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lunedì 27 luglio 2026

I marchi senza fiaccola: l'AGCM accerta violazioni del D.L. 16/2020 sui simboli olimpici

Fonte: comunicato stampa
17 luglio 2026

 Le società sanzionate hanno realizzato campagne pubblicitarie e attività promozionali in cui sono stati spesso riprodotti o richiamati i simboli e gli emblemi olimpici, e/o denominazioni ufficiali come “Milano-Cortina/Milano-Cortina2026”. Istruttorie avviate grazie al monitoraggio svolto dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso i procedimenti avviati a partire da gennaio 2026 nei confronti delle società Harmont&Blaine S.p.A., Rialto S.p.A. (supermercati “Il Gigante”), MD S.p.A. (supermercati “MD”), Magazzini Gabrielli S.p.A. (supermercati “Oasi”), RetailPro S.p.A. (supermercati “Pro7”) e Butan Gas S.p.A. e ha accertato violazioni del divieto di “attività parassitarie”. Alle società sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo superiore ai 2,5 milioni di euro.

Le istruttorie sono state avviate a seguito di un’attività di monitoraggio svolta dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e l’Autorità ha esercitato le competenze attribuite dal D.L. n. 16/2020 (convertito con Legge n.31/2020) in materia di “attività parassitarie” (cd. “Ambush marketing”). In particolare, l’Antitrust ha accertato che Harmont&Blaine S.p.A., Rialto S.p.A., MD S.p.A., Magazzini Gabrielli S.p.A., RetailPro S.p.A. e Butan Gas S.p.A. - pur non essendo sponsor ufficiali dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 - hanno realizzato un collegamento tra il proprio marchio e le Olimpiadi, inducendo in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali.

In concomitanza con il periodo di svolgimento dei Giochi olimpici, infatti, le società hanno svolto campagne pubblicitarie e attività promozionali nelle quali sono stati spesso riprodotti o richiamati, a vario titolo, i simboli (cinque cerchi) e gli emblemi olimpici, e/o denominazioni ufficiali come “Milano-Cortina/Milano-Cortina2026”. Questi elementi sono risultati idonei a configurare una attività parassitaria in violazione del divieto previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 16/2020.


lunedì 15 giugno 2026

Pratica commerciale scorretta: Antitrust bacchetta Philip Morris

Fonte: comunicato stampa
10 giugno 2026

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 7 milioni di euro a Philip Morris Italia S.r.l., attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco lavorato, per pratica commerciale scorretta.

 L’Autorità, a conclusione di una complessa istruttoria avviata su segnalazione del Ministero della Salute, ha infatti ritenuto che le espressioni e i claim “senza fumo”, “prodotti senza fumo” e “costruire/progettare/accelerare un futuro senza fumo”, utilizzati nell’ambito di un’articolata strategia di marketing per promuovere la vendita dei suoi prodotti del tabacco senza combustione, inducano i consumatori - anche minori - a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute e/o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali.

Le evidenze acquisite in sede ispettiva e nel corso dell’istruttoria indicano piuttosto che una minore nocività o non nocività di questi prodotti non risulti affatto dimostrata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche/cliniche, anche per la presenza di nicotina.

L’Autorità ha deliberato che Philip Morris Italia S.r.l. comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare tale pratica.

lunedì 13 aprile 2026

Pratica commerciale scorretta: maxi sanzione per Trustpilot

Fonte: comunicato stampa
23 marzo 2026
La piattaforma di recensioni online ha fornito informazioni sulle valutazioni dei consumatori che non risultano sempre rappresentative delle effettive esperienze dei clienti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4 milioni di euro alle società Trustpilot Group Plc, Trustpilot A/S e Trustpilot S.r.l. per pratica commerciale scorretta.

Dall’istruttoria è emerso che le società non hanno effettuato controlli adeguati a garantire la genuinità delle recensioni pubblicate sulla propria piattaforma, anche nell’ipotesi in cui queste siano state indicate da Trustpilot come verificate. Gli accertamenti hanno anche evidenziato come i servizi di raccolta recensioni offerti dalla piattaforma - promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti e per assicurare una maggiore integrità del sistema - consentano in realtà alle imprese di selezionare i consumatori cui inviare l’invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

L’Autorità ha inoltre accertato che Trustpilot non ha reso accessibili in modo adeguato ai consumatori informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull’utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese presenti sulla piattaforma e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori.

Queste condotte - attuate anche ricorrendo a tecniche di progettazione dell’interfaccia tipiche dei cosiddetti dark pattern - integrano nel complesso una pratica che presenta profili di ingannevolezza, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera bb-ter) del Codice del consumo.

sabato 18 ottobre 2025

Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil sanzionate per intesa restrittiva della concorrenza

Fonte: AGCM
26 settembre 2025
Dall’istruttoria, avviata grazie a un whistleblower, è emerso che i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, ora da essa acquisita), le più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia. L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, fatta eccezione per Iplom e Repsol. Per questo motivo ha sanzionato le società per un totale complessivo di 936.659.087 euro. In dettaglio ha sanzionato Eni per 336.214.660 euro, Esso per 129.363.561 euro, Ip per 163.669.804 euro, Q8 per 172.592.363 euro, Saras per 43.788.944 euro e Tamoil per 91.029.755 euro.

sabato 26 luglio 2025

Abuso di posizione dominante - nuovo intervento dell'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
24 giugno 2025
La società ha abusato della propria posizione dominante nei mercati nazionali delle materie prime per la produzione di sacchetti (leggeri e ultra-leggeri per frutta e verdura) attraverso una strategia escludente nei confronti dei concorrenti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Novamont S.p.A una sanzione di 30.359.000,00 euro e un’altra di 1.701.052,08 euro - in solido con la controllante ENI S.p.A. - per abuso di posizione dominante almeno dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023.

Novamont opera nei mercati nazionali delle materie prime bioplastiche (c.d. bio-compound) per la produzione di shopper (es. sacchetti spesa) e di sacchetti ultraleggeri (es. ortofrutta). Si tratta di un settore molto rilevante per contrastare l’impatto ambientale visto che i sacchetti diventano facilmente rifiuti. A questo scopo, il D.lgs. n. 152/2006, nel recepire la Direttiva 2015/720/UE, ha stabilito che gli shopper e i sacchetti ultra leggeri possano essere solo biodegradabili e compostabili e che i sacchetti ultra leggeri debbano avere anche un contenuto di materia prima rinnovabile pari almeno al 60%.

L’Autorità ha accertato che Novamont ha sviluppato un prodotto a norma (denominato Mater-Bi) acquisendo una posizione dominante nel mercato nazionale della produzione di bioplastiche per shopper e per sacchetti ultraleggeri, con una quota sempre superiore al 50% nel primo caso e al 70% nel secondo caso.

sabato 5 aprile 2025

Antitrust sanziona Shiseido Italy

Fonte: comunicato stampa
20 marzo 2025
La società, attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti cosmetici di alta gamma, ha diffuso informazioni non chiare sull’efficacia e sulle precauzioni d’uso di alcuni prodotti solari.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo. 

lunedì 3 febbraio 2025

Bene l'Antitrust che sanziona le condotte commerciali scorrette

Fonte: comunicato stampa
28 gennaio 2025
Le due società hanno continuato ad inviare comunicazioni ad imprese e a microimprese con cui chiedono di verificare dati aziendali ma in realtà fanno sottoscrivere contratti pluriennali di fornitura di servizi pubblicitari.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la reiterata inottemperanza alla propria delibera del 6 febbraio 2019 e ha sanzionato per 3,5 milioni Mulpor Company S.r.l. e IBCM - International Business Convention Management Ltd.

sabato 27 luglio 2024

Dr automobiles produce le macchine in Cina e non in Italia - sanzione dell'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
20 giugno 2024
Nelle comunicazioni commerciali DR Automobiles S.r.l. ha indicato in modo ingannevole l’Italia anziché la Cina come luogo di produzione delle vetture commercializzate con i marchi DR ed EVO. Inoltre, insieme alla controllata DR Service & Parts S.r.l., non ha garantito un adeguato rifornimento dei pezzi di ricambio né opportuna assistenza post-vendita.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 6 milioni di euro DR Automobiles S.r.l. e la sua controllata DR Service & Parts S.r.l., per aver attuato due pratiche commerciali scorrette. L’Autorità ha accertato che DR Automobiles, nell’ambito dei messaggi e/o delle comunicazioni commerciali diffusi almeno a partire dal dicembre 2021 attraverso vari canali, ha indicato l’Italia come origine e luogo di effettiva produzione delle autovetture commercializzate con i marchi DR ed EVO. Si tratta però di autoveicoli prodotti in Cina, salvo marginali interventi di rifinitura e di completamento. La pratica ingannevole è coincisa con un periodo di forte aumento delle vendite delle autovetture a marchio DR ed EVO sul mercato italiano.

L’istruttoria ha accertato, inoltre, che DR Service & Parts S.r.l. e DR Automobiles S.r.l., almeno a partire dal 2022, non hanno garantito un adeguato approvvigionamento dei pezzi di ricambio e neppure una corretta assistenza post-vendita, tramite la rete dei concessionari e/o delle officine autorizzate, cui - tra l’altro - non è stata fornita idonea formazione tecnica. Questa pratica può ostacolare l’esercizio dei diritti dei consumatori, compreso il diritto di ottenere la riparazione dell’automobile e un’adeguata assistenza post-vendita, anche nell’ambito della garanzia legale di conformità del prodotto acquistato.

L’Autorità ha deliberato che le due società, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, comunichino le iniziative intraprese per far cessare queste condotte illecite.

sabato 6 maggio 2023

Truffe on line: antitrust chiude altri siti web

Fonte: comunicato stampa
7 aprile 2023
Le società Sopremito e Padronte, cui sembrano far capo gli omonimi siti web e che si qualificano come affiliate a Mediaworld, risultano inesistenti. Negli ultimi mesi ricevute decine di segnalazioni. L’Autorità nelle scorse settimane aveva chiesto e ottenuto la chiusura dei siti Bompiano.com, Bancodellasalute.it e Officinalia.com.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha richiesto al Registrar (NameCheap) di attivarsi per la revoca dei domini Sopremito.com e Padronte.com che propongono in vendita oggetti di elettronica, fotografia ed elettrodomestici a prezzi fortemente ribassati.  

L’Autorità ha ricevuto decine di segnalazioni da parte di consumatori, sia direttamente, sia tramite Mediaworld - di cui Sopremito s.r.l. e Padronte s.r.l. si qualificano, falsamente, “affiliate” -, che lamentano la mancata consegna dei prodotti “acquistati” e pagati tramite bonifici.

Dalle segnalazioni e dagli accertamenti svolti grazie alla collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza, è emerso che le società Sopremito e Padronte sono inesistenti e che i consumatori, dopo aver effettuato online l’ordine dei prodotti, ricevono una mail con la quale viene chiesto di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario istantaneo a persone fisiche. Tuttavia, dopo aver effettuato il versamento, i consumatori non ricevono alcunché né riescono a contattare gli apparenti venditori. Si tratta di condotte molto simili a quelle poste in essere tramite il sito Bompiano.com, disattivato lo scorso mese.

L’Autorità ricorda ai consumatori di verificare attentamente l’affidabilità dei siti (che talvolta imitano quelli ufficiali di noti brand affermati sul mercato) prima del pagamento, diffidando di offerte a prezzi eccessivamente bassi o di richieste di pagamento su conti o carte di credito intestate a persone fisiche.

venerdì 17 febbraio 2023

Antitrust fa chiudere bompiano.com

Fonte: comunicato stampa
9 febbraio 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione al Registrar (NameCheap) del dominio Bompiano.com per attivare la procedura contro frodi e abusi nei confronti della società Bompiano s.r.l. di Palermo. Ad essa fa apparentemente capo il sito internet Bompiano.com, che propone in vendita oggetti di elettronica ed elettrodomestici a prezzi fortemente ribassati.

L’Autorità ha ricevuto nell’ultimo mese decine di segnalazioni da parte di consumatori, sia direttamente, sia tramite Mediaworld - cui la società si qualifica, falsamente, come “affiliata” - che lamentano la mancata consegna dei prodotti acquistati sul sito e pagati tramite bonifici.

Da queste segnalazioni e dagli accertamenti svolti grazie alla collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza, è emerso che Bompiano s.r.l. è una società inesistente e che i consumatori, dopo aver effettuato online l’ordine dei prodotti, ricevono una mail con la quale viene chiesto il pagamento tramite bonifico bancario a persone fisiche. Dopo aver effettuato il versamento, però, i consumatori non ricevono nulla e non riescono ad avere alcun contatto con il presunto venditore.

Tale condotta integra una grave ed evidente pratica commerciale scorretta e per questo motivo l’Antitrust ha adottato una procedura celere ed efficace per chiedere la revoca del dominio Bompiano.com.

L’Autorità ricorda ai consumatori, prima di effettuare acquisti e pagamenti online, di verificare attentamente la serietà dei siti (che talvolta imitano quelli ufficiali di operatori con brand affermati sul mercato) e di diffidare dalle richieste di pagamento su conti o carte di credito intestate a persone fisiche.

sabato 21 maggio 2022

Mercato libero di energia e gas: Antitrust sanziona la scarsa trasparenza dei venditori

Fonte: comunicato stampa
16 maggio 2022
Multate le società Ajò Energia, Bluenergy, Ubroker e Visitel per mancanza di trasparenza nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas. L’Autorità di recente ha concluso con impegni altre due istruttorie e lo scorso anno 13 procedimenti e 14 moral suasion riguardanti l’insufficiente o incompleta indicazione del prezzo dell’energia.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso sei procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette nel prospettare le condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. In particolare, quattro istruttorie hanno portato all’accertamento di condotte ingannevoli e omissive in merito all’indicazione dei costi di fornitura dell’energia elettrica e/o del gas e a sanzioni nei confronti di Ajò Energia (148.000 euro), Bluenergy (2 milioni di euro), Ubroker (1.880.000 euro) e Visitel (100.000 euro). Le altre due istruttorie - nei confronti di Enne Energia ed Europe Energy - sono state chiuse con l’accettazione degli impegni.

domenica 30 gennaio 2022

Fideiussione: la nullità parziale ribadita dal Tribunale di Reggio Emilia

Questa domenica torniamo a trattare la questione fideiussioni bancarie contrarie alla legge antitrust e la loro parziale invalidità.

Occorre ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha di recente, con la sentenza n. 41994/2021, risolto la questione in modo definitivo, dichiarando la nullità parziale di tutte le clausole contenute nei modelli contrattuali delle fideiussioni in contrasto con la legge nazionale (vedi qui).

Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento reso prima della sentenza della Cassazione, ha sostanzialmente anticipato il principio poi stabilito dal giudice id legittimità, affermando che se il contratto contiene clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, tali norme contrattuali dovranno essere dichiarate nulle ai sensi dell’articolo 1419 c.c..

Ciò comporta la validità del contratto, il quale deve essere semplicemente epurato delle clausole nulle, con la sostituzione della norma dichiarata dal giudice con la disposizione di legge.

Nel caso di specie, la norma contrattuale prevedeva un termine per l'avvio delle azioni verso il debitore principale superiore ai sei mesi previsto ex art. 1957 c.c.: la nullità parziale del contratto ha riportato il termine ex lege ai fini dell'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.

Di seguito, il Tribunale di Reggio Emilia - sentenza n. 1336/2021.

domenica 16 gennaio 2022

Fideiussione: la violazione delle norme antitrust - nullità parziale del contratto

Arriva dalla Cassazione la parola fine sull'annosa questione relativa alla validità delle fideiussioni fatte sottoscrivere dalle banche in violazione della normativa antitrust.

Abbiamo già trattato l'argomento (vedasi, in particolare, la nota al provvedimento adottato dal Tribunale di Pesaro) affrontando il contrasto tra i modelli contrattuali fatti sottoscrivere ai consumatori che hanno prestato la fideiussione bancaria e la legge n. 287/1990 ("Legge antitrust") e che presentavano clausole contrarie alla citata normativa.

Il contrasto creatosi in materia è stato risolto dalle Sezioni Unite, con sentenza del 30 dicembre 2021 n. 41994, sentenza con la quale il giudice di legittimità ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducevano le clausole del contratto tipo contrarie alle regole della concorrenza antitrust.

Occorre rammentare che l'art. 2 della legge n. 287/1990 statuisce che: 

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.

La Suprema Corte ha dichiarato nulle tutte le clausole contenute nei contratti di fideiussione che contrastino la norma appena richiamata. La nullità della singola clausola, però, non travolge tutto il contratto, il quale rimane valido, ma semplicemente comporta la sua non applicazione e sostituzione con la norma di legge prevista

Riteniamo utile, a tal proposito, richiamare il principio enucleato con la citata sentenza.

"i contratti di fideiussione a  valle  di  intese  dichiarate  parzialmente  nulle dall'Autorità Garante,  in relazione  alle sole clausole  contrastanti  con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.  287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono  parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma  3 della  legge succitata  e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una  diversa volontà delle parti» (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).".

Di seguito, la Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 41994/2021.

venerdì 5 novembre 2021

U Mask - arriva la sanzione da AGCM

Fonte: comunicato stampa
22 ottobre 2021
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l., irrogando sanzioni per un ammontare complessivo di 450.000 euro.

Per oltre un anno, le due società hanno promosso su internet le mascherine chirurgiche biotech “U-Mask” (nelle versioni “Model 2”, “Model 2.1” e “Model 2.2”), registrate come dispositivi medici, equiparandole indebitamente a facciali filtranti di efficacia protettiva superiore, quali i dispositivi di protezione individuale di classe FFP3, ed attribuendo loro qualità ulteriori, ad esempio proprietà virucide e una durata di 200 ore, certificate sulla base di test svolti in autonomia.

sabato 15 maggio 2021

Poltronesofà sanzionata dall'Antitrust per pubblicità ingannevole

Fonte: comunicato stampa
16 aprile 2021
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 1 milione di euro la società Poltronesofà S.p.A. in quanto nel 2020 la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive riguardo alle caratteristiche dell’offerta, soprattutto per quanto riguarda la durata temporale, l’estensione delle promozioni  e l’entità degli sconti promessi.

In particolare, l’Antitrust ha accertato la scorrettezza della promozione “Doppi saldi doppi risparmi - sconto 50% + fino a 40% su tutta la collezione + 48 mesi senza interessi”, diffusa nel periodo 4 gennaio - 9 febbraio 2020, per due aspetti. In primo luogo, è emerso che le condizioni effettive di vendita limitavano l’applicazione delle percentuali di sconto pubblicizzate soltanto ad alcuni divani in catalogo e con la composizione e il rivestimento esposto in negozio. In secondo luogo, la società ha diffuso messaggi in cui l’offerta “48 mesi senza interessi” è stata inizialmente promossa con scadenza al 9 febbraio 2020. In seguito Poltronesofà ne ha prima anticipato la scadenza al 19 gennaio 2020 e poi l’ha ripresentata con l’originaria scadenza del 9 febbraio. Si tratta di un comportamento che può far pensare al consumatore di doversi affrettare all’acquisto perché l’offerta sta per scadere, privandolo così del tempo necessario per prendere una decisione consapevole.

domenica 25 aprile 2021

Il Consiglio di Stato conferma le sanzioni a BPM per la vendita dei diamanti

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni irrogate dall'Antitrust a Banco BPM per la vendita dei diamanti da investimento presso i propri sportelli.

Vi ricordiamo che le sanzioni erano state confermate dal TAR Lazio (vedi qui), e il Consiglio di Stato si è limitato a rideterminare la sanzione riconosciuta all'istituto di credito.

Qui di seguito, la sentenza n. 2081/2021.

domenica 18 aprile 2021

Violazione norma anticoncorrenziale - nulla la fideiussione contraria alla legge

La recente sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2539/2020 ci consente di tornare a focalizzare la nostra attenzione sulla validità di molte fideiussioni concesse dalle banche e fondate su uno schema (il c.d. "schema ABI") oggetto di specifica censura da parte dell'Antitrust, la quale ne ha dichiarato la violazione delle norme anticoncorrenziali.

Abbiamo già trattato l'argomento (clicca qui per approfondire), ricostruendo la vicenda, ove una serie di norme contrattuali standard inserite nei contratti di fideiussione erano state dichiarate nulle perché contrarie alle norme anticoncorrenziali, così come rilevato da AGCM nel 2005.

Ciò nonostante, alcuni tribunali avevano considerato insufficiente la contrarietà della norma contrattuale rispetto a quelle del Codice del Consumo, onerando l'attore (usualmente un consumatore) di alcune prove estremamente complesse al fine di poter far dichiarare nulle le clausole contrattuali contrarie alla legge.

Alcuni giudici subordinano la dichiarazione di nullità (parziale della norma contrattuale alla prova che la banca aveva partecipato al consorzio degli istituti di credito che avevano approvato lo schema ABI; in altri casi, viene chiesto alla parte che agisce per far dichiarare la nullità parziale del contratto, la prova di aver subito una grave conseguenza dalla norma contrattuale di cui chiede la dichiarazione di invalidità.

Insomma, anche se la Corte di Cassazione ha avuto modo di accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni che contenevano norme contrarie alla legge antitrust (vedi sentenza n. 13846/2019), e collegate allo schema ABI, la giurisprudenza di merito non ha sempre ritenuto di aderire all'insegnamento del giudice di legittimità.

La Corte di Appello di Milano ha voluto aderire a tale interpretazione delle norme, e partendo dal presupposto che il provvedimento della Banca d’Italia (Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005) sia idoneo ad accertare un carattere di condotta anticoncorrenziale, le norme della fideiussione che riproducono tale schema devono essere considerate nulle.

La mera coincidenza delle norme contrattuali allo schema ABI devono essere dichiarate nulle per contrasto con le intese intese anticoncorrenziali, senza che la parte richiedente debba fornire una ulteriore prova.

La nullità parziale delle norme contrattuali vale anche per i contratti conclusi successivamente al provvedimento della Banca d’Italia, sempreché contrari alla legge.

Di seguito, la sentenza oggetto del nostro intervento odierno.

domenica 24 gennaio 2021

Finalmente l'Antitrust sanziona le fatture prescritte di Enel - i consumatori devono ribellarsi alle maxi bollette!

Il provvedimento che abbiamo deciso di segnalarvi questa domenica è estremamente importante per i consumatori, in quanto riguarda le recenti, pesanti sanzioni che l'Antitrust ha deliberato nei confronti di alcuni venditori di energia e gas (Enel Energia, Eni e SEN).

Di seguito, potete trovare il provvedimento sanzionatorio  nei confronti di Enel Energia e il Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., altra società del gruppo Enel, con il quale sono state qualificate come scorrette alcune pratiche commerciali poste in essere dai venditori nei confronti dei consumatori.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha voluto, con il provvedimento PS11564, sanzionare alcune condotte con le quali Enel Energia e SEN hanno immotivatamente respinto le istanze di annullamento delle fatture aventi ad oggetto crediti per i quali era intervenuta la prescrizione biennale ex legge 205/2017.

La norma in parola ha previsto il termine biennale per la società che voglia pretendere il pagamento dei consumi di energia elettrica e gas (puoi approfondire qui): la società può chiedere il pagamento dei consumi entro e non oltre 24 mesi dal giorno in cui è stato erogata energia e gas al consumatore.

Superato tale termine, il diritto al pagamento della somma oggetto di bolletta si prescrive e può essere eccepita dal consumatore al professionista.

Nel caso oggetto dell'intervento dell'Antitrust, è stato accertato che le società non accoglievano le "istanze di prescrizione biennale dei consumi di energia elettrica e gas da parte di ciascuno dei Professionisti, i quali avrebbero ingiustificatamente attribuito ai rispettivi utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori e, quindi, della fatturazione tardiva di consumi risalenti ad un periodo superiore al biennio, in ragione dei tentativi di lettura effettuati dal locale Distributore e non andati a buon fine.".

Tale condotta è stata dichiarata dall'Antitrust come lesiva dei diritti dei consumatori, a cui è stato negato il diritto di non dover pagare delle bollette prescritte e quindi non avvalersi della novità normativa intervenuta nel 2018.

Qui il provvedimento di AGCM oggetto del nostro commento.

sabato 19 settembre 2020

AGCM sanziona Poste per mancata consegna delle raccomandate!

Fonte: AGCM - comunicato stampa
15 settembre 2020
Si tratta dell’importo massimo consentito dalla legge, ma non risulta deterrente in rapporto al fatturato specifico di Poste Italiane nel 2019 pari a 3,492 miliardi di euro. Per l’Autorità il comportamento di Poste provoca danni non solo ai consumatori, ma anche al sistema giustizia del Paese.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Poste Italiane una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo consentito dalla legge, per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate e del servizio di Ritiro Digitale delle raccomandate.

sabato 5 settembre 2020

Bene AGCM che sanziona le società del commercio elettronico

Fonte: comunicato stampa
10 agosto 2020
Gli operatori vendevano online con modalità buy and share. Accertata pratica commerciale aggressiva e ingannevole. Chiuso un procedimento per mancata consegna dei prodotti venduti sul web

L’Autorità ha concluso tre procedimenti istruttori nei confronti delle società Smart Shopping S.r.l.s. (www.smart-shopping.it), Pricerus Group (www.pricerus.com) e delle imprese individuali Sharazon di Venerone Carmela e Share Distribution di Messina Antonio (www.sharazon.it e www.sharazon.shop), attive nella vendita online attraverso il buy and share, modalità basata sulla creazione di gruppi di acquisto per vendere prodotti a prezzi vantaggiosi.

Nello specifico gli operatori promuovevano offerte commerciali in cui i consumatori venivano invitati ad “acquistare” prodotti ad un prezzo particolarmente scontato. I clienti, inseriti in una lista gestita dal venditore, pagavano subito ma dovevano aspettare che altri effettuassero un analogo acquisto per poter ottenere il prodotto.
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