevole
![]() |
| Fonte: comunicato stampa 16 aprile 2021 |
In particolare, l’Antitrust ha accertato la scorrettezza della promozione “Doppi saldi doppi risparmi - sconto 50% + fino a 40% su tutta la collezione + 48 mesi senza interessi”, diffusa nel periodo 4 gennaio - 9 febbraio 2020, per due aspetti. In primo luogo, è emerso che le condizioni effettive di vendita limitavano l’applicazione delle percentuali di sconto pubblicizzate soltanto ad alcuni divani in catalogo e con la composizione e il rivestimento esposto in negozio. In secondo luogo, la società ha diffuso messaggi in cui l’offerta “48 mesi senza interessi” è stata inizialmente promossa con scadenza al 9 febbraio 2020. In seguito Poltronesofà ne ha prima anticipato la scadenza al 19 gennaio 2020 e poi l’ha ripresentata con l’originaria scadenza del 9 febbraio. Si tratta di un comportamento che può far pensare al consumatore di doversi affrettare all’acquisto perché l’offerta sta per scadere, privandolo così del tempo necessario per prendere una decisione consapevole.
domenica 25 aprile 2021
Il Consiglio di Stato conferma le sanzioni a BPM per la vendita dei diamanti
Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni irrogate dall'Antitrust a Banco BPM per la vendita dei diamanti da investimento presso i propri sportelli.
Vi ricordiamo che le sanzioni erano state confermate dal TAR Lazio (vedi qui), e il Consiglio di Stato si è limitato a rideterminare la sanzione riconosciuta all'istituto di credito.
Qui di seguito, la sentenza n. 2081/2021.
domenica 18 aprile 2021
Violazione norma anticoncorrenziale - nulla la fideiussione contraria alla legge
La recente sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2539/2020 ci consente di tornare a focalizzare la nostra attenzione sulla validità di molte fideiussioni concesse dalle banche e fondate su uno schema (il c.d. "schema ABI") oggetto di specifica censura da parte dell'Antitrust, la quale ne ha dichiarato la violazione delle norme anticoncorrenziali.
Abbiamo già trattato l'argomento (clicca qui per approfondire), ricostruendo la vicenda, ove una serie di norme contrattuali standard inserite nei contratti di fideiussione erano state dichiarate nulle perché contrarie alle norme anticoncorrenziali, così come rilevato da AGCM nel 2005.
Ciò nonostante, alcuni tribunali avevano considerato insufficiente la contrarietà della norma contrattuale rispetto a quelle del Codice del Consumo, onerando l'attore (usualmente un consumatore) di alcune prove estremamente complesse al fine di poter far dichiarare nulle le clausole contrattuali contrarie alla legge.
Alcuni giudici subordinano la dichiarazione di nullità (parziale della norma contrattuale alla prova che la banca aveva partecipato al consorzio degli istituti di credito che avevano approvato lo schema ABI; in altri casi, viene chiesto alla parte che agisce per far dichiarare la nullità parziale del contratto, la prova di aver subito una grave conseguenza dalla norma contrattuale di cui chiede la dichiarazione di invalidità.
Insomma, anche se la Corte di Cassazione ha avuto modo di accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni che contenevano norme contrarie alla legge antitrust (vedi sentenza n. 13846/2019), e collegate allo schema ABI, la giurisprudenza di merito non ha sempre ritenuto di aderire all'insegnamento del giudice di legittimità.
La Corte di Appello di Milano ha voluto aderire a tale interpretazione delle norme, e partendo dal presupposto che il provvedimento della Banca d’Italia (Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005) sia idoneo ad accertare un carattere di condotta anticoncorrenziale, le norme della fideiussione che riproducono tale schema devono essere considerate nulle.
La mera coincidenza delle norme contrattuali allo schema ABI devono essere dichiarate nulle per contrasto con le intese intese anticoncorrenziali, senza che la parte richiedente debba fornire una ulteriore prova.
La nullità parziale delle norme contrattuali vale anche per i contratti conclusi successivamente al provvedimento della Banca d’Italia, sempreché contrari alla legge.
Di seguito, la sentenza oggetto del nostro intervento odierno.
domenica 24 gennaio 2021
Finalmente l'Antitrust sanziona le fatture prescritte di Enel - i consumatori devono ribellarsi alle maxi bollette!
Il provvedimento che abbiamo deciso di segnalarvi questa domenica è estremamente importante per i consumatori, in quanto riguarda le recenti, pesanti sanzioni che l'Antitrust ha deliberato nei confronti di alcuni venditori di energia e gas (Enel Energia, Eni e SEN).
Di seguito, potete trovare il provvedimento sanzionatorio nei confronti di Enel Energia e il Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., altra società del gruppo Enel, con il quale sono state qualificate come scorrette alcune pratiche commerciali poste in essere dai venditori nei confronti dei consumatori.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha voluto, con il provvedimento PS11564, sanzionare alcune condotte con le quali Enel Energia e SEN hanno immotivatamente respinto le istanze di annullamento delle fatture aventi ad oggetto crediti per i quali era intervenuta la prescrizione biennale ex legge 205/2017.
La norma in parola ha previsto il termine biennale per la società che voglia pretendere il pagamento dei consumi di energia elettrica e gas (puoi approfondire qui): la società può chiedere il pagamento dei consumi entro e non oltre 24 mesi dal giorno in cui è stato erogata energia e gas al consumatore.
Superato tale termine, il diritto al pagamento della somma oggetto di bolletta si prescrive e può essere eccepita dal consumatore al professionista.
Nel caso oggetto dell'intervento dell'Antitrust, è stato accertato che le società non accoglievano le "istanze di prescrizione biennale dei consumi di energia elettrica e gas da parte di ciascuno dei Professionisti, i quali avrebbero ingiustificatamente attribuito ai rispettivi utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori e, quindi, della fatturazione tardiva di consumi risalenti ad un periodo superiore al biennio, in ragione dei tentativi di lettura effettuati dal locale Distributore e non andati a buon fine.".
Tale condotta è stata dichiarata dall'Antitrust come lesiva dei diritti dei consumatori, a cui è stato negato il diritto di non dover pagare delle bollette prescritte e quindi non avvalersi della novità normativa intervenuta nel 2018.
Qui il provvedimento di AGCM oggetto del nostro commento.
sabato 19 settembre 2020
AGCM sanziona Poste per mancata consegna delle raccomandate!
![]() |
| Fonte: AGCM - comunicato stampa 15 settembre 2020 |
sabato 5 settembre 2020
Bene AGCM che sanziona le società del commercio elettronico
![]() |
| Fonte: comunicato stampa 10 agosto 2020 |










